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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 18 gennaio 1979, cause riunite C-110/78 e C-111/78

Decisione
decisa il 1979-01-18
ECLI
ECLI:EU:C:1979:8

Epigrafe

Nei procedimenti riuniti 110 e 111/78, aventi rispettivamente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de première instance di Tournai, nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra: (procedimento 110/78) 1) PUBBLICO MINISTERO, 2) «CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS ARTISTIQUES ET IMPRESARII DE BELGIQUE», A.S.B.L., con sede in Charleroi, e 1) WILLY VAN WESEMAEL, Bruxelles (Belgio), 2) JEAN POUPAERT, Lilla (Francia), (procedimento 111/78) 1) PUBBLICO MINISTERO, 2) «CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS ARTISTIQUES ET IMPRESARII DE BELGIQUE», A.S.B.L., con sede in Charleroi, 3) ALBERT GERARD, Liegi e 1) ROMANO FOLLACHIO, Peruwelz (Belgio), 2) ROBERT LEDUC, Valenciennes (Francia), domanda vertente sull'interpretazione delle disposizioni del Trattato CEE relative al diritto di stabilimento e ai servizi, nonché della direttiva del Consiglio 12 gennaio 1967, n. 67/43/CEE (GU 1967, n. 10, pag. 140), LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
In conformità alle disposizioni della Parte seconda, Titolo III, Capi 2 e 3, del Trattato CEE, che contemplano l'abolizione, nell'ambito della Comunità, delle restrizioni imposte alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, il Consiglio adottava, il 18 dicembre 1961, un «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi» ed un «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento» (GU 1962, n. 2, pagg. 32, 36). Nell'ambito di tali Programmi, e a norma degli artt. 54 e 63 del Trattato, esso adottava, il 12 gennaio 1967, la direttiva n. 67/43/CEE (GU 1967, n. 10, pag. 140) «relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti … al settore di taluni “Servizi forniti alle imprese non classificati altrove” (gruppo 839 C.I.T.I.)». L'art. 3 di questa direttiva stabilisce, al n. 1, che le disposizioni della stessa si applicano, fatte salve determinate eccezioni, «alle attività non salariate che rientrano nel settore dei “servizi forniti alle imprese non classificati altrove” di cui all'allegato I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (gruppo 839 C.I.T.I.) …». La «Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (C.I.T.I.)», stabilita dall'Ufficio Statistico delle Nazioni Unite (Etudes statistiques, Série M, n. 4, Rev. 1, New York, 1958) ed utilizzate dalla Comunità per l'elaborazione dei suddetti Programmi, definisce il gruppo 839 nel seguente modo: Gruppo 839: «Servizi forniti alle imprese non classificati altrove Agenzie di pubblicità, d'informazioni in materia creditizia è finanziaria, di liquidazione e recupero di crediti; riproduzione di documenti in copie ciclostilate, cianografate, fotostatiche; trascrizione d'indirizzi e spedizione di circolari; servizi di stenografia; compilazione e vendita di indirizzari; agenzie di collocamento; agenzie di stampa; giornalisti e scrittori; disegnatori di moda; consulenti commerciali non classificati altrove». Essa definisce come segue i gruppi 841 e 842: Gruppo 841: «Produzione, distribuzione e proiezione di pellicole cinematografiche Produzione e distribuzione di pellicole cinematografiche e servizi connessi, come sviluppo, stampa e montaggio delle pellicole, locazione e riparazione del materiale cinematografico; gestione di sale cinematografiche; uffici per la scritturazione e il collocamento di artisti e comparse». Gruppo 842: «Teatri e servizi connessi Teatri, enti lirici, istituzioni concertistiche e compagnie di repertorio; servizi come quelli delle agenzie di collocamento del personale teatrale e di vendita dei biglietti; studi radiofonici e televisivi; orchestre da ballo, orchestre sinfoniche e artisti scritturati in base a contratto o corrispettivo; registrazione di dischi fonografici».
punto 2
Il regio decreto belga 28 novembre 1975(Moniteur belge,22 gennaio 1976), «relativo alla gestione degli uffici di collocamento a pagamento», le cui modalità d'attuazione sono stabilite dal decreto ministeriale 1o dicembre 1975(Moniteur belge, 22 gennaio 1976), contiene fra l'altro, per il settore in questione, le seguenti disposizioni: Articolo 2: «È vietata la gestione di uffici di collocamento a pagamento». Articolo 3: «La gestione di uffici di collocamento a pagamento per artisti dello spettacolo è tuttavia autorizzata alle condizioni stabilite dal presente decreto». Articolo 6, 1o comma: «La gestione di un ufficio di collocamento a pagamento per artisti dello spettacolo è soggetta al rilascio d'una licenza da parte del Ministro competente in materia di occupazione». Articolo 20: «Salvo patto di reciprocità tra il Belgio ed i loro paesi, gli uffici di collocamento per artisti dello spettacolo stranieri non possono effettuare il collocamento nel Belgio senza passare per il tramite d'un ufficio di collocamento a pagamento titolare di licenza. Ciascuno dei due collocatori riceve la metà della provvigione prevista, fissata nel decreto ministeriale». Gli artt. 6 e 20 ripetono sostanzialmente le disposizioni che figuravano negli artt. 5 e 15 dell'abrogato regio decreto 10 aprile 1954. L'art. 27 definisce inoltre, ai nn. 3 e 5, le sanzioni cui si espone chiunque «— faccia ricorso ad un ufficio di collocamento a pagamento il cui gestore non sia in possesso di regolare licenza (n. 3); — gestisca un ufficio di collocamento straniero, come pure i suoi preposti o mandatari, che abbiano effettuato nel Belgio uno o più collocamenti a pagamento non tenendo conto delle condizioni di cui all'art. 20 del presente decreto; qualsiasi lavoratore che abbia in tal modo trovato collocamento» (n. 5).
