diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1759 del 06/03/1990 (Rv. 465685 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465685-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, della disciplina in tema d'inquadramento del personale del Banco di Napoli (avente natura negoziale) è censurabile in Sede di legittimità per vizi di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. aveva affermato che il dipendente, inquadrato dal Banco nel grado ottavo come capo ufficio, avesse diritto al grado settimo ed alla qualifica di funzionario di direzione in virtù della preposizione ad un'Agenzia foranea di terza categoria, avendo ritenuto, in particolare per effetto di un'errata interpretazione della lettera C) del punto dell'ordinamento interno del gennaio 1979 concernente le mansioni dell'impiegato di grado ottavo, che il capo ufficio non potesse essere preposto all'Agenzia predetta). (Conf 2389/89, mass n 462794).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)