Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 3 marzo 1977, causa 80/76
Epigrafe
Nel procedimento 80/76,
avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla High Court of Justice irlandese nella causa dinanzi ad essa pendente tra
NORTH KERRY MILK PRODUCTS LTD.,
e
MINISTERO PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA,
causa vertente essenzialmente sull'interpretazione dell'art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (GU n. L 188 del 1o. 8. 1968, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio, il procedimento e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia della CEE possono così riassumersi:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
L'art. 11 (1) del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13) stabilisce che potrà fruire di un aiuto il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con esso rispondano a determinati requisiti.
L'aiuto va versato al produttore di caseina o di caseinati. I produttori devono includerlo nel prezzo d'acquisto versato ai fornitori di latte scremato, direttamente o indirettamente tramite i fornitori di caseina grezza. L'aiuto va versato dall'ente di intervento dello Stato membro sul cui territorio sono stati prodotti la caseina o i caseinati (art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 987/68, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati; GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6).
L'aiuto può variare a seconda che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di detti prodotti (art. 3 (1) del regolamento n. 987/68).
L'aiuto va versato solo dopo la vendita dei caseinati o della caseina (art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 24 aprile 1970, n. 756, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati; GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28).
L'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 12 novembre 1973, n. 3061, che modifica il regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati (GU n. L 312 del 13 novembre 1973, pag. 11), vigente durante il periodo in cui si sono verificati i fatti in questione, fissa l'aiuto in 3,20 u.c./100 kg di latte scremato.
Il 7 ottobre 1974 il tasso di cambio rappresentativo tra l'unità di conto e la sterlina irlandese è stato ridotto da 2,1644 u.c. a 1,9485 u.c. (regolamento (CEE) del Consiglio 2 ottobre 1974, n. 2498 che fissa i tassi di cambio rappresentativi da applicare nel settore agricolo per le monete di nuovi Stati membri; GU n. L 268 del 3. 10. 1974, pag. 6).
Le norme contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio 30 luglio 1968, n. 1134, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (GU n. L 188, pag. 1) sono state giudicate applicabili nell'ipotesi summenzionata di modifica del tasso del cambio rappresentativo.
L'art. 4 (2) del regolamento n. 1134/68 recita:
«Per le operazioni realizzate nel quadro delle disposizioni concernenti la politica agraria comune o i regimi speciali di scambio per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, le somme dovute a o da uno Stato membro o un organismo che ne ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e che corrispondono ad importi fissati in dette disposizioni in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell operazione o parte d'operazione».
Il regolamento n. 1134/68 stabilisce all'art. 6:
«Per l'applicazione del presente regolamento è considerata come momento della realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato».
punto 2
North Kerry Milk Products Ltd. (in prosieguo NKM), attrice nella causa principale, svolge la propria attività nel settore lattiero-caseario e tra l'altro produce caseina e caseinati dal latte scremato.
Tra il 4 luglio 1974 e il 10 ottobre 1974 la sua produzione di caseina e di caseinati da latte scremato è stata pari a 859400 tonnellate.
Il ministero dell'agricoltura e della pesca, convenuto nel procedimento principale, è l'ente irlandese competente per gli atti e i provvedimenti inerenti alla politica agraria comune della Comunità, ivi compreso il versamento di aiuti e sovvenzioni per i prodotti agricoli.
Risulta che il ministero ha versato alla NKM aiuti per £494 413,69 relativamente alla caseina e ai caseinati prodotti nel periodo in questione, calcolando le spettanze in base al tasso di cambio rappresentativo unità di conto/sterlina irlandese vigente al momento in cui sono state prodotte le merci di cui trattasi (1 £ = 2,1644 u.c.), cioè prima che entrasse in vigore il regolamento n. 2498/74 del 7 ottobre 1974.
È pacifico che alla società è dovuto il controvalore di 1050,442 u.c., in relazione alla caseina ed ai caseinati di cui trattasi, NKM rivendica un ulteriore importo di £44 687,71, che a suo giudizio le spetta in quanto le dette unità di conto vanno convertite in sterline irlandesi al tasso di cambio rappresentativo praticato nel giorno della vendita dei prodotti, cioè dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 2498/74 che ha modificato il tasso di conversione in 1 £ = 1,9485 u.c.
