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Sez. 3, Sentenza n. 7869 del 10/06/1983 Ud. (dep. 05/10/1983) Rv. 160414 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - AMNISTIA - IMPROPRIA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - CONDIZIONI - DUPLICE PRECEDENTE CONDANNA - INAPPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - PRECEDENTE CONDANNA RIFERITA A REATO COPERTO DA AMNISTIA IMPROPRIA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: PRECEDENTI CONDANNE A PENA PECUNIARIA.*
Stato
decisa il 1983-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160414-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - AMNISTIA - IMPROPRIA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - CONDIZIONI - DUPLICE PRECEDENTE CONDANNA - INAPPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - PRECEDENTE CONDANNA RIFERITA A REATO COPERTO DA AMNISTIA IMPROPRIA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: PRECEDENTI CONDANNE A PENA PECUNIARIA.*

La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 164 cod. pen., non è consentita a favore di colui il quale ne abbia già usufruito due volte anche qualora una delle precedenti condanne riguardi un reato coperto da amnistia impropria, giacché essa lascia sussistere tutti gli effetti penali, limitandosi, a norma dell'art. 151, primo comma cod. pen., a far cessare l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie. (fattispecie relativa a due precedenti condanne a sola pena pecuniaria, delle quali una coperta da amnistia impropria). (contra mass n 900024).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)