Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 22 settembre 1983, causa 311/82
Epigrafe
Nel procedimento 311/82,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Consiglio di Stato della Repubblica francese nella causa dinanzi ad esso pendente fra
SA Roquette frères, società anonima di diritto francese, con sede in Lestrem (Pas-de-Calais),
e
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC),
domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità dell'art. 2, n. 3, del regolamento della Commissione 30 luglio 1974, n. 2012, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1132/74 per quanto concerne le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori P. Pescatore, presidente di Sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,
avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: H.A. Rühi, amministratore principale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti della causa, la varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
II regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU pag. 2269), stabiliva, per i vari cereali, fra cui il granoturco, un regime di prezzi e, in particolare, la fissazione
paragrafo 2
di prezzi indicativi annuali, pubblicati prima delle semine autunnali per consentire ai produttori di orientare i loro programmi culturali,
in funzione del prezzo indicativo, di un prezzo d'intervento al quale gli enti nazionali competenti sono tenuti ad acquistare i cereali che vengono loro offerti,
di un prezzo d'entrata, al cui livello dev'essere portato, mediante un prelievo variabile, il prezzo dei prodotti importati.
paragrafo 3
La particolare situazione del mercato degli amidi e delle fecole e in particolare la necessità, per l'industria, di mantenere prezzi competitivi rispetto ai prezzi dei prodotti di sostituzione facevano apparire necessario garantire che i prodotti di base usati da detta industria, fra cui il granoturco, potessero essere messi a sua disposizione, grazie ad una restituzione alla produzione, a un prezzo inferiore a quello che sarebbe risultato dall'applicazione del regime dei prelievi e dei prezzi comuni.
paragrafo 4
Di conseguenza, l'art. 11, n. 1, del regolamento n. 120/67 istituiva una restituzione alla produzione, in particolare per il granoturco usato dall'industria degli amidi per la fabbricazione di amido.
paragrafo 5
Le norme d'attuazione relative alla restituzione alla produzione, alle condizioni per il suo versamento e al suo importo venivano stabilite con il regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n. 371, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola e il quellmehl (GU 174, pag. 40).
paragrafo 6
In questo regolamento, il Consiglio considerava che un'esatta valutazione della situazione risultante dal livello dei prezzi comuni e dalla concorrenza tra l'amido di granoturco, l'amido di riso, la fecola di patate, da un lato, e i prodotti chimici di sostituzione, dall'altro, induceva a fissare la restituzione ad un importo tale che il prezzo del granoturco usato dall'industria dell'amido fosse portato a 6,80 unità di conto per 100 kg, importo che garantiva, d'altro canto, per il grano tenero, un giusto equilibrio fra il suo impiego e quello del granoturco. Di conseguenza, l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 371/67 stabiliva che, a decorrere dal 1o luglio 1967, gli Stati membri avrebbero concesso, in particolare per il granoturco destinato alla fabbricazione dell'amido, una restituzione pari alla differenza, per 100 kg, tra il prezzo d'entrata del granoturco e 6,80 unità di conto.
paragrafo 7
Nel regolamento 24 luglio 1968, n. 1060, che stabilisce talune modalità d'applicazione dei regolamenti nn. 367 e 371/67 per quanto riguarda la restituzione alla produzione concessa al granoturco trasformato in semole e semolini, nonché al granoturco e frumento trasformati in amido e quellmehl (GU L 179, pag. 38), la Commissione ricordava che il Consiglio, nel regolamento n. 371/67, aveva constatato che, tenuto conto dei rapporti che si formano tra i prezzi alla produzione delle materie prime destinate alla fabbricazione dell'amido e della fecola, nonché della possibilità di sostituzione fra questi due prodotti, era opportuno mantenere un rapporto equilibrato fra i prezzi degli stessi; poiché per la fecola di patate era stato previsto un sistema di anticipi da concedere sulla restituzione alla produzione, la Commissione riteneva che occorresse, per non sfavorire un'industria rispetto all'altra, generalizzare, il sistema degli anticipi sulla restituzione alla produzione, in particolare per il granoturco, materia prima dell'industria dell'amido.