NKM adiva quindi la High Court irlandese.
punto 3
Prima di pronunciarsi in merito, il giudice adito ha sospeso il procedimento ed ha chiesto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:
«Se l'importo dell'aiuto spettante all'attrice debba essere calcolato in base
a) al rapporto di cambio tra sterlina irlandese e unità di conto vigente alla data della fabbricazione della caseina o dei caseinati, oppure
b) al rapporto di cambio fra sterlina irlandese e unità di conto vigente alla data della vendita della caseina o dei caseinati.»
punto 4
L'ordinanza della High Court, datata 21 giugno 1976, è stata registrata nella concelleria della Corte di giustizia il 13 agosto 1976.
Hanno presentato osservazioni scritte l'attrice nella causa principale, con gli aw.
Arthur Cox & Co., Solicitors; il convenuto nella causa principale rappresentato dal sig. Liam J. Lysaght, Chief State Solicitor; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. R. Wainwright.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni presentate dalla North Kerry Milk Products, attrice nel procedimento principale
paragrafo 1
NKM ricorda che la mancata vendita del prodotto lavorato impedisce radicalmente di riscuotere anche solo una frazione dell'aiuto. L'attività che conferisce il diritto all'aiuto si compone della lavorazione e della vendita e solo con il compimento della seconda fase l'«operazione» si conclude.
paragrafo 2
Secondo la NKM, l'unica norma comunitaria avente rilevanza in relazione all'art. 6 del regolamento n. 1134/68 è l'art. 4 del regolamento n. 756/70. Da quest'ultimo articolo si arguisce che il momento in cui l'importo contemplato per la trasformazione del latte scremato in caseina «becomes due and payable» («è dovuto ed è esigibile») è il momento che segue immediatamente la vendita. Se dunque un operatore reclamasse l'aiuto dopo aver trasformato il prodotto ma prima di averlo venduto, l'ente competente potrebbe e dovrebbe giustamente obiettare che la caseina non è ancora stata venduta, come previsto dall'art. 4, quindi l'aiuto né spetta né può venir corrisposto all'interessato.
paragrafo 3
La NKM sostiene che questa interpretazione del combinato disposto degli articoli 4, del regolamento n. 756/70, e 6 del regolamento n. 1134/68, sia corroborata dal tenore delle altre versioni ufficiali dell'art. 6. La versione francese e quella italiana parlano di «le fait générateur de la créance» e del «fatto generatore del credito», cioè il fatto che crea il debito.
paragrafo 4
L'attrice nella causa principale inoltre osserva che la sua interpretazione delle norme comunitarie di cui sopra è confermata dall'accento posto sulla vendita o messa in commercio.
paragrafo 5
Nell'art. 5 del regolamento n. 756/60.
paragrafo 6
Nell'art. 2 del regolamento della Commissione 23 dicembre 1971, n. 2814, che modifica il regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati (GU n. L 284, pag 20).
paragrafo 7
Nell'art. 2 del regolamento della Commissione 31 gennaio 1973, n. 455, che modifica il regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati (GU n. L 53, pag. 8).
paragrafo 8
Nell'art. 2 del regolamento della Commissione 24 maggio 1973, n. 1399, che modifica il regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati (GU n. L 139, pag. 17).
paragrafo 9
Questi quattro regolamenti specificano, in relazione alla data di entrata in vigore che essi stessi determinano, che la caseina e i caseinati venduti prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso esulano dalla loro sfera di applicazione.
paragrafo 10
Secondo l'attrice nella causa principale è sintomatico che nella serie di regolamenti che modificano il regolamento n. 756/70, solo nell'art. 2 del regolamento della Commissione 29 ottobre 1973, n. 2940, che modifica il regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati (GU n. L 301, pag. 23) vi è un riferimento alla sua applicazione alla caseina e ai caseinati prodotti dopo la sua data di entrata in vigore. L'importanza consiste nel fatto che questo regolamento non modifica l'entità dell'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina, ma modifica l'elenco dei prodotti per i quali si concede l'aiuto.
