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Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 10/11/1970 (Rv. 348530 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IMPEDIMENTO E LIMITI - NATURA.*
Stato
decisa il 1970-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348530-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - IMPEDIMENTO E LIMITI - NATURA.*

L'art 1127, secondo comma, cod civ, innovativo nei confronti del corrispondente art 12 RDL 15 gennaio 1934, n 56, inibisce al proprietario dell'ultimo piano di sopraelevare se le condizioni statiche in atto nell'edificio siano sfavorevoli e se pertanto la sopraelevazione richieda opere di rafforzamento e consolidamento delle parti essenziali dell'edificio. Invero il diritto a sopraelevare, e sottoposto a tre limiti, il primo dei quali (condizioni statiche) introduce un divieto assoluto, mentre gli altri (turbamento delle linee architettoniche, diminuzione notevole di aria e luce) legittimano l'opposizione dei condomini controinteressati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)