paragrafo 8
A norma dell'art. 1 del regolamento n. 1060/68, quando il fabbricante di amido che detiene granoturco destinato alla fabbricazione di amido presenta domanda di concessione dell'anticipo e fornisce la prova del fatto che il granoturco si trova nel suo stabilimento o sotto controllo ufficiale, lo Stato membro che deve concedere la restituzione alla produzione gli corrisponde un anticipo della restituzione stessa, nel limite massimo della differenza esistente, per 100 kg di granoturco, fra il prezzo d'entrata di questo cereale all'inizio della campagna di commercializzazione e 6,80 unità di conto.
paragrafo 9
L'art. 2 dello stesso regolamento dispone che la concessione dell'anticipo è subordinata alla costituzione, da parte del fabbricante di amido, di un deposito cauzionale a garanzia dell'effettiva trasformazione del granoturco in amido, e che lo Stato membro corrisponde al fabbricante di amido gli anticipi nel termine massimo di 30 giorni successivi alla data in cui è stata fornita la prova della trasformazione.
paragrafo 10
L'art. 3 del regolamento n. 1060/68 stabilisce che la restituzione alla produzione viene versata al fabbricante, tenuto conto del prezzo d'entrata del granoturco in vigore nel mese della trasformazione, nei 30 giorni successivi alla data in cui egli ha fornito la prova dell'avvenuta trasformazione.
paragrafo 11
Il regolamento n. 371/67 veniva abrogato con regolamento del Consiglio 29 aprile 1974, n. 1132, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso (GU L 128, pag. 24), entrato in vigore 1o agosto 1974.
paragrafo 12
Per quanto riguarda le restituzioni alla produzione per gli amidi, l'art. 1 di questo regolamento stabiliva che gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione, in particolare per il granoturco destinato alla fabbricazione dell'amido, pari alla differenza, per 100 kg, tra il prezzo d'entrata e 8,20 unità di conto (e non più 6,80 unità di conto).
paragrafo 13
Secondo l'art. 2, n. 1, del regolamento della Commissione 30 luglio 1974, n. 2012, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1132/74 per quanto concerne le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei (GU L 209, pag. 44), le restituzioni alla produzione sono versate al produttore di amido di granoturco, se questo adduce la prova che il granoturco è stato sottoposto a sorveglianza ufficiale da parte dell'ente competente designato dallo Stato membro in causa e si dichiara disposto a fornire, dietro richiesta, tutte le indicazioni necessarie a tale sorveglianza.
paragrafo 14
A norma dell'art. 2, n. 3, la restituzione alla produzione viene determinata tenendo conto del prezzo d'entrata valido il giorno in cui è stata accettata la domanda di assoggettamento a sorveglianza ufficiale del granoturco e viene corrisposta entro 30 giorni al massimo dalla data d'accettazione della domanda stessa. Tale restituzione viene, se necessario, successivamente corretta in funzione del prezzo d'entrata valido nel mese in cui ha avuto luogo la trasformazione.
paragrafo 15
La società Roquette frères, con sede in Lestrem (Pas-de-Calais), sottoponeva a sorveglianza ufficiale, prima del 1o agosto 1974, granoturco che veniva trasformato soltanto nei mesi di agosto e settembre dello stesso anno. In forza del regolamento n. 1060/68 essa otteneva, prima del 1o agosto 1974, anticipi sulla restituzione calcolati in funzione della differenza fra il prezzo d'entrata, pari a 160,65 unità di conto la tonnellata, ed il prezzo d'approvvigionamento, pari a 68 unità di conto la tonnellata.
paragrafo 16
A decorrere dal 1o agosto 1974, il prezzo d'entrata scendeva a 106,60 unità di conto la tonnellata, mentre il prezzo di approvvigionamento passava, a norma dell'art. 1 del regolamento n. 1132/74, da 68 a 82 unità la tonnellata.
paragrafo 17
Per il granoturco posto sotto sorveglianza prima del 1o agosto 1974 e trasformato successivamente, la società Roquette riteneva che le restituzioni alla produzione dovessero corrispondere alla differenza fra il nuovo prezzo d'entrata di 106,60 unità di conto ed il vecchio prezzo d'approvvigionamento di 68 unità di conto, mentre l'ente nazionale competente, Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), decideva di basare il calcolo sul nuovo prezzo d'approvvigionamento di 82 unità di conto.
