Sez. 1, Sentenza n. 690 del 17/03/1970 (Rv. 345906 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LIMITI DERIVANTI DALL'ORDINE PUBBLICO E DAL BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO - NOZIONE - LIMITI.*
FONTI DEL DIRITTO - LIMITI DERIVANTI DALL'ORDINE PUBBLICO E DAL BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO - NOZIONE - LIMITI.*
L'ordine pubblico interno e uno strumento-limite dell'autonomia dei privati, consistente in determinati principi fondamentali etico-sociali, di cui la comunita avverte l'esigenza in un dato periodo storico ed assunti dal legislatore per informare i singoli istituti giuridici. Nell'area di queste direttive generali imperative-che non sono aprioristiche o contenute in testi fondamentali, ma si deducono da tutto il sistema giuridico positivo- si inseriscono quelle norme che il legislatore ha reso inderogabili dai privati per provvedere anche alla diretta tutela di interessi della collettivita. (V 3881-69, massima n 344260).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 31, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)