Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 12 del 1976
Massime (1)
Massima n. 8158
- Lavoro (rapporto di)
- Prescrizione e decadenza
- Prescrizione ordinaria
- Cod. civ., art. 2946
- Decorrenza di tale prescrizione durante il rapporto di lavoro relativamente al diritto alla retribuzione ed alla qualifica superiore
- Assunta violazione degli artt. 3 e 36 Cost.
- Questioni già dichiarate inammissibili
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 2946 cod. civ. nella parte in cui farebbe decorrere il termine di prescrizione decennale in pendenza di rapporto di lavoro relativamente al diritto alla retribuzione, alla qualifica superiore ed al diritto alla retribuzione derivante dal riconoscimento di una qualifica superiore. Tali questioni, infatti, sono state già dichiarate inammissibili dalla Corte con sentenza n. 115 del 1975 in quanto il diritto alla retribuzione è assoggettato soltanto alle prescrizioni di cui agli artt. 2948 n. 5, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ., non potendo la prescrizione ordinaria concorrere con le prescrizioni di cui ai citati articoli, ed in quanto una dichiarazione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., potrebbe concernere solo la parte della disposizione che riguarda le vere e proprie retribuzioni e non quindi il diritto alla qualifica. - v. Sent. n. 115 del 1975.
Norme impugnate
- art. 2956, n. 1) c.c.
- art. 2946 c.c.
- art. 2955, n. 2) c.c.
- art. 2948, n. 5) c.c.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 novembre 1974 dal pretore di Orvieto nel procedimento civile vertente tra Gasparrini Fosco e il Monte dei Paschi di Siena, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975;
2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1974 dalla Corte di appello di Napoli - sezione di Salerno - nel procedimento civile vertente tra la Società Trezza e Romano Silvio, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975;
3) ordinanze emesse il 17 aprile 1974 dalla Corte d'appello di Venezia in due procedimenti civili vertenti tra Bevilacqua Eleonora e Felicita e Frameglia Giulio ed Augusto, iscritte ai nn. 42 e 43 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 5 marzo 1975;
4) ordinanze emesse il 31 luglio 1974 dalla Corte d'appello di Venezia nei procedimenti civili vertenti tra la società Monteponi e Montevecchio e, rispettivamente, Ferrari Antonio e Peruzzo Alice, iscritte ai nn. 163 e 164 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975;
5) ordinanza emessa il 22 maggio 1975 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Rosa Aldo e la società Cantieri navali riuniti, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.
Visti gli atti di costituzione del Monte dei Paschi di Siena, della società Trezza, di Bevilacqua Eleonora e Felicita e di Frameglia Giulio ed Augusto;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe sollevano questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ. nella parte in cui il termine di prescrizione decennale decorrerebbe in pendenza di rapporto di lavoro relativamente al diritto alla retribuzione, alla qualifica superiore ed al diritto alla retribuzione derivante dal riconoscimento di una qualifica superiore;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 115 del 1975 la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ. per manifesta irrilevanza, in quanto il diritto alla retribuzione è assoggettato soltanto alle prescrizioni di cui agli artt. 2948 n. 5, 2955 n. 2 e 2956 n. 1, cod. civ. non potendo la prescrizione ordinaria concorrere con le prescrizioni di cui ai citati articoli;
che altresì inammissibile è stata dichiarata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., per ciò che attiene al diritto alla qualifica, in quanto una dichiarazione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, potrebbe concernere solo la parte della disposizione che riguarda le vere e proprie retribuzioni e non quindi il diritto alla qualifica;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 codice civile promosse dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976. F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO _ ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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