Sez. L, Sentenza n. 660 del 23/01/1991 (Rv. 470635 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati di enti pubblici in genere - Rapporto di impiego - Trattamento economico e di quiescenza. | Indennità integrativa speciale - Inclusione nella retribuzione imponibile ai fini dell'assistenza sanitaria - Art. 24, primo comma, del D.L. n. 463 del 1985 - Efficacia retroattiva - Contrasto con gli artt. 101 e 104 Cost. e con gli artt. 2 e 3 Cost. - Questioni di legittimità - Manifesta infondatezza.
Impiego pubblico - Impiegati di enti pubblici in genere - Rapporto di impiego - Trattamento economico e di quiescenza.
Allorché il Legislatore definisca o formuli una legge come legge interpretativa, questa avrà eo ipso efficacia retroattiva, ancorché in essa non siano ravvisabili i caratteri ontologici propri della legge d'interpretazione autentica. Pertanto, l'art. 24, primo comma, del d.l. 12 settembre 1985 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, il quale stabilisce che l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione imponibile ai fini della assistenza sanitaria, disposta dal terzo comma dell'art. 4 della legge n. 1053 del 1971, è da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta la suddetta indennità, è norma che ha efficacia retroattiva (come confermato dalla formulazione del secondo comma dello stesso articolo), mentre è manifestamente infondata la questione di legittimità di detta norma - in quanto retroattiva - per contrasto con gli artt. 101 e 104 Cost. (come già ritenuto dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 754 del 1988) e con gli artt. 2 e 3 Cost., atteso che questi ultimi non interdicono al Legislatore di emanare disposizioni retroattive (salvo il limite posto dall'art. 25, secondo comma, Cost.), ma vietano solo l'emanazione di disposizioni retroattive che (a differenza della norma suddetta) si traducano in un regolamento irrazionale e arbitrariamente lesivo delle situazioni sostanziali derivanti dal leggi anteriori. (Con separata ordinanza n. 889 del 7 novembre 1990 la C.S. ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 24 su cit. in relazione agli artt. 5, 97, 119, 128 nonché 3 e 53 Cost.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 101, Costituzione art. 104, Legge 06/12/1971 num. 1053 art. 4, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 24 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)