Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 517 del 1989
Massime (1)
Massima n. 14229
- Lavoro (rapporto di)
- Lavoratori di imprese con meno di sedici dipendenti
- Licenziamento per motivi disciplinari
- Garanzie procedimentali
- Inapplicabilità
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile - in quanto ha per oggetto una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima e quindi espunta dall'ordinamento giuridico - la questione di incostituzionalità dell'art. 7, commi secondo e terzo, L. 20 maggio 1970 n. 380, nella parte in cui ne è esclusa l'applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.). - S.n. 427/1989.
Norme impugnate
- art. 7, comma 3, legge 20 maggio 1970, n. 300
- art. 7, comma 2, legge 20 maggio 1970, n. 300
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1989 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fasciana Luigi e Ditta David Sollazzini & Figli, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 aprile 1989 (R.O. n. 283 del 1989), il Pretore di Firenze, nel giudizio promosso da Fasciana Luigi per ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento intimatogli con motivazione disciplinare dalla ditta David Sollazzini & Figli s.n.c., secondo il ricorrente illegittimo per violazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 7, secondo e terzo comma, della citata legge, nella parte in cui non estende - alla stregua della giurisprudenza della Corte regolatrice - l'operatività delle garanzie procedimentali ivi previste al caso del licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro che abbia meno di sedici dipendenti;
che, secondo il remittente, sarebbero violati gli artt. 2 e 3 della Costituzione, perché le garanzie procedimentali previste dalla norma censurata vengono applicate ai lavoratori delle predette aziende solo per sanzioni disciplinari di minore entità rispetto a quella espulsiva, mentre in ogni caso di licenziamento disciplinare l'esigenza di tutela della personalità del lavoratore imporrebbe che a quest'ultimo sia consentita la difesa dagli addebiti contestati;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 427 del 1989, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma censurata per i profili ora di nuovo denunciati e che, quindi, essa è stata espunta dall'ordinamento giuridico;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato, con sentenza n. 427 del 1989, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui ne è esclusa l'applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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