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Sez. 1, Sentenza n. 690 del 17/03/1970 (Rv. 345906 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LIMITI DERIVANTI DALL'ORDINE PUBBLICO E DAL BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO - NOZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345906-01

FONTI DEL DIRITTO - LIMITI DERIVANTI DALL'ORDINE PUBBLICO E DAL BUON COSTUME - ORDINE PUBBLICO - NOZIONE - LIMITI.*

L'ordine pubblico interno e uno strumento-limite dell'autonomia dei privati, consistente in determinati principi fondamentali etico-sociali, di cui la comunita avverte l'esigenza in un dato periodo storico ed assunti dal legislatore per informare i singoli istituti giuridici. Nell'area di queste direttive generali imperative-che non sono aprioristiche o contenute in testi fondamentali, ma si deducono da tutto il sistema giuridico positivo- si inseriscono quelle norme che il legislatore ha reso inderogabili dai privati per provvedere anche alla diretta tutela di interessi della collettivita. (V 3881-69, massima n 344260).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 31, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)