Sez. 3, Sentenza n. 1148 del 09/04/1969 (Rv. 339711 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE AL GIUDIZIO - INTERESSE AL GIUDIZIO - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE AL GIUDIZIO - INTERESSE AL GIUDIZIO - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Tra le cause d'incapacita dei testi, che sono tassative e non consentono interpretazione estensiva, vi e quella relativa alle persone che hanno nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio tale interesse deve essere personale, concreto ed attuale, e deve essere non un mero interesse di fatto, sibbene quell'interesse che puo autorizzare a divenire parte in causa. L'apprezzamento del giudice di merito circa la sussistenza di tale interesse e incensurabile in Cassazione. (V. 3388-68, massima n.336440 3002-68, massima n.335845 2521-68, massima n.334966 2417-68, massima n.334805 931-66, massima n. 321860).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)