paragrafo 11
NKM sottolinea che il convenuto nella causa principale ha confuso due nozioni distinte e cioè
paragrafo 12
la modifica dell'importo dell'aiuto espresso in u.c. per quintale,
la modifica del tasso di conversione dell'u.c. in moneta nazionale.
paragrafo 13
Nella fattispecie è fuori discussione che l'entità dell aiuto spettante ad NKM andava commisurata sull'importo vigente nel giorno della vendita anziché in quello della fabbricazione.
paragrafo 14
La NKM rileva che l'importanza di questa distinzione è evidente nel regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1975, n. 533, che modifica il regolamento (CEE) n. 756/70 (GU n. L 56, pag. 24) entrato in vigore il 3 marzo 1975.
paragrafo 15
Detto regolamento ha aggiunto la seguente frase al regolamento n. 756/70:
paragrafo 16
«L'importo dell'aiuto concesso è quello applicabile il giorno della fabbricazione della caseina e dei caseinati.»
paragrafo 17
Il regolamento inoltre ha portato da 3,2 u.c. a 4 u.c. il quintale l'ammontare dell'aiuto.
paragrafo 18
NKM osserva che la caseina fabbricata il 1o marzo 1975 dava diritto ad un aiuto pari a 3,20 u.c./q.le indipendentemente dal fatto che fosse stata venduta dopo il 3 marzo 1975. La caseina fabbricata il 4 marzo 1975 dava diritto ad un aiuto pari a 4 u.c/q.le all'atto della vendita. Però nessuna delle due aliquote sarebbe stata effettivamente versata al fabbricante finché non si fosse verificata una delle condizioni per il pagamento, cioè la vendita.
paragrafo 19
NKM riconosce che il regolamento è entrato in vigore molto tempo dopo l'inizio della presente controversia e che il cosiddetto «chiarimento» non poteva modificare retroattivamente la situazione giuridica dell'impresa alla data del 7 ottobre 1974. Tuttavia, pur se fosse stato in vigore nel momento determinante, essa ritiene che non avrebbe fatto alcuna differenza quanto al problema ora sul tappeto, cioè il problema distinto e ben definito del tasso di cambio al quale un determinato importo di aiuti, espresso in un incontestato importo di u.c. va trasformato in sterline irlandesi.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni scritte presentate dal ministro dell'agricoltura e della pesca, convenuto nel procedimento principale
paragrafo 1
Il ministro dell'agricoltura e della pesca osserva che, nel difendersi dinanzi alla High Court — in veste di agente della Comunità — esso ha seguito l'interpretazione data dalla Commissione CEE alle norme comunitarie relative alla materia del contendere. Esso non intende presentare osservazioni proprie dinanzi alla Corte di giustizia, limitandosi ad attendere la soluzione che la Corte darà alle questioni ad essa sottoposte.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Osservazioni scritte presentate dalla Commissione delle Comunità europee
paragrafo 1
La Commissione esamina il problema partendo dal sistema di aiuti, dai suoi obiettivi e dal metodo con cui esso opera. Considerato come misura di intervento della politica agraria comune, l'obiettivo principale del sistema è quello di offrire una misura di sostegno per il prezzo del latte prodotto nella Comunità. Uno scopo secondario è quello di migliorare la qualità della caseina e dei caseinati prodotti nella Comunità.
paragrafo 2
Dato lo scopo e la natura del sistema d'aiuti descritto sopra, la Commissione propende per designare la data di fabbricazione come elemento determinante dell'importo dovuto come aiuto.
paragrafo 3
Secondo la Commissione, il fornitore di latte scremato a questo momento avrà già ricevuto o avrà il diritto ricevere il pagamento ivi compreso l'aiuto comunitario. In siffatto modo, uno degli obiettivi del sistema sarà stato parzialmente raggiunto. L'effettiva trasformazione del latte in caseina completa il perseguimento dell'obiettivo in quanto elimina il latte dal mercato senza alcuna possibilità di reimmissione. Lo scopo secondario del sistema di aiuti è pure raggiunto tramite la fabbricazione, giacché in quel momento sarà possibile verificare la qualità della caseina ottenuta.
