Corte di giustizia dell'Unione europea
Trib. UE, Sentenza (Quinta Sezione) del 11 giugno 2019, causa T-478/16
Epigrafe
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione)
11 giugno 2019
Ricerca e sviluppo tecnologico – Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Inviti a presentare proposte e attività connesse a titolo del programma di lavoro del CER per l’anno 2016 – Decisione dell’ERCEA recante rigetto di una domanda di sovvenzione in quanto inammissibile al finanziamento – Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione – Decisione implicita di rigetto – Irricevibilità parziale – Decisione esplicita di rigetto – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva
Nella causa T-478/16,
Regine Frank, domiciliata a Bonn (Germania), rappresentata da S. Conrad, avocat,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da R. Lyal, L. Mantl e B. Conte, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione del 17 giugno 2016 e, dall’altro, della decisione della Commissione del 16 settembre 2016, recante rigetto, rispettivamente, del ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1),
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka (relatore) e I. Ulloa Rubio, giudici,
cancelliere: N. Schall, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2019,
ha pronunciato la seguente
I. Contesto normativo
punto 1
Il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (in prosieguo: il «programma quadro Orizzonte 2020») è stato istituito, sulla base degli articoli 173 e 182 TFUE, dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione [dei risultati] nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU 2013, L 347, pag. 81), nonché dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU 2013, L 347, pag. 104).
punto 2
La Commissione europea ha affidato taluni compiti di gestione del programma quadro Orizzonte 2020 all’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA), conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).
punto 3
Tra i compiti affidati dalla Commissione all’ERCEA figurano quello relativo al finanziamento dei progetti rientranti nella sezione «Eccellenza scientifica», sezione prevista dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU 2013, L 347, pag. 965).
punto 4
Per il 2016, i criteri di selezione e le procedure di valutazione delle domande di sovvenzione sono stati definiti nel programma di lavoro del Consiglio europeo della ricerca (CER).
punto 5
La procedura di presentazione e di valutazione delle domande di sovvenzione è fissata dalla decisione C (2014) 2454 della Commissione, del 15 aprile 2014, relativa alle regole del CER per la presentazione di proposte e le procedure connesse di valutazione, di selezione e di aggiudicazione applicabili al programma specifico di esecuzione del programma quadro Orizzonte 2020, come modificata dalla decisione C (2015) 4975 della Commissione, del 23 luglio 2015 (in prosieguo: le «regole del CER per la presentazione e la valutazione»).
punto 6
La procedura di presentazione e di valutazione delle domande di sovvenzione è dettagliata ai punti da 2.1 a 2.5 delle regole del CER per la presentazione e la valutazione.
punto 7
Secondo il punto 2.2 delle regole del CER per la presentazione e la valutazione, le domande di sovvenzione devono essere depositate da un ricercatore principale in nome di un istituto ospitante. L’istituto ospitante svolge funzioni tanto di richiedente formale quanto di controparte contrattuale dell’ERCEA per la convenzione di sovvenzione da concludere.
punto 8
Per essere ricevibile, ogni candidatura deve essere accompagnata, all’atto del deposito e al più tardi prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di sovvenzione, fra l’altro, da una lettera di assenso dell’istituto ospitante. Le proposte incomplete devono essere dichiarate non ammissibili.
punto 9
Per poter essere valutata, la domanda di sovvenzione presentata deve altresì rispondere a tutti i criteri di ammissibilità e di ricevibilità stabiliti nel programma di lavoro del CER 2016.
punto 10
Ciò si verifica, in particolare, secondo il programma di lavoro del CER 2016, per la classificazione nella categoria C di una candidatura presentata nel 2014 o nel 2015, classificazione che osta alla presentazione di una nuova domanda di sovvenzione per il programma di lavoro del CER 2016 (in prosieguo: la «clausola di sbarramento»).
punto 11
I candidati sono informati del risultato della valutazione scientifica della loro candidatura entro il termine massimo di cinque mesi a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1290/2013.
punto 12
In forza dell’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013, la valutazione della candidatura può formare oggetto di un riesame.
punto 13
Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1290/2013, ogni candidato può presentare un reclamo in merito alla sua partecipazione al programma quadro Orizzonte 2020.
punto 14
Per le decisioni di rigetto adottate da agenzie esecutive, l’articolo 22, paragrafi da 1 a 5, del regolamento n. 58/2003 prevede un controllo di legalità esercitato dalla Commissione, come segue:
«1. Tutti gli atti di un’agenzia esecutiva che ledono un terzo possono essere deferiti alla Commissione da chiunque sia direttamente e individualmente interessato o da uno Stato membro, al fine di controllarne la legalità.
