Sez. 3, Sentenza n. 1165 del 27/04/1973 (Rv. 363688 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il potere del giudice di appello di ricorrere nuovamente all'ausilio del consulente tecnico e assolutamente discrezionale in rapporto alle specifiche circostanze di cause e il suo Esercizio in senso negativo o positivo si sottrae a censure in Sede di legittimita, se congruamente motivato. (Conf 2612/71, mass n 353741; 1436/70, mass n 347241; (Conf 1225/70, mass n 346871).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)