paragrafo 4
Di conseguenza, la Commissione rileva che essa ha comunicato alle autorità irlandesi che il nuovo importo dell'aiuto poteva solo valere per la caseina prodotta dopo l'entrata in vigore del nuovo tasso di conversione. Questo atteggiamento era già stato assunto nell'ottobre 1973, allorché la rivalutazione del fiorino olandese aveva provocato la fissazione di un nuovo tasso rappresentativo per questa moneta (regolamento (CEE) del Consiglio 19 settembre 1973, n. 2544 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per il fiorino olandese; GU n. L 263, pag. 2). Il parere della Commissione, secondo cui il nuovo tasso non era applicabile alla caseina già prodotta alla data di entrata in vigore del regolamento n. 2544/73, era stato comunicato a tutti gli Stati membri e le autorità olandesi vi si erano conformate.
paragrafo 5
paragrafo 6
Quanto all'art. 4, la Commissione non ritiene che la conciliazione presenti difficoltà, giacché la «realizzazione dell'operazione» può facilmente identificarsi con la lavorazione della caseina. L'art. 6, per contro, è una norma più difficile da applicare, a giudizio della Commissione, pur se essa ha la funzione di chiarire la nozione di «operazione», di cui all'art 4, definendola in un modo determinato.
paragrafo 7
La Commissione fa quindi due osservazioni quanto all'interpretazione dell'art. 6. Anzitutto, relativamente al richiamo alle norme nazionali di cui all'articolo stesso, vi sono norme comunitarie che definiscono la situazione in cui sorge l'obbligo di versare l'aiuto, che diventa così esigibile, e tali norme sono contenute nel regolamento n. 987/68 e nel regolamento n. 756/70.
paragrafo 8
Inoltre, la nozione di «due and payable» contenuta nella versione inglese dell'art. 6 del regolamento n. 1134/68 va interpretata alla luce di tutte le versioni ufficiali nelle varie lingue della Comunità. In francese, la frase corrispondente suona «le fait générateur de la créance», in italiano vi è un'espressione pressoché identica, «il fatto generatore del credito», in tedesco «… der Tatbestand,… an den die Entstehung der Forderung geknüpft ist …», in olandese «het feit… waardoor het bedrag … verschuldig wordt» e in danese «… det forhold indtraeder, der ligger til grund for stifteisen af denne fordring».
paragrafo 9
Queste citazioni, secondo la Commissione, dimostrano che delle sei lingue della Comunità, solo l'inglese contiene il termine preciso «payment», mentre nelle altre ricorre solo la nozione di «diritto» o di «obbligazione». In tutte le altre versioni — eccetto che in inglese — il tenore dell'art. 6 è facilmente conciliabile con l'interpretazione proposta dalla Commissione. In francese, ad esempio, appare più logico ravvisare nella trasformazione in caseina del latte scremato «le fait générateur de la créance» che non nella vendita della caseina, che è piuttosto uno dei presupposti della riscossione dell'aiuto.
paragrafo 10
Dato il disaccordo terminologico tra le versioni, la Commissione sostiene che l'unica soluzione possibile sia un tentativo di conciliare il testo inglese con le altre versioni interpretando in modo particolare la frase «due and payable», così da considerarla una nozione unica, praticamente una tautologia, ove il termine «payable» perde tutta la sua forza.
paragrafo 11
La Commissione ritiene che questa soluzione si armonizzi con la sentenza della Corte del 12 novembre 1969Erich Stauder/Città di Ulm, Sozialamt (Causa 29/69, Racc. pag. 419).
paragrafo 12
Secondo la Commissione, il regolamento n. 533/75 si applica solo nella ipotesi di una modifica dell'aiuto espresso in u.c. La Commissione osserva che l'iter logico che sta alla base della disposizione, che nel secondo considerando si indica come chiarificazione, è comunque interessante, giacché è lo stesso iter invocato nelle osservazioni della Commissione, cioè è la data della fabbricazione che deve determinare l'importo dell'aiuto, giacché la data della vendita è solo uno dei presupposti del pagamento nell'ambito del sistema di controllo previsto.
