Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 20 gennaio 1981, cause riunite 55/80 e 57/80
Epigrafe
Nei procedimenti riuniti 55 e 57/80,
aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesgerichtshof (Corte suprema federale), nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra:
Musik-Vertrieb membran GmbH, con sede in Amburgo (procedimento n. 55/80),
K-tel International, con sede in Francoforte (procedimento n. 57/80),
e
GEMA — Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (società di diritti d'autore), con sede in Berlino,
domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 30 e seguenti del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente P. Pescatore, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, presidenti di Sezione; O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Le ordinanze di rinvio, lo svolgimento della procedura e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CEE della Corte di giustizia possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
a) procedimento n. 55/80
La ditta Musik-Vertrieb membran GmbH importava supporti del suono (dischi e musicassette) nella Repubblica federale di Germania, fra l'altro da Stati membri della Comunità europea, ove tali prodotti si trovavano in libera circolazione; essi riproducevano opere musicali protette. Per la riproduzione e la messa in circolazione di tali opere musicali protette erano state concesse licenze e pagati i relativi diritti nel paese di fabbricazione.
La GEMA otteneva dal Landgericht di Amburgo una sentenza con cui la Musik-Vertrieb membran veniva condannata a fornire informazioni dettagliate sui supporti del suono da essa importati in Germania a partire dal 1o aprile 1973. Nella sua domanda, la GEMA aveva invocato l'art. 97 della legge tedesca sui diritti d'autore (Urheberrechtsgesetz), allegando la lesione, da parte della convenuta, dei diritti spettanti, per la messa in commercio di tali opere, ai titolari del diritto d'autore sulle stesse, rappresentati dalla GEMA, e chiedeva pertanto il risarcimento dei danni, per un importo pari alla differenza fra i corrispettivi per le licenze, pagati all'estero, e il corrispettivo normalmente versato in Germania. La GEMA si era limitata, in un primo tempo, a chiedere informazioni, per poter, poi, quantificare detta differenza.
Lo Hanseatisches Oberlandesgericht (Corte d'appello anseatica), investito della controversia in grado d'appello, confermava la sentenza del giudice di primo grado.
b) procedimento 57/80
La ditta K-tel International importava nel 1974 dalla Gran Bretagna nella Repubblica federale di Germania dischi riproducenti opere musicali protette. Per la riproduzione e la messa in commercio di tali opere musicali protette era stata accordata una licenza in Gran Bretagna dalla società di diritti d'autore «Mechanical Copyright Protection Society Ltd. (MCPS)», titolare dei diritti d'autore, ad una società consociata della K-tel International Ltd. La ditta inglese aveva versato alla MCPS un diritto di licenza di importo pari alla percentuale richiesta dalla MCPS per i dischi destinati ad essere messi in commercio in Gran Bretagna.
La MCPS chiedeva, senza alcun successo, in Gran Bretagna, il pagamento, da parte della K-tel International Ltd., per i dischi esportati in Germania, della differenza fra il diritto di licenza normalmente versato in Germania e quello già pagato in Gran Bretagna.
La GEMA otteneva dal Landgericht di Francoforte una sentenza con cui si condannava la K-tel a pagarle, per i dischi importati in Germania, la differenza fra il diritto di licenza normalmente versato in Germania e quello già pagato dalla K-tel International Ltd. alla MCPS in Gran Bretagna. La GEMA aveva chiesto tale importo quale risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 97 della legge tedesca sui diritti d'autore (Urheberrechtsgesetz), adducendo che la K-tel avrebbe leso i diritti spettanti, in materia di messa in circolazione, ai titolari dei diritti d'autore, rappresentati dalla GEMA.
L'Oberlandesgericht di Francoforte, pronunziandosi sull'appello della convenuta, confermava la sentenza del giudice di primo grado.
punto 2
In ambedue i procedimenti, i giudici pervenivano alla conclusione che il diritto di immettere in commercio i dischi nella Repubblica federale di Germania non si era esaurito per via della messa in circolazione degli stessi in Gran Bretagna, e che le disposizioni del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci non ostano ad una richiesta di risarcimento pari alla differenza fra i due corrispettivi; in particolare, non si tratta di una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa. Pertanto essi, nella causa 55/80, accoglievano subito la domanda volta ad ottenere ulteriori informazioni.
punto 3
Le due ditte, Musik-Vertrieb membran GmbH e K-tel International (in prosieguo: le ricorrenti in cassazione) opponevano ricorso contro tali sentenze innanzi al Bundesgerichtshof (Corte di cassazione federale).
Quest'ultima sospendeva il procedimento con due ordinanze del 19 dicembre 1979, sottoponendo alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia compatibile con le disposizioni sulla libera circolazione delle merci (artt. 30 e segg. Trattato CEE) che la società di gestione, legittimata all'esercizio dei diritti d'autore, eserciti il diritto esclusivo di riprodurre fonograficamente e di mettere in commercio opere musicali, spettante all'autore nello Stato membro A, esigendo, per la distribuzione nello Stato membro A di fonogrammi prodotti e posti in circolazione nello Stato membro B con il consenso dell'autore limitato allo Stato membro B e dato verso un corrispettivo calcolato in base al numero di esemplari venduti ed al loro prezzo finale in questo Stato membro, l'importo equivalente al corrispettivo comunemente versato nello Stato membro A per licenze di produzione e di vendita, detratto comunque il compenso (minore) già pagato per la licenza di produzione e di vendita nello Stato membro B.»
Le ordinanze di rinvio sono state registrate nella cancelleria della Corte il 13 febbraio 1980.
Con ordinanza 2 luglio 1980, la Corte ha disposto la riunione delle cause 55/80 e 57/80 ai fini della fase orale e della sentenza.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale del procedimento senza far luogo ad istruttoria.
Hanno presentato osservazioni scritte ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte le ricorrenti in cassazione, rappresentate dagli avvocati dello studio Deringer, Tessin, Herrmann i Sedemund, del foro di Colonia, la ditta GEMA, resistente in cassazione, rappresentata dall'avvocato Oliver Brändel, patrocinante presso il Bundesgerichtshof, il Governo del Regno del Belgio, il Governo della Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Götz zur Hausen, membro del suo servizio giuridico.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 1) Disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore
paragrafo 1
La Commissione ha illustrato brevemente le norme che trovano applicazione in materia di riproduzione e messa in commercio delle opere musicali registrate su supporti del suono.
paragrafo 2
Disposizioni legislative
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 1) Disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore › Repubblica federale di Germania
paragrafo 1
I diritti degli autori di opere musicali sono disciplinati dalla legge tedesca 9 settembre 1965 sui diritti d'autore (Urheberrechtsgesetz, chiamata in prosieguo semplicemente UrhRG; BGBl I, pag. 1273 — BGBl III 440-1). Questa legge contiene disposizioni relative ai cosiddetti diritti di utilizzazione dell'opera da parte dell'autore. L'art. 15 attribuisce all'autore il diritto esclusivo all'utilizzazione materiale della propria opera. Tale diritto comprende quello di riproduzione, di cui all'art. 16 dell'UrhRG. La riproduzione comprende a sua volta la registrazione dell'opera su supporti del suono, come ad esempio i dischi. Il diritto di utilizzazione comprende inoltre il diritto alla messa in commercio di cui all'art. 17 dell'UrhRG, vale a dire il diritto di vendere o mettere comunque in circolazione l'opera originale o i prodotti della riproduzione della stessa.
paragrafo 2
L'art. 31 dell'UrhRG attribuisce all'autore il diritto di concedere ai terzi i diritti di utilizzazione sulla propria opera. Ai sensi dell'art. 32, tali diritti possono, in particolare, venire circoscritti territorialmente. La legge non contiene disposizioni relative ai corrispettivi dovuti per la concessione dei diritti di utilizzazione.
paragrafo 3
L'art. 17, n. 2, dell'UrhRG sancisce il principio dell'esaurimento del diritto di messa in commercio, in base al quale è lecito porre nuovamente in circolazione i prodotti già messi in commercio coll'au-torizzazione della persona titolare del diritto nella Repubblica federale. Infine, l'art. 97 dell'UrhRG enumera i vari ricorsi di cui dispone l'autore contro le violazioni dei propri diritti. Egli può chiedere l'eliminazione della lesione del proprio diritto, l'ingiunzione di por fine all'attività di cui si asserisce l'illiceità e perfino, nel caso di violazione di legge compiuta con dolo o con colpa, il risarcimento dei danni.
paragrafo 4
Le «società di gestione di diritti d'autore» sono disciplinate da una legge adottata contemporaneamente a quella sui diritti d'autore. La legge tedesca 9 settembre 1965 sulla tutela dei diritti d'autore e dei diritti affini (BGBl I, pag. 1294 — BGBl III 440-8) stabilisce che è necessaria un'autorizzazione per gestire in comune i diritti spettanti a diversi autori in base alla legge sul diritto d'autore. Ai sensi dell'art. 11 della legge, la società di gestione è tenuta a concedere, a condizioni adeguate, a tutti coloro che lo richiedano, diritti di utilizzazione sulle opere degli autori da essa rappresentati. Il diritto di utilizzazione viene concesso dietro versamento dei compesi indicati nel tariffario preparato e pubblicato dalla società stessa.
paragrafo 5
La GEMA è la sola società che in Germania eserciti l'amministrazione dei diritti d'autore, concedendo i diritti di utilizzazione sulle opere musicali ai fini della fabbricazione e della diffusione dei dischi.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 1) Disposizioni applicabili in materia di diritto d'autore › Gran Bretagna
paragrafo 1
Il diritto d'autore è disciplinato dal Copyright Act del 1976, legge che definisce tale diritto, tra l'altro, come quello di riprodurre materialmente l'opera, di metterla in circolazione ed, eventualmente, di autorizzarne la riproduzione e la messa in commercio da parte dei terzi (artt. 1 e 2).
paragrafo 2
Le disposizioni contenute nell'art. 8 del Copyright Act istituiscono un regime speciale per il diritto, spettante all'autore, quanto alla registrazione della propria opera musicale, diritto che è soggetto a licenza legale. La registrazione del supporto del suono non concreta una violazione del diritto del creatore di un'opera musicale su questa'ultima, purché l'opera sia già stata registrata su supporti del suono allo scopo di essere venduta dall'autore o con l'autorizzazione di questi; il fabbricante deve però rendere nota all'autore la propria intenzione di riprodurre la sua opera a scopo commerciale, e gli deve versare un diritto di licenza pari al 6,25 % dell'usuale prezzo finale di vendita del supporto del suono, ovvero il compenso minimo fissato dalla legge stessa.
paragrafo 3
Pertanto, in base a questa normativa, l'accesso al diritto di utilizzazione delle opere dell'ingegno è aperto a tutti, a certe condizioni. Come conseguenza di tale disciplina, il compenso per l'utilizzazione di questi diritti ai fini della fabbricazione e della diffusione dei dischi è in. pratica in tutti i casi pari al 6,25 % del prezzo finale di vendita; infatti, nessun licenziatario del diritto di utilizzazione sarà disposto a pattuire coli'autore un compenso più elevato, giacché sarà sufficiente attendere che il disco sia stato fabbricato da altri per poter riprodurre l'opera protetta, dietro il versamento del diritto di licenza stabilito dalla legge.
paragrafo 4
L'art. 36 disciplina la trasmissione del diritto d'autore (da non confondere con la semplice licènza). In base al secondo comma di detto articolo, la licenza può essere limitata ad alcuni paesi. Non sono previsti limiti territoriali all'interno di ciascun paese.
paragrafo 5
Rapporti contrattuali fra le società di gestione
paragrafo 6
Tutte le società di gestione della Comunità che amministrano per conto degli autori i diritti di riproduzione meccanica e di messa in commercio sulle opere musicali sono associati all' «Associazione internazionale delle società di gestione dei diritti di registrazione e di riproduzione meccanica». Tale associazione era stata creata nel 1929 con il nome di «Bureau international de l'édition mécanique» (BIEM). Fra il BIEM e la Federazione internazionale dei fabbricanti di dischi (Internationale Federation of the Phonografic Industry», IFPI) è stato concordato un accordo-tipo («Standard agreement»), il cui schema viene seguito da tutte le società di gestione nella stipulazione, con i fabbricanti di dischi, di contratti aventi ad oggetto i diritti di utilizzazione.
paragrafo 7
Tali contratti con i fabbricanti di dischi si basano, per ciò che concerne l'importo del diritto di licenza dovuto dal fabbricante di dischi, sul principio del paese di destinazione. Nel determinare la base per il calcolo del compenso, si distingue fra le vendite di dischi effettuate sul territorio nazionale e quelle effettuate all' estero. Per le esportazioni fra paesi europei, la base del calcolo è costituita dal prezzo di vendita praticato nel paese di destinazione (art. V, 7o comma, del contratto-tipo della BIEM). La percentuale del compenso è, per l'Europa continentale, pari all'8 % del prezzo di vendita di ciascun disco, e non può scendere al di sotto di un minimo.
paragrafo 8
Le varie società di gestione hanno stipulato fra loro contratti con i quali si sono impegnate ad assistersi reciprocamente nella gestione dei diritti amministrati da ciascuna di esse. La stipulazione di tali contratti è prevista dallo statuto della BIEM; fra i compiti di tale associazione, infatti, viene indicato quello di elaborare il testo di accordi destinati a disciplinare le condizioni dell'assistenza reciproca fra tali società sulla gestione dei diritti da esse amministrati.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › 2) Sulla questione sollevata dal Bundesgerichtshof
paragrafo 1
Le ricorrenti in cassazione fanno rilevare che, quand'anche, per ipotesi, si dovesse riconoscere alla GEMA, in base al diritto tedesco, la facoltà di impedire l'importazione dei supporti del suono o di imporre, per la loro importazione, il pagamento di un ulteriore compenso, tale interpretazione, da parte della GEMA, della legislazione tedesca in materia di opere dell'ingegno, e l'esercizio, da parte della stessa, di tali diritti, costituirebbero una violazione di norme del diritto comunitario di rango superiore, ed in particolare degli artt. 30 e 36 del Trattato.
paragrafo 2
È ormai pacifico che il principio sancito della sentenza nella causa 78/70, Deutsche Grammophon c/Metro (sentenza 8 giugno 1971, Race. pag. 487) si applica altresì ai diritti d'autore. Tale principio è stato formulato come segue:
paragrafo 3
«Il fabbricante di riproduzioni sonore che si vale del diritto esclusivo di metterle in commercio — diritto attribuitogli dalle leggi di uno Stato membro — onde vietare la messa in circolazione in questo Stato di prodotti da lui stesso (o con il suo consenso) smerciati in un altro Stato membro, adducendo come unico motivo che la messa in commercio non è avvenuta nel territorio del primo Stato membro, agisce in modo incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci nel mercato comune.»
paragrafo 4
Tale principio è stato ribadito dalle sentenze 31 ottobre 1974, nella causa 15/74, Centrafarm I c/Sterling Drug (Racc. 1974, pag. 1147) e 16/74, Centrafarm II c/Winthrop (Racc. 1974, pag. 1183).
paragrafo 5
Esso non è contestato dalla GEMA, la quale, d'altronde, non si è valsa espressamente del proprio diritto di far vietare la messa in circolazione delle riproduzioni sonore di cui trattasi. La GEMA ritiene tuttavia che il principio sancito dalla Corte non trovi applicazione nel caso di un'azione volta ad ottenere il pagamento della differenza fra il diritto di licenza (più elevato), usualmente pagato nella Repubblica federale di Germania e quello (meno elevato) riscosso in Inghilterra; a suo avviso, si tratta di creare condizioni di concorrenza equivalenti per gli importatori di supporti del suono e le imprese che fabbricano tali supporti nel territorio nazionale.
paragrafo 6
Le ricorrenti in cassazione sostengono, invocando la giurisprudenza della Corte, che è invece irrilevante, nel caso di specie, l'eventuale parità fra il trattamento ad esse riservato e quello dei fabbricanti nazionali di riproduzioni sonore, tenuti al pagamento di un compenso complessivo dello stesso importo (causa 8/74, Dassonville, sentenza 11 luglio 1974, Race. 1974, pag. 837; causa 41/76, Donkerwolcke, sentenza 15 dicembre 1976, Race. 1976, pag. 1921; causa 13/77, Inno c/ATAB, sentenza 16 novembre 1977, Racc. 1977, pag. 2115; causa 120/78, Rewe, sentenza 20 febbraio 1979, Racc. 1979, pag. 649). È decisiva, invece, l'incidenza di un tale provvedimento sul commercio fra i vari Stati.
paragrafo 7
Nel caso di specie, il fatto di imporre il pagamento di un ulteriore compenso costituisce senza dubbio un ostacolo all'importazione dei supporti del suono di cui trattasi. A favore di tali riproduzioni non può infatti più giocare il prezzo comparativamente più favorevole dovuto alla diversa situazione di mercato esistente nell'altro Stato membro. In tal modo, diviene impossibile il livellamento dei diversi prezzi esistenti sui vari mercati nazionali, con il risultato di favorire la compartimentazione di tali mercati.
paragrafo 8
Le ricorrenti in cassazione hanno precisato che, interpretando la legislazione tedesca in un senso compatibile con il diritto comunitario, non si può far discendere da tale legislazione l'asserito diritto al compenso differenziale. Giacché, infatti, la GEMA non può vietare l'importazione delle riproduzioni sonore di cui trattasi, la messa in commercio di queste nella Repubblica federale di Germania risulta lecita; il risarcimento del danno potrebbe invece essere chiesto, in base all'art. 97 della legge tedesca sul diritto d'autore, solamente per le illecite violazioni del diritto d'autore, ipotesi, questa, che si sarebbe verificata nel caso di specie qualora, appunto, la diffusione in Germania dei supporti del suono fosse stata illecita.
paragrafo 9
La GEMA ha invocato a propria giustificazione — rilevano le ricorrenti — la decisione della Commissione 2 giugno 1971 (GU 1971, n. L 134, pag. 15), nella quale la Commissione aveva fatto salva la facoltà della GEMA di imporre, in simili casi, agli importatori il pagamento della differenza tra il diritto di licenza, normalmente più elevato, usuale in Germania e quello, più basso, già pagato. Tale decisione, tuttavia, era stata adottata nel corso di una procedura ai sensi del regolamento n. 17, e fondata dunque sugli artt. 85 ed 86 del Trattato CEE.
paragrafo 10
Le ricorrenti in cassazione sostengono che l'imporre il pagamento di tale compenso differenziale non può giustificarsi neppure invocando l'art. 36 del Trattato. Una pretesa di questo genere non rientra infatti certamente nell'oggetto specifico del diritto sulle opere dell'ingegno, bensì è un modo di esercizio dello stesso, come è confermato dalla sentenza della Corte 18 marzo 1980, nella causa 62/79, Coditei c/Ciné Vog (non ancora pubblicata).
paragrafo 11
È dunque altrettanto irrilevante ai fini della causa la questione del se il corrispettivo più elevato pagato in uno Stato membro (nel caso di specie la Repubblica federale di Germania) sia la conseguenza della più elevata percentuale in vigore o della circostanza che i prezzi al dettaglio utilizzati come base del calcolo sono più elevati che non, per esempio, in Inghilterra. Per quanto la percentuale del corrispettivo possa essere diversa, il fatto di imporre il pagamento di un ulteriore compenso all'atto dell'importazione costituisce comunque una violazione dell'art. 30 del Trattato CEE. Nella misura in cui la differenza in valore assoluto, fra i vari compensi, deriva dalle differenze esistenti fra le varie basi di calcolo — cioè i singoli prezzi al dettaglio — l'accordo stipulato fra la GEMA e la MCPS inglese, in base al quale i compensi richiesti nei vari casi si riferiscono unicamente alla messa in circolazione nel solo settore di competenza di ciascuna società di gestione, significherebbe perpetuare l'isolamento dei mercati nazionali.
paragrafo 12
La società GEMA, resistente in cassazione, sottolinea che essa non mira ad impedire l'importazione dei supporti del suono di cui trattasi, bensì unicamente a far sì che, nel caso di sfruttamento dell'opera musicale nella Repubblica federale di Germania, all'autore venga pagato lo stesso compenso, indipendentemente dal fatto che la riproduzione sonora sia prodotta all'estero, ovvero fabbricata e messa in circolazione in Germania, con il consenso dell'autore.
paragrafo 13
Il fatto di chiedere il pagamento di un ulteriore compenso pari alla differenza fra i due corrispettivi non costituisce una violazione dei principi enunziati agli artt. 30 e segg. del Trattato. Infatti, l'accoglimento di un'eventuale domanda in tal senso — e, a fortiori, della domanda volta ad ottenere informazioni, che ha funzione preparatoria rispetto alla prima — non costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci.
paragrafo 14
Nell'illustrare la propria tesi, la GEMA prende le mosse dai principi che disciplinano l'utilizzazione delle opere musicali tutelate dal diritto d'autore, Per quanto la percentuale dei diritti di licenza sia uniforme, gli importi pagati sono molto diversi nei vari Stati membri a causa delle notevoli differenze fra i prezzi dei dischi. In Gran Bretagna, i prezzi di vendita dei supporti del suono sono meno elevati, a causa delle disposizioni legali in materia di prezzo, di quelli praticati nella Repubblica federale di Germania; questa circostanza implica evidentemente una differenza fra i corrispettivi riscossi nei due paesi.
paragrafo 15
Il diritto di licenza viene calcolato in funzione della percentuale in vigore nel paese di produzione. Tuttavia, se il richiedente ha intenzione di esportare il prodotto, la società di gestione è tenuta a concedergli una licenza per la sua commercializzazione, dietro la corresponsione del corrispettivo in vigore nel paese di destinazione. Orbene, le ricorrenti per cassazione non hanno rispettato queste regole.
paragrafo 16
La GEMA fa rilevare che non è opportuno impedire che l'autore benefici del plusvalore enventualmente generato in tale operazione, dato che l'equa remunerazione dell'attività intellettuale impiegata nella creazione dell'opera protetta dev'essere in funzione del prezzo che il consumatore è disposto a pagare per l'acquisto della sua riproduzione. Se pertanto, l'eventuale ricavato della vendita nella Repubblica federale di Germania è più elevato di quanto era stato possibile prevedere al momento in cui il diritto di licenza — calcolato in base alla vendita in Gran Bretagna, — era stato pagato, il principio dell'equivalenza imporrebbe già di per sé di adeguare tale diritto al profitto che può essere di fatto conseguito.
paragrafo 17
Orbene, il principio della libera circolazione delle merci non dovrebbe avere l'effetto di sminuire il diritto dell'autore ad un equo compenso per la sua attività intellettuale, a vantaggio di operatori che, nell'utilizzare le opere tutelate dal diritto d'autore, approfittino della differenza esistente nelle strutture di prezzo dei vari paesi per ottenere speciali profitti. Dalla natura stessa del diritto d'autore deriva che i compensi, che costituiscono il corrispettivo dell'attività intellettuale compiuta dall'autore, debbono andare il più possibile a quest'ultimo.
paragrafo 18
Se l'autore non potesse beneficiare di tale differenza fra i due corrispettivi, ciò costituirebbe un ostacolo alla diffusione delle opere protette dal diritto d'autore. Infatti, gli autori sarebbero indotti in futuro a concedere i diritti di riproduzione e di diffusione solamente nello Stato membro in cui i compensi sono più elevati.
paragrafo 19
Che la domanda della GEMA, volta ad ottenere il compenso differenziale, sia ammissibile e compatibile con gli artt. 30 e segg. del Trattato, è poi dimostrato dal fatto che essa è conforme alle aspettative create dall'attuale situazione di fatto, ed avallate dalla Commissione. Le modalità pratiche con cui viene chiesto l'ulteriore compenso sono infatti conformi a quanto disposto dalla decisione della Commissione del 2 giugno 1971 (summenzionata). La GEMA è stata indotta a fare affidamento su quanto in questa disposto.
paragrafo 20
La GEMA affronta poi la questione del se, nel caso in cui la licenza sia limitata territorialmente, l'avvenuta concessione in uno Stato membro comporti automaticamente l'esaurimento dei diritti dell'autore negli altri Stati membri, sostenendo che l'eventuale soluzione di tale questione in senso affermativo non significherebbe comunque che l'autore, parallelamente all'esaurimento del proprio diritto alla protezione in tutto il mercato comune, perda altresì quello al pagamento di un diritto di licenza di importo pari a quello pagato nel paese in cui è avvenuta la messa in circolazione. Ciononostante, essa sostiene che sarebbe ingiustificato riconoscere, in materia di diritti d'autore, un principio dell'esaurimento così rigoroso, giacché il diritto dell'autore di concedere un diritto di godimento limitato nel tempo, nello spazio o quanto al suo contenuto, costituisce parte integrante del diritto d'autore.
paragrafo 21
Questa tesi è confortata dalla sentenza 18 marzo 1980, nella causa 62/79, Coditei e/Ciné Vog (non ancora pubblicata), dove si legge, fra l'altro: «... le norme del Trattato non possono, in linea di principio, opporsi ai limiti geografici che le parti nei contratti di cessione hanno convenuto per proteggere l'autore ed i suoi aventi causa in proposito».
paragrafo 22
Il Governo della Repubblica italiana rileva che la GEMA ha proposto un'azione nei confronti di due soggetti terzi rispetto ai contratti di licenza.
paragrafo 23
Dopo aver esaminato sinteticamente le disposizioni legislative italiane in materia di diritti d'autore, esso fa notare che, in base a queste, l'autore ha il diritto esclusivo di introdurre nel territorio dello Stato le riproduzioni fatte all'estero, per porle in circolazione.
paragrafo 24
La controversia sub judice non concerne la facoltà di vietare la messa in circolazione e, in particolare, di opporsi all'importazione, bensì unicamente la pretesa relativa ad un compenso aggiuntivo. Appare pertanto dubbio che il parametro di riferimento possa, anche per essa, essere offerto dagli artt. 30 e segg. del Trattato e dalla relativa giurisprudenza della Corte.
paragrafo 25
La frantumazione del mercato comune in più mercati nazionali derivante dalla dimensione territoriale dei diritti di proprietà intellettuale non può, dunque, essere riguardata come «mezzo di discriminazione arbitraria» o come «restrizione dissimulata degli scambi economici» (art. 36 del Trattato CEE); essa è solo il riflesso del peculiare modo di essere — nell'attuale momento — dei diritti di proprietà industriale.
paragrafo 26
In conclusione, il Governo italiano propone di risolvere la questione in senso affermativo.
paragrafo 27
Il Governo del Regno del Belgio afferma che, atteso che il compenso dell'autore è in funzione del prezzo di vendita del supporto del suono, tale compenso varia con il prezzo dei supporti nei vari Stati membri. Qualora, nel caso di importazioni in un paese ove i prezzi sono più elevati, l'autore venisse privato della possibilità di imporre il pagamento di un ulteriore compenso, oltre a quello, di importo più ridotto, già riscosso nel paese d'origine, ne risulterebbe compromesso lo stesso diritto d'autore.
paragrafo 28
Il Governo belga precisa poi che le riproduzioni sonore di cui trattasi nella causa 57/80 sono state importate dal Regno Unito, dove l'ammontare del compenso spettante all'autore è stabilito dalla legge (Copyright Act, art. 8). Se pertanto l'autore non potesse imporre il pagamento di un compenso aggiuntivo negli altri paesi della Comunità, corrispondente al livello determinato dal mercato, conformemente al sistema diffuso in tali paesi, ciò equivarrebbe all'applicazione in tutta la Comunità della tariffa stabilita dalla legge nel Regno Unito, e sarebbe incompatibile con l'art. 13, n. 2, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (testo di Bruxelles del 1948), alla quale hanno aderito tutti gli Stati membri.
paragrafo 29
Tale Governo sostiene, in conclusione, che la questione va risolta in senso affermativo.
paragrafo 30
La Commissione sostiene che il riconoscimento della spettanza di un ulteriore compenso pari alla differenza fra il corrispettivo usuale in Germania e quello già pagato nel paese di fabbricazione è una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa.
paragrafo 31
Il diritto fatto valere dalla GEMA è infatti una conseguenza diretta del diritto di impedire la diffusione delle riproduzioni dell'opera protetta dal diritto d'autore. Nel caso di specie, si tratta in realtà di un'azione per il risarcimento dei danni, non già di una domanda volta ad ottenere il pagamento del compenso dovuto in base al contratto di licenza stipulato col fabbricante delle riproduzioni sonore.
paragrafo 32
Orbene, riconoscere un obbligo di risarcimento del danno a carico dell'importatore avrebbe conseguenze altrettanto gravi per la libera circolazione delle merci che vietarne la messa in commercio. L'importatore verrebbe infatti privato della possibilità di importare liberamente ed indisturbato in uno Stato membro le merci acquistate in un altro Stato membro ove esse si trovavano in libera pratica.
paragrafo 33
Inoltre, la deroga stabilita dall'art. 36, prima frase, del Trattato, non trova applicazione nel caso di specie.
paragrafo 34
Per quanto il diritto d'autore non possa venire assimilato «tout court» alla proprietà industriale e commerciale, è tuttavia logico farlo rientrare, per analogia, nell'ambito di applicazione dell'art. 36, almeno quando l'opera alla quale si riferiscono i diritti d'autore si è materializzata in un prodotto di scambi commerciali ed al quale, pertanto, si applicano le norme sulla libera circolazione delle merci.
paragrafo 35
D'altra parte, la giurisprudenza della Corte ha sancito il principio che il titolare di un diritto di proprietà industriale e commerciale protetto dalla legislazione di uno Stato membro non può invocare tale legislazione per opporsi all'importazione di un prodotto venduto legittimamente sul mercato di un altro Stato membro dal titolare stesso o con il suo consenso.
paragrafo 36
La Commissione ritiene che tale principio vada applicato egualmente nel campo dei diritti d'autore, nella misura in cui l'utilizzazione dell'opera da parte del suo autore consiste nella fabbricazione e nella messa in circolazione delle riproduzioni di tale opera. In simili casi, occorrerebbe assoggettare l'autore esattamente allo stesso trattamento riservato all'inventore, il quale sfrutta il proprio brevetto nello stesso modo.
paragrafo 37
La Commissione sostiene poi che, in casi del genere, l'art. 36 non trova applicazione alle azioni di accertamento. La facoltà di esperire azioni di questo tipo contro le riproduzioni messe in circolazione lecitamente non rientra nell' «oggetto» del diritto d'autore, come non vi rientra quella di chiedere l'inibizione della messa in commercio di tali prodotti.
paragrafo 38
La Commissione fa rilevare che una sentenza della Cour d'appel di Bruxelles è pervenuta a conclusioni identiche a quelle che essa propone di seguire nel caso di specie (sentenza 26 ottobre 1976, SABAM c/Time, Journal des Tribunaux 1979, pag. 407).
paragrafo 39
La sentenza dell'Oberlandesgericht contiene, oltre a considerazioni vertenti sulla disciplina del diritto d'autore, anche l'affermazione che la compensazione delle differenze fra l'ammontare delle licenze dovute nei vari paesi è comunque giustificata in quanto permette di annullare la disparità fra le condizioni della concorrenza esistenti nei singoli mercati nazionali. Tale affermazione del giudice nazionale costituisce un'errata interpretazione del principio fondamentale del mercato comune. Senza dubbio esistono, all'interno della Comunità, differenze quanto alle condizioni di produzione e di distribuzione delle merci, ma la Comunità ha appunto lo scopo di eliminare tali differenze, facendo in modo che, grazie soprattutto alla instaurazione della libera circolazione delle merci, la produzione e la vendita di queste avvengano solamente in base a fattori economici e non siano orientate artificialmente mediante provvedimenti governativi del tipo di quelli presi in considerazione dall'art. 30 o mediante comportamenti di operatori privati aventi le caratteristiche di restrizioni della concorrenza. L'esistenza di differenze quanto alle condizioni di mercato è l'ultimo argomento che si possa invocare per giustificare misure aventi effetti restrittivi sugli scambi.
paragrafo 40
La decisione della Commissione del 2 giugno 1971 (summenzionata), riguardante la GEMA, è stata adottata in base all'art. 86 del Trattato. La questione relativa all'esaurimento del diritto d'autore nell'altro Stato membro è stato lasciata volutamente impregiudicata. Tale decisione non può pertanto contenere una valida deroga agli artt. 30 e segg. del Trattato.
paragrafo 41
In conclusione, la Commissione chiede che la Corte voglia risolvere la questione pregiudiziale come segue:
paragrafo 42
«È incompatibile con le disposizioni sulla libera circolazione delle merci nel mercato comune il fatto che una società di gestione, legittimata all'esercizio dei diritti d'autore, possa, secondo il diritto di uno Stato membro, far riconoscere come violazione del proprio diritto d'autore la messa in commercio in detto Stato dei prodotti già messi in circolazione in un altro Stato membro dall'autore o con il suo consenso.»
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le ricorrenti in cassazione, rappresentate dall'avvocato Arved Deringer, la ditta GEMA, rappresentata dall'avvocato Oliver Brändel, il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. Henry Marty-Gauquie, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avvocato Götz zur Hausen, hanno presentato osservazioni orali all'udienza dell'8 ottobre 1980.
paragrafo 2
Il Governo francese ha fatto rilevare che occorre distinguere fra i diritti degli autori delle opere dell'ingegno e quello dei fabbricanti di supporti del suono. Il diritto spettante ai fabbricanti, limitato all'attività di messa in commercio, è assimilabile a quelli di proprietà industriale e commerciale. All'autore spetta invece un diritto morale, in forza del quale egli potrebbe opporsi, anche in assenza di un interesse economico in tal senso, a che la propria opera venga esportata in un certo territorio o, eventualmente, subordinare l'esportazione ad un certo numero di condizioni, a suo insindacabile arbitrio.
paragrafo 3
Occorre inoltre rilevare che l'art. 13, n. 1, della Convenzione di Berna dispone che, facendo riserva alla Convenzione, le parti contraenti hanno la facoltà di adottare, nei rispettivi sistemi legislativi, un regime di licenze legali con corrispettivo soggetto ad un limite massimo, anche se la maggioranza di queste ha accolto il principio che il compenso è stabilito per contratto.
paragrafo 4
Il Regno Unito, ad esempio, ha introdotto un regime di licenze legali. L'art. 13 della Convenzione di Berna stabilisce però anche che... «L'efficacia di condizioni di questo genere sarà rigorosamente limitata al paese dove esse sono state imposte».
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza dell'11 novembre 1980.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con due ordinanze in data 19 dicembre 1979, pervenute in cancelleria il 13 febbraio 1980, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, la medesima questione pregiudiziale, vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e segg. del Trattato.
punto 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di due controversie tra la società tedesca per la gestione di diritti d'autore, GEMA, e due società che hanno importato nella Repubblica federale di Germania supporti del suono sui quali sono registrate opere musicali tutelate. Nella causa 55/80, si tratta di dischi e musicassette provenienti da vari paesi, fra cui degli Stati membri della Comunità; nella causa 57/80, l'importazione riguarda una partita di 100000 dischi provenienti dal Regno Unito. È assodato che i supporti del suono provenienti da altri Stati membri erano stati ivi prodotti e messi in commercio col consenso del titolare del diritto d'autore delle opere musicali interessate, ma le necessarie licenze erano state concesse dai titolari, e i relativi compensi erano stati calcolati, solamente in relazione alla distribuzione nel paese di fabbricazione.
punto 3
La GEMA sostiene che l'importazione dei supporti del suono in territorio tedesco costituisce violazione dei diritti d'autore che è suo compito tutelare per conto dei loro titolari. Pertanto, essa ritiene di avere il diritto di esigere il pagamento dei diritti di licenza relativi alla messa in circolazione della merce nel territorio tedesco, detratti i diritti di licenza, meno elevati, già pagati per la messa in circolazione nello Stato membro di produzione.
punto 4
Il Bundesgerichtshof ha constatato che, secondo il diritto tedesco, la circostanza che gli autori di cui trattasi abbiano acconsentito alla riproduzione delle loro opere musicali in un altro Stato membro della Comunità ed alla loro messa in circolazione nel territorio di tale Stato membro, contro versamento di un diritto di licenza calcolato in base al numero di copie vendute ed al prezzo di vendita finale in tale Stato membro, non impedisce loro di esigere, in forza del loro diritto esclusivo allo sfruttamento economico sul mercato tedesco, il pagamento per la distribuzione dei supporti del suono su tale mercato, dei diritti di licenza ivi abitualmente riscossi, e calcolati in base al numero di copie vendute ed al prezzo di vendita finale sul mercato nazionale, previa detrazione dei diritti di licenza già pagati per la distribuzione nello Stato membro di produzione.
punto 5
Il giudice nazionale si chiede, tuttavia, se siffatto esercizio dei diritti d'autore sia compatibile con le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle merci. È appunto per ottenere lumi al riguardo ch'esso si è rivolto alla Corte di giustizia.
punto 6
Risulta dagli atti della causa che la GEMA ha invocato, nelle due cause dinanzi ai giudici tedeschi, l'art. 97 della legge tedesca sui diritti d'autore (Urheberrechtsgesetz), il quale contempla i vari mezzi di gravame spettanti all'autore contro le eventuali violazioni dei propri diritti, mezzi che comprendono la restitutio in integrum, l'azione inibitoria e l'azione per risarcimento dei danni.
punto 7
Di conseguenza, la questione sollevata dal giudice nazionale si risolve nel chiedere se gli artt. 30 e 36 del Trattato vadano interpretati nel senso ch'essi ostano all'applicazione di una legge nazionale che permetta ad una società per la gestione di diritti d'autore, autorizzata a far valere i diritti d'autore dei compositori di opere musicali registrate su dischi o altri supporti del suono in un altro Stato membro, di invocare tali diritti per esigere, qualora detti supporti siano distribuiti sul mercato nazionale dopo essere stati immessi in circolazione nello Stato membro di fabbricazione dai titolari dei diritti stessi o con il loro consenso, il pagamento di un compenso corrispondente ai diritti di licenza abitualmente riscossi per la messa in commercio sul mercato nazionale, detratti i diritti di licenza meno elevati pagati nello Stato membro di fabbricazione per la sola messa in commercio sul mercato di questo Stato.
punto 8
Occorre innanzitutto rilevare che i supporti del suono, per quanto incorporino opere musicali tutelate, sono prodotti ai quali si applica il regime della libera circolazione delle merci contemplato dal Trattato. Ne consegue che una legge nazionale la cui applicazione abbia il risultato di impedire il commercio dei supporti del suono fra Stati membri va considerata come una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato. Ciò vale nel caso in cui una legge del genere permetta ad una società per la gestione di diritti d'autore di opporsi alla distribuzione dei supporti del suono provenienti da un altro Stato membro valendosi del diritto di sfruttamento economico esclusivo da essa esercitato in nome del titolare del diritto d'autore.
punto 9
L'art. 36 del Trattato stabilisce tuttavia che le disposizioni degli artt. 30-34 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale. Quest'ultima espressione comprende la tutela fornita attraverso il diritto d'autore, in particolare qualora questo venga sfruttato commercialmente mediante la concessione di licenze che possono incidere sulla distribuzione, nei vari Stati membri, di prodotti che incorporano l'opera letteraria o artistica tutelata.
punto 10
Risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, e, da ultimo, dalla sentenza 22 giugno 1976 (causa 119/75), Terrapin Overseas Ltd., Racc. pag. 1039), che il titolare di un diritto di proprietà industriale e commerciale tutelato dalle norme di uno Stato membro non può invocare tali norme per opporsi all'importazione di un prodotto da lui stesso o col suo consenso legittimamente messo in commercio in un altro Stato membro.
punto 11
Nell'ambito del presente procedimento il Governo francese ha sostenuto che questa giurisprudenza non può applicarsi al diritto d'autore, in quanto questo implica, fra l'altro, la facoltà dell'autore di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modifica di essa come anche ad ogni altro atto a danno della stessa, che possano recare pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. Fornendo dunque un'ampia tutela, il diritto d'autore non sarebbe paragonabile agli altri diritti di proprietà industriale e commerciale, come il brevetto e il marchio.
punto 12
Il diritto d'autore comporta senz'altro diritti morali del genere di quelli cui si riferisce il Governo francese; esso comporta però anche altre facoltà, fra cui quella di sfruttare commercialmente la messa in circolazione dell'opera tutelata, in particolare attraverso la concessione di licenze dietro il pagamento di compensi. La questione sollevata dal giudice nazionale ha appunto per oggetto questo aspetto di carattere economico del diritto d'autore e non vi è motivo di operare a questo proposito, ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del Trattato, una distinzione fra il diritto d'autore e gli altri diritti di proprietà industriale e commerciale.
punto 13
Lo sfruttamento commerciale del diritto d'autore, oltre a costituire una fonte di reddito per il suo titolare, costituisce anche una forma di controllo della messa in commercio da parte del titolare stesso, delle società per la gestione dei diritti d'autore che agiscono in suo nome e dei licenziatari. Da questo punto di vista, lo sfruttamento commerciale del diritto d'autore pone gli stessi problemi sollevati dallo sfruttamento di altri diritti di proprietà industriale o commerciale.
punto 14
Non può venire accolta la tesi sostenuta dinanzi alla Corte dai Governi belga ed italiano, secondo cui, in assenza di armonizzazione in questo settore, il principio della territorialità della legislazione sui diritti d'autore prevale in ogni caso su quello della libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune. Infatti, lo scopo essenziale del Trattato, il quale è volto all'unificazione dei mercati nazionali in un mercato unico, non potrebbe essere raggiunto se, per via dei diversi regimi giuridici vigenti negli Stati membri, i cittadini di questi avessero la possibilità di compartimentare il mercato e di porre in essere restrizioni dissimulate nel commercio fra gli Stati membri.
punto 15
Dalle considerazioni svolte in precedenza risulta che né il titolare di un diritto d'autore o il suo licenziatario, né una società per la gestione dei diritti d'autore che agisca in nome del titolare o del licenziatario, possono invocare il diritto esclusivo di sfruttamento conferito dal diritto d'autore per impedire o limitare l'importazione di supporti del suono che siano stati legittimamente messi in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso o con il suo consenso.
punto 16
La GEMA ha sostenuto che siffatta interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato non è sufficiente per risolvere il problema cui il giudice nazionale si trova di fronte, giacché la domanda proposta dalla GEMA dinanzi ai giudici tedeschi non riguarda il divieto o la restrizione della messa in commercio dei dischi e delle musicassette oggetto della controversia nel territorio tedesco, bensì la parità dei compensi pagati per la distribuzione di questi supporti del suono sul mercato tedesco. Il titolare di diritti d'autore su un'opera musicale registrata avrebbe un interesse legittimo a godere dei frutti della propria prestazione intellettuale o artistica, qualunque sia l'ampiezza della distribuzione della sua opera: egli non potrebbe, pertanto, perdere il diritto di chiedere compensi equivalenti a quelli riscossi nel paese dove ha luogo la messa in circolazione.
punto 17
Occorre osservare innanzitutto che la questione sollevata dal giudice nazionale riguarda le conseguenze giuridiche della violazione del diritto d'autore. Poiché la GEMA ha chiesto, in base al diritto nazionale vigente in materia, il risarcimento dei danni cagionati da tale violazione, non ha importanza che la somma ch'essa intende ottenere sia calcolata in base alla differenza fra l'aliquota dei compensi dovuti per la distribuzione sul mercato nazionale e quella dei compensi pagati nel paese di produzione, oppure in qualsiasi altro modo. Infatti, la domanda della GEMA è, comunque, fondata sul diritto di sfruttamento esclusivo spettante al titolare del diritto d'autore, che permette a quest'ultimo di vietare o limitare la libera circolazione dei prodotti che incorporano l'opera musicale tutelata.
punto 18
Occorre osservare poi che nessuna norma giuridica nazionale può permettere ad un'impresa incaricata della gestione di diritti d'autore ed abbia il monopolio di fatto di tale gestione nel territorio di uno Stato membro di riscuotere un prelievo sui prodotti importati da un altro Stato membro, in cui sono stati messi in circolazione dal titolare del diritto d'autore o con il suo consenso e di porre in essere, in tal modo, una compartimentazione del mercato comune. Una prassi siffatta equivarrebbe a permettere l'imposizione, da parte di un'impresa privata, di un onere all'importazione dei supporti del suono che siano già in libera circolazione nel mercato comune, per il fatto che essi attraversano una frontiera; detta prassi avrebbe pertanto l'effetto di conservare quell'isolamento dei mercati nazionali che il Trattato mira ad eliminare.
punto 19
Da queste considerazioni risulta che tale argomento della GEMA va respinto in quanto incompatibile col funzionamento del mercato comune e con gli obiettivi del Trattato.
punto 20
La GEMA ed il Governo belga hanno fatto presente alla Corte che, comunque, un regime di libera circolazione dei supporti del suono non è ammissibile nel caso dei supporti prodotti nel Regno Unito, giacché l'art. 8 della legge britannica sul diritto d'autore (Copyright Act) ha l'effetto di istituire una licenza legale dietro pagamento di un canone ad aliquota ridotta, e in quanto l'estensione di tale licenza legale ad altri paesi sarebbe incompatibile colle disposizioni della Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche.
punto 21
L'art. 8 summenzionato stabilisce in sostanza che non costituisce violazione del diritto d'autore spettante al compositore di un'opera musicale la fabbricazione di un supporto del suono che incorpori la suddetta opera, qualora questa sia già stata registrata nel Regno Unito su un supporto di suono allo scopo della messa in circolazione da parte dell'autore stesso o con il suo consenso, e, inoltre il fabbricante notifichi al titolare del diritto d'autore la propria intenzione di procedere alla registrazione dell'opera al fine di venderla, e gli versi un diritto di licenza pari al 6,25 % del prezzo di vendita finale del supporto del suono.
punto 22
Risulta dagli atti che tale regime ha per effetto pratico che il diritto di licenza per la fabbricazione di supporti del suono viene fissato in ogni caso nel 6,25 % del prezzo finale di vendita, giacché nessun licenziatario è disposto a pattuire un'aliquota più elevata. Giacché l'aliquota del 6,25 % costituisce necessariamente, di fatto, l'aliquota alla quale sono pattuite le licenze contrattuali, la legge britannica ha il risultato di porre un limite massimo alla remunerazione del titolare del diritto d'autore.
punto 23
Qualora, pertanto, una società per la gestione di diritti d'autore, che eserciti il diritto esclusivo di sfruttamento in nome del titolare dello stesso, esiga il pagamento della differenza fra l'aliquota del 6,25 % versata e quella applicata sul suo mercato nazionale, essa tenta in realtà di neutralizzare le differenze di prezzo derivanti dalle condizioni praticate nel Regno Unito, e di sopprimere quindi il vantaggio economico che deriva, agli importatori di supporti del suono, dall'instaurazione del mercato comune.
punto 24
Come la Corte ha già dichiarato, in un altro contesto, nella sentenza 31 ottobre 1974 (causa 15/74, Centrafarm e De Peijper e/Sterling Drug, Race, pag. 1147), l'esistenza di una disparità fra le legislazioni nazionali, atta a falsare la concorrenza fra gli Stati membri, non può legittimare uno Stato membro a concedere tutela legale a comportamenti di un ente privato incompatibili con le norme relative alla libera circolazione delle merci.
punto 25
Occorre inoltre rilevare che, nell'ambito di un mercato comune caratterizzato dalla libera circolazione delle merci e dalla libera prestazione di servizi, l'autore, agendo direttamente o tramite il proprio editore, è in grado di scegliere liberamente il luogo, in uno qualsiasi degli Stati membri, ove mettere in circolazione la sua opera. Egli può effettuare tale scelta in funzione del proprio interesse, cioè tenendo conto non solamente del livello del compenso garantito nello Stato membro di cui trattasi, bensì anche di altri elementi, quali ad esempio le possibilità di distribuzione della sua opera ed agevolazioni commerciali accresciute, del resto, grazie alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità. Di conseguenza, non si può permettere ad una società per la gestione di diritti d'autore di esigere, all'importazione in un altro Stato membro, il pagamento di un compenso supplementare in ragione della diversità dei livelli dei compensi nei vari Stati membri.
punto 26
Da tali considerazioni risulta che le disparità esistenti in mancanza di armonizzazione delle norme nazionali in materia di sfruttamento commerciale dei diritti d'autore non possono servire ad ostacolare la libera circolazione delle merci nel mercato comune.
punto 27
La questione sollevata del Bundesgerichtshof va pertanto così risolta: gli artt. 30 e 36 del Trattato vanno interpretati nel senso che essi ostano all'applicazione di una legge nazionale che consenta ad una società per la gestione di diritti d'autore, autorizzata a far valere i diritti d'autore dei compositori di opere musicali registrate su dischi o altri supporti del suono in un altro Stato membro, di invocare tali diritti per esigere, nel caso in cui detti supporti del suono vengono distribuiti sul mercato nazionale e siano stati messi in libera circolazione in detto altro Stato membro dai titolari dei diritti d'autore o col loro consenso, il versamento di un compenso corrispondente ai diritti di licenza abitualmente riscossi per la messa in commercio sul mercato nazionale, detratti i diritti di licenza meno elevati pagati nello Stato membro di fabbricazione.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
Le spese sostenute dal Governo del Regno del Belgio, dal Governo della Repubblica italiana, dal Governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof con due ordinanze del 19 dicembre 1979, dichiara:
Gli artt. 30 e 36 del Trattato vanno interpretati nel senso che essi ostano all'applicazione di una legge nazionale che consenta ad una società per la gestione di diritti d'autore, autorizzata a far valere i diritti d'autore dei compositori di opere musicali registrate su dischi o altri supporti del suono in un altro Stato membro, di invocare tali diritti per esigere, nel caso in cui detti supporti del suono vengono distribuiti sul mercato nazionale e siano stati messi in libera circolazione in detto altro Stato membro dai titolari dei diritti d'autore o col loro consenso, il versamento di un compenso corrispondente ai diritti di licenza abitualmente riscossi per la messa in commercio sul mercato nazionale, detratti i diritti di licenza meno elevati pagati nello Stato membro di fabbricazione.
Firme
Mertens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
Koopmans
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 gennaio 1981.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
J. Mertens de Wilmars