paragrafo 18
Con sentenza 22 aprile 1980, il tribunale amministrativo di Lille respingeva la domanda della società Roquette intesa a far condannare l'ONIC a versarle la somma di 3615399,50 franchi a titolo di restituzioni alla produzione per granoturco trasformato in amido nei mesi di agosto e settembre 1974. Il tribunale amministrativo riteneva «che il fatto generatore della restituzione è la produzione di amido, cosicché l'importo della restituzione stessa dev'essere fissato in funzione dei prezzi d'entrata e di approvvigionamento in vigore alla data della trasformazione, anche se gli anticipi concessi al produttore sono stati calcolati in base a prezzi vigenti in epoca anteriore».
paragrafo 19
Il 22 luglio 1980, la società Roquette impugnava la sentenza del tribunale amministrativo di Lille dinanzi alla sezione del contenzioso del Consiglio di Stato della Repubblica francese.
paragrafo 20
La sezione del contenzioso, 2a e 6a sottosezioni riunite, riteneva che la definizione della controversia era subordinata al se l'art. 2. n. 3, del regolamento n. 2012/74 contempli la presa in conto di entrambe le variazioni, quella del prezzo d'entrata e quella del prezzo d'approvvigionamento, ovvero della sola variazione del prezzo d'entrata e, in quest'ultimo caso, se l'art. 2, n. 3, sia conforme a quanto disposto dal regolamento n. 1132/74.
paragrafo 21
Conseguentemente, il 15 ottobre 1982 essa decideva, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si fosse pronunziata sull'interpretazione e sulla validità dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2012/74.
paragrafo 22
La decisione della sezione del contenzioso del Consiglio di Stato è stata registrata nella cancelleria della Corte il 9 dicembre 1982.
paragrafo 23
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state depositate osservazioni scritte il 23 febbraio 1983 dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Jean-Claude Séché, e il 3 marzo 1983 dalla società Roquette, rappresentata, dall'aw. Paul-François Ryziger, del foro di Parigi.
paragrafo 24
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 25
Con ordinanza 20 aprile 1983, la Corte ha deciso, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Seconda Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
La società Roquette, ricorrente nella causa principale, dichiara di non ignorare che la sentenza emessa il 15 dicembre 1982 dalla Prima Sezione della Corte (causa 5/82, Maizena) le è in gran parte sfavorevole; essa insiste, cionondimeno, affinché si proceda ad un nuovo esame del problema.
paragrafo 2
Anzitutto, infatti, il punto 16 della motivazione della sentenza della Corte 12 luglio 1977 (causa 2/77, Hoffmann's Stärkefabriken, Race. pag. 1375) costituisce un precedente favorevole alla ricorrente nella causa principale per la pronunzia di merito; inoltre, non si capisce perché sia stato necessario modificare, col regolamento della Commissione 31 dicembre 1974, n. 10/75 (GU L 1, 1975, pag. 24), il regolamento n. 2012/74 se questo aveva, fin dall'origine, il significato attribuitogli dalla Commissione.
paragrafo 3
A suo avviso, si tratta in realtà di un problema di metodo d'interpretazione. È senz'altro ammissibile che la Commissione abbia commesso un errore nella redazione del regolamento n. 2012/74; tuttavia, dovrebbe prevalere il tenore letterale del testo. Agli operatori economici non è possibile formulare supposizioni circa le recondite intenzioni della Commissione.
paragrafo 4
Il regolamento n. 2012/74 dev'essere interpetato nel senso che il prezzo d'approwigionamento, di cui si deve tener conto ai fini della restituzione, la quale è pari alla differenza tra il prezzo d'entrata ed il prezzo d'approvvigionamento, è quello che era in vigore il giorno in cui il prodotto è stato sottoposto a sorveglianza. La Commissione è stata autorizzata ad adottare il regolamento di cui trattasi nell'ambito dei poteri che le erano stati conferiti dall'art. 5 del regolamento n. 371/67 e dall'art. 26 del regolamento n. 120/67).