SENTENZA › In fatto › III — Fase orale
paragrafo 1
North Kerry Milk Products Ltd., rappresentata dal sig. R. O'Hanlon S.C. e la Commissione, rappresentata dal sig. R. Wainwright in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali all' udienza del 19 gennaio 1977.
paragrafo 2
I nuovi elementi esposti si possono così riassumere.
paragrafo 3
NKM osserva che è evidente, dal tenore dell'art. 4, n. 2 del regolamento n. 1134/68, senza dover giungere all'art. 6 dello stesso regolamento, che il «momento della realizzazione dell'operazione o parte d'operazione» si identifica con la vendita del prodotto: l'art. 4, n. 2 riguarda gli importi dovuti da un ente competente per le operazioni realizzate, ma non per quelle iniziate o ancora in corso. Esso si riferisce alle operazioni per cui l'ente di intervento è debitore. Secondo l'art. 4, n. 1 del regolamento n. 756/70, delle somme sono dovute solo dopo la vendita del prodotto.
NKM ritiene che, secondo la Commissione, l'art. 6 riguarda qualche elemento che fa sorgere il diritto ma non giunge necessariamente a completarlo, cosicché esso possa venir fatto valere in giudizio. Per la NKM questa interpretazione significa che, ogniqualvolta si pone il problema del tasso di conversione, si dovrebbe esaminare l'operazione per determinarne l'elemento centrale dal quale scaturisce il diritto, pur se non necessariamente completo. NKM sostiene che è molto più logico e ragionevole ritenere che l'art. 6, invece di creare problemi di questo genere, ha la funzione di risolvere un problema indicando il momento, piuttosto facilmente determinabile, in cui il debito diventa «due and payable». Nel testo dell'art. 6, nelle altre lingue, in ogni fase si ritrova la nozione non già di un diritto solo embrionale a riscuotere l'aiuto in un momento imprecisato nel futuro, bensì di un debito attuale ed esigibile.
NKM inoltre osserva che il trattato non intendeva solo provocare l'eliminazione dal mercato del latte scremato e la sua trasformazione in caseina, bensì voleva indurre i produttori a continuare l'azione fino alla vendita. Inoltre i regolamenti pongono un notevole accento sulla nozione di miglioramento qualitativo della produzione in quanto il mercato è più aperto alla caseina di buona qualità che a quella di tipo inferiore. Quindi ancora una volta l'elemento vendita è stato ben tenuto presente dal Consiglio nell'adottare le decisioni politiche rispecchiate dai regolamenti. Perciò NKM sostiene che, sotto il profilo della concessione dell'aiuto, l'elemento della vendita è importante quanto quello della fabbricazione.
paragrafo 4
Quanto all'osservazione della NKM, secondo cui il produttore non può rivendicare l'aiuto finché non ha venduto la caseina, la Commissione osserva che ci sono altre condizioni che devono essere soddisfatte e la cui inosservanza da parte del fabbricante fa venire meno il diritto a fruire dell'aiuto: la presentazione di dati mensili, l'assoggettamento a controllo, nonché alcune formalità prescritte per la domanda. Secondo la Commissione, l'assenza di uno di questi requisiti implica la perdita del diritto.
paragrafo 5
La Commissione osserva inoltre che in molti regolamenti, con i quali il sistema d'aiuti e l'importo degli stessi è stato modificato, si è assunto come punto di riferimento la vendita della caseina per l'entrata in vigore del regolamento implicante la modifica, giacché — in caso di aumento dell'aiuto — la Commissione intendeva che l'aumento stesso avesse effetto al più presto. D'altro canto la Commissione osserva che nei casi di riduzione dell'aiuto, come ad esempio nel regolamento n. 2814/71, si concedeva un intervallo di un mese, in quel caso dal 28 dicembre al 1o febbraio, tra pubblicazione ed entrata in vigore, per consentire ai produttori, se lo ritenevano opportuno, di profittare del vecchio importo vendendo la caseina prima della seconda data.
paragrafo 6
In risposta ad una domanda della Corte, la Commissione ha dichiarato che nel contesto di questo aiuto speciale non le risulta che partite di caseina ottenuta con latte comunitario siano andate distrutte in incendi o in altri modi nel periodo intercorrente tra la fabbricazione e la vendita. In un'ipotesi simile, al produttore non spetterebbe alcun pagamento, afferma la Commissione: il diritto sussiteva e — in simile situazione — si potrebbe dire che continua a sussitere, ma non può esser fatto valere, perché più non sussiste uno dei presupposti del pagamento. La Commissione sostiene che analoga sarebbe la situazione in caso d'incendio, non nel magazzino, ma negli uffici, cioè se i documenti venissero distrutti, ma non il prodotto.
