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Corte di giustizia dell'Unione europea

Trib. UE, Sentenza (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2012, causa T-84/07

Decisione
decisa il 2013-02-07
ECLI
ECLI:EU:T:2013:64

Epigrafe

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 7 febbraio 2012 Dumping – Importazioni di soluzioni di urea e di nitrato d’ammonio originarie della Russia – Domanda di riesame alla scadenza delle misure – Domanda di riesame intermedio – Ricevibilità – Valore normale – Prezzo all’esportazione – Articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 1-3, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 1-3, del regolamento (CE) n. 1225/2009] Nella causa T-84/07, EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC), con sede in Mosca (Russia), rappresentata inizialmente da P. Vander Schueren e B. Evtimov, avvocati, successivamente da Evtimov e D. O’Keeffe, solicitor, ricorrente, contro Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da J.-P. Hix e B. Driessen, in qualità di agenti, assistiti da G. Berrisch, avvocato, convenuto, sostenuto da: Commissione europea, rappresentata da H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti, interveniente, avente ad oggetto un ricorso di annullamento proposto contro il regolamento (CE) n. 1911/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d’ammonio originarie dell’Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell’Ucraina in seguito a un riesame in previsione di scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/1996 (GU L 365, pag. 26), IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto dai sigg. L. Truchot, presidente, H. Kanninen (relatore) e dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, giudici, cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 dicembre 2011, ha pronunciato la seguente

Sentenza › Contesto normativo

punto 1
La normativa di base antidumping è costituita dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento di base») [sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, e – rettifica – GU 2010, L 7, pag. 22)].
punto 2
L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base (divenuto articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1225/2009) stabilisce quanto segue: «1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio. 2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali».
punto 3
Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di base (divenuto articolo 2 del regolamento n. 1225/2009): «1. Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. Qualora l’esportatore nel paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può tuttavia essere stabilito in basi ai prezzi di altri venditori o produttori. I prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali, e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi. (…) 2. Le vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno sono di norma utilizzate per determinare il valore normale se il volume di tali vendite corrisponde ad almeno il 5% del volume delle vendite del prodotto alla Comunità. Può tuttavia essere utilizzato anche un volume di vendite inferiore, tra l’altro quando i prezzi applicati sono considerati rappresentativi per il mercato considerato. 3. Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure se tali vendite riguardano quantitativi insufficienti, oppure se tali vendite, a causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un valido confronto, il valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all’esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi. Si ritiene che una particolare situazione di mercato per il prodotto interessato sussista, tra l’altro, in presenza di prezzi artificialmente bassi, di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali. (…) 5. I costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame. Se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non si riflettono adeguatamente nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. Sono presi in considerazione gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono tradizionalmente utilizzati. In mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è fatta di preferenza in funzione del volume d’affari. Se l’adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente comma, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura. Quando, per una parte del periodo previsto per il recupero dei costi, vengono utilizzati nuovi impianti di produzione che implicano sostanziali investimenti aggiuntivi e bassi indici di utilizzazione degli impianti, in seguito ad operazioni di avviamento che si svolgono nel periodo dell’inchiesta o in una parte di esso, i costi medi per la fase di avviamento sono quelli applicabili, secondo le regole di ripartizione sopra specificate, alla fine di tale fase e come tali sono inseriti, per il periodo dell’inchiesta, nella media ponderata dei costi di cui al paragrafo 4, secondo comma. La durata della fase di avviamento è determinata in funzione delle circostanze relative al produttore o all’esportatore interessato e non deve comunque superare un’adeguata parte iniziale del periodo previsto per il recupero dei costi. Per questo adeguamento dei costi applicabile durante il periodo dell’inchiesta, le informazioni relative ad una fase di avviamento che si estende oltre detto periodo vengono prese in considerazione unicamente se sono presentate prima delle verifiche ed entro tre mesi a decorrere dall’inizio dell’inchiesta. 6. Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell’esportatore o del produttore soggetti all’inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi: a) la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all’inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d’origine; b) gli importi effettivamente sostenuti dall’esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese d’origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale; c) qualunque altro metodo appropriato, a condizione che l’importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d’origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. 7. a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi; compresa la Comunità, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto. Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta. (…) 10. Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale (…) (…) i) Commissioni Si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame. Nel termine “commissione” si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. (…)».
punto 4
L’articolo 11, paragrafi 1-3 e 5, del regolamento di base (divenuto articolo 11, paragrafi 1-3 e 5, del regolamento n. 1225/2009) prevede quanto segue: «1. Le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio. 2. Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio (…) 3. Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell’esigenza di tale riesame intermedio. Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo (…) (…) 5. Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. Tali riesami si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio (…)».
punto 5
I considerando 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio, del 5 novembre 2002, recante modifica del regolamento di base (GU L 305, pag. 1), così dispongono: «(3) L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 prevede, tra l’altro, che quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto, il valore normale dev’essere calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, oppure in base ai prezzi all’esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi. È opportuno chiarire quali circostanze si considerano determinare una particolare situazione di mercato in cui le vendite del prodotto simile non consentono un valido confronto. Tali circostanze possono, ad esempio, verificarsi in presenza di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali o di altri ostacoli commerciali. I segnali provenienti dal mercato potrebbero pertanto non riflettere adeguatamente l’offerta e la domanda, il che, a sua volta, potrebbe avere un impatto sui costi e prezzi pertinenti, nonché far sì che i prezzi interni non siano allineati ai prezzi del mercato mondiale o a quelli di altri mercati rappresentativi. Evidentemente ogni chiarimento dato in questo contesto non può essere considerato esaustivo, data la grande varietà di possibili situazioni di mercato particolari che non consentono un valido confronto. (4) Si ritiene opportuno fornire indicazioni su come intervenire quando, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, i documenti contabili non esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame, specie quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto. In tali circostanze i dati pertinenti dovrebbero essere ricavati da fonti che non hanno subito queste distorsioni. Tra le fonti possono figurare i costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. I dati pertinenti possono essere utilizzati sia per adeguare alcune voci dei documenti contabili della parte in esame oppure, qualora non fosse possibile, per determinare i costi di tale parte».
punto 6
L’articolo 2.2.1.1 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping del 1994»), contenuto nell’allegato 1 A dell’accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), così recita: «Ai fini del paragrafo 2, i costi sono di norma calcolati sulla base delle scritture tenute dall’esportatore o dal produttore oggetto dell’inchiesta, fermo restando che tali scritture devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati nel paese esportatore e devono dare una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame. Le autorità devono prendere in esame tutti i dati disponibili sulla corretta imputazione dei costi, compresi quelli forniti dall’esportatore o dal produttore nel corso dell’inchiesta, a condizione che l’esportatore o il produttore abbiano sempre utilizzato tali imputazioni, in particolare per decidere i periodi e le quote di ammortamento delle spese in conto capitale e di altri costi di sviluppo. Se tale adeguamento non è già contemplato nel meccanismo di imputazione di cui al presente comma, i costi devono essere adeguatamente rettificati per tener conto delle voci di spesa una tantum attinenti alla produzione futura e/o attuale, o di situazioni in cui sui costi del periodo oggetto d’inchiesta incidono operazioni di avviamento».

Sentenza › Fatti

punto 7
Il 18 settembre 2000 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 1995/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell’Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell’Ucraina e chiude il procedimento antidumping per le importazioni originarie della Repubblica slovacca (GU L 238, pag. 15). Le misure istituite sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio (in prosieguo: le «SUNA» o il «prodotto di cui trattasi») originarie della Lituania sono scadute successivamente all’ampliamento dell’Unione europea avvenuto il 1o maggio 2004.

