REGOLAMENTO (CEE) N. 206/68 DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 1968 che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, in particolare gli articoli 6 e 30, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 6 del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che il Consiglio stabilisca disposizioni quadro, segnatamente per le condizioni generali di acquisto, di consegna, di ricevimento e di pagamento delle barbabietole; che gli accordi interprofessionali e i contratti stipulati tra i venditori e gli acquirenti di barbabietole devono conformarsi alle disposizioni quadro suddette;
considerando che l'articolo 30, paragrafo 3, del succitato regolamento prevede che il Consiglio stabilisca le norme generali di applicazione del paragrafo 1 del medesimo articolo; che tale paragrafo 1 dispone che in ogni contratto di fornitura si faccia distinzione tra le barbabietole, a seconda che i quantitativi di zucchero che saranno prodotti con tali barbabietole siano compresi nella quota di base, superino la quota di base ma non la quota massima, o superino la quota massima;
considerando che esistono attualmente in tutte le regioni della Comunità contratti scritti molto dettagliati, relativi alla fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero; che questi contratti contengono, tra l'altro, disposizioni concernenti il prezzo d'acquisto delle barbabietole, lo scaglionamento delle consegne, i centri di raccolta e di ricevimento delle barbabietole, l'eventuale restituzione delle polpe ed il pagamento delle barbabietole; che questi contratti contengono inoltre numerose altre disposizioni che variano da una regione all'altra;
considerando che la diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche comporta gravi difficoltà per l'unificazione di tutte le condizioni d'acquisto delle barbabietole nella Comunità; che conviene pertanto limitare le disposizioni quadro alla definizione delle garanzie minime necessarie sia ai bieticoltori che agli industriali per il buon funzionamento dell'economia zuccheriera; che è indicato che queste garanzie siano, per quanto possibile, identiche a quelle valevoli prima dell'entrata in applicazione del regolamento n. 1009/67/CEE; che è quindi opportuno prendere in considerazione la situazione più recente, cioè quella esistente durante la campagna 1967/1968; che, tuttavia, occorre prevedere, in caso di riferimento alle disposizioni valevoli per la campagna suddetta, un meccanismo che possa modificare tali disposizioni; che per siffatta modifica è indispensabile un accordo tra i fabbricanti e i bieticoltori;
considerando che, nella maggior parte delle regioni comunitarie, i bieticoltori e i fabbricanti di zucchero sono raggruppati in organizzazioni professionali; che esistono attualmente accordi interprofessionali stipulati tra un fabbricante o una organizzazione di fabbricanti, da un lato, ed una organizzazione di bieticoltori, dall'altro; che tali accordi riguardano segnatamente le condizioni d'acquisto delle barbabietole; che è pertanto opportuno riservare agli accordi interprofessionali la possibilità di derogare alle vigenti disposizioni; che, in mancanza di un accordo interprofessionale del tipo sopra definito, è appropriato considerare come accordo interprofessionale l'accordo intervenuto prima della stipulazione dei contratti tra il fabbricante ed una parte dei bieticoltori;
considerando che, al fine di assicurare alle disposizioni quadro il campo di applicazione più vasto possibile, è necessario definire come parti contraenti i venditori di barbabietole, da un lato, e i fabbricanti di zucchero, dall'altro;
considerando che, per il buon funzionamento del mercato dello zucchero e soprattutto del sistema di quote previsto, è necessario che i contratti siano stipulati per iscritto e che in essi sia indicato un quantitativo determinato; che, per gli stessi motivi, in caso di applicazione del sistema dei contratti differenziati conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è indispensabile indicare in questi contratti i prezzi minimi di acquisto, il tenore di zucchero previsto come base e, per tener conto di altri tenori di zucchero, i coefficienti di conversione con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero previsto come base; che, per evitare distorsioni della concorrenza, è opportuno prevedere la ripartizione di una eventuale produzione, compresa nella quota di base, per la quale il fabbricante non abbia stipulato prima della semina corrispondenti contratti di fornitura; che, per impedire uno scadimento della nozione del prezzo minimo della barbabietola, conviene stabilire, soprattutto nell'ipotesi in cui una sovrapproduzione sia provocata unicamente da una resa effettiva superiore alla resa di base prevista dal fabbricante, che quest'ultimo non possa esigere dai venditori il rimborso del contributo gravante la produzione per le barbabietole per le quali ha stipulato un contratto di fornitura a norma delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE;