paragrafo 7
In risposta alla seconda domanda posta dalla Corte, NKM ha rilevato che se riuscisse ad ottenere il pagamento della differenza di aiuto che reclama, tale differenza andrebbe a beneficio dei fornitori di latte scremato, in quanto la NKM è una cooperativa di agricoltori.
paragrafo 8
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 febbraio 1977.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 21 giugno 1976, registrata nella cancelleria della Corte di giustizia il successivo 13 agosto, la High Court of Ireland ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale concernente l'interpretazione di alcune norme comunitarie in materia di corresponsione di aiuti per la fabbricazione di caseina e caseinati ottenuti dal latte scremato.
punto 2
La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra un fabbricante irlandese di prodotti lattieri (in prosieguo «la Società») e il ministro irlandese per l'agricoltura e per la pesca, che in Irlanda è l'ente competente per gli atti e i provvedimenti adottati nell'ambito della politica agraria comune. La controversia verte sul tasso di conversione tra unità di conto e sterline irlandesi da applicarsi per il versamento degli aiuti comunitari per alcune partite di caseina prodotta dalla Società prima del 7 ottobre, data in cui il tasso è stato modificato, ma che a quella data non erano ancora state vendute.
punto 3
In virtù del regolamento della Commissione 12 novembre 1973, n. 3061, allora vigente, l'aiuto ammontava a 3,20 u.c. il quintale di latte scremato. Le parti nella causa principale sono d'accordo sull'entità dell'importo, in unità di conto, spettante come aiuto per la caseina in questione; controverso è invece il tasso di conversione da applicarsi per calcolare l'importo in moneta nazionale.
punto 4
La High Court ha chiesto alla Corte di giustizia di stabilire in via pregiudiziale se l'importo spettante alla Società vada calcolato in base al tasso di conversione tra unità di conto e sterline irlandesi praticato alla data della fabbricazione oppure a quello vigente nel giorno della vendita della caseina.
punto 5
Per risolvere il quesito si devono esaminare anzitutto le disposizioni del regolamento del Consiglio 30 luglio 1968 n. 1134 che contiene le norme per l'applicazione del regolamento n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (GU n. L 188 del 1o. 8. 1968, pag. 1).
punto 6
A norma dell'art. 4, n. 2 di detto regolamento, gli importi dovuti da uno Stato membro in moneta nazionale per transazioni effettuate nell'ambito della politica agraria comune e fissati in unità di conto, devono venire corrisposti utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale in vigore al momento della realizzazione dell'operazione.
punto 7
Il senso dell'ultima espressione, ai fini del regolamento, è definito dall'art. 6, il quale stabilisce che si considera momento della realizzazione la data in cui si verifica il fatto per cui, secondo la versione inglese, «the amount involved in the transaction becomes due and payable». Perciò punto cruciale della presente controversia è lo stabilire se il fatto si sia verificato in un momento anteriore o posteriore alla modifica del tasso di conversione, vale a dire se come fatto debba intendersi la fabbricazione o la vendita del prodotto.
punto 8
A questo proposito la Società sostiene che si desume dalle norme che disciplinano la concessione di aiuti per il latte scremato trasformato in caseina, che la vendita è l'elemento determinante, mentre la Commissione sostiene che le stesse norme vanno interpretate nel senso che, secondo il contesto, il fatto determinante è la fabbricazione.
punto 9
Prima di procedere ulteriormente nell'esame, si deve osservare che vi è un'apparente discordanza tra la versione inglese dell'art. 6 e le versioni dello stesso articolo nelle altre lingue ufficiali. L'espressione «the event … in which the amount … becomes due and payable» è resa in francese con «le fait générateur de la créance» e con espressioni corrispondenti nelle altre lingue.
punto 10
Nelle osservazioni scritte e orali, la Commissione ha riconosciuto l'esistenza di detta discordanza ed ha suggerito di interpretare la versione inglese alla luce delle altre versioni.
