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Sez. 5, Sentenza n. 16335 del 03/08/2005 (Rv. 584072 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta principale - Pagamento a mezzo vaglia postale accettato dall'amministrazione finanziaria - Data dell'emissione del titolo - Rilevanza ai fini della verifica della tempestività del pagamento da parte del contribuente - Conseguenze - Rilevanza della medesima data a tutti gli effetti - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584072-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema d'imposta sulle successioni, se l'amministrazione abbia accettato il versamento dell'imposta principale a mezzo vaglia postale, reputando tale mezzo di pagamento equipollente alla moneta legale, e verificato in rapporto alla data di emissione del titolo il rispetto del termine entro cui il contribuente è tenuto ad adempiere, non può, perché in contrasto con il principio di buona fede e correttezza - sancito dall'art. 1175 cod. civ., ma immanente nell'ordinamento giuridico generale - differire gli effetti dell'adempimento al successivo momento in cui il pagamento sia stato registrato, laddove si tratti di conteggiare il termine biennale di decadenza a suo carico, previsto dall'art. 26, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.637 (prorogato dall'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 26 com. 3, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)