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Sez. 5, Sentenza n. 11785 del 04/07/1980 Ud. (dep. 10/11/1980) Rv. 146581 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITA INDIVIDUALE - RISSA - DIFESA LEGITTIMA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146581-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E LA INCOLUMITA INDIVIDUALE - RISSA - DIFESA LEGITTIMA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Premesso che l'oggettivita giuridica del delitto di rissa consiste in una violenta contesa tra tre o piu persone animate da un reciproco intento aggressivo, si puo configurare l'esimente della legittima difesa sia se un soggetto interviene nella mischia per difendere se o altri dal pericolo attuale di una offesa ingiusta senza mai eccedere nel corso della Azione i limiti della partecipazione iniziale sia se il corrissante minacci una violenza piu grave e piu pericolosa di quella inizialmente preveduta. Di contro, non e ravvisabile la legittima difesa se taluno, pur se intervenuto inizialmente per reagire all'altrui offesa, a sua volta abbia partecipato alla colluttazione con pari e contrapposta violenza a quella degli avversari su di un piano di reciproca volonta di sopraffazione e ritorsione. (Conf mass nn 144565, 141209).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)