punto 11
L'eliminazione di discordanze linguistiche mediante interpretazione può, in determinati casi, essere contraria all'interesse alla certezza del diritto, in quanto è possibile che una o più versioni di una certa norma vadano interpretate in modo non corrispondente al senso normale e naturale delle parole. È perciò preferibile cercare di giungere ad una soluzione dei punti controversi senza dare la preferenza all'una o all'altra versione.
punto 12
Date le caratteristiche della presente fattispecie, è comunque necessario aver riguardo alle norme che disciplinano la concessione degli aiuti per la fabbricazione della caseina.
punto 13
L'art. 11, n. 1, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13) stabilisce che — alle condizioni fissate dal Consiglio — viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina. Secondo l'art. 2 del regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n. 987, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati (GU n. L 169, pag. 6) l'aiuto va versato dall'ente di intervento dello Stato membro ai fabbricanti di caseina. Con successivi regolamenti della Commissione è stato stabilito che l'aiuto può venir riscosso solo dopo la vendita della caseina e che la domanda scritta degli interessati all'ente di intervento deve indicare i quantitativi di caseina di propria fabbricazione venduti per i quali si richiede l'aiuto. All'epoca dei fatti in esame, disposizioni in questo senso erano contenute nell'art. 4 del regolamento della Commissione 24 aprile 1970, n. 756, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati (GU n. L 91, pag. 28).
punto 14
Dalle disposizioni summenzionate si evince che la fabbricazione, in quanto tale, non conferisce al fabbricante alcun diritto all'aiuto. Non solo egli non può riscuotere la somma, ma non può nemmeno presentare domande in questo senso all'ente nazionale d'intervento prima di aver venduto le partite per cui richiede l'aiuto.
punto 15
Per di più, all'epoca in cui si sono svolti i fatti, il produttore non poteva nemmeno sapere con certezza, prima di aver venduto il prodotto, quale sarebbe stato l'importo, in unità di conto, spettantegli, giacché la Commissione, ogniqualvolta modificava l'entità dell'aiuto, soleva disporre l'applicazione delle nuove aliquote alla caseina fabbricata, ma non ancora venduta. Solo in epoca successiva, cioè con il regolamento della Commissione 28 febbraio 1975, n. 533, che modificava il regolamento n. 756/70 (GU n. L 56, pag. 24) veniva stabilito che l'ammontare dell'aiuto concesso doveva essere quello vigente nel giorno della fabbricazione della caseina.
punto 16
Così stando le cose, non si può sostenere, come ha fatto la Commissione, che il diritto all'aiuto, nel periodo di cui trattasi, sorgeva con la fabbricazione della caseina, mentre la vendita era una semplice condizione per il pagamento dell'aiuto. Leggendo attentamente le norme in questione si è costretti a concludere che la vendita era il fatto che attribuiva al fabbricante il diritto all'aiuto.
punto 17
Ne consegue che qualsiasi divergenza tra le versioni linguistiche dell'art. 6 del regolamento n. 1134/68 non ha rilevanza nel presente contesto. La vendita era«le fait générateur de la créance» secondo l'espressione della versione francese e delle altre versioni corrispondenti, come pure «the event by which the amount becomes due and payable» nel senso della versione inglese.
punto 18
La soluzione da dare alla questione, sottoposta alla Corte dalla High Court of Ireland è dunque che l'art. 6 del regolamento n. 1134/68, in relazione con il regolamento n. 756/70 va inteso nel senso che l'importo dell'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina prima del 7 ottobre 1974, ma venduto ad una data posteriore, va calcolato in base al tasso di conversione tra l'unità di conto e la sterlina irlandese vigente alla data della vendita.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 19
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti del procedimento principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta perciò statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione ad essa sottoposta dalla High Court of Justice irlandese, dichiara:
L'art. 6 del regolamento n. 1134/68, in relazione con il regolamento n. 756/70 va inteso nel senso che l'importo degli aiuti per il latte scremato trasformato in caseina prima del 7 ottobre 1974, ma venduto ad una data posteriore, va calcolato in base al tasso di conversione tra l'unità di conto e la sterlina irlandese vigente alla data della vendita.
Firme
Kutscher
Donner
Pescatore
Mertens de Wilmars
Sørensen
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 3 marzo 1977.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher