Sez. U, Sentenza n. 2179 del 28/03/1985 (Rv. 440054 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CONTRIBUTO DELLO STATO - DIVIETO DI APPORTARE INNOVAZIONI O MODIFICHE AGLI ALLOGGI - DEROGHE - INAMMISSIBILITÀ.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CONTRIBUTO DELLO STATO - DIVIETO DI APPORTARE INNOVAZIONI O MODIFICHE AGLI ALLOGGI - DEROGHE - INAMMISSIBILITÀ.*
Nella disciplina del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica, il divieto di apportare innovazioni o modifiche all'edificio costruito con il contributo dello stato, secondo la previsione degli artt. 58 e 214 del citato decreto, non può essere escluso in relazione a valutazioni di merito, ovvero a criteri di opportunità, i quali sono rimessi all'esclusiva valutazione dell'ente sociale, dei soci o degli assegnatari, anche definitivi, posto che esigono le approvazioni richieste, sia nel momento anteriore all'assegnazione, sia in quello successivo alla Costituzione del vincolo condominiale.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 58, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)