considerando che le disposizioni concernenti la durata normale delle consegne e il relativo scaglionamento, i centri di raccolta, le spese di trasporto, i luoghi di ricevimento, la fase in cui avviene il prelevamento dei campioni, la restituzione delle polpe o il versamento di una compensazione equivalente, nonché i termini di pagamento degli acconti, incidono sul prezzo effettivo delle barbabietole percepito dal venditore; che è pertanto necessario prevedere disposizioni per tali materie;
considerando che, per tener conto dei diversi interessi dei venditori nella Comunità, è opportuno permettere alle parti contraenti di scegliere, per la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero, fra varie disposizioni che definiscano le persone che vi partecipano, ed una delle quali preveda un controllo da parte dell'organizzazione professionale dei venditori;
considerando che è attualmente sufficiente prevedere che gli accordi interprofessionali non possano comportare disposizioni contrarie a quelle prescritte per i contratti e che alcuni di essi contengano una clausola di arbitraggio; che questi accordi possano, come del resto i contratti, disciplinare materie che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
A norma del presente regolamento si intende per: 1. parti contraenti
a) il fabbricante di zucchero, in appresso denominato «fabbricante»;
b) il venditore di barbabietole, in appresso denominato «venditore»;
2. contratto, il contratto stipulato tra il venditore e il fabbricante per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione dello zucchero;
3. accordo interprofessionale
a) l'accordo stipulato a livello comunitario tra un'unione di organizzazioni nazionali di fabbricanti e un'unione di organizzazioni nazionali di venditori, prima della conclusione dei contratti;
b) l'accordo stipulato prima della conclusione dei contratti dai fabbricanti o da un'organizzazione di fabbricanti riconosciuta dallo Stato membro interessato, da un lato, e d'altro lato, da un'organizzazione di venditori ugualmente riconosciuta dallo Stato membro interessato;
c) le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, in quanto regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero;
d) in mancanza di un accordo conforme alla lettera a) e di un accordo conforme alla lettera b), gli accordi intervenuti prima della conclusione dei contratti tra il fabbricante e i venditori, se i venditori che accettano l'accordo forniscono almeno il 60 % del totale delle barbabietole acquistate dal fabbricante per la fabbricazione di zucchero in uno o più zuccherifici.
Art. 2
1. Il contratto è stipulato per iscritto e per un determinato quantitativo di barbabietole.
2. Il contratto precisa se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole.
Art. 3
1. Le disposizioni del presente articolo sono valide soltanto in caso di applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE.
2. Nel contratto sono indicati, per i quantitativi di barbabietole di cui all'articolo 30, paragrafo 1, all'inizio e lettere a) e b), del suddetto regolamento, i prezzi d'acquisto che,
a) per i quantitativi menzionati alla lettera a), non possono essere inferiori al prezzo minimo delle barbabietole di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino del succitato regolamento, in vigore nella zona produttrice in causa;
b) per i quantitativi menzionati alla lettera b), non possono essere inferiori al prezzo minimo delle barbabietole fuori quota di base di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, del succitato regolamento, in vigore nella zona produttrice in causa.
3.
Il contratto specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero. Esso contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.
La scala è elaborata in base alle rese corrispondenti ai vari tenori di zucchero.
4. Qualora un venditore abbia stipulato con un fabbricante un contratto per la fornitura di barbabietole rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, all'inizio e lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE, tutte le forniture di questo venditore, convertite a norma del precedente paragrafo 3, sono considerate forniture ai sensi di detto articolo 30, paragrafo 1 all'inizio e lettera a), sino a concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto.
5.
Il fabbricante che, utilizzando le barbabietole per le quali aveva stipulato contratti prima delle semine a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 all'inizio e lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE, produca un quantitativo di zucchero inferiore alla sua quota di base, è tenuto a suddividere il quantitativo di barbabietole corrispondente alla sua eventuale produzione supplementare, sino a concorrenza della quota di base, tra i venditori con cui prima della semina aveva stipulato un contratto di fornitura ai sensi di detto articolo 30, paragrafo 1 all'inizio e lettere a) e b).