Il ricorso amministrativo viene depositato alla Commissione entro un mese a decorrere dal giorno in cui l’interessato o lo Stato membro in causa prende conoscenza dell’atto contestato.
Dopo aver ascoltato le ragioni addotte dall’interessato o dallo Stato membro in causa e quelle dell’agenzia esecutiva, la Commissione delibera in merito al ricorso amministrativo entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui è stato proposto il ricorso. Fatto salvo l’obbligo, per la Commissione, di rispondere per iscritto e motivando la sua decisione, la mancata risposta da parte della Commissione entro tale termine vale come decisione implicita di rigetto del ricorso.
(…)
5. La decisione esplicita o implicita di rigetto, da parte della Commissione, del ricorso amministrativo può formare oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte (…), in conformità dell’articolo [263 TFUE]».
II. Fatti
punto 15
Il 1o agosto 2015, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso intitolato «Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2016 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)» (GU 2015, C 253, pag. 12).
punto 16
Il 17 novembre 2015, la sig.ra Regine Franck, ricorrente, ha depositato, attraverso il sistema elettronico di scambio messo a disposizione dei partecipanti nell’ambito del programma quadro Orizzonte 2020, una domanda di sovvenzione all’ERCEA per un progetto relativo al trasporto della luce nei quasi-cristalli e nelle strutture non periodiche (in prosieguo: la «domanda di sovvenzione»).
punto 17
La domanda di sovvenzione è stata presentata dalla ricorrente in nome del Politecnico di Kaiserslautern (in prosieguo: il «Politecnico»).
punto 18
Lo stesso giorno, la domanda di sovvenzione è stata ritirata dal Politecnico con la motivazione che la ricorrente non era legittimata a presentare una siffatta domanda relativamente all’anno 2016 e il Politecnico non era disponibile ad ospitare il progetto sostenuto dalla ricorrente.
punto 19
Sempre in pari data, la ricorrente ha presentato una seconda volta la domanda di sovvenzione, che è stata nuovamente ritirata dal Politecnico, prima di essere presentata una terza volta dalla ricorrente.
punto 20
Il 30 novembre 2015, il Politecnico ha inviato all’ERCEA una lettera in cui dichiarava di non essere disponibile come istituto ospitante per il progetto sostenuto dalla ricorrente. Il Politecnico ha altresì precisato che la ricorrente aveva utilizzato senza la sua autorizzazione, per l’invito a presentare proposte del 2016, una lettera di assenso rilasciata dal Politecnico per l’invito a presentare proposte del 2015.
punto 21
Con lettera del 18 marzo 2016, l’ERCEA ha informato la ricorrente, da un lato, del rigetto della sua domanda di sovvenzione in quanto non ammissibile, e, dall’altro, delle possibilità di ricorso (in prosieguo: la «decisione di rigetto dell’ERCEA»).
punto 22
Con lettera del 16 aprile 2016, la ricorrente ha presentato una domanda di riesame della valutazione, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013, riqualificata dall’ERCEA come domanda di esame dell’ammissibilità al programma quadro Orizzonte 2020, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento.
punto 23
Con lettera del 17 aprile 2016, la ricorrente, in applicazione dell’articolo 22 del regolamento n. 58/2003, ha contestato dinanzi alla Commissione la legalità della decisione dell’ERCEA (in prosieguo: il «ricorso amministrativo»).
punto 24
Con lettera del 24 maggio 2016, l’ERCEA ha informato la ricorrente che il riesame dell’ammissibilità della sua domanda di sovvenzione si era concluso con un risultato identico.
