Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 9 dicembre 1982, causa 82/82
Epigrafe
Nel procedimento 82/82,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunale civile e penale di Firenze nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Ditta Italgrani
e
Amministrazione delle finanze dello Stato,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, «relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento» (GU 1979, L 197, pag. 1).
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori A. O'Keeffe, presidente di Sezione, G. Bosco e T. Koopmans, giudici,
avvocato generale: S. Rozès
cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Nel novembre 1972 la ditta Italgrani presentava alla dogana di Livorno una partita di frumento per l'importazione dall'Argentina. La dichiarazione d'importazione veniva accettata l'8 novembre 1972, ma la merce veniva sdoganata col sistema cosiddetto «a ripresa», cioè per partite estratte in date successive all'accettazione della dichiarazione d'importazione.
paragrafo 2
In sede di liquidazione originaria, la dogana applicava il prelievo secondo l'aliquota vigente nei giorni delle effettive estrazioni della merce. Successivamente, con ingiunzione notificata l'11 luglio 1977, la dogana di Livorno intimava alla ditta Italgrani il pagamento della somma di 5901035 lire, oltre interessi, per differenza di prelievo riscossa in meno all'importazione.
paragrafo 3
L'azione di ricupero della suddetta differenza era motivata, fra l'altro, dal fatto che la Corte di giustizia, nella sentenza 15 giugno 1976 — causa 113/75, Frecassetti, Race. 1976, pag. 983 — aveva dichiarato che i prelievi agricoli dovevano venire uniformemente calcolati secondo l'aliquota vigente nel giorno dell'accettazione della dichiarazione d'importazione.
paragrafo 4
Con atto notificato il 28 luglio 1977, la ditta Italgrani faceva opposizione alla suindicata ingiunzione fiscale, convenendo l'Amministrazione finanziaria dinanzi al Tribunale di Firenze e sostenendo, fra l'altro, che il principio stabilito nella suddetta sentenza Frecassetti non poteva trovare applicazione in caso di «situazioni esaurite».
paragrafo 5
In pendenza del giudizio entrava in vigore il regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, «concernente il ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento» (GU L 197, pag. 1). Con ordinanza 25 novembre 1981, pervenuta in cancelleria il 5 marzo 1982, il Tribunale di Firenze ha sottoposto a questa Corte talune questioni vertenti sull'interpretazione del suddetto regolamento. Le questioni sono formulate come segue:
paragrafo 6
«1) se il regolamento (CEE) n. 1697/1979 del Consiglio del 24. 7. 1979, e in particolare gli artt. 1, 2, n. 1, 5, n. 1, e 7 operino riguardo alle liquidazioni di prelievi agricoli, inferiori all'importo legalmente dovuto, effettuate anteriormente al 1° luglio 1980, per le quali, pure prima di tale data, sia stato adottato provvedimento di ricupero, circa la cui legittimità, sotto altri aspetti, penda controversia davanti al Giudice nazionale;
2) in caso di risposta affermativa al quesito sub 1), quale sia il significato dell'espressione “iniziano un'azione di ricupero” relativa a prelievi in parte non riscossi di cui all'art. 2, n. 1, se dal disposto del successivo alinea debba assumersi l'illegittimità dell'azione di ricupero iniziata in epoca anteriore all' 1. 7. 1980 ma dopo la scadenza del termine triennale a far tempo dalla data dell'atto amministrativo che stabiliva l'importo del prelievo originariamente richiesto al debitore;
3) in caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se nella previsione dell'art. 5, n. 1, rientri la liquidazione in misura inferiore all'importo legalmente dovuto di prelievi agricoli avvenuti, da un lato, in base a norme nazionali successivamente ritenute estranee alla materia, ma all'epoca anch'esse costantemente applicate dalle autorità amministrative nazionali secondo ί criteri indicati in circolari e istruzioni ministeriali, e, da un altro lato, in concreta aderenza alla interpretazione della normativa comunitaria seguita dagli organi amministrativi della Comunità e della giurisprudenza nazionale e poi disattesa dalla Corte di giustizia;
4) in caso di risposta negativa al quesito sub 1), se la disciplina dell'art. 7 del regolamento suddetto sia applicabile anche alle riscossioni successive alla sua entrata in vigore relative ai recuperi per liquidazioni inferiori all'importo legalmente dovuto, effettuate, nella situazione descritta sub 3), anteriormente all'1. 7. 1980.»
paragrafo 7
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte, sono state depositate osservazioni scritte dal Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia, in qualità d'agente, e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Alberto Prozzillo, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con ordinanza 29 giugno 1982 la causa è stata rimessa, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, alla Prima Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
Il Governo della Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee osservano che i fatti di causa sono identici a quelli delle cause riunite 212-217/80, Amministrazione delle finanze dello Stato c/Salumi e. a., sentenza 12 novembre 1981, Race. pag. 2735.