Un accordo interprofessionale può derogare a questa disposizione.
6. In nessun caso il fabbricante può esigere dal venditore il rimborso del contributo gravante la produzione per le barbabietole da questo fornite in base ad un contratto di fornitura stipulato a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 all'inizio e lettera a), di detto regolamento.
Art. 4
1. Il contratto prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole.
2. Tali disposizioni sono quelle in vigore durante la campagna 1967/1968, tenuto conto del livello della produzione effettiva; un accordo interprofessionale può derogare alla presente disposizione.
Art. 5
1. Il contratto prevede centri di raccolta delle barbabietole.
2. Per il venditore con cui il fabbricante aveva già stipulato un contratto per la campagna 1967/1968, sono validi i centri di raccolta convenuti fra loro per le consegne effettuate durante detta campagna; un accordo interprofessionale può derogare alla presente disposizione.
3. Il contratto prevede che le spese di trasporto dai centri di raccolta sono a carico del fabbricante, salvo accordi specifici conformi alle norme o usi locali in vigore prima della campagna saccarifera 1968/1969.
Art. 6
1. Il contratto fissa i luoghi di ricevimento delle barbabietole.
2. Per il venditore con cui il fabbricante aveva già stipulato un contratto per la campagna 1967/1968, sono validi i luoghi di ricevimento convenuti fra loro per le consegne effettuate durante detta campagna; un accordo interprofessionale può derogare alla presente disposizione.
Art. 7
1. Il contratto prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento.
2.
Un accordo interprofessionale può prevedere un altro studio per il prelevamento dei campioni.
In questo caso, il contratto prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelevamento dei campioni.
Art. 8
Il contratto prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata in uno dei modi seguenti: a) in comune dal fabbricante e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;
b) dal fabbricante, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole;
c) dal fabbricante, sotto il controllo di un esperto a ciò autorizzato dallo Stato membro interessato, se il venditore assume a proprio carico le spese di controllo;
d) dal fabbricante, ove ciò sia previsto da norme o usi locali in vigore prima della campagna saccarifera 1968/1969.
Art. 9
1. Per il fabbricante, il contratto prevede, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite, uno o più degli obblighi sottoindicati; quando frazioni di tale quantitativo debbono subire trattamenti differenti, il contratto prevede un maggior numero di detti obblighi:
a) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;
b) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, essiccate, oppure essiccate e melassate;
c) la restituzione al venditore, franco fabbrica, delle polpe essiccate; in questo caso il fabbricante può esigere dal venditore il pagamento delle spese di essiccazione;
d) il pagamento al venditore di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe.
2. Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).
Art. 10
1. Fatte salve le disposizioni adottate in virtú dell'articolo 32, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento n. 1009/67/CEE, i contratti fissano i termini di pagamento degli eventuali acconti e di versamento del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.
2. Detti termini corrispondono a quelli in vigore durante la campagna 1967/1968; un accordo interprofessionale può derogare alla presente disposizione.
Art. 11
Modalità di applicazione degli articoli 4-10 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE.
Art. 12
Quando un contratto precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente regolamento.
Art. 13
1. Gli accordi interprofessionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), prevedono una clausola di arbitraggio.
2. Quando un accordo interprofessionale comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente regolamento.
3. Codesti accordi interprofessionali possono prevedere, in particolar modo:
a) norme relative alla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina, per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota di base;
b) norme concernenti la ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 5;
c) la scala di conversione di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
d) disposizioni attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre;
e) un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;
f) la consultazione dei rappresentanti dei venditori da parte del fabbricante, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;
g) il pagamento di premi ai venditori per le consegne anticipate o tardive;
h) indicazioni riguardanti:
— una parte delle polpe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b);
— le spese di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c);
— la compensazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d);
i) il ritiro delle polpe da parte del venditore;
k) norme concernenti la ripartizione tra il fabbricante e i venditori dell'eventuale differenza tra il prezzo d'intervento e il prezzo effettivo di vendita dello zucchero.
Art. 14
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addí 20 febbraio 1968. Per il Consiglio Il Presidente E. FAURE