punto 25
Con lettera del 3 giugno 2016, la Commissione ha chiesto alla ricorrente se manteneva il suo ricorso amministrativo.
punto 26
Il 17 giugno 2016, in assenza di risposta da parte della Commissione al ricorso amministrativo entro il termine di due mesi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 58/2003, il ricorso amministrativo è stato implicitamente respinto dalla Commissione (in prosieguo: la «decisione implicita di rigetto»).
punto 27
Con lettera del 25 giugno 2016, la ricorrente ha informato la Commissione di voler mantenere il ricorso amministrativo.
punto 28
Con lettera del 10 agosto 2016, la ricorrente si è informata sullo stato di avanzamento del suo ricorso amministrativo.
punto 29
Con lettera dello stesso giorno, la Commissione ha risposto che avrebbe emesso una decisione su detto ricorso durante il mese di settembre.
punto 30
Con lettera del 30 settembre 2016, la Commissione ha comunicato la sua decisione del 16 settembre 2016 recante il rigetto del ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 58/2003, con la motivazione che una domanda di sovvenzione priva di una lettera di assenso valida è irricevibile (in prosieguo: la «decisione esplicita di rigetto»).
punto 31
Con lettera del 9 ottobre 2016, la ricorrente ha presentato un nuovo reclamo alla Commissione.
punto 32
Con lettera del 28 ottobre 2016, la Commissione ha informato la ricorrente che il procedimento ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 58/2003 era chiuso e che la decisione esplicita di rigetto era ormai impugnabile nell’ambito di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.
III. Procedimento e conclusioni delle parti
punto 33
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 agosto 2016, la ricorrente ha chiesto la sua ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale.
punto 34
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 ottobre 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
punto 35
Con ordinanza del 16 febbraio 2017, la ricorrente è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
punto 36
Con lettera del 3 maggio 2017, la cancelleria del Tribunale, conformemente all’articolo 106 del regolamento di procedura, ha chiesto alle parti se volevano essere sentite in udienza.
punto 37
Con lettera del 6 giugno 2017, la ricorrente ha chiesto di essere sentita nell’ambito di un’udienza di discussione.
punto 38
La Commissione non ha risposto entro il termine stabilito.
punto 39
Le parti sono state convocate a un’udienza di discussione, che ha avuto luogo il 26 gennaio 2018.
punto 40
Durante l’udienza, la ricorrente ha presentato un’istanza di ricusazione nei confronti dei giudici della Quinta Sezione del Tribunale e del cancelliere (in prosieguo: la «domanda di ricusazione»).
punto 41
Dal verbale di udienza risulta quanto segue:
«Il rappresentante della ricorrente ha presentato un’istanza di ricusazione nei confronti della Quinta Sezione, pur precisando che egli non condivide la motivazione di detta domanda. La parte convenuta non ha formulato osservazioni in merito a detta istanza. Con l’autorizzazione del presidente, in presenza e sotto il controllo del rappresentante della parte ricorrente, la sig.ra Frank ha depositato una memoria a sostegno della motivazione dell’istanza di ricusazione».
punto 42
Con decisione del 26 febbraio 2018, il vicepresidente del Tribunale ha respinto l’istanza di riesame.
punto 43
Con lettera del 5 marzo 2018, il rappresentante della ricorrente ha informato la cancelleria del Tribunale di non acconsentire più a rappresentare la ricorrente con la motivazione che quest’ultima aveva, senza il suo consenso e a sua insaputa, da un lato, trasmesso vari documenti e messaggi di posta elettronica alla cancelleria del Tribunale, ma anche ad alcuni dei suoi membri e, dall’altro, introdotto, all’udienza di discussione, un’istanza di ricusazione dal medesimo non approvata. Egli sottolineava altresì di non poter più rappresentare la ricorrente in piena indipendenza, ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e osservava che la ricorrente stessa aveva indicato per iscritto al Tribunale di non aver più fiducia in lui.