punto 3
È per l'appunto ai sensi dell'art. 27 del regio decreto 28 novembre 1975 e per contravvenzione agli artt. 6 e 20 sopra citati che venivano promosse, nel febbraio 1978, dinanzi al Tribunal de première instarne di Tournai, sezione penale, due azioni penali rispettivamente a carico di: a) Willy Van Wesemael, commesso di caffé, residente in Ath (Belgio), imputato di aver fatto ricorso ad un ufficio di collocamento a pagamento il cui gestore non è in possesso della licenza di rito nel Belgio (e precisamente all'ufficio del sig. Jean Poupaert) per la scritturazione di un artista di varietà, e Jean Poupaert (alias Jean-Pierre Panir), agente artistico, residente in Lilla (Francia), imputato di aver procurato al sig. Wesemael, in base a contratto del 29 marzo 1976, la scritturazione di un artista di varietà, senza passare per il tramite d'un ufficio di collocamento a pagamento titolare di licenza nel Belgio (procedimento 110/78); b) Romano Follachio, trattore, residente in Peruwelz (Belgio), imputato di aver fatto ricorso ad un ufficio di collocamento a pagamento il cui gestore non è in possesso della licenza di rito nel Belgio (e precisamente all'ufficio del sig. Robert Leduc) per la scritturazione di un artista di varietà, e Robert Leduc (alias Trébor), agente artistico, residente in Valenciennes (Francia), imputato di aver procurato al sig. Follachio, in base a contratto del 29 marzo 1976, la scritturazione di un artista di varietà, senza passare per il tramite di un ufficio di collocamento a pagamento titolare di licenza nel Belgio (procedimento 111/78). Gli imputati eccepivano l'incompatibilità delle suddette disposizioni nazionali col Trattato CEE, ed in ispecie con gli artt. 52, 55, 59 e 60.
punto 4
Il Tribunal de première instarne di Tournai constatava che, secondo l'interpretazione fornita dagli uffici della Commissione delle Comunità europee, gli uffici di collocamento a pagamento per artisti dello spettacolo, contemplati dal regio decreto 28 novembre 1975, non vanno annoverati nel gruppo 839 della classificazione internazionale C.I.T.I. bensì nel gruppo 842, non ancora liberalizzato. Pur rilevando che tale interpretazione consentirebbe di concludere per la conformità del regio decreto considerato col Trattato CEE, giacché: esso non introduce alcun provvedimento discriminatorio nuovo, dato che i suoi artt. 6 e 20 riproducono gli artt. 5 e 15 del regio decreto 10 aprile 1954 precedentemente vigente; il settore degli uffici di collocamento a pagamento per artisti non è a tutt'oggi liberalizzato, esso decideva, in ciascuna delle due cause, di sospendere il procedimento e ordinava, il 21 marzo 1978, il rinvio a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, delle seguenti questioni pregiudiziali: «1o) Se gli uffici di collocamento a pagamento per artisti dello spettacolo vadano annoverati nel gruppo 839 della classificazione internazionale C.I.T.I., sotto la voce “agenzie di collocamento”. 2o) In caso di soluzione affermativa della precedente questione, se le attività di detti uffici di collocamento a pagamento siano state effettivamente ed a buon diritto liberalizzate dalla direttiva del Consiglio 12 gennaio 1967 relativa “all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate” attinenti; 1. al settore degli “Affari immobiliari (escluso 6401)” (gruppo ex 640 C.I.T.I.) 2. al settore di taluni “Servizi forniti alle imprese non classificati altrove (gruppo 839 C.I.T.I.)” nel suo art. 3, 2o comma, sub a): “Uffici di collocamento privati”. 3o) In caso di soluzione affermativa della precedente questione, se l'art. 62 del Trattato di Roma 25 marzo 1957 autorizzi gli Stati membri a riprodurre, senza aggravarle, disposizioni discriminatorie già vigenti nella propria legislazione. 4o) E, nel caso in cui i suddetti uffici di collocamento a pagamento per artisti dello spettacolo non vadano annoverati nel gruppo 839 della classificazione internazionale C.I.T.I., se la Corte confermi l'interpretazione secondo cui essi vanno classificati nel gruppo 842 non ancora liberalizzato.»
punto 5
Le due ordinanze di rinvio sono pervenute, in copia, alla cancelleria della Corte l'8 maggio 1978. Il sig. Jean Poupaert (procedimento 110/78), con gli avvocati Pierre Hebey e Thierry Desurmont (del foro di Parigi; il Governo belga, rappresentato dal sig. J. Dufour, vice consigliere presso il Ministero degli Affari esteri, del commercio estero e della cooperazione per lo sviluppo; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jean-Claude Séché, in qualità di agente, hanno presentato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso, con ordinanza 27 settembre 1978, di riunire le cause 110/78 e 111/78 ai fini della trattazione orale e, dopo aver invitato la Commissione a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti, ha dichiarato aperta la fase orale del procedimento.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia

paragrafo 1
A) Il sig. Jean Poupaert richiama le sentenze della Corte 21 giugno 1974 (causa 2/74, Reyners, Racc. pag. 631) e 3 dicembre 1974 (causa 33/74, Van Binsbergen, Racc. pag. 1299), dalle quali, a suo avviso, si desume che, dalla scadenza del periodo transitorio, gli artt. 52 e 59 del Trattato, che sanciscono i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, hanno efficacia diretta nell'ordinamento giuridico interno dei singoli Stati membri, indipendentemente dall'eventuale adozione di direttive del Consiglio intese a dare attuazione ai principi enunciati da detti articoli. Stando così le cose, nella fattispecie non si tratta di accertare se la direttiva del Consiglio 12 gennaio 1967 abbia o meno attuato la libertà di stabilimento o liberalizzato il regime della prestazione dei servizi per l'attività di agente artistico. Si tratta, invece, semplicemente di constatare che, per quanto riguarda tale attività, l'efficacia diretta degli artt. 52 e 59 del Trattato implica, dopo la scadenza del periodo transitorio, la necessità di disapplicare le disposizioni del diritto interno degli Stati membri che diano luogo a discriminazioni fondate sulla nazionalità o sulla residenza. Ora, il regio decreto belga 28 novembre 1975, il quale sottopone gli agenti artistici stranieri ad un trattamento discriminatorio rispetto a quello riservato agli agenti artistici belgi, non può trovare applicazione per il semplice motivo ch'esso è in contrasto con gli artt. 52 e 59 del Trattato, i quali hanno efficacia diretta nell'ordinamento interno di ciascuno Stato membro e prevalgono sulle norme giuridiche nazionali con essi contrastanti. Poiché il Trattato pone il principio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità, il sig. Poupaert, titolare di una licenza per l'esercizio dell'attività di agente artistico in Francia, deve avere necessariamente il diritto di collocare artisti nel Belgio senza passare per il tramite di un agente belga. Il sig. Poupaert osserva poi che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, non si sa quale portata giuridica debba attribuirsi al fatto che le contestate norme del regio decreto belga 28 novembre 1975 non fanno altro che riprodurre le disposizioni del precedente decreto 10 aprile 1954. Gli artt. 53 e 62 del Trattato, i quali vietano