Sentenza › Fatti › Sulla domanda di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping

punto 8
Il 20 giugno 2005, a seguito della pubblicazione, in data 17 dicembre 2004, di un avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping e compensative (GU C 312, pag. 5), la Commissione delle Comunità europee ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza delle misure, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Tale domanda è stata depositata dall’Associazione europea dei produttori di fertilizzanti.
punto 9
Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di SUNA originarie dell’Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell’Ucraina, il 22 settembre 2005 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (GU C 233, pag. 14).
punto 10
L’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2004 e il 30 giugno 2005 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta di riesame»). L’esame delle tendenze rilevanti ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame.
punto 11
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
punto 12
Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1911/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di SUNA originarie dell’Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell’Ucraina in seguito a un riesame in previsione di scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (GU L 365, pag. 26) (in prosieguo: il «regolamento impugnato»). In base a quest’ultimo, il Consiglio ha deciso di mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di SUNA originarie, in particolare, della Russia. Al riguardo, esso ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscele di urea e di nitrato d’ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali rientranti nel codice NC 3102 80 00, originarie, segnatamente, della Russia. La ricorrente, produttore ed esportatore in Russia, è una delle imprese interessate da questo dazio antidumping.
punto 13
I considerando 58-63 del regolamento impugnato sono così formulati: «(58) È stato esaminato se i costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame fossero ragionevolmente riflessi nei registri delle parti interessate. Per quanto riguarda i costi del gas è stato riscontrato che il prezzo interno del gas pagato dai produttori russi corrispondeva a circa un quinto del prezzo all’esportazione del gas naturale originario della Russia. A questo riguardo tutti i dati disponibili indicano che i prezzi interni del gas in Russia sono prezzi regolamentati, notevolmente inferiori ai prezzi di mercato pagati nei mercati non regolamentati per il gas naturale. Quindi a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, i costi del gas sostenuti dai produttori russi sono stati adeguati in base alle informazioni di altri mercati rappresentativi. Il prezzo adeguato è stato basato sul prezzo medio del gas russo all’esportazione al confine tedesco/ceco (“Waidhaus”), al netto delle spese di trasporto. Waidhaus, la piazza principale per le vendite di gas russo nell’[Unione europea], è il mercato più importante per il gas russo e ha prezzi che riflettono ragionevolmente i costi; quindi può essere considerato un mercato rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. (59) Il calcolo del valore normale è stato basato sui costi di produzione del prodotto tipo esportato, dopo l’adeguamento del costo del gas di cui al considerando 58 e l’aggiunta di un importo ragionevole per le SGAV, a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. (60) Non è stato possibile stabilire le SGAV e gli utili in base all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, perché le imprese in questione non avevano vendite interne rappresentative del prodotto in esame nel corso di normali operazioni commerciali. Non è stato possibile applicare l’articolo 2, paragrafo 6, [lettera] a), del regolamento di base, poiché questi due produttori sono i soli a far parte dell’inchiesta. Inoltre, non era applicabile nemmeno l’articolo 2, paragrafo 6, [lettera] b), perché anche in questo caso, per i motivi di cui al considerando 58, i costi di fabbricazione dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale di beni avrebbero dovuto essere adeguati per tenere conto dei costi del gas. Vista l’impossibilità di stabilire la dimensione dell’adeguamento necessario per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria di beni venduti nel mercato interno, non è stato possibile stabilire i margini di profitto dopo un tale adeguamento. Le SGAV e gli utili sono stati quindi stabiliti a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, [lettera] c), del regolamento di base. (61) [L]e SGAV e gli utili sono stati calcolati in base alla media ponderata delle SGAV e degli utili degli stessi tre produttori nordamericani. Inoltre, si noti che l’importo degli utili così stabilito non è superiore al profitto realizzato dai produttori russi sulle vendite di prodotti della stessa categoria generale nel loro mercato interno. (62) Risulta che le vendite all’esportazione dei due produttori che hanno collaborato sono state effettuate in base ad un accordo di agente tra due operatori associati, uno in Svizzera e l’altro delle Isole Vergini britanniche. Quest’ultimo ha cessato le attività all’inizio del 2005. Il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili al primo cliente indipendente negli Stati Uniti, che è il loro principale mercato di esportazione. (63) In base ai dati dei due venditori associati è emerso che i prezzi all’esportazione in paesi terzi erano inferiori al valore normale calcolato per la Russia. L’inchiesta ha rilevato infatti che la differenza di prezzo variava in generale tra il 2 e il 6% nel periodo dell’inchiesta di riesame, fatto che potrebbe indicare il rischio di reiterazione del dumping per le esportazioni nella Comunità in caso di abrogazione delle misure».

Sentenza › Fatti › Sulla domanda di riesame intermedio parziale depositato dalla ricorrente

punto 14
Il 1o agosto 2005 la Commissione ha ricevuto altresì, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di riesame intermedio parziale delle misure adottate dal regolamento n. 1995/2000. Tale domanda è stata depositata da due produttori esportatori russi, la Novomoskovskiy Azot (in prosieguo: la «NAK») e la Nevinnomyssky Azot (in prosieguo: la «Nevinka»), entrambe controllate della ricorrente (in prosieguo, congiuntamente: la «ricorrente»). A sostegno della sua richiesta, la ricorrente ha richiamato due eventi che, a suo avviso, sono significativi, vale a dire la concessione nel 2002 alla Federazione russa dello status di impresa operante in economia di mercato e l’ampliamento dell’Unione europea a dieci nuovi Stati membri il 1o maggio 2004.
punto 15
Con lettera del 10 agosto 2005, la Commissione ha risposto alla ricorrente, chiedendole la presentazione di un calcolo completo di dumping sulla base di elenchi, transazione per transazione, di tutte le vendite del prodotto interessato sul mercato interno e all’esportazione nonché informazioni sui relativi costi di produzione, suffragati dai documenti giustificativi d’uso.
punto 16
Nella sua risposta del 9 settembre 2005, la ricorrente ha trasmesso un calcolo di dumping sotto forma di tabelle. Il 28 ottobre 2005 la ricorrente ha presentato altri documenti, tabelle complementari e documenti giustificativi.
punto 17
Con lettera del 16 dicembre 2005, la ricorrente ha lamentato il ritardo nel trattamento della sua richiesta e il 23 dicembre 2005 la Commissione le ha spiegato che tale ritardo era dovuto all’insufficienza dei documenti forniti.
punto 18
Il 16 marzo 2006 la Commissione ha inviato alla ricorrente una lettera invitandola a colmare determinate lacune.
punto 19
La ricorrente ha inviato informazioni il 12 maggio, il 31 ottobre e il 23 novembre 2006 prima che la Commissione avviasse, in data 19 dicembre 2006, il riesame intermedio, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 311, pag. 51). La Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, ha concluso che la domanda conteneva sufficienti elementi di prova prima facie.
punto 20
Il riesame era limitato all’esame del dumping praticato dalla ricorrente. L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006.
punto 21
Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.
punto 22
Il 10 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 238/2008, che chiude il riesame intermedio parziale, effettuato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base relativo al dazio antidumping sulle importazioni di SUNA originarie della Russia (GU L 75, pag. 14). Detto riesame è stato chiuso senza alcuna modifica delle misure in vigore.

Sentenza › Procedimento e conclusioni delle parti

punto 23
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 marzo 2007, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
punto 24
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: annullare il regolamento impugnato, in particolare l’articolo 1, nella parte riguardante la ricorrente e le società collegate, quali definite al considerando 14, lettere a) e b), di detto regolamento; condannare il Consiglio alle spese.
punto 25
Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia: respingere il ricorso; condannare la ricorrente alle spese.
punto 26
A seguito di una richiesta di intervento presentata dalla Commissione il 3 luglio 2007, quest’ultima, con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale del 7 settembre 2007, è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
punto 27
Il 3 gennaio 2012, successivamente al deposito di un documento integrativo da parte della ricorrente in udienza, il Consiglio ha comunicato osservazioni alla cancelleria del Tribunale in cui contestava la pertinenza di un siffatto documento.
punto 28
Con lettera del 31 gennaio 2012, la cancelleria del Tribunale ha informato le parti della chiusura della fase orale del procedimento.

Sentenza › In diritto

punto 29
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento di base e alla violazione dell’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del medesimo regolamento.