punto 44
Con decisione del 14 marzo 2018, il Tribunale ha accordato alla ricorrente tempo fino al 16 maggio 2018 per comunicare alla cancelleria del Tribunale il nominativo del suo nuovo rappresentante.
punto 45
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2018, la ricorrente ha chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 147 del regolamento di procedura.
punto 46
Tale domanda è stata presentata ai fini della proposizione di un’impugnazione avverso la decisione del vicepresidente del Tribunale del 26 febbraio 2018 recante il rigetto della sua istanza di ricusazione.
punto 47
Con ordinanza del 29 giugno 2018, Frank/Commissione (T-478/16, non pubblicata, EU:T:2018:417), il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha deciso di rinviare la causa dinanzi alla Corte, in applicazione dell’articolo 54, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
punto 48
Con ordinanza del 22 novembre 2018, la Corte ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio.
punto 49
Il 6 dicembre 2018, il Tribunale ha deciso di riprendere l’udienza di discussione nella presente causa, fissandola al 31 gennaio 2019.
punto 50
Dato che la ricorrente non aveva comunicato al Tribunale il nome del suo nuovo rappresentante, la convocazione all’udienza di discussione del 31 gennaio 2019 è stata notificata all’avvocato Sebastian Conrad.
punto 51
Il 20 dicembre 2018, l’avvocato Conrad ha comunicato alla cancelleria del Tribunale che egli non avrebbe rappresentato la ricorrente a tale udienza di discussione.
punto 52
In occasione dell’udienza di discussione del 31 gennaio 2019, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha constatato che le parti erano state debitamente convocate, conformemente all’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
punto 53
Non essendo rappresentata da un avvocato durante detta udienza di discussione, la ricorrente ha chiesto, in persona, l’applicazione dell’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
punto 54
La Commissione ha affermato al Tribunale di rimettersi ai propri scritti difensivi.
punto 55
A seguito dell’udienza di discussione del 31 gennaio 2019, la fase orale del procedimento nella presente causa è stata chiusa e la causa è stata spedita in decisione.
punto 56
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione implicita di rigetto e la decisione esplicita di rigetto;
condannare la Commissione alle spese.
punto 57
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso in quanto infondato;
condannare la ricorrente alle spese.
IV. In diritto
punto 58
In sede di udienza di discussione e a seguito della constatazione, da parte del Tribunale, del difetto di rappresentanza della ricorrente, debitamente convocata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente ha chiesto, in persona, l’applicazione dell’articolo 148, paragrafo 5, di detto regolamento.
IV. In diritto › A. Sull’applicazione dell’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura
punto 59
Ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 3, del regolamento di procedura:
«1. Il gratuito patrocinio può essere chiesto anteriormente alla presentazione del ricorso o in pendenza di quest’ultimo.
2. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è redatta utilizzando un formulario pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea. Salvo quanto disposto dall’articolo 74, questo formulario è sottoscritto dal richiedente o, quando quest’ultimo sia rappresentato, dal suo avvocato. Una domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata senza il formulario non sarà presa in considerazione.
3. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è corredata di tutte le informazioni e di tutti i giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come un certificato rilasciato dall’autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche».
punto 60
Ai sensi dell’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento di procedura, «[l]’ordinanza di concessione del gratuito patrocinio può designare un avvocato per rappresentare l’interessato qualora quest’avvocato sia stato proposto dal richiedente nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio e abbia manifestato il suo consenso a rappresentare il richiedente dinanzi al Tribunale».
punto 61
Infine, l’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura prevede che «[q]ualora l’interessato non abbia proposto egli stesso un avvocato nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio o a seguito di un’ordinanza che gli concede il gratuito patrocinio oppure qualora la sua scelta non sia approvata, il cancelliere trasmette l’ordinanza di concessione del gratuito patrocinio e una copia della domanda all’autorità competente dello Stato interessato menzionata nel regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di giustizia».
punto 62
Nel caso di specie, si deve rilevare che, in seguito alla sua domanda del 26 agosto 2016, la ricorrente è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale recante la data del 16 febbraio 2017.