agli Stati membri di introdurre «nuove restrizioni» nei settori di cui trattasi, non possono, manifestamente, avere l'effetto di riconoscere a tali Stati, nonostante la scadenza dal periodo transito rio, un diritto quesito a mantenere in vita discriminazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del Trattato. Altrimenti, la surricordata giurisprudenza della Corte sarebbe priva di significato e la liberalizzazione dei settori in questione risulterebbe, in pratica, paralizzata. Il sig. Poupaert rileva inoltre che, pur ammettendo, in antitesi con la suddetta giurisprudenza, la necessità di valutare la portata della direttiva 12 gennaio 1967 al fine di stabilire se l'attività attinente al collocamento di artisti negli Stati membri sia stata o meno liberalizzata, si dovrebbe constatare che tale direttiva, la quale si riferisce agli «uffici di collocamento privati» (art. 3, n. 2, lett. a) ed alle «attività nei settori letterari ed artistici» (art. 3, n. 2, lett. g), riguarda manifestamente detta attività. Il sig. Poupaert conclude proponendo che le questioni sottoposte alla Corte vengano risolte dichiarando che: «Dalla fine del periodo transitorio, a prescindere dall'interpretazione da dare alla direttiva del Consiglio 12 gennaio 1975, relativa “all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate” attinenti: 1. al settore degli “Affari immobiliari (escluso 6401)” (gruppo ex 640 C.I.T.I.) 2. al settore di taluni “Servizi forniti alle imprese non classificati altrove (gruppo 839 C.I.T.I.)”, l'esercizio della professione di agente artistico è liberalizzato, poiché gli arrt. 52 e 59 del Trattato CEE hanno, dopo la scadenza di detto periodo, efficacia diretta e possono esser fatti valere dinanzi ai giudici nazionali, almeno nella parte relativa all'abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità o sulla residenza in un altro Stato membro della Comunità», ovvero, in subordine, che: «La direttiva 12 gennaio 1967 si applica all'esercizio dell'attività di agente artistico ed ha imposto, in proposito, l'abolizione di qualsiasi restrizione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.»
paragrafo 2
B) Il Governo belga osserva anzitutto che l'art. 20 del regio decreto 28 novembre 1975, contenente le disposizioni controverse, si limita a riprodurre semplicemente — senza renderle in alcun modo più severe — disposizioni discriminatorie (o che vengono ritenute tali) già esistenti nella legislazione nazionale, e precisamente quelle dell'art. 14 del decreto ministeriale 23 aprile 1955, recante attuazione del regio decreto 10 aprile 1954. Con ciò, il suddetto art. 20 non contravviene, né deroga in alcun modo all'art. 62 del Trattato, il quale impone lo «standstill» delle restrizioni della libertà effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la prestazione dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del Trattato. Secondo il Governo belga, è inoltre sorprendente constatare che la controversia riguarda la «liberalizzazione», nell'ambito comunitario, di una attività che è in linea di principio vietata dalla Convenzione internazionale n. 96, approvata il 1o luglio 1949 dalla Conferenza generale dell'«Organizzazione Internazionale del Lavoro». Tale Convenzione, ratificata nel Belgio con legge 3 marzo 1958, è rigorosamente rispettata dal regio decreto 28 novembre 1975, che sancisce il principio generale secondo cui la gestione di uffici di collocamento a pagamento è vietata, ed ammette una sola «deroga» a tale principio, per la gestione, alle condizioni stabilite dalla legge, degli uffici di collocamento a pagamento per artisti dello spettacolo. Poiché l'Ufficio nazionale dell'occupazione non era ancora in grado di svolgere gli speciali compiti relativi al collocamento, era infatti necessario opporsi alla proliferazione di collocatori privati clandestini, che sfruttassero senza scrupoli sia gli artisti, sia gli organizzatori di spettacoli. Va perciò sottolineato il carattere assolutamente temporaneo, provvisorio e praticamente eccezionale delle disposizioni di cui trattasi, le quali saranno abrogate non appena potrà essere istituito ed organizzato un servizio pubblico di collocamento per i lavoratori del settore in questione. L'art. 10 del regio decreto prevede del resto la possibilità che il ministro competente decida, in qualsiasi momento, di non rinnovare le licenze (che hanno validità di un anno e vengono rinnovate tacitamente): questa norma consente per l'appunto di conciliare il rilascio di nuove licenze con lo scopo perseguito dalla Convenzione n. 96, e cioè la graduale scomparsa degli uffici di collocamento a pagamento ancora esistenti. Dopo aver poi ricordato il titolo III del «Programma generale» adottato dal Consiglio nel 1962 per la soppressione delle restrizioni della libera prestazione dei servizi, ed in particolare la sezione A di detto titolo, in cui vengono elencate le disposizioni e pratiche restrittive risolventesi in un trattamento discriminatorio degli stranieri rispetto ai cittadini, il Governo belga sostiene che né il regio decreto 28 novembre 1975, né il decreto ministeriale d'attuazione 1o dicembre 1975 avallano alcuna della pratiche restrittive definite nel Programma. Al contrario, nonostante il carattere particolare dell'attività in questione, dai suddetti testi risulta che qualsiasi straniero (cittadino di uno Stato membro) può esercitare nel Belgio tale attività alla stessa stregua dei cittadini belgi, purché possegga i requisiti imposti dalla legge a questi ultimi. Visto in questo contesto, l'art. 20 del regio decreto 28 novembre 1975 di cui trattasi nella fattispecie non presenta, secondo il Governo belga, alcun carattere discriminatorio nei confronti degli stranieri (in casu, cittadini di Stati membri della Comunità). Infatti, in primo luogo, questa norma non contempla gli stranieri come tali, bensì gli «uffici di collocamento per artisti dello spettacolo stranieri»; perciò, ai sensi della stessa, «le persone fisiche o giuridiche» che intendano effettuare il collocamento nel Belgio non possono, salvo patto di reciprocità, svolgere tale attività senza passare per il tramite di un ufficio di collocamento a pagamento (cioè di un'altra persona fisica o giuridica) che sia titolare di licenza; in secondo luogo, l'art. 20 non impone affatto che detto ufficio di collocamento a pagamento, titolare di licenza, sia un ufficio «nazionale»; può benissimo trattarsi di un ufficio «straniero» il quale possegga i requisiti stabiliti dalla legge per essere titolare della licenza, ed esso non si vedrebbe opporre, nè come persona fisica nè come persona giuridica, alcuna restrizione fondata sul suo status di straniero. perciò, dal momento che gli uffici di collocamento per artisti dello spettacolo stranieri non sono altro, ai sensi dell'art. 20, che persone fisiche o giuridiche straniere che non posseggono i requisiti stabiliti dalla legge, a differenza di altre persone fisiche o giuridiche, tanto straniere quanto belghe, che posseggano invece detti requisiti, la discriminazione che apparentemente si potrebbe rilevare in quest'articolo non si colloca sul piano del rapporto «straniero-cittadino», bensì esclusivamente su quello «titolarenon titolare della licenza».
paragrafo 3
C) Prendendo in esame anzitutto le questioni 1, 2 e 4, la Commissione rileva che l'attività di cui trattasi non sembra compresa tra quelle liberalizzate da una direttiva. Tuttavia, anche ammettendo il contrario, una siffatta circostanza sarebbe comunque irrilevante nella fattispecie, tenuto conto della giurisprudenza della Corte. Dalla sentenza 3 dicembre 1974 (causa 33/74, Van Binsbergen) risulta infatti che «l'applicazione dell'art. 59, subordinata durante il periodo transitorio all'emanazione di direttive, non è più sottoposta, scaduto il predetto termine ad alcuna condizione». Questo principio non ha tuttavia l'effetto di rendere inutile l'adozione, da parte del Consiglio, di direttive aventi lo scopo di introdurre nella legislazione degli Stati membri un complesso di norme destinate ad agevolare l'effettivo esercizio del diritto alla libera prestazione dei servizi. Esso non implica neppure che tutte le disposizioni delle direttive emanate prima della scadenza del periodo transitorio siano divenute caduche. Su un piano più generale, ci si può ancora riferire utilmente agli atti emanati in materia durante il periodo transitorio (programmi generali, direttive), al fine di stabilire quali situazioni sono state allora considerate dagli organi comunitari come casi di discriminazione. Sotto questo profilo, anche se gli uffici di collocamento a pagamento per artisti non sono contemplati dalla direttiva del 1967, gli esempi di discriminazioni da questa forniti potrebbero forse rivelarsi pertinenti, dal momento che gli uffici di collocamento privati sono, in generale, inclusi nell'ambito della direttiva. Ciò premesso, le questioni formulate dal giudice belga possono ricondursi al problema del se le contestate disposizioni della legislazione belga siano in contrasto con l'art. 59 del Trattato. Ora, tenuto conto della nozione di «prestazione di servizi» che si desume dalla summenzionata sentenza della Corte, vi sono tre categorie di servizi che rispondono ai criteri fissati negli artt. 59-61 del Trattato, e cioè i servizi che implicano lo spostamento del prestatore verso il paese in cui è stabilito il destinatario della prestazione; che implicano lo spostamento del destinatario della prestazione verso il paese in cui è stabilito il prestatore; che non implicano nè l'uno nè l'altro spostamento. L'attività di cui trattasi nella fattispecie, vale a dire il collocamento di un artista, da parte di un impresario (prestatore del servizio), nel paese in cui è stabilito il destinatario della prestazione costituisce quasi sempre un servizio del tipo indicato nella terza delle categorie sopra definite. Poichè si tratta di un'attività che non implica alcuno spostamento, occorre accertare entro quali limiti il prestatore è tenuto a rispettare le norme eventualmente esistenti in materia di accesso a tale attività e di esercizio della stessa nello Stato in cui viene fornita la prestazione, il che costituisce un aspetto del problema generale della determinazione della legge da applicare ad una data prestazione di servizi. Le norme del Trattato non forniscono alcuna indicazione su questo punto, tranne che per il caso previsto dall'art. 60, 3o comma. Nella sentenza «Van Binsbergen», già menzionata, la Corte ha tuttavia ammesso, a proposito della professione di avvocato, che requisiti specifici, «obiettivamente necessari» per garantire l'osservanza di norme professionali, possono essere imposti al prestatore dallo Stato membro in cui viene fornita la prestazione. D'altra parte, è chiaro, data l'ef- ficacia diretta dell'art. 59 del Trattato, che è vietata qualsiasi discriminazione in ragione della nazionalità o della residenza del prestatore. La Commissione esamina poi, alla luce delle suesposte considerazioni, la normativa belga in questione, per quanto riguarda sia il rilascio di una licenza (di durata annua), necessaria per la gestione di un ufficio di collocamento a pagamento per artisti, sia le disposizioni sul funzionamento di un ufficio del genere ed i poteri di controllo attribuiti all'autorità competente. La condizione di passare per il tramite di un ufficio di collocamento avente sede nel Belgio costituisce un intralcio per l'esercizio della prestazione di servizi, intralcio tanto più evidente in quanto si accompagna all'obbligo del prestatore di dividere la provvigione con detto ufficio, con la conseguenza che la prestazione viene resa più onerosa. Ora, tale condizione può essere giustificata soltanto qualora, in conformità alla giurisprudenza della Corte, essa sia «obiettivamente necessaria» per raggiungere lo scopo perseguito dalla normativa belga. a) In primo luogo, per procedere alla relativa valutazione, si devono distinguere due situazioni diverse: i) Qualora l'attività considerata non sia soggetta a controllo nel paese in cui è stabilito il prestatore, e le autorità comunitarie non abbiano adottato, in forza dell'art. 57 del Trattato, direttive intese a facilitare l'accesso alle attività non salariate ed il loro esercizio, ovvero in mancanza di siffatte direttive, non abbiano ritenuto auspicabile agevolare la realizzazione della libera prestazione dei servizi, in particolare mediante l'adozione di provvedimenti transitori, non si vede come il prestatore potrebbe sfuggire all'applicazione delle disposizioni belghe relative al possesso della licenza. ii) Qualora, invece, l'attività considerata sia soggetta a controllo anche nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore, non appare evidente che sia «obiettivamente necessario» esigere l'intervento del titolare di una licenza belga. Le autorità belghe potrebbero, certo, obiettare che detto controllo non è così severo come quello contemplato dalla loro legislazione, ma tale obiezione non sarebbe fondata se risultasse: che il Consiglio ha considerato sufficiente un livello minimo nel ravvicinamento delle legislazioni in materia; che la normativa vigente nello Stato in cui è stabilito il prestatore è analoga alla legislazione belga. Nella fattispecie in esame, la risposta su quest'ultimo punto è offerta dalla stessa legislazione belga, grazie al riferimento da essa fatto alla Convenzione n. 96 dell'OIL, le cui disposizioni sono