Sentenza › In diritto › Sul primo motivo, attinente alla violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento di base

punto 30
Con il primo motivo, la ricorrente fa valere la violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento di base. Essa divide tale motivo in tre parti, in base alle quali asserisce sostanzialmente, in primo luogo, che, per calcolare il valore normale, si è ritenuto, a torto, che i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non si riflettessero adeguatamente nei suoi documenti contabili e che occorresse, pertanto, procedere ad un adeguamento. In secondo luogo, la ricorrente rileva che l’adeguamento operato per il prezzo del gas russo è stato erroneamente calcolato a partire dal prezzo di Waidhaus (Germania) e che il dazio del 30% all’esportazione applicabile al gas russo non è stato detratto dall’importo di tale adeguamento. In terzo luogo, essa sostiene che le commissioni delle società collegate – facenti parte dell’entità economica unica della ricorrente – sono state detratte a torto dal suo prezzo all’esportazione praticato al primo acquirente indipendente.
punto 31
Va in limine ricordato che il Consiglio e la Commissione (in prosieguo: le «istituzioni»), nel caso adottino, in forza del regolamento di base, azioni di protezione antidumping concrete, godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (sentenze della Corte del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C-69/89, Racc. pag. I-2069, punto 86, e del 29 maggio 1997, Rotexchemie, C-26/96, Racc. pag. I-2817, punto 10; sentenze del Tribunale del 28 settembre 1995, Ferchimex/Consiglio, T-164/94, Racc. pag. II-2681, punto 131; del 5 giugno 1996, NMB France e a./Commissione, T-162/94, Racc. pag. II-427, punto 72; del 18 settembre 1996, Climax Paper/Consiglio, T-155/94, Racc. pag. II-873, punto 98; del 25 settembre 1997, Shanghai Bicycle/Consiglio, T-170/94, Racc. pag. II-1383, punto 63, e del 17 luglio 1998, Thai Bicycle/Consiglio, T-118/96, Racc. pag. II-2991, punto 32).
punto 32
Ne consegue che il controllo del giudice dell’Unione su tali valutazioni deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere (sentenze della Corte del 7 maggio 1987, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, 240/84, Racc. pag. 1809, punto 19; del 7 maggio 1987, Nippon Seiko/Consiglio, 258/84, Racc. pag. 1923, punto 21; del 14 marzo 1990, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, C-156/87, Racc. pag. I-781, punto 63; Rotexchemie, punto 31 supra, punto 11; sentenze Climax Paper/Consiglio, punto 31 supra, punto 98; Shanghai Bicycle/Consiglio, punto 31 supra, punto 64, e Thai Bicycle/Consiglio, punto 31 supra, punto 33).

Sentenza › In diritto › Sul primo motivo, attinente alla violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento di base › Sulla prima parte del primo motivo

punto 33
Con la prima parte, la ricorrente intende dimostrare che le istituzioni, per calcolare il valore normale, hanno applicato, a torto, il principio dell’adeguamento nonché un metodo destinato ai paesi privi di un’economia di mercato, il che contrasterebbe non solo con il testo dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, ma anche con tale disposizione, letta in combinato disposto con le altre disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento di base (primo addebito), nonché con le disposizioni dell’accordo antidumping del 1994 (secondo addebito).

Sentenza › In diritto › Sul primo motivo, attinente alla violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento di base › Sulla prima parte del primo motivo › – Sul primo addebito

punto 34
Secondo la ricorrente, il testo dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base consente alle istituzioni di verificare che i principali costi di produzione e di vendita siano debitamente registrati e contabilizzati nei documenti dei produttori. Esso, per contro, non disporrebbe che tali istituzioni possono verificare se tali costi siano ragionevoli in relazione al livello dei prezzi praticati su un altro mercato. Il testo letterale dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base non prevedrebbe la necessità di accertare l’«attendibilità» dei principali elementi dei costi di produzione e di vendita del prodotto in esame alla luce dei prezzi o dei valori di fattori produttivi simili esportati verso l’Unione europea o che si trovano sui mercati non regolamentati di paesi terzi.
punto 35
La ricorrente sostiene inoltre che l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, letto in combinato disposto con le altre disposizioni dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafi 1-6, del medesimo regolamento, non consente di confermare il ricorso nel caso di specie all’adeguamento del prezzo del gas da parte delle istituzioni.
punto 36
Va rilevato in limine che la ricorrente non contesta, in quanto tale, la scelta del Consiglio di aver fatto ricorso alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base per calcolare il valore normale del prodotto in esame.
punto 37
Tale disposizione indica, da un lato, i criteri di esclusione del metodo di determinazione del valore normale fondato sui prezzi praticati nel mercato interno del paese esportatore e, dall’altro, i metodi alternativi di calcolo di tale valore.
punto 38
Nella fattispecie, le istituzioni sono ricorse al metodo previsto all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui il valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un equo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e di un margine di profitto ragionevole (in prosieguo: il «valore normale costruito»).
punto 39
Le parti non concordano sulla determinazione del costo di produzione del prodotto in oggetto, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base. In particolare, la controversia verte sul calcolo del costo del gas nella produzione del prodotto interessato.
punto 40
È pacifico che il gas costituisce il principale fattore produttivo del prodotto in esame e che il prezzo del gas di cui la ricorrente ha beneficiato per la produzione di detto prodotto era regolamentato in Russia. Il costo del gas in quanto tale sopportato dalla ricorrente non è controverso, dato che il Consiglio non sostiene che siffatto costo sarebbe stato diverso da quello registrato nei documenti contabili della medesima. La ricorrente contesta al Consiglio di non aver calcolato il valore normale del prodotto in esame sulla base di tale costo e di aver utilizzato per lo stesso calcolo un altro prezzo del gas, più elevato, riguardante un mercato diverso dal mercato interno russo.
punto 41
Dalla lettura combinata dell’articolo 2, paragrafo 3, prima frase, e paragrafo 5, primo comma, prima frase, del regolamento di base risulta che, per calcolare il valore normale sul fondamento del costo di produzione, i costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta.
punto 42
Le istituzioni sostengono che la seconda di dette due disposizioni fornisce due precisazioni, che possono presentarsi come due condizioni, vale a dire, da un lato, che i documenti contabili devono essere conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e, dall’altro, che essi devono esprimere adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame. La seconda condizione consentirebbe alle istituzioni di verificare se i documenti contabili riflettano «ragionevolmente» i costi anche se sono rispettati i principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e, se necessario, di operare adeguamenti sulla base di fonti informative diverse dai documenti contabili, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, seconda frase, del regolamento di base.
punto 43
Il Consiglio non sostiene che la prima condizione non sia soddisfatta nel caso di specie. Esso, per contro, ritiene che i documenti contabili della ricorrente non riflettano ragionevolmente i costi di produzione del prodotto interessato, dato che il prezzo del gas sarebbe artificialmente basso, nettamente inferiore ai prezzi del gas praticati sui mercati non regolamentati. Di conseguenza, il Consiglio sarebbe stato autorizzato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base, ad adeguare il prezzo del gas sulla base di informazioni provenienti da altri mercati rappresentativi.
punto 44
Occorre dunque esaminare se il Consiglio potesse disattendere il costo del gas effettivamente sopportato dalla ricorrente per la produzione del prodotto in esame e indicato nella relativa contabilità, in quanto tale costo, ad avviso del Consiglio, era artificialmente basso a causa della normativa del prezzo del gas in Russia, e se esso potesse, di conseguenza, adeguare tale costo verso l’alto tenendo conto del prezzo del gas praticato su un mercato che il medesimo ha considerato rappresentativo.
punto 45
Va anzitutto rilevato, al riguardo, che l’articolo 2, paragrafo 3, prima frase, del regolamento di base prevede il metodo di calcolo del valore normale quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure se tali vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se tali vendite, a causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un valido confronto.
punto 46
La seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, che definisce i casi in cui esiste una particolare situazione di mercato, è stata inserita dal regolamento n. 1972/2002. In base a tale frase, una particolare situazione di mercato sussiste, in particolare, in presenza di prezzi artificialmente bassi, di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali.
punto 47
Dal considerando 3 del regolamento n. 1972/2002 risulta che l’inserimento dell’articolo 2, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento di base è volto a chiarire per quali circostanze si possa considerare che esse determinano una particolare situazione di mercato in cui le vendite del prodotto simile non consentono un valido confronto. Secondo tale considerando, queste circostanze possono, ad esempio, verificarsi in presenza di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali, o di altri ostacoli commerciali. I segnali provenienti dal mercato potrebbero pertanto non riflettere adeguatamente l’offerta e la domanda, il che, a sua volta, potrebbe avere un impatto sui costi e sui prezzi pertinenti, nonché far sì che i prezzi interni non siano allineati ai prezzi del mercato mondiale o a quelli di altri mercati rappresentativi.
punto 48
L’articolo 2, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento di base prevede che una particolare situazione di mercato sussista, tra l’altro, in presenza di prezzi artificialmente bassi sul mercato del paese esportatore.
punto 49
Il Consiglio ha affermato, in udienza, che il ricorso al metodo del valore normale costruito era stato motivato a causa dell’insufficienza di operazioni commerciali normali comparabili in Russia. Esso ha precisato che, logicamente, si poteva anche ritenere che sussistesse una particolare situazione di mercato, poiché il costo del gas, principale fattore produttivo del prodotto interessato, era regolamentato e il prezzo del gas naturale era fissato in modo artificialmente basso sul mercato interno.
punto 50
Va rilevato che l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base indica solamente i criteri di esclusione dei metodi di fissazione del valore normale basati sul prezzo del prodotto sul mercato interno del paese esportatore. Tale disposizione non stabilisce le modalità del calcolo dei costi di produzione ai fini della fissazione del valore normale costruito, dato che questo calcolo è disciplinato dal paragrafo 5 del medesimo articolo.
punto 51
Il primo comma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base prevede che i costi di produzione siano di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta. Di conseguenza, il calcolo del valore normale costruito è effettuato di norma utilizzando le informazioni tratte da detti documenti.
punto 52
L’articolo 2, paragrafo 5, secondo e terzo comma, del regolamento di base contiene disposizioni specifiche relative alla ripartizione delle spese e ai costi di avviamento. Queste disposizioni prevedono la possibilità di adeguare le spese riportate nei documenti contabili, e tali spese possono essere adeguate e ripartite in modo differente a talune condizioni.
punto 53
Dall’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base risulta altresì che i documenti contabili della parte interessata non sono considerati come base per il calcolo del valore normale se i costi di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta non si riflettono adeguatamente in tali documenti. In questo caso, in base alla seconda frase di detto comma, i costi saranno adeguati o calcolati sulla base di fonti di informazione diverse da detti documenti. Queste informazioni possono essere tratte dai costi sostenuti da altri produttori o esportatori oppure, qualora queste ultime informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, da qualsiasi altra fonte di informazione ragionevole, comprese le informazioni provenienti da altri mercati rappresentativi.
punto 54
Va ricordato, in proposito, che la seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base, relativa al metodo di calcolo di detto valore, è stata inserita dal regolamento n. 1972/2002.
punto 55
Dal considerando 4 di quest’ultimo regolamento emerge che l’inserimento di detta seconda frase era volto a fornire indicazioni su come intervenire quando i documenti contabili non esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame, specie in una particolare situazione di mercato quando le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto. Secondo il medesimo considerando, in un simile caso i dati devono provenire da fonti che non hanno subìto queste distorsioni.
punto 56
Lo stesso considerando 4 del regolamento n. 1972/2002 precisa che è possibile ricorrere ai costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, a qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. Da tale considerando emerge altresì che i dati rilevanti possono essere utilizzati sia per adeguare alcune voci dei documenti contabili della parte interessata oppure, qualora non fosse possibile, per determinare i costi di tale parte.
punto 57
Nella fattispecie, il Consiglio ha sostenuto dinanzi al Tribunale che sussisteva una particolare situazione di mercato poiché il prezzo del gas, principale fattore produttivo del prodotto in esame, era regolamentato di tal sorta da renderlo artificialmente basso sul mercato interno. La ricorrente non ha contestato il fatto che il prezzo del gas sul mercato russo fosse regolamentato e rappresentasse una parte significativa del costo del prodotto in esame.
punto 58
Dato che in Russia il prezzo del gas era regolamentato, si deve effettivamente presumere che il costo di produzione del prodotto interessato avesse subìto una distorsione del mercato interno russo riguardo al prezzo del gas, in quanto tale prezzo non risultava dalle forze di mercato.
punto 59
Inoltre, l’interpretazione addotta dalla ricorrente dell’articolo 2, paragrafo 5, prima frase, del regolamento di base, diretta a calcolare i costi di produzione sulla base dei soli documenti contabili della parte interessata, equivarrebbe ad impedire in definitiva il ricorso al valore normale costruito in un caso, segnatamente, in cui i costi di produzione risentono degli effetti di una particolare situazione di mercato, sebbene un siffatto ricorso sia previsto espressamente dall’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
punto 60
Le istituzioni hanno potuto dunque giustamente concludere che uno degli elementi dei documenti contabili della ricorrente non poteva essere considerato ragionevole e che, di conseguenza, occorreva procedere al suo adeguamento ricorrendo ad altri riferimenti provenienti da mercati che, a loro avviso, erano maggiormente rappresentativi e, pertanto, che si doveva adeguare il prezzo del gas.
punto 61
Quanto all’argomento secondo cui solo l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base consente alle istituzioni di stabilire il valore normale con riferimento non ai dati relativi ai prezzi e ai costi nel paese esportatore o di origine, bensì ai dati attinenti ai prezzi e ai costi praticati in un paese terzo ad economia di mercato, la ricorrente sostiene che l’ambito di applicazione di detta disposizione è limitato ad un elenco esaustivo di paesi privi di un’economia di mercato. Orbene, la ricorrente rileva che, alla data di avvio dell’inchiesta relativa al riesame delle misure prossime alla scadenza nel presente caso, la Federazione russa non figurava nell’elenco dei paesi considerati. Quest’ultima aveva ottenuto nel 2002 lo status di paese ad economia di mercato a livello nazionale e uno status simile costituirebbe una presunzione confutabile che i costi dei produttori stabiliti in tale paese e soggetti all’inchiesta sarebbero sufficientemente affidabili perché il valore normale possa essere calcolato sulla base, segnatamente, dell’articolo 2, paragrafi 3-6, del regolamento di base.
punto 62
Nel caso di specie, il valore normale non è stato fissato basandosi sull’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, poiché la Federazione russa, all’epoca dei fatti, non era un paese contemplato dall’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base e l’articolo 2, paragrafi 1-6, del medesimo regolamento era applicabile a detti fatti. Orbene, come ricordato supra al punto 53, l’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base consente, a talune condizioni, di prendere in considerazione informazioni provenienti da mercati diversi da quello del paese esportatore o di origine.
punto 63
La ricorrente aggiunge che l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base proposta dalle istituzioni comporterebbe varie conclusioni incoerenti.
punto 64
Da un lato, il produttore che approfitta di prezzi bassi sul mercato interno dei principali fattori produttivi dei suoi prodotti sarebbe posto di fronte ad un dilemma, vale a dire quello o di non aumentare i suoi prezzi, ma con il rischio, allora, di essere considerato importatore nell’Unione di prodotti che formano oggetto di un dumping, o di aumentare i prezzi per evitare qualsivoglia inchiesta antidumping, ma con il rischio, allora, di avere prezzi che diventano proibitivi sul mercato interno. Gli stessi produttori, per evitare l’inchiesta antidumping, sarebbero indotti a registrare nei propri documenti contabili, in violazione del loro diritto nazionale, non il costo reale dei fattori produttivi dei loro prodotti, bensì il costo medio di tali fattori produttivi sui mercati esteri non regolamentati.
punto 65
In proposito, come rileva giustamente il Consiglio, il suo approccio e quello della Commissione non obbligano la ricorrente ad aumentare il prezzo delle sue vendite sul mercato interno. La misura antidumping considerata nel regolamento impugnato non limita le possibilità per la ricorrente di praticare i prezzi che essa vuole sul mercato russo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 18 dicembre 1997, Ajinomoto e NutraSweet/Consiglio, T-159/94 e T-160/94, Racc. pag. II-2461, punto 196).
punto 66
D’altro lato, ad avviso della ricorrente, i costi di produzione di un prodotto in un paese ad economia di mercato potrebbero essere ritenuti alquanto bassi rispetto ai costi di un prodotto equivalente accertati nell’Unione o su altri mercati esteri. L’inchiesta antidumping condotta nella fattispecie dalle istituzioni avrebbe sostituito in modo ingiustificato la regolamentazione in materia di aiuti di Stato e, in particolare, il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1).
punto 67
Al riguardo va rammentato che il regolamento di base e il regolamento n. 2026/97, come risulta dal considerando 5 di quest’ultimo, sono volti a fissare in maniera sufficientemente dettagliata le condizioni per l’applicazione di ciascuno di questi strumenti di difesa commerciale.
punto 68
Tuttavia, nulla indica che, nel caso di specie, la questione vertente su una regolamentazione che obbliga la Gazprom a fornire in Russia il gas naturale ad un prezzo basso avrebbe dovuto essere trattata unicamente nell’ottica degli aiuti di Stato. Occorre rilevare che la ricorrente non ha fornito alcun elemento in tal senso.
punto 69
Inoltre, nulla indica nemmeno che il solo fatto che la questione possa essere eventualmente esaminata dal punto di vista degli aiuti di Stato è stato tale da impedire alle istituzioni di analizzare il presente caso anche secondo le disposizioni del regolamento di base.
punto 70
Il Consiglio ha rilevato in udienza di aver già esaminato, unitamente alla Commissione, determinate situazioni nell’ottica, contemporaneamente, degli aiuti di Stato e del dumping (v., a titolo di esempio, sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2008, HEG e Graphite India/Consiglio, T-462/04, Racc. pag. II-3685).
punto 71
Tutt’al più, come prevedono gli articoli 14, paragrafo 1, del regolamento di base e 24, paragrafo 1, del regolamento n. 2026/97, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione.
punto 72
Da quanto precede emerge che il primo addebito è infondato.

Sentenza › In diritto › Sul primo motivo, attinente alla violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento di base › Sulla prima parte del primo motivo › – Sul secondo addebito

punto 73
La ricorrente afferma che le disposizioni del regolamento di base sono volte ad attuare le norme dell’accordo antidumping del 1994 e che le istituzioni devono interpretarle e applicarle conformemente ad un siffatto accordo.
punto 74
In proposito, risulta da costante giurisprudenza che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi dell’OMC non compaiono in linea di principio tra le norme alla luce delle quali il giudice dell’Unione controlla la legittimità degli atti delle istituzioni ai sensi dell’articolo 230, primo comma, CE (sentenze della Corte del 9 gennaio 2003, Petrotub e Republica/Consiglio, C-76/00 P, Racc. pag. I-79, punto 53, e del Tribunale del 24 settembre 2008, Reliance Industries/Consiglio e Commissione, T-45/06, Racc. pag. II-2399, punto 87).
punto 75
Tuttavia, nel caso in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC, ovvero nel caso in cui l’atto dell’Unione rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, spetta al giudice dell’Unione controllare la legittimità dell’atto dell’Unione controverso alla luce delle norme dell’OMC (sentenze della Corte Petrotub e Republica/Consiglio, punto 74 supra, punto 54, e del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C-351/04, Racc. pag. I-7723, punto 30, nonché sentenza Reliance Industries/Consiglio e Commissione, punto 74 supra, punto 88).
punto 76
Risulta dal considerando 5 del regolamento di base che quest’ultimo mira segnatamente a trasporre nel diritto dell’Unione, per quanto possibile, le norme nuove e circostanziate contenute nell’accordo antidumping del 1994, tra cui figurano, in particolare, quelle relative al calcolo del dumping, e ciò ai fini dell’applicazione adeguata e trasparente delle dette norme (sentenza Petrotub e Republica/Consiglio, punto 74 supra, punto 55).
punto 77
La Comunità ha, pertanto, adottato il regolamento di base per adempiere agli obblighi internazionali ad essa derivanti dall’accordo antidumping del 1994 e, con l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, essa ha inteso dare esecuzione ai particolari obblighi derivanti dall’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping del 1994 (v., in tal senso, sentenza Petrotub e Republica/Consiglio, punto 74 supra, punto 56).
punto 78
Ne consegue che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base deve essere interpretato, per quanto possibile, alla luce dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping del 1994 (v., in tal senso, sentenze Petrotub e Republica/Consiglio, punto 74 supra, punto 57, e Reliance Industries/Consiglio e Commissione, punto 74 supra, punto 91 e giurisprudenza citata).
punto 79
A tal fine va rilevato, in primo luogo, che la ricorrente fa riferimento a uno degli ultimi progetti precedenti l’adozione dell’accordo antidumping del 1994, il quale, riguardo alle disposizioni che sarebbero diventate l’articolo 2.2.1.1 di detto accordo, stabiliva che «i costi [sarebbero] di norma calcolati conformemente ai principi contabili generalmente accettati nel paese esportatore, purché detti principi diano una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame». Da un simile testo risulterebbe che l’oggetto iniziale dell’articolo 2.2.1.1 di detto accordo, e, di conseguenza, dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base consisteva nel garantire che il produttore soggetto all’inchiesta applicasse corrette norme contabili, riflettendo oggettivamente i costi reali sopportati dal medesimo, e non nel verificare se i prezzi dei fattori produttivi pagati dal produttore corrispondessero ai prezzi dei mercati non regolamentati.
punto 80
Tuttavia, il fatto di richiamare la versione di una disposizione sotto forma di progetto non è sufficiente a dimostrare che l’intenzione dei redattori di detta disposizione è rimasta invariata, soprattutto se risulta che il testo della disposizione, nella versione finale, è diverso da quello della disposizione corrispondente, nella sua versione in fase di progetto, come, in sostanza, sottolinea giustamente il Consiglio.
punto 81
In secondo luogo, risulta che il testo della disposizione dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping del 1994 non presenta differenze significative con il testo dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, prima frase, del regolamento di base, il quale prevede che i documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese esportatore e che esprimano adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.
punto 82
Tuttavia, come giustamente sottolineato dal Consiglio in udienza, le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, seconda frase, del regolamento di base non sono menzionate nell’accordo antidumping del 1994. Non sembra quindi che si possa ricorrere pienamente ad un’interpretazione alla luce dell’accordo antidumping del 1994 per quanto concerne tali disposizioni riguardanti la situazione in cui i costi del prodotto in esame non sono adeguatamente riflessi nei documenti contabili.
punto 83
Occorre aggiungere che le norme dell’OMC non descrivono l’espressione «una particolare situazione di mercato», quale definita all’articolo 2, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento di base e che può essere utilizzata come fondamento dalle istituzioni al fine di valutare se i documenti contabili esprimano adeguatamente i costi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, seconda frase, del regolamento di base, come constatato ai punti 51-60 di cui supra.
punto 84
Pertanto, il secondo addebito è infondato.
punto 85
Da quanto precede risulta che la prima parte del primo motivo è infondata.