paragrafo 5
La Commissione constata che i fatti della presente causa sono del tutto analoghi a quelli della causa 5/82, nella quale la Corte si è pronunciata con sentenza 15 dicembre 1982. Il problema sottoposto alla Corte nelle due cause appare, in sostanza, identico, con riserva di tre differenze nella formulazione delle questioni; la soluzione data dalla Corte alle questioni sottopostele nella causa 5/82 ha portata più ampia della questione d'interpretazione sottopostale dal Consiglio di Stato, ma costituisce manifestamente una risposta esauriente per la presente fattispecie.
paragrafo 6
Quanto alla validità del regolamento n. 2012/74 quale è stato interpretato dalla Corte, dalla sentenza 5/82 risulta in modo evidente ch'essa non può essere contestata. Nel punto 23 della motivazione la Corte ha infatti rilevato che «l'esame della questione sollevata non ha messo in luce elementi da cui si possa desumere che la presa in considerazione, per il calcolo della restituzione, dei tassi vigenti alla data della trasformazione del granoturco non è conforme al diritto comunitario».
paragrafo 7
Le questioni formulate dal Consiglio di Stato dovrebbero essere risolte nel seguente modo:
paragrafo 8
1. Tanto ai sensi della disciplina comunitaria in vigore fino al 31 luglio 1974 quanto ai sensi della disciplina vigente dopo tale data, la restituzione alla produzione concessa per il granoturco trasformato in amido dovrebbe essere pari alla differenza fra il prezzo d'entrata ed il prezzo d'approvvigionamento, ai livelli esistenti alla data della trasformazione del granoturco.
2. L'esame della questione formulata dal Consiglio di Stato non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità del regolamento della Commissione 30 luglio 1974, n. 2012, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1132 per quanto concerne le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Le parti nella causa principale e la Commissione hanno rinunciato a svolgere osservazioni orali all'udienza fissata per il 30 giugno 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 luglio 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con decisione 15 ottobre 1982, pervenuta alla cancelleria il successivo 9 dicembre, il Consiglio di Stato della Repubblica francese ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, talune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione e, in subordine, alla validità dell'art. 2, n. 3, del regolamento della Commissione 30 luglio 1974, n. 2012, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1132/74 per quanto concerne le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei (GU L 209, pag. 44).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia pendente dinanzi al suddetto organo giurisdizionale tra la società Roquette frères e l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) e concernente la domanda intesa ad ottenere la somma di 3615399,50 franchi a titolo di restituzioni alla produzione di amido di granoturco per operazioni di trasformazione di granoturco effetuate nell'agosto e nel settembre 1974.
punto 3
Risulta dal fascicolo che la Roquette sottoponeva a sorveglianza ufficiale, anteriormente al 1o agosto 1974, granoturco che veniva trasformato nell'agosto e nel settembre del medesimo anno. La lite trae origine dal fatto che alla stessa epoca venivano modificati simultaneamente i prezzi che determinano l'importo della restituzione, e cioè il prezzo d'entrata e il cosiddetto prezzo «d'approvvigionamento», fissato dall'art. 1 del regolamento del Consiglio 29 aprile 1974, n. 1132, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (GU L 128, pag. 24); l'importo della restituzione è pari alla differenza tra i suddetti prezzi. All'epoca considerata, mentre il prezzo d'entrata era ridotto, il prezzo d'approvvigionamento veniva aumentato con effetto dal 1o agosto 1974, dal regolamento da ultimo citato, da 6,80 a 8,20 UC il quintale.
punto 4
Per determinare l'importo della restituzione l'ONIC teneva conto della variazone di entrambi i prezzi. La Roquette non contesta la rettifica della restituzione in funzione del prezzo d'entrata, ma rileva che il regolamento della Commissione n. 2012/74, il quale, all'art. 2, n. 3, contempla la correzione della restituzione in funzione delle modifiche del «prezzo d'entrata» effettuate tra il momento dell'assoggettamento a sorveglianza e quello della trasformazione, non contiene un'analoga disposizione per il caso di variazione del prezzo d'approvvigionamento. Pertanto, a suo avviso, la restituzione dev'essere calcolata in funzione del prezzo d'entrata vigente al momento della trasformazione e del prezzo d'approvvigionamento in vigore al momento dell'assoggettamento a sorveglianza.