riprodotte anche nella normativa francese riguardante il collocamento degli artisti (manifestamente informata alle stesse preoccupazioni che sottendono alla legislazione belga, in quanto contempla, fra l'altro, il collocamento degli artisti dello spettacolo da parte di coloro che siano titolari di una licenza annua di agente artistico). b) In secondo luogo, il carattere di obiettiva necessità della cooperazione col titolare di una licenza nel paese in cui viene fornita la prestazione può essere valutato in base ad eventuali analogie con situazioni già disciplinate dal diritto comunitario. Ora, è vero che il Consiglio, nella direttiva 22 marzo 1977 (GU 1977, n. L 78, pag. 17), ha stabilito che, per la prestazione di servizi da parte degli avvocati, ogni Stato membro può imporre al prestatore, quanto alla rappresentanza e alla difesa in giudizio, l'obbligo di agire di concerto con un collega che eserciti dinanzi al giudice adito; tale decisione, però, riguarda una situazione che, date le particolari caratteristiche della professione di avvocato, è assolutamente diversa da quella considerata nella fattispecie. Prendendo posizione sulla questione 3, la Commissione osserva poi che il problema sollevato presenterebbe interesse soltanto se le contestate disposizioni nazionali dovessero risultare discriminatorie. La circostanza che tali disposizioni non facciano che riprodurre altri testi di diritto interno è irrilevante. Poichè il giudice nazionale ha ritenuto di dover formulare la questione del carattere discriminatorio di tali disposizioni facendo riferimento all'art. 62 del Trattato, è necessario osservare quanto segue: durante il periodo transitorio, l'art. 62 era comunque, in ragione della sua portata e del suo contenuto, inapplicabile nella fattispecie, dal momento che, com'è stato accertato, nel caso della normativa in questione non si trattava di un provvedimento «nuovo». Dopo la scadenza del periodo transitorio, il problema di stabilire se un provvedimento, in ipotesi discriminatorio, abbia il carattere della novità risulta in ogni caso privo d'interesse, poichè, secondo la giurisprudenza della Corte, tutti i provvedimenti contrastanti con l'art. 59 sono ormai vietati, anche quelli che esistevano già all'entrata in vigore del Trattato e che, perciò, erano ammessi ai sensi dell'art. 62. Al massimo, l'accertato carattere di novità di un dato provvedimento potrebbe eventualmente costituire un fattore di valutazione quanto all'«adempimento di un obbligo imposto dal diritto comunitario». Se il controverso provvedimento belga fosse stato adottato solo dopo l'entrata in vigore del Trattato, questa circostanza avrebbe potuto indicare che, non essendo stato sempre considerato indispensabile dal Belgio, il provvedimento stesso non risulta essere «obiettivamente necessario» ai sensi della summenzionata sentenza 33/74. In base a tali considerazioni, la Commissione propone alla Corte di risolvere come segue le questioni formulate dal giudice a quo: «1. Gli uffici di collocamento a pagamento per artisti dello spettacolo non vanno annoverati nel gruppo 839 della classificazione internazionale C.I.T.I. su cui si basa il Programma generale per la soppressione delle restrizioni della libera prestazione dei servizi, bensì nei gruppi 841 e 842 di tale classificazione. Essi non sono contemplati dalla direttiva del Consiglio 12 gennaio 1967, nè da alcun'altra direttiva comunitaria. Le restrizioni della libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità sono tuttavia vietate, per quanto riguarda la loro attività, in ragione dell'efficacia diretta dell'art. 59 dopo la scadenza del periodo transitorio. 2. La specifica condizione, imposta da uno Stato membro ad un siffatto ufficio di collocamento a pagamento per la prestazione di servizi, di passare per il tramite di un ufficio di collocamento a pagamento per artisti stabilito in detto Stato non è obiettivamente necessaria, ed è quindi incompatibile con l'art. 59, in ogni caso qualora l'ufficio prestatore di servizi sia soggetto, nello Stato in cui esso è stabilito, a norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità, equivalenti a quelle dello Stato in cui viene effettuata la prestazione. Tale equivalenza deve presumersi, fra l'altro, qualora la normativa che si applica al prestatore nello Stato in cui questi è stabilito sia direttamente informata alle disposizioni contenute in una convenzione internazionale sulla quale è basata anche la normativa vigente nello Stato in cui viene effettuata la prestazione. Ciò si verifica, in particolare, allorchè il prestatore è titolare della licenza rilasciata, nello Stato in cui esso è stabilito, in conformità a tale normativa. 3. Durante il periodo transitorio, gli Stati membri erano autorizzati, in forza dell'art. 62 del Trattato CEE, a riprodurre, senza aggravarle, disposizioni discriminatorie già esistenti nella propria legislazione prima dell'entrata in vigore del Trattato. Dopo la scadenza del periodo transitorio, essi non sono più autorizzati ad applicare alcuna disposizione discriminatoria ai sensi dell'art. 59».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
La «Chambre Syndicale dei Agents artistiques et Impresami de Belgique», rappresentata dagli avvocati Philippe E. Evrard e Luc Schlogel; il Governo belga e la Commissione delle CC.EE. hanno presentato osservazioni orali nell'udienza del 16 novembre 1978;
paragrafo 2
in tal sede, la «Chambre Syndicale des Agents artistiques et Impresarii de Belgique» (in prosieguo, «Chambre Syndicale») ha esposto fra l'altro quanto segue:
paragrafo 3
Poichè il destinatario della prestazione consistente nel collocamento è un lavoratore (artista dello spettacolo), il negozio considerato nelle presenti cause risulta essere il collocamento di un cittadino francese (artista dello spettacolo, destinatario della prestazione) da parte di un altro cittadino francese (impresario). La circostanza che il collocamento abbia luogo in territorio francese o all'estero è irrilevante, in quanto il luogo di adempimento del contratto è solo un criterio di collegamento accessorio. Ne risulta quindi che, nei limiti posti dal giudice proponente, non si applica il diritto comunitario.