punto 63
Con la suddetta ordinanza, l’avvocato proposto dalla ricorrente è stato designato dal Tribunale per rappresentarla nella presente causa per l’intero procedimento. Il Tribunale ha in tal modo deciso di ammettere la ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, approvando la scelta di quest’ultima riguardo all’identità del suo rappresentante.
punto 64
Tuttavia, il 5 marzo 2018, l’avvocato designato dal Tribunale ha informato quest’ultimo di non acconsentire più alla rappresentanza della ricorrente. Di conseguenza, il Tribunale ha informato la ricorrente che doveva conferire mandato ad un altro avvocato ai fini della sua rappresentanza all’udienza di discussione del 31 gennaio 2019. Il giorno dell’udienza di discussione, la ricorrente non aveva dato seguito a tale invito del Tribunale. È in tale contesto che, durante l’udienza di discussione del 31 gennaio 2019, la ricorrente ha chiesto, in persona, l’applicazione dell’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
punto 65
Nel contesto di una domanda di ammissione al gratuito patrocinio, l’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura prevede le condizioni alle quali può esser conferito mandato ad un avvocato, su iniziativa del cancelliere del Tribunale, al fine di rappresentare una parte dinanzi al Tribunale.
punto 66
Dall’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura risulta che il cancelliere del Tribunale trasmette all’autorità nazionale competente gli atti ivi menzionati qualora l’interessato non abbia proposto egli stesso un avvocato nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio o a seguito dell’accoglimento di tale domanda, oppure qualora il Tribunale non approvi la sua scelta.
punto 67
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’interessato abbia egli stesso proposto un avvocato, in primo luogo, l’applicazione dell’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura ai fini della sostituzione di detto avvocato con un altro rende necessaria la presentazione di una nuova domanda di ammissione al gratuito patrocinio nel rispetto delle condizioni formali previste all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento di procedura, corredata dei documenti richiesti in forza dell’articolo 147, paragrafo 3, del regolamento di procedura, al fine di esaminare se le condizioni sostanziali siano sempre soddisfatte. In secondo luogo, una simile sostituzione può essere effettuata ai sensi dell’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura solo qualora esso sia reso necessario in ragione di circostanze oggettive e indipendenti dal comportamento o dalla volontà dell’interessato, quali il decesso, il collocamento a riposo o un inadempimento agli obblighi professionali o deontologici dell’avvocato.
punto 68
Infatti, da un lato, il gratuito patrocinio costituisce un beneficio offerto gratuitamente all’interessato ai fini dell’esercizio effettivo del suo diritto ad una tutela giurisdizionale. Spetta quindi all’interessato trarre vantaggio da tale beneficio in un modo rispettoso del ruolo che il sistema giurisdizionale dell’Unione riconosce alla funzione dell’avvocato. Quest’ultimo è un collaboratore della giustizia, chiamato a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore della stessa, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno [ordinanza del 17 maggio 2017, Olivetel/EUIPO – Polyrack Electronic Aufbausysteme (POLY RACK), T-28/17, non pubblicata, EU:T:2017:404, punto 11]. Il fatto che un avvocato rinunci a rappresentare una parte nella controversia facendo valere un comportamento di quest’ultima idoneo a limitare drasticamente la missione di rappresentante quale sopra definita non può quindi essere considerato un valido motivo tale da giustificare l’applicazione dell’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
punto 69
Come esposto ai punti 62 e 63 supra, nella sua domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata il 26 agosto 2016 la ricorrente ha proposto il nome dell’avvocato Conrad in qualità di avvocato rappresentante, scelta che è stata approvata nell’ordinanza del 16 febbraio 2017.
punto 70
È dunque giocoforza constatare che l’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura potrebbe trovare applicazione nella fattispecie solo a seguito di una nuova domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata conformemente all’articolo 147, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura.
punto 71
Tuttavia, da un lato, la ricorrente non ha presentato presso la cancelleria del Tribunale una siffatta domanda. Dall’altro lato, e in ogni caso, le circostanze descritte dall’avvocato Conrad (v. punto 43 supra) non possono, tenuto conto delle valutazioni esposte al precedente punto 68, essere considerate idonee a giustificare l’applicazione dell’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura. In tale contesto, il fatto che la ricorrente abbia invocato la perdita di fiducia nei confronti dell’avvocato Conrad non è sufficiente, di per sé, a far scattare l’applicazione dell’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento di procedura, in quanto nulla le impediva di dare mandato ad un altro avvocato ai fini della sua rappresentanza.
punto 72
Poiché le parti hanno validamente depositato le loro memorie durante la fase scritta del procedimento e la fase orale del procedimento, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo per statuire sulla presente causa.
