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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 140 del 1963

Decisione
decisa il 1963-11-05, depositata il 1963-11-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:140
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1967

  • Giudizio di legittimità costituzionale
  • Diritto di difesa
  • Legge 27 febbraio 1958, n. 190, artt. 1 e 2
  • Attribuzione ad istituti specializzati della revisione delle delle analisi di sostanze d'uso agrario, già compiuta in via amministrativa
  • Asserita violazione degli artt. 24 e 102 della costituzione
  • Questione già decisa nel senso della non fondatezza
  • Insussistenza di nuovi motivi
  • Manifesta infondatezza. (legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; norme integrative, art. 9, secondo comma).
Leggi la massima
Vedi: ORD. N. 24/56 D

Norme impugnate

  • art. 1 legge 27 febbraio 1958, n. 190
  • art. 2 legge 27 febbraio 1958, n. 190

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza del Pretore di Viadana, emessa il 27 novembre 1962 nel procedimento penale a carico di Nosari Luigi, iscritta al n. 9 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1963; 2) ordinanza del Pretore di Venezia, emessa l'8 gennaio 1963 nel procedimento penale a carico di Scotto Lachianca Domenico, iscritta al n. 83 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 dell'11 maggio 1963; 3) ordinanza del Pretore di Venafro, emessa il 22 aprile 1963 nel procedimento penale a carico di Mirabella Armando e altri, iscritta al n. 124 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 2 luglio 1963; Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
punto 1
Ritenuto che con le tre ordinanze è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione; che nel primo dei giudizi di cui in epigrafe è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e che negli altri due non c'è stata costituzione di parti;
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 63 del 10 maggio 1963 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione; che, non essendo stati addotti né sussistendo nuovi e diversi motivi, la precedente decisione deve essere confermata;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze