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Sez. 1, Ordinanza n. 1152 del 11/04/1979 Cc. (dep. 29/05/1979) Rv. 142069 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - REATO CONTINUATO - MANCANZA DI CONTESTAZIONE UNITARIA DELLA PLURALITA DI REATI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142069-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - REATO CONTINUATO - MANCANZA DI CONTESTAZIONE UNITARIA DELLA PLURALITA DI REATI - IRRILEVANZA.*

In fase istruttoria - ed, entro determinati limiti, anche in fase dibattimentale - il giudice ha il potere-dovere di adeguare la contestazione all'evolversi della situazione istruttoria e ben puo rilevare, ove ne accerti i presupposti, il nesso di continuazione, traendone tutte le conseguenze, anche processuali e di Competenza, che dal suo riconoscimento derivano. Tale facolta non e preclusa dalla Mancanza di una formale unificazione della contestazione, poiche i vari reati saranno oggetto di contestazione unitaria ex art 81 cod pen da parte del giudice cui e attribuita la cognizione di tutti gli episodi delittuosi da assumere nella continuazione stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)