IV. In diritto › B. Sulle richieste di annullamento
punto 73
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione implicita di rigetto e della decisione esplicita di rigetto.
IV. In diritto › B. Sulle richieste di annullamento › 1. Sulla richiesta di annullamento della decisione implicita di rigetto
punto 74
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 22, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 58/2003, la Commissione delibera sul ricorso amministrativo entro un termine di due mesi a decorrere dalla data della sua proposizione. Fatto salvo l’obbligo, per la Commissione, di rispondere per iscritto e motivando la sua decisione, la mancata risposta da parte della Commissione entro tale termine vale come decisione implicita di rigetto del ricorso.
punto 75
Nel caso di specie, la Commissione non ha statuito sul ricorso amministrativo, proposto il 17 aprile 2016 dalla ricorrente, entro un termine di due mesi.
punto 76
Pertanto, la mancata risposta della Commissione al 17 giugno 2016 vale come decisione implicita di rigetto del ricorso amministrativo, decisione che può formare oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento n. 58/2003.
punto 77
Tuttavia, il 16 settembre 2016, vale a dire prima della proposizione del ricorso nella presente causa, la Commissione ha adottato una decisione recante rigetto esplicito del ricorso amministrativo, che è stata comunicata alla ricorrente il 30 settembre 2016.
punto 78
Infatti, con l’adozione della decisione esplicita di rigetto, la Commissione ha proceduto alla revoca della decisione implicita di rigetto (v., per analogia, sentenza del 10 dicembre 2010, Ryanair/Commissione, da T-494/08 a T-500/08 e T-509/08, EU:T:2010:511, punto 45).
punto 79
Orbene, quando un atto è ritirato, esso scompare completamente dall’ordinamento giuridico dell’Unione (v. ordinanza del 12 gennaio 2011, Terezakis/Commissione, T-411/09, EU:T:2011:4, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
punto 80
Pertanto, il ricorso, nella parte in cui è diretto a chiedere l’annullamento della decisione implicita di rigetto, deve essere respinto in quanto irricevibile.
IV. In diritto › B. Sulle richieste di annullamento › 2. Sulla richiesta di annullamento della decisione implicita di rigetto
punto 81
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, due motivi, vertenti, il primo, su una violazione del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e, il secondo, su errori di diritto.
IV. In diritto › B. Sulle richieste di annullamento › 2. Sulla richiesta di annullamento della decisione implicita di rigetto › a) Sul primo motivo, vertente su una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della ricorrente
punto 82
Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente afferma, in sostanza, che il trattamento tardivo del suo ricorso amministrativo da parte della Commissione viola il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
punto 83
Ella contesta alla Commissione di non aver adottato la sua decisione sul ricorso amministrativo entro il termine previsto dall’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 58/2003. Il rispetto di detto termine rivestirebbe un’importanza notevole, poiché una decisione tardiva sarebbe atta ad indurre i destinatari in errore, in particolare riguardo al termine da osservare per la proposizione di un ricorso.
punto 84
Ella afferma che ciò vale anche quando la Commissione annuncia di volersi pronunciare espressamente sul ricorso amministrativo in un momento in cui il termine del ricorso contro il rigetto implicito è già iniziato a decorrere.
punto 85
A tal riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 22, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 58/2003, la Commissione delibera sul ricorso amministrativo entro un termine di due mesi a decorrere dalla data della sua proposizione. Fatto salvo l’obbligo, per la Commissione, di rispondere per iscritto e motivando la sua decisione, la mancata risposta da parte della Commissione entro tale termine vale come decisione implicita di rigetto del ricorso. La decisione esplicita o implicita di rigetto del ricorso amministrativo può formare oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia, in conformità dell’articolo 263 TFUE.