punto 5
Per poter definire questa controversia il Consiglio di Stato chiede alla Corte, in primo luogo, di interpretare l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2012/74 e, in subordine, di pronunziarsi sulla compatibilità di questa disposizione col regolamento del Consiglio n. 1132/74 per il caso in cui risultasse che per determinare l'importo della restituzione si deve tener conto solo della variazione del prezzo d'entrata.
punto 6
Come la Corte ha osservato nella sentenza 15 dicembre 1982 emessa in una causa sostanzialmente identica (causa 5/82, Hauptzollamt Krefeld/Maizena GmbH, Bacc. 1982, pag. 4601), la normativa comunitaria in materia di restituzione alla produzione di amido fabbricato a partire dal granoturco si basa sul regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU pag. 2269), che ha stabilito il principio della restituzione.
punto 7
Tale principio è stato posto in atto per la prima volta col regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n. 371, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola ed il quellmehl (GU 174, pag. 40), e col regolamento della Commissione 24 luglio 1968, n. 1060, che stabilisce talune modalità d'applicazione del regolamenti nn. 367/67 e 371/67 per quanto riguarda la restituzione alla produzione attribuita al granoturco trasformato in semole e semolini, nonché al granoturco e grano tenero trasformati in amido e quellmehl (GU L 179, pag. 38). Il regolamento n. 371/67 disponeva all'art. 1, n. 1, che la restituzione attribuita al granoturco doveva essere pari alla differenza fra il prezzo d'entrata per 1 quintale di granoturco ed un prezzo garantito d'approvvigionamento di 6,80 unità di conto. Ai sensi del regolamento n. 1060/68, un anticipo sulla restituzione (artt. 1 e 2, n. 4), calcolato tenendo conto del prezzo d'entrata applicato all'inizio della stagione, veniva versato nel termine di 30 giorni dalla data in cui il produttore di amido ne aveva presentato domanda ed aveva prodotto la prova dell'assoggettamento a sorveglianza ufficiale del granoturco destinato alla produzione d'amido, mentre la restituzione (art. 3) veniva calcolata tenendo conto del prezzo d'entrata vigente il giorno della trasformazione del granoturco in amido e versata nel termine di 30 giorni dalla data in cui il produttore aveva fornito la prova che il cereale era stato trasformato. Il regime contemplato dai suddetti regolamenti è stato applicato sino al 31 luglio 1974 ed è stato sostituito, con effetto dal 1o agosto 1974, dal regime derivante dai regolamenti nn. 1132/74 e 2012/74.
punto 8
II regolamento del Consiglio n. 1132/74 si è discostato dal regolamento n. 371/67 in quanto ha disposto che la restituzione è d'ora in poi pari alla differenza fra il prezzo d'entrata per 1 quintale di granoturco ed un prezzo garantito d'approvvigionamento di 8,20 unità di conto. Il regolamento della Commissione n. 2012/74 ha modificato le modalità d'attuazione della restituzione in quanto ha abolito il sistema degli anticipi e ha disposto, all'art. 2, che la restituzione viene calcolata tenendo conto del prezzo d'entrata vigente alla data dell'assoggettamento a sorveglianza ufficiale, salvo correzione in caso di modifica di tale prezzo prima della trasformazione del granoturco in amido.
punto 9
Va constatato che tanto l'art. 3 del regolamento n. 1060/68 quanto l'art. 2 del regolamento n. 2012/74 fanno in realtà riferimento alla stessa data per la determinazione del tasso del prezzo d'entrata di cui occorre tener conto ai fini del calcolo della restituzione. Infatti, disponendo al n. 3 che la restituzione «se necessario viene successivamente corretta in funzione del prezzo d'entrata valido nel mese in cui ha avuto luogo la trasformazione», l'art. 2 del regolamento n. 2012/74 prende anch'esso in considerazione in maniera determinante il tasso del prezzo d'entrata vigente alla data della trasformazione.