Sentenza › In diritto › Sul primo motivo, attinente alla violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento di base › Sulla seconda parte del primo motivo

punto 86
La ricorrente fa valere una violazione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, seconda frase, del regolamento di base, un errore manifesto di valutazione nonché un difetto di motivazione, in quanto il Consiglio, con il regolamento impugnato, avrebbe considerato l’adeguamento del prezzo del gas pagato sulla base del prezzo di Waidhaus e non avrebbe detratto dall’importo dell’adeguamento il dazio del 30% all’esportazione applicabile al gas russo. Al riguardo, la ricorrente contesta le ultime frasi del considerando 58 del regolamento impugnato.
punto 87
Queste ultime sono così formulate: «[I] costi del gas sostenuti dai produttori russi sono stati adeguati in base alle informazioni di altri mercati rappresentativi. Il prezzo adeguato è stato basato sul prezzo medio del gas russo all’esportazione al confine tedesco/ceco (“Waidhaus”), al netto delle spese di trasporto. Waidhaus, la piazza principale per le vendite di gas russo nell’UE, è il mercato più importante per il gas russo e ha prezzi che riflettono ragionevolmente i costi; quindi può essere considerato un mercato rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base».
punto 88
La ricorrente ritiene, da un lato, che, se le istituzioni avessero scelto una base diversa, come il prezzo all’esportazione del gas russo verso gli Stati baltici o qualsivoglia mercato rappresentativo con i livelli di prezzo del gas più simili ai suoi, il margine di dumping sarebbe stato negativo o diverso. Le istituzioni avrebbero dovuto scegliere una «base ragionevole» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento di base, invece del prezzo di Waidhaus.
punto 89
L’errore manifesto di valutazione risulterebbe dal fatto che, anzitutto, i mercati rappresentativi menzionati dalla Commissione come possibili basi dell’adeguamento (vale a dire l’Unione europea, il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Canada o il Giappone) avrebbero i prezzi del gas più elevati al mondo e non sarebbero simili ai livelli di prezzo del gas della ricorrente.
punto 90
Inoltre, l’adeguamento relativo al prezzo del gas sarebbe stato applicato sulla base di un prezzo intracomunitario, vale a dire la frontiera germano-ceca, che esprime non solo i costi di produzione e di vendita del gas, ma anche il margine di profitto intracomunitario della piattaforma Waidhaus. La base di adeguamento prevista equivarrebbe a considerare che la ricorrente, per la maggior parte dei suoi costi totali di produzione, sarebbe situata alla frontiera germano-ceca e acquisterebbe il gas direttamente sul mercato di Waidhaus. Orbene, il fatto di collocare la ricorrente in una posizione in cui essa produrrebbe il prodotto in esame in Russia, pagando i dazi all’esportazione e i margini intracomunitari, non costituirebbe una «base ragionevole» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.
punto 91
Infine, il mercato di Waidhaus costituirebbe unicamente il riflesso della sua situazione geografica, dato che Waidhaus si trova sulla strada dei principali gasdotti russi tra la Russia e l’Unione europea, e del numero di contratti di fornitura di gas nonché del volume di gas negoziato. Tali fattori non sarebbero pertinenti per qualificare il prezzo del gas di Waidhaus come «base ragionevole».
punto 92
In secondo luogo, la ricorrente ritiene che il Consiglio sia incorso anche in un errore manifesto di valutazione e non abbia esposto alcuna motivazione nel regolamento impugnato quando ha rifiutato di detrarre dal gas russo i dazi del 30% all’esportazione, pur detraendo le spese di trasporto, come risulta dai termini del considerando 58 del regolamento impugnato.
punto 93
L’iter logico seguito sarebbe incoerente e contraddittorio, poiché, ad avviso della ricorrente, così come i consumatori russi non devono pagare il trasporto del gas dalla Russia a Waidhaus – il che ha portato a detrarre le spese di trasporto e di distribuzione del gas –, avrebbe dovuto essere detratto anche il dazio del 30% prelevato all’esportazione del gas dalla Russia, dazio che la ricorrente non paga mai per la produzione in Russia del prodotto in esame.
punto 94
Quest’ultima aggiunge che, anche se le istituzioni intendevano sanzionare il regime dei doppi prezzi applicato dalle autorità russe nel settore del gas, ciò non doveva esentare tali istituzioni dall’obbligo di fondare l’adeguamento relativo al prezzo del gas su una base ragionevole ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.
punto 95
Al riguardo, per quanto concerne, in primo luogo, la scelta del prezzo di Waidhaus come prezzo di riferimento, va rilevato che le istituzioni non sono tenute a prendere in considerazione tutti i prezzi di riferimento possibili nell’ambito di un procedimento antidumping, ma devono essere indotte ad esaminare in modo approfondito le eventuali proposte formulate dalle parti, in caso di dubbio sulla scelta del prezzo di riferimento (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 ottobre 1991, Nölle, C-16/90, Racc. pag. I-5163, punto 32).
punto 96
Nel caso di specie, non sembra che il Consiglio, nel regolamento impugnato, abbia commesso un errore manifesto di valutazione nella scelta del prezzo del gas di Waidhaus, il quale risulta ragionevole per vari motivi.
punto 97
Come rilevato al considerando 58 del regolamento impugnato, Waidhaus è la piazza principale per le vendite di gas russo nell’Unione. Dal fascicolo emerge che Waidhaus è una città tedesca situata sulla strada dei principali gasdotti russi tra la Russia e l’Unione e, in termini di numero di contratti stipulati di fornitura di gas nonché di volume di gas di cui trattasi, è la piazza più importante per il gas esportato dai produttori russi nell’Unione.
punto 98
Il prezzo del gas negoziato in tale luogo è dunque quello fatturato dai venditori russi ai loro clienti europei e non un prezzo intracomunitario, contrariamente alle asserzioni della ricorrente nel ricorso.
punto 99
Inoltre, tenuto conto del volume di gas in esame e del numero di contratti negoziati, nulla indica che il prezzo del gas russo di Waidhaus non sia il risultato di forze di mercato libere da distorsioni.
punto 100
In udienza, la ricorrente ha comunicato la decisione della Commissione dell’8 luglio 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE (caso COMP/39.401 – E.ON/GDF) (sintesi nella GU C 248, pag. 5), per sostenere che l’intesa sanzionata da una siffatta decisione aveva prodotto effetti sui dati utilizzati dalla Commissione ai fini del calcolo dell’adeguamento nel presente caso. A suo avviso, da detta decisione emerge che il prezzo del gas russo di Waidhaus non è il risultato delle forze di mercato.
punto 101
Sempre in udienza, la Commissione ha espresso dubbi circa la ricevibilità di un documento prodotto in questa fase del procedimento, sebbene il Consiglio abbia contestato solamente la sua pertinenza.
punto 102
Senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di detto documento, dato che la decisione E.ON/GDF (v. punto 100 supra) è stata emessa dalla Commissione dopo l’adozione del regolamento impugnato, è sufficiente constatare che tale decisione, sebbene riguardi effettivamente le vendite di gas proveniente dalla Russia, concerne soltanto l’esame di un accordo di ripartizione dei mercati in Germania e in Francia tra la E.ON e la GDF per le vendite di gas ai loro clienti. Essa non contempla l’esame del mercato per l’esportazione all’ingrosso di gas russo verso l’insieme dell’Unione né l’esame delle relazioni della E.ON e della GDF con i loro fornitori di gas russo.
punto 103
Infine, sebbene la ricorrente contesti che il prezzo di Waidhaus sia molto più elevato di quello del gas venduto sul mercato interno russo, essa stessa riconosce, nella replica, che tale prezzo può essere inferiore al prezzo del gas negoziato nel Regno Unito, negli Stati Uniti o in Canada. Le istituzioni non hanno dunque scelto il prezzo di riferimento più elevato sul mercato. Inoltre, non è certo che il prezzo del gas all’esportazione verso gli Stati baltici non sia comparabile a quello del gas che transita da Waidhaus.
punto 104
Per quanto concerne, in secondo luogo, la decisione di non detrarre le imposte all’esportazione prelevate in Russia, dato che solo le spese di trasporto formano oggetto di detrazione, la ricorrente fa riferimento a tre casi che hanno portato all’adozione di regolamenti del Consiglio, che dimostrerebbero l’esistenza di una prassi decisionale incoerente ed erronea da parte di quest’ultimo.
punto 105
Riguardo ai tre casi citati dalla ricorrente, il Consiglio risponde di aver solamente detratto, unitamente alla Commissione, i dazi doganali dovuti per le vendite interne di gas, e non le imposte all’esportazione. Al riguardo, esso precisa che è errata la dichiarazione, al considerando 31 del regolamento (CE) n. 1891/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3068/92, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Bielorussia, della Russia o dell’Ucraina (GU L 302, pag. 14), secondo cui le imposte doganali all’esportazione sono detratte dal prezzo del gas esportato. Il Consiglio afferma di essere stato informato dalla Commissione che, di fatto, non è stato effettuato alcun adeguamento di questo tipo.
punto 106
In proposito, a parte il regolamento n. 1891/2005, che, al considerando 31, menziona una detrazione delle imposte doganali all’esportazione, la quale, in pratica, non sarebbe stata effettuata, sembra che tali imposte non siano state detratte negli altri regolamenti su cui si basa la ricorrente.
punto 107
Infatti, dal considerando 97 del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell’Ucraina (GU L 175, pag. 4), fatto valere dalla ricorrente, emerge che i costi del gas sono stati adeguati sulla base del prezzo del gas esportato verso i paesi dell’Europa occidentale, al netto delle spese di trasporto e delle accise.
punto 108
Del pari, ai sensi del considerando 54 del regolamento (CE) n. 1050/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originarie della Bielorussia e della Russia (GU L 191, pag. 1), un adeguamento del prezzo del gas è stato effettuato utilizzando informazioni riguardanti il prezzo del gas esportato al netto delle spese di trasporto, dell’IVA e delle accise.
punto 109
In ogni caso, il Consiglio giustifica la mancata detrazione delle imposte all’esportazione con il fatto che i prezzi della Gazprom non sono influenzati dal loro importo. A sostegno di questa affermazione, il Consiglio, nell’allegato B.2 al controricorso, ha comunicato i dati relativi all’evoluzione dei prezzi del gas russo, i quali dimostrano che tale prezzo sembri, in larga misura, non dipendere dall’importo delle imposte all’esportazione. Il Consiglio ha aggiunto, segnatamente, che la Gazprom cercava sempre di aumentare, per quanto possibile, il prezzo del gas che vendeva e che la determinazione di questo prezzo non era influenzata dall’importo delle imposte all’esportazione, bensì soltanto dal prezzo che i clienti della Gazprom erano disposti a pagare. In udienza, il Consiglio ha ribadito il proprio punto di vista secondo cui è il prezzo pagato a Waidhaus che rileva, senza che sia pertinente sapere ciò che questo prezzo comprende.
punto 110
Orbene, risulta che la ricorrente non è stata in grado di spiegare né di dimostrare come la determinazione del prezzo effettuata dalla Gazprom a Waidhaus avrebbe potuto essere influenzata dall’importo delle imposte all’esportazione. Si deve dunque affermare che il Consiglio non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel non detrarre dette imposte dal prezzo pagato a Waidhaus.
punto 111
Inoltre, va aggiunto che la circostanza che, in due dei casi menzionati dalla ricorrente, le accise fossero state detratte e che, nella presente controversia, anche le spese di trasporto fossero state detratte non incide sulla questione se un errore manifesto di valutazione abbia potuto essere commesso nella fattispecie per quanto concerne il rifiuto di detrarre le imposte di esportazione.
punto 112
Infine, occorre respingere l’argomento della ricorrente relativo ad un difetto di motivazione riguardante il rifiuto di detrarre il dazio del 30% all’esportazione del gas russo, pur detraendo nel contempo le spese di trasporto. Infatti, la motivazione del regolamento impugnato deve essere valutata tenendo conto in particolare delle informazioni che sono state comunicate alla ricorrente e delle osservazioni che essa ha presentato nel corso del procedimento amministrativo (sentenza del Tribunale del 4 marzo 2010, Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Consiglio, T-410/06, Racc. pag. II-879, punto 127).
punto 113
Nel caso di specie, alla pagina 5 della lettera della Commissione del 12 dicembre 2006, inviata alla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo e comunicata nell’allegato A12 al ricorso, erano state indicate alla ricorrente le ragioni per le quali non occorreva detrarre il dazio del 30% all’esportazione del gas russo, il che dispensava il Consiglio dal ribadire tali spiegazioni nel testo del regolamento impugnato, per attenersi ai punti di fatto e di diritto su cui quest’ultimo è basato.
punto 114
Pertanto, la seconda parte del primo motivo è infondata.