punto 86
In secondo luogo, nessun principio giuridico fa perdere all’amministrazione la sua competenza a rispondere a una domanda, anche al di fuori dei termini a tal fine impartiti. Il meccanismo di una decisione implicita di rigetto è stato, infatti, introdotto per ovviare al rischio che l’amministrazione scelga di non rispondere a una domanda e si sottragga a qualsiasi controllo giurisdizionale, e non per rendere illegittima qualsiasi decisione tardiva. L’amministrazione ha, in linea di principio, l’obbligo di fornire, anche tardivamente, una risposta motivata a qualsiasi domanda di un amministrato. Una soluzione siffatta è conforme alla funzione del meccanismo della decisione implicita di rigetto, che consiste nel permettere agli amministrati di impugnare l’inerzia dell’amministrazione per ottenere da quest’ultima una risposta (v., per analogia, sentenza del 19 gennaio 2010, Co-Frutta/Commissione, T-355/04 e T-446/04, EU:T:2010:15, punto 59).
punto 87
In terzo luogo, l’esigenza di un controllo giurisdizionale costituisce un principio generale di diritto dell’Unione, che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato altresì sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Il diritto a un ricorso effettivo è stato, inoltre, riaffermato dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
punto 88
Orbene, nel caso di specie, la Commissione, adottando la decisione esplicita di rigetto, non può aver pregiudicato il diritto della ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva, e ciò sebbene l’adozione della decisione sia intervenuta dopo il termine di due mesi impartito alla Commissione dall’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 58/2003 per statuire sul ricorso amministrativo.
punto 89
Infatti, la decisione esplicita di rigetto informa la ricorrente della possibilità di chiedere l’annullamento della decisione stessa mediante un ricorso di annullamento, sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, ricorso che è stato proposto entro i termini prescritti, posto che il ricorso è stato depositato il 26 ottobre 2016, ossia meno di due mesi dopo la comunicazione, il 30 settembre 2016, della decisione esplicita di rigetto.
punto 90
Il motivo in esame deve quindi essere respinto in quanto infondato.
IV. In diritto › B. Sulle richieste di annullamento › 2. Sulla richiesta di annullamento della decisione implicita di rigetto › b) Sul secondo motivo, attinente ad errori di fatto
punto 91
Il secondo motivo del ricorso consta di due capi.
IV. In diritto › B. Sulle richieste di annullamento › 2. Sulla richiesta di annullamento della decisione implicita di rigetto › b) Sul secondo motivo, attinente ad errori di fatto › 1) Sul primo capo, relativo all’illegittima applicazione della clausola di sbarramento
punto 92
Nell’ambito del primo capo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la decisione esplicita di rigetto deve essere annullata in quanto la Commissione ha omesso di correggere un’illegittimità che inficia la decisione di rigetto dell’ERCEA, la quale, in particolare, avrebbe fondato il rigetto della domanda di sovvenzione sulla circostanza dell’inquadramento in categoria C di una precedente domanda di sovvenzione per l’invito a presentare proposte del 2015, proprio mentre tale classificazione era oggetto di un ricorso pendente dinanzi al Tribunale.
punto 93
A tal riguardo, occorre ricordare che, sebbene la decisione di rigetto dell’ERCEA sia stata fondata su diversi motivi, vale a dire, in via principale, la mancanza di una valida lettera di assenso di un istituto ospitante e, in subordine, la clausola di sbarramento, la decisione esplicita di rigetto è fondata unicamente sul primo di tali motivi.
punto 94
Pertanto, anche supponendo che il secondo di tali motivi della decisione di rigetto dell’ERCEA fosse erroneo, ciò non toglie che quest’ultimo non costituisce un motivo della decisione impugnata, cosicché il primo capo del secondo motivo deve essere respinto in quanto inconferente.
IV. In diritto › B. Sulle richieste di annullamento › 