punto 10
Per quanto riguarda il prezzo d'approvvigionamento, anche se prima dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione 31 dicembre 1974, n. 10/75, che modifica il regolamento n. 2012/74 recante modalità d'applicazione per quanto concerne le restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso (GU L 1, 1975, pag. 24), il diritto comunitario non disciplinava espressamente il problema degli effetti concreti delle modifiche di tale prezzo intervenute fra il momento dell'assoggettamento a controllo del granoturco e quello della sua trasformazione, cionondimeno dall'insieme delle disposizioni relative alla restituzione alla produzione d'amido entrate in vigore dopo il 1967 risulta che tale restituzione si calcola in base al tasso valido il giorno della trasformazione. Infatti, a differenza del prezzo d'entrata che varia mensilmente e per il quale è quindi stato necessario stabilire nel regolamento n. 2012/74 una riserva di correzione, il prezzo d'approvvigionamento viene fissato dal Consiglio per un periodo indeterminato e resta immutato sino a che il Consiglio non decida di modificarlo. Mancando qualsiasi disposizione espressa relativa al tasso del prezzo d'approvvigionamento da usare per il calcolo della restituzione, esso va evidentemente determinato con riferimento alla stessa data presa in considerazione per il prezzo d'entrata.
punto 11
Nel procedimento dinanzi alla Corte la Roquette ha sostenuto che la sentenza pronunziata dalla Corte il 12 luglio 1977 (causa 2/77, Hoffmann's Stärkefabriken, Race. pag. 1375) induce a ritenere che la data di cui si deve tener conto per il calcolo della restituzione è necessariamente la data dell'assoggettamento a sorveglianza ufficiale.
punto 12
Va però rilevato che il passo di tale sentenza invocato dalla Roquette si limita a ricordare che, secondo l'art. 2, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2012/74, la restituzione alla produzione viene pagata, ed il suo importo viene determinato, al momento in cui l'avente diritto fornisce la prova che il prodotto base è stato posto sotto sorveglianza ufficiale. Tenuto conto della riserva di correzione della restituzione formulata nello stesso articolo, non si può desumere da tale passo alcun elemento che consenta d'asserire che la data della trasformazione non sia determinante per la fissazione dell'importo della restituzione.
punto 13
La Roquette ha inoltre argomentato che la Commissione, col regolamento n. 10/75, sopracitato, ha modificato il testo del n. 3 dell'art. 2 del regolamento n. 2012/74, riferendolo a tutti gli importi considerati dal regolamento del Consiglio n. 1132/74 in modo da comprendere tanto la modifiche del prezzo d'entrata quanto quelle del prezzo d'approvvigionamento. Orbene, non si capirebbe perché sia stato necessario modificare il regolamento precedente se questo aveva, sin dall'inizio, il significato attribuitogli dall'ONIC e dalla Commissione.
punto 14
Dal sistema dei regolamenti di cui trattasi e dal loro scopo economico risulta che, trattandosi di consentire ai produttori di vendere l'amido di granoturco a un prezzo competitivo sul mercato, l'adeguamento dev'essere effettuato tenendo conto dei prezzi vigenti al momento della trasformazione e non quello dell'assoggettamento a sorveglianza. Si deve pertanto constatare che la soluzione precisata nel regolamento n. 10/75 è già implicita nelle disposizioni del regolamento n. 2012/74.
punto 15
La prima questione sollevata dal Consiglio di Stato va pertanto risolta come segue: l'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2012/74 dev'essere interpretato nel senso che la restituzione alla produzione attribuita al granoturco trasformato in amido dev'essere pari alla differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo d'approvvigionamento, al tasso vigente alla data della trasformazione del granoturco.
punto 16
Tenuto conto di questa soluzione, la questione, sollevata in subordine, concernente la compatibilità della citata disposizione col regolamento n. 1132/74 è priva d'oggetto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 17
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Consiglio di Stato della Repubblica francese con decisione 15 ottobre 1982, dichiara:
L'art. 2, n. 3, del regolamento della Commissione 30 luglio 1974, n. 2012, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1132/74 per quanto concerne le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei, va interpretato nel senso che la restituzione alla produzione attribuita al granoturco trasformato in amido dev'essere uguale alla differenza tra il prezzo d'entrata ed il prezzo d'approvvigionamento, al tasso vigente alla data della trasformazione del granoturco.
Firme
Pescatore
Due
Bahlmann
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 settembre 1983.
Per il cancelliere
H.A. Rühi
amministratore principale
Il presidente della Seconda Sezione
P. Pescatore