paragrafo 4
Prendendo poi in esame il merito delle questioni sottoposte alla Corte, la Chambre Syndicale osserva che l'obbligo imposto dall'art. 20 del regio decreto belga non implica in alcun modo il ricorso ad un ufficio belga, bensì unicamente il ricorso ad un ufficio titolare della licenza belga. La normativa vigente nel Belgio non dà quindi luogo ad alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
paragrafo 5
D'altra parte, secondo tale normativa, la professione di gestore di uffici di collocamento a pagamento è subordinata ad un certo numero di condizioni solamente al fine di evitare abusi, di cui rischierebbero di essere vittime i lavoratori dello spettacolo, da parte di collocatori privati clandestini. Queste condizioni resterebbero naturalmente lettera morta se l'agente di collocamento straniero non fosse soggetto all'obbligo di procurarsi la licenza belga.
paragrafo 6
L'imposizione di tale obbligo costituisce, per le autorità belghe, l'unico mezzo per accertare l'osservanza delle disposizioni vigenti nel Belgio.
paragrafo 7
D'altronde, nel diritto comunitario, nulla fa ritenere illecite tali condizioni. In quanto l'ufficio di collocamento a pagamento per artisti dello spettaciolo assuma, come nel Belgio, in via temporanea e precaria, un compito normalmente riservato ad un ufficio pubblico, è indispensabile, visti gli imperativi di carattere sociale cui è subordinato tale compito, predisporre garanzie assolute per la sua esecuzione, come quelle insite nella normativa belga. Tali garanzie non possono, tuttavia, risultare effettive se non venga imposto il ricorso ad un intermediario titolare della licenza belga, ovvero il possesso di questa licenza.
paragrafo 8
L'esonerare gli stranieri dall'obbligo di conformarsi a tali prescrizioni equivarrebbe a disconoscere gli obiettivi del regio decreto 28 novembre 1975.
paragrafo 9
Infine, una normativa straniera, nella fattispecie quella francese, anche ammesso che contenga norme sostanziali identiche a quelle della legislazione belga, non può offrire allo Stato belga, organizzatore del servizio dell'occupazione, la garanzia del rispetto di tale legislazione da parte delle agenzie di collocamento non titolari della licenza belga.
paragrafo 10
La Chambre Syndicale conclude invitando la Corte
paragrafo 11
«a dichiarare che la controversia sottopostale nell'ambito delle questioni pregiudiziali formulate, in sede penale, dal Tribunal de Première instance de l'arrondissement de Tournai non rientra nella sfera d'applicazione del diritto comunitario e, in subordine, a dichiarare che la disciplina belga degli uffici di collocamento a pagamento, contenuta nel regio decreto 28 novembre 1975 e nel decreto ministeriale1o dicembre 1975, non è incompatibile con le disposizioni del Trattato CEE».
paragrafo 12
Nella stessa occasione, il Governo belga ha affermato che, secondo la legislazione vigente nel Belgio, qualsiasi straniero, cittadino o meno di uno Stato membro della Comunità, può ottenere la licenza per la gestione di un ufficio di collocamento a pagamento per artisti qualora soddisfi, alla stessa stregua dei cittadini belgi, le condizioni stabilite per il rilascio dal regio decreto 28 novembre 1975 e dal decreto ministeriale 1o dicembre 1975.
paragrafo 13
Non è affatto necessario che il richiedente straniero sia domiciliato o residente nel Belgio, nè che vi disponga di una sede: l'art. 8, 8o), del regio decreto summenzionato si limita infatti ad esigere, a fini di controllo, l'indicazione del luogo in cui vengono compilati e conservati, nel Belgio, i documenti la cui tenuta è obbligatoria.
paragrafo 14
Alla domanda del giudice relatore sull'eventualità che la condizione del godimento dei «diritti civili e politici», posta dall'art. 8, 3o), del regio decreto, implichi che soltanto i cittadini belgi possono pretendere il rilascio della licenza, il Governo belga ha risposto che tale condizione va intesa con riferimento non già ai soli diritti civili e politici attribuiti dallo Stato belga, bensì anche a quelli conferiti dagli altri Stati.
paragrafo 15
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 28 novembre 1978.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con due sentenze, entrambe emesse il 21 marzo 1978 e pervenute in cancelleria l'8 maggio successivo, il Tribunal de première instance di Tournai ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 12 gennaio 1967, n. 67/43/CEE (GU n. 10, pag. 140) e di talune disposizioni del Trattato CEE relative alla libera prestazione dei servizi;
punto 2
le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di due procedimenti penali a carico di due persone residenti nel Belgio e di due agenti artistici francesi, residenti in Francia, imputati di contravvenzione agli artt. 6 e 20 del regio decreto belga 28 novembre 1975, relativo alla gestione degli uffici di collocamento a pagamento per artisti dello spettacolo;
punto 3
a norma di detti articoli, «la gestione di un ufficio di collocamento a pagamento per artisti dello spettacolo è soggetta al rilascio d'una licenza da parte del Ministro competente in materia di occupazione» e «salvo patto di reciprocita tra il Belgio ed i loro paesi, gli uffici di collocamento per artisti dello spettacolo stranieri non possono effettuare il collocamento nel Belgio senza passare per il tramite d'un ufficio di collocamento a pagamento titolare di licenza. Ciascuno dei due collocatori riceve la metà della provvigione prevista, fissata nel decreto ministeriale»;
punto 4
in ciascuno dei due procedimenti, il primo imputato è accusato di aver fatto ricorso, per la scritturazione di artisti dello spettacolo, ad un ufficio di collocamento a pagamento avente sede in Francia e il cui gestore non è in possesso della licenza nel Belgio, mentre il secondo è accusato di aver effettuato collocamenti in questo Stato senza passare per il tramite di un ufficio titolare della licenza nel Belgio;
punto 5
gli imputati hanno eccepito l'incompatibilità col Trattato delle disposizioni nazionali sopra citate, in quanto esse ostacolerebbero la libera prestazione dei servizi contemplata dagli artt. 52, 55, 59 e 60.
punto 6
I procedimenti, già riuniti ai fini della trattazione orale, devono rimanerlo ai fini della sentenza.
punto 7
L'attività considerata nella fattispecie costituisce una prestazione di servizi; l'esame delle questioni formulate dal giudice nazionale va quindi effettuato principalmente alla luce delle disposizioni del Trattato relative ai «servizi».
