Sez. 1, Sentenza n. 3622 del 21/07/1978 (Rv. 393132 - 01)
ARBITRATO - EQUITA (ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI) - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA - CASI DI NULLITA - AUTORIZZAZIONE AGLI ARBITRI DI DECIDERE SECONDO EQUITA - IMPUGNAZIONE PER INOSSERVANZA DI REGOLE DI DIRITTO - INAMMISSIBILITA - APPLICAZIONE IN CONCRETO DI NORME DI LEGGE RITENUTE CORRISPONDENTI ALLA SOLUZIONE EQUITATIVA - IRRILEVANZA.*
ARBITRATO - EQUITA (ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI) - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA - CASI DI NULLITA - AUTORIZZAZIONE AGLI ARBITRI DI DECIDERE SECONDO EQUITA - IMPUGNAZIONE PER INOSSERVANZA DI REGOLE DI DIRITTO - INAMMISSIBILITA - APPLICAZIONE IN CONCRETO DI NORME DI LEGGE RITENUTE CORRISPONDENTI ALLA SOLUZIONE EQUITATIVA - IRRILEVANZA.*
L'inammissibilita dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art 829 secondo comma cod proc civ, nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equita, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equita in arbitrato di diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)