Sez. 3 - , Ordinanza n. 12009 del 16/05/2017 (Rv. 644396 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danni da emotrasfusioni - Sentenza di accertamento del diritto all’indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992 - Efficacia di giudicato nel giudizio risarcitorio promosso contro la struttura ospedaliera - Esclusione - Ragioni - Valore indiziario - Sussistenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di danni da emotrasfusioni, la sentenza di accertamento del diritto all’indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, emessa nei confronti del Ministero della salute, non ha efficacia di giudicato nel successivo giudizio di risarcimento del danno promosso contro l’azienda ospedaliera, mancando il necessario presupposto dell’identità delle parti, ma assume valore di indizio, soggetto alla libera valutazione del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda di risarcimento del danno da emoderivati infetti, proposta da un malato di epatite C contro un’azienda ospedaliera, per difetto di prova in ordine al collegamento causale tra l’insorgenza della patologia e le emotrasfusioni avvenute presso quell’ospedale, atteso che il ricorrente era stato anche sottoposto ad un lungo trattamento di dialisi presso altra struttura sanitaria e che la sentenza con cui, in un precedente giudizio, gli era stata riconosciuta l’indennità di cui alla l. n. 210 del 1992, non offriva elementi probatori su tale aspetto).
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)