paragrafo 2
Essi chiedono perciò conferma di tale giurisprudenza. La Commissione suggerisce alla Corte di risolvere nel seguente modo la prima questione del Tribunale di Firenze:
paragrafo 3
«Il regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, non si applica in alcun modo alla liquidazione dei dazi all'importazione o all'esportazione effettuata anteriormente al 1o luglio 1980».
paragrafo 4
Le altre questioni sarebbero, di conseguenza, prive di oggetto.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 7 ottobre 1982, il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal sig. Ι. M. Braguglia, in qualità d'agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig A. Prozzillo, in qualità d'agente, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 novembre 1982.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 25 novembre 1981, pervenuta il 5 marzo 1982, il Tribunale civile e penale di Firenze ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero «a. posteriori» dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1).
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la ditta Italgrani e l'Amministrazione delle finanze dello Stato in ordine ad un avviso di rettifica riguardante prelievi agricoli, emesso dall'Amministrazione anteriormente al 1° luglio 1980, data di entrata in vigore del regolamento n. 1697/79.
punto 3
A seguito dell'opposizione promossa dall'operatore economico contro l'avviso di rettifica dinanzi al Tribunale di Firenze, quest'ultimo ha sospeso il giudizio sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) se il regolamento (CEE) η. 1697/1979 del Consiglio del 24. 7. 1979, e in particolare gli artt. 1, 2, n. 1, 5, n. 1, e 7 operino riguardo alle liquidazioni di prelievi agricoli, inferiori all'importo legalmente dovuto, effettuate anteriormente al 1o luglio 1980, per le quali, pure prima di tale data, sia stato adottato provvedimento di ricupero, circa la cui legittimità, sotto altri aspetti, penda controversia davanti al giudice nazionale;
2) in caso di risposta affermativa al quesito sub 1), quale sia il significato dell'espressione “iniziano un'azione di recupero” relativa a prelievi in parte non riscossi di cui all'art. 2, n. 1, se dal disposto del successivo alinea debba desumersi l'illegittimità dell'azione di recupero iniziata in epoca anteriore all'1. 7. 1980 ma dopo la scadenza del termine triennale a far tempo dalla data dell'atto amministrativo che stabiliva l'importo del prelievo originariamente richiesto al debitore;
3) in caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se nella previsione dell'art. 5, n. 1, rientri la liquidazione in misura inferiore all'importo legalmente dovuto di prelievi agricoli avvenuti, da un lato, in base a norme nazionali successivamente ritenute estranee alla materia, ma all'epoca anch'esse costantemente applicate dalle autorità amministrative nazionali ministeriali e, da un altro lato, in concreta aderenza alla interpretazione della normativa comunitaria seguita dagli organi amministrativi della Comunità e dalla giurisprudenza nazionale e poi disattesa dalla Corte di giustizia;
4) in caso di risposta negativa al quesito sub 1), se la disciplina dell'art. 7 del regolamento suddetto sia applicabile anche alle riscossioni successive alla sua entrata in vigore relative ai recuperi per liquidazioni inferiori all'importo legalmente dovuto, effettuate, nella situazione descritta sub 3), anteriormente all'1. 7. 1980.»
punto 4
La prima e la quarta questione sono sostanzialmente identiche a quelle proposte a questa Corte, nel 1980, dalla Corte suprema di cassazione, che costituiscono oggetto della sentenza della Corte 12 novembre 1981 (causa 212-217/80, Salumi, Race. pag. 2735).
punto 5
In tale sentenza, la Corte è giunta alla conclusione che il regolamento n. 1697/79 riguarda solo le operazioni d'importazione o di esportazione in ordine alle quali la liquidazione dei dazi sia stata effettuata a decorrere dal Γ luglio 1980.
punto 6
Pertanto, la prima e la quarta questione vanno risolte nel senso che il regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, non si applica alle liquidazioni dei dazi all'importazione o all'esportazione effettuate anteriormente al 1o luglio 1980.
punto 7
Non è quindi necessario risolvere la seconda e la terza questione, che sono state proposte solo in caso in risposta affermativa alla prima.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 8
Le spese sostenute dal Governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale civile e penale di Firenze con ordinanza 25 novembre 1981, dichiara:
Il regolamento del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, non si applica alle liquidazioni dei dazi all'importazione o all'esportazione effettuate anteriormente al 1o luglio 1980.
Firme
O'Keeffe
Bosco
Koopmans
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 dicembre 1982.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della Prima Sezione
A. O'Keeffe