Sentenza › In diritto › Sul primo motivo, attinente alla violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento di base › Sulla terza parte del primo motivo

punto 115
La ricorrente fa valere una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e un errore manifesto di valutazione, in quanto il Consiglio, nel regolamento impugnato, ha detratto dal suo prezzo all’esportazione al primo acquirente indipendente le commissioni delle società collegate facenti parte dell’entità economica unica che essa costituisce. La ricorrente contesta, al riguardo, il considerando 62 del regolamento impugnato nella parte in cui esso ha ripreso le conclusioni della Commissione del 28 settembre 2006, relative alla detrazione dal prezzo all’esportazione delle commissioni delle sue società commerciali controllate, la Eurochem Moscou e la Eurochem Trading GmbH.
punto 116
Ad avviso della ricorrente, gli adeguamenti elencati nell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base non sono né obbligatori né automatici e la parte che chiede l’adeguamento sopporta l’onere della prova.
punto 117
Va ricordato, in limine, il contesto di fatto rilevante in cui le istituzioni hanno applicato nella fattispecie l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, che prevede che il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione debba essere effettuato allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi.
punto 118
Per l’applicazione di detta disposizione, il Consiglio ha affermato che la ricorrente e le sue società di produzione non vendevano direttamente il prodotto in esame ai clienti degli Stati Uniti. Esso ha spiegato come segue il modo in cui avveniva la vendita. Le società di produzione, controllate della ricorrente, concludevano un contratto di agenzia con quest’ultima, la quale riceveva una commissione sulle vendite del prodotto, in applicazione di detto contratto. La ricorrente, in qualità di commissionario, faceva in modo che il prodotto fosse venduto dalle sue società di produzione a due società commerciali, anch’esse sue controllate, una situata alle Isole Vergini britanniche, ma la cui attività è cessata nel 2005, e l’altra situata in Svizzera. Queste società commerciali vendevano il prodotto di cui trattasi al primo acquirente indipendente con un margine di profitto.
punto 119
Sebbene la ricorrente abbia sottolineato di aver contestato tali conclusioni nel corso del procedimento amministrativo, risulta che ciò è stato fatto solo per far valere che tutte le società ad essa collegate, comprese quelle di produzione e le due società commerciali, erano detenute, controllate e gestite dal medesimo azionista, ossia la ricorrente stessa. A suo parere, la Eurochem Moscou e la Eurochem Trading esercitavano funzioni identiche a quelle di un servizio di vendita all’esportazione pienamente integrato.
punto 120
Dai considerando 59-62 del regolamento impugnato emerge che il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati determinati a livello «di distribuzione».
punto 121
Al riguardo, per quanto concerne il valore normale, il considerando 59 del regolamento impugnato dispone, come indicato in precedenza, che il calcolo del valore normale è stato basato sui costi di produzione del prodotto tipo esportato, dopo l’adeguamento del costo del gas di cui al considerando 58 del medesimo regolamento e l’aggiunta di un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Il considerando 61 del regolamento impugnato precisa che gli importi corrispondenti alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati calcolati in base alla media ponderata delle spese e degli utili di tre produttori nordamericani e l’importo degli utili così stabilito non è superiore al profitto realizzato dai produttori russi sulle vendite di prodotti della stessa categoria generale nel loro mercato interno.
punto 122
Riguardo al prezzo all’esportazione, il considerando 62 del regolamento impugnato afferma che il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili al primo cliente indipendente negli Stati Uniti, che è il principale mercato di esportazione della ricorrente.
punto 123
L’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base prevede la possibilità di adeguamenti.
punto 124
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, sia dalla lettera sia dall’economia dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base risulta che un adeguamento del prezzo all’esportazione o del valore normale può essere operato unicamente per tener conto delle differenze circa fattori che incidono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità (sentenza del Tribunale del 21 novembre 2002, Kundan e Tata/Consiglio, T-88/98, Racc. pag. II-4897, punto 94). In altre parole, l’adeguamento ha lo scopo di ristabilire la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.
punto 125
In proposito occorre ricordare che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base prevede che si applichi un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame. La seconda frase di detta disposizione precisa che nel termine «commissione» si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.
punto 126
Questa seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base risulta dall’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento n. 1972/2002. Ai sensi del considerando 6 di quest’ultimo, la ragion d’essere dell’introduzione della frase in questione era di specificare, in linea con la prassi costante delle istituzioni, che tali adeguamenti dovevano essere effettuati anche se le parti non operano sulla base di una relazione proponente-agente, ma conseguono lo stesso risultato economico operando come venditore e acquirente.
punto 127
Pertanto, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base consente di operare un adeguamento non soltanto per le differenze tra le commissioni versate per le vendite considerate, bensì anche per il rialzo percepito dagli operatori commerciali del prodotto qualora svolgano funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni (sentenza del Tribunale del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, T-299/05, Racc. pag. II-565, punto 281).
punto 128
Nella fattispecie occorre dunque esaminare i rispettivi ruoli assunti dalla ricorrente, dalle sue società di produzione e dalle sue società commerciali.
punto 129
La ricorrente non ha contestato il fatto che siano state pagate commissioni, conformemente al contratto di agenzia relativo alle vendite all’esportazione. Il Consiglio ha sottolineato che tale contratto era un contratto di agenzia completo, che prevedeva perfino una clausola compromissoria.
punto 130
La ricorrente sostiene che le istituzioni non hanno dimostrato l’effetto di siffatte commissioni sulla comparabilità tra il prezzo all’esportazione e il valore normale.
punto 131
Orbene, risulta che il Consiglio ha sottolineato che le commissioni versate rappresentavano una compensazione per compiti realizzati nell’ambito di funzioni simili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni e che il pagamento di queste ultime non costituiva una mera ridistribuzione interna dei benefici che non incidono sulla comparabilità dei prezzi.
punto 132
Non è stato contestato il fatto che il prodotto in esame fosse rivenduto dalla società commerciale, che fissava un prezzo comprendente un margine di profitto, assumendo così il ruolo di commerciante. Si deve aggiungere che la ricorrente non ha contestato il proprio ruolo né i rispettivi ruoli delle sue società di produzione e delle sue società commerciali, quali ricordati al punto 118 di cui sopra, salvo per sostenere che essa e le sue società costituivano un’entità economica unica.
punto 133
Essa, inoltre, ha fatto riferimento ad un documento informativo della Commissione che dichiarava che tutte le vendite all’esportazione della ricorrente erano realizzate direttamente dall’intermediario di società collegate. Tuttavia, una dichiarazione siffatta non può essere sufficiente per contestare effettivamente le relazioni tra le società in esame come determinate dal Consiglio.
punto 134
Non risulta dunque che nella fattispecie siano stati commessi una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e un manifesto errore di valutazione riguardo all’applicazione di tale disposizione.
punto 135
Pertanto, la terza parte del primo motivo è infondata.
punto 136
Da tutte le considerazioni suesposte emerge che il primo motivo deve essere considerato infondato e, di conseguenza, deve essere respinto.

Sentenza › In diritto › Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base

punto 137
Con il suo secondo motivo, la ricorrente fa valere la violazione dell’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base.
punto 138
Essa precisa, riguardo alla violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, che le istituzioni avrebbero dovuto iniziare, effettuare e finalizzare un riesame intermedio contemporaneamente al riesame in previsione della scadenza delle misure. La ricorrente avrebbe fornito elementi di prova sufficienti quando il 1o agosto 2005 ha presentato la domanda di riesame intermedio e, comunque, quando ha comunicato alla Commissione, in data 9 settembre e 27 ottobre 2005, elementi di risposta per il calcolo del margine di dumping.
punto 139
Riguardo alla violazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base, la ricorrente aggiunge che, alla luce dei medesimi elementi di prova, le istituzioni avrebbero, a torto, adottato il regolamento impugnato e prolungato i dazi antidumping al loro livello iniziale. In proposito, essa sottolinea che i dazi antidumping prolungati erano stati stabiliti in applicazione di metodologie destinate a paesi privi di un’economia di mercato e sulla base di un’industria dell’Unione necessariamente più limitata, dato che l’Unione, all’epoca, era composta solo da soli quindici Stati membri.
punto 140
Il Consiglio conclude per l’irricevibilità del secondo motivo in quanto, a suo parere, la principale affermazione della ricorrente nell’ambito di questo motivo è che esso si è astenuto, unitamente alla Commissione, dall’avviare in tempo utile il riesame intermedio delle misure iniziali. Tale motivo non sarebbe volto a suffragare la domanda della ricorrente diretta all’annullamento del regolamento impugnato.
punto 141
In subordine, il Consiglio eccepisce un termine di decadenza. Esso sostiene che la ricorrente non può più contestare in tale fase l’astensione o il rifiuto di avviare il riesame intermedio, che sarebbero divenuti definitivi. Esso si basa sulle sentenze della Corte del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, Racc. pag. I-833), e del 15 febbraio 2001, Nachi Europe (C-239/99, Racc. pag. I-1197).
punto 142
La ricorrente contesta l’eccezione di irricevibilità dato che il suo secondo motivo non riguarda solamente l’avvio tardivo di un riesame intermedio, ma anche il mantenimento delle misure antidumping da parte del regolamento impugnato. Essa sottolinea che la Commissione non ha mai rifiutato di avviare il riesame intermedio, avendolo iniziato addirittura il 19 dicembre 2006, il che dimostrerebbe che la ricorrente non aveva la possibilità di proporre un ricorso per carenza avverso l’asserita astensione di avviare un riesame siffatto né un ricorso di annullamento contro l’asserito rifiuto di avviare tale esame. La ricorrente aggiunge che gli avvisi della Commissione di apertura di inchieste non sarebbero atti impugnabili.
punto 143
In ogni caso, la ricorrente, alla data di deposito del ricorso, non avrebbe avuto la possibilità di proporre un ricorso per carenza, poiché la Commissione si era già attivata. Essa non avrebbe nemmeno avuto la possibilità di proporre un ricorso di annullamento prima dell’adozione del regolamento impugnato.
punto 144
In proposito va sottolineato che la ricorrente, con il secondo motivo, non contesta il rifiuto della Commissione di procedere ad un riesame intermedio, poiché quest’ultimo, del resto, è stato iniziato con avviso di apertura pubblicato il 19 dicembre 2006. La ricorrente afferma di contestare, per contro, il mantenimento del dazio antidumping, in quanto essa avrebbe fornito prove sufficienti quando ha presentato la domanda di riesame intermedio.
punto 145
Orbene, come rilevato giustamente dal Consiglio, sebbene il rifiuto o l’astensione della Commissione di avviare un riesame intermedio in tempo utile fossero illegittimi, ciò non significherebbe che il regolamento impugnato – l’unico atto di cui è chiesto l’annullamento nel ricorso – sia illegittimo. Lo stesso regolamento ha posto fine alla procedura avviata in seguito ad una domanda di riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore e non costituisce una risposta alla richiesta della ricorrente di riesame intermedio, poiché quest’ultima ha ricevuto una risposta con il regolamento n. 238/2008.
punto 146
Pertanto, il secondo motivo deve essere dichiarato irricevibile nella parte riguardante le eventuali illegittimità relative alla domanda di riesame intermedio presentata dalla ricorrente.
punto 147
Va aggiunto inoltre che, anche supponendo che detto motivo sia basato sulla circostanza che le istituzioni avrebbero dovuto trattare congiuntamente la domanda di riesame prevista all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e quella di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, non è indicato il modo in cui questo mancato esame congiunto potrebbe incidere sulla legittimità del regolamento impugnato. La ricorrente non dimostra, segnatamente, come sarebbe stato modificato il merito della controversia se entrambe le domande fossero state riunite.
punto 148
Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo in quanto irricevibile.
punto 149
Da tutte le considerazioni suesposte risulta che il ricorso deve essere interamente respinto.

Sentenza › Sulle spese

punto 150
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, deve essere condannata, conformemente alle conclusioni del Consiglio, a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.
punto 151
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Ne consegue che la Commissione sopporterà le proprie spese.

Dispositivo

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Firme

Truchot Kanninen Martins Ribeiro Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 febbraio 2013. Firme

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