punto 8
Con la prima questione si chiede se gli uffici di collocamento a pagamento per artisti dello spettacolo vadano annoverati nel gruppo 839 della classificazione internazionale C.I.T.I., sotto la voce «agenzie di collocamento»;
punto 9
per il caso di soluzione affermativa di tale questione, si chiede poi se le attività di detti uffici di collocamento siano state effettivamente ed a buon diritto liberalizzate dalla direttiva del Consiglio 12 gennaio 1967, n. 67/43/CEE;
punto 10
per il caso che anche tale questione venga risolta affermativamente, il giudice nazionale chiede, con la terza questione, se l'art. 62 del Trattato autorizzi gli Stati membri a riprodurre, senza aggravarle, disposizioni discriminatorie già esistenti nella loro legislazione;
punto 11
infine, per il caso in cui dovesse risultare che i suddetti uffici di collocamento non vanno annoverati nel gruppo 839, il giudice nazionale chiede, con la quarta questione, se la Corte confermi l'interpretazione secondo cui essi vanno classificati nel gruppo 842 «non ancora liberalizzato».
punto 12
La direttiva 12 gennaio 1967, emanata dal Consiglio in forza degli artt. 54 e 63 del Trattato e del «Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi» adottato dallo stesso Consiglio il 18 dicembre 1961 (GU 1962, n. 2, pag. 32), riguarda l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate comprese in taluni gruppi della «Classification Internationale Type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique» (C.I.T.I.), stabilita dall'Ufficio Statistico delle Nazioni Unite;
punto 13
il suddetto Programma generale, nell'elencare nei suoi allegati I-IV le attività la cui liberalizzazione doveva essere gradualmente attuata durante il periodo transitorio, secondo lo scadenzario fissato nel titolo V, si basava, per ciascuna attività o gruppo di attività, sulla summenzionata classificazione internazionale, di guisa che questa costituisce parte integrante degli atti comunitari di cui trattasi.
punto 14
La prima questione è intesa ad ottenere una qualificazione delle attività considerate, con riferimento al gruppo 839 della C.I.T.I.;
punto 15
questa classificazione definisce il gruppo 839, della classe 83, settore 8 («Servizi»), come un gruppo residuo, comprendente i «servizi forniti alle imprese n.c.a.» (non classificati altrove);
punto 16
nella versione dettagliata, stabilita nel 1964, viene espressamente indicato che, mentre le «agenzie di collocamento» rientrano nel suddetto gruppo, ne è invece escluso il «collocamento per il personale teatrale e della radio»;
punto 17
detto testo include nel gruppo 841 la «scritturazione di artisti e comparse» nel settore della cinematografia e dei servizi accessori e nel gruppo 842 servizi «come quelli delle agenzie di collocamento del personale teatrale» nel settore del teatro e dei servizi connessi;
punto 18
di conseguenza, gli uffici di collocamento a pagamento per artisti dello spettacolo non vanno annoverati nel gruppo 839 della classificazione internazionale C.I.T.I., sotto la voce «agenzie di collocamento».
punto 19
Dalla seconda e dalla quarta questione risulta che il giudice nazionale ha sollevato il problema della classificazione, nell'ambito della C.I.T.I., delle attività di cui è causa, unicamente al fine di stabilire se tali attività siano state liberalizzate ai sensi di quanto disposto dall'art. 59 del Trattato relativamente alla libera prestazione dei servizi;
punto 20
l'espressione «non ancora liberalizzato», che figura nella quarta questione pregiudiziale, infine, fa ritenere che, nel formulare tale questione, il giudice nazionale sia partito dalla presunzione secondo cui la liberalizzazione di tali attività non può considerarsi attuata, nemmeno dopo la scadenza del periodo transitorio, se non sia contemplata da un atto comunitario, come la summenzionata direttiva del Consiglio n. 67/43/CEE;
punto 21
nell'ambito della cooperazione giudiziaria che l'art. 177 crea fra i giudici nazionali e la Corte di giustizia, aventi il compito di contribuire sia direttamente sia mediante apporti reciproci all'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri, la Corte può desumere dal testo delle questioni formulate dal giudice nazionale — tenuto conto dei dati da questo forniti e, fra l'altro, della questione di carattere generale ch'esso si è posta relativamente alla «conformità del regio decreto di cui è causa col Trattato di Roma» — gli elementi di diritto comunitario necessari affinchè detto giudice possa risolvere il problema giuridico sottopostogli, in conformità a tale diritto;
punto 22
nella fattispecie, si deve quindi accertare se e in qual misura le attività di cui trattasi siano liberalizzate, ai sensi degli artt. 59-66 del Trattato, anche in mancanza di un atto comunitario emanato dal Consiglio, come la suddetta direttiva;
punto 23
la questione va risolta in base al sistema risultante dal capitolo relativo ai servizi, tenendo inoltre conto delle norme sul diritto di stabilimento, cui rinvia l'art. 66.
punto 24
A norma dell'art. 59, 1o comma, del Trattato, «… le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri …»;
punto 25
stabilendo che la libera prestazione dei servizi dev'essere attuata entro la fine del periodo transitorio, questa norma, da interpretare alla luce dell'art. 8, n. 7, del Trattato, impone un preciso obbligo di risultato, il cui adempimento doveva essere facilitato, ma non era condizionato, dall'attuazione di un programma di provvedimenti graduali;
punto 26
ne consegue, pertanto, che gli imperativi dell'art. 59 del Trattato, cui si doveva dare gradualmente attuazione, durante il periodo transitorio, mediante le direttive contemplate dall'art. 63, hanno acquistato efficacia diretta e incondizionata alla scadenza di detto periodo;
punto 27
questi imperativi, riguardanti la libera prestazione dei servizi, implicano l'eliminazione di tutte le discriminazioni che colpiscono il prestatore a causa della sua nazionalità o della sua residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui viene fornita la prestazione;
punto 28
tenuto conto delle speciali caratteristiche di talune prestazioni di servizi, come il collocamento di artisti dello spettacolo, non si possono considerare incompatibili col Trattato talune condizioni specifiche imposte al prestatore in forza di norme sull'esercizio della sua professione, giustificate dal pubblico interesse o dalla necessità di garantire la tutela dell'artista ed obbligatorie nei confronti di chiunque risieda nello Stato in cui viene fornita la prestazione, se il prestatore non è soggetto ad una disciplina analoga nello Stato membro in cui risiede;
punto 29
qualora l'esercizio dell'attività di collocamento di cui trattasi sia subordinato, nello Stato in cui viene fornita la prestazione, al rilascio di una licenza, nonchè al controllo delle autorità competenti, detto Stato non può tuttavia, senza ignorare gli imperativi dell'art. 59 del Trattato, imporre al prestatore residente in un altro Stato membro l'obbligo di soddisfare tali condizioni ovvero di passare per il tramite di un altro soggetto, titolare della licenza, a meno che tale imposizione risulti obiettivamente necessaria al fine di assicurare l'osservanza delle norme professionali e di garantire la suddetta tutela;
punto 30
tale imposizione non risulta obiettivamente necessaria qualora la prestazione sia effettuata da un ufficio di collocamento facente parte della pubblica amministrazione di uno Stato membro o se il prestatore sia titolare, nello Stato membro in cui risiede, di una licenza rilasciata a condizioni analoghe a quelle imposte dallo Stato in cui viene fornita la prestazione e le sue attività siano soggette, nel primo Stato, ad un controllo adeguato, concernente qualsiasi attività di collocamento, quale che sia lo Stato membro destinatario della prestazione.
punto 31
Il Governo belga sostiene che l'attività in questione rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione n. 96 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro relativa agli uffici di collocamento a pagamento, riveduta a Ginevra il 1o luglio 1949, la quale ammette l'adozione di provvedimenti di controllo da parte delle autorità competenti nei confronti di detti uffici;
punto 32
secondo il Governo belga, tale Convenzione, ratificata nel Belgio con legge 3 marzo 1958, è «rigorosamente rispettata dal regio decreto 28 novembre 1975, che sancisce il principio generale secondo cui la gestione di uffici di collocamento a pagamento è vietata (art. 2), ed ammette una sola “deroga” a tale principio, esclusivamente nel caso degli uffici di collocamento a pagamento per artisti dello spettacolo, all'espressa condizione che la loro gestione sia conforme ai rigorosi requisiti stabiliti dalla legge».
punto 33
La suddetta Convenzione internazionale pone il principio generale secondo cui gli uffici di collocamento a pagamento aventi scopo di lucro sono vietati, e a tal fine stabilisce, all'art. 3, n. 1, che detti uffici «sono soppressi entro un periodo limitato la cui durata viene precisata dall'autorità competente»;
punto 34
d'altra parte, l'art,. 5, n. 1, della Convenzione dispone che «eccezionalmente, l'autorità competente potrà concedere deroghe all'art. 3 della Convenzione, per determinate categorie di persone, esattamente definite dalla legislazione nazionale, al cui collocamento non si possa convenientemente provvedere nell'ambito del servizio pubblico dell'occupazione …»;
punto 35
perciò, dal momento che la conservazione degli uffici di collocamento a pagamento non corrisponde ad un obbligo derivante dalla Convenzione n. 96, il Governo belga non può richiamarsi a questa per disapplicare le disposizioni del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi;
punto 36
gli obblighi derivanti dalla Convenzione n. 96 non possono, quindi, essere opposti all'applicazione delle norme comunitarie nel settore considerato;
punto 37
inoltre, la Convenzione non osta in alcun modo a che uno Stato membro, il quale si valga della possibilità di deroga contemplata dall'art. 5, applichi tale clausola nei confronti del prestatore residente in un altro Stato membro, a condizioni conformi alle esigenze dell'art. 59 del Trattato, come quelle sopra indicate;
punto 38
d'altronde, dallo stesso art. 20 del decreto belga 28 novembre 1975 risulta che, in caso di patto di reciprocità fra il Belgio ed i loro paesi, gli uffici di collocamento per artisti dello spettacolo stranieri possono effettuare il collocamento nel Belgio senza passare per il tramite di un ufficio di collocamento a pagamento titolare della licenza belga.
punto 39
Per tutti questi motivi, si deve dichiarare che qualora l'esercizio dell'attività propria degli uffici di collocamento a pagamento per artisti dello spettacolo sia subordinato, nello Stato in cui viene fornita la prestazione, al rilascio di una licenza, detto Stato non può imporre al prestatore residente in un altro Stato membro l'obbligo di soddisfare tale condizione ovvero di passare per il tramite di un ufficio di collocamento a pagamento, titolare della licenza, nel caso in cui la prestazione sia effettuata da un ufficio di collocamento facente parte della pubblica amministrazione di uno Stato membro o se il prestatore sia titolare, nello Stato membro in cui risiede, di una licenza rilasciata a condizioni analoghe a quelle imposte dallo Stato in cui viene fornita la prestazione e le sue attività siano soggette, nel primo Stato, ad un controllo adeguato, concernente qualsiasi attività di collocamento, quale che sia lo Stato membro destinatario della prestazione.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 40
Le spese sostenute dal Governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 41
il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso delle cause pendenti dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de première instance di Tournai con sentenze 21 marzo 1978, dichiara: 1o Gli uffici di collocamento a pagamento per artisti dello spettacolo non vanno annoverati nel gruppo 839 della classificazione internazionale C.I.T.I., sotto la voce «agenzie di collocamento». 2o Gli imperativi dell'art. 59 del Trattato, cui si doveva dare gradualmente attuazione, durante il periodo transitorio, mediante le direttive contemplate dall'art. 63, hanno acquistato efficacia diretta e incondizionata alla scadenza di detto periodo. 3o Qualora l'esercizio dell'attività propria degli uffici di collocamento a pagamento per artisti dello spettacolo sia subordinato, nello Stato in cui viene fornita la prestazione, al rilascio di una licenza, detto Stato non può imporre al prestatore residente in un altro Stato membro l'obbligo di soddisfare tale condizione ovvero di passare per il tramite di un ufficio di collocamento a pagamento, titolare della licenza, nel caso in cui la prestazione sia effettuata da un ufficio di collocamento facente parte della pubblica amministrazione di uno Stato membro o se il prestatore sia titolare, nello Stato membro in cui risiede, di una licenza rilasciata a condizioni analoghe a quelle imposte dallo Stato in cui viene fornita la prestazione e le sue attività siano soggette, nel primo Stato, ad un controllo adeguato, concernente qualsiasi attività di collocamento, quale che sia lo Stato membro destinatario della prestazione.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 gennaio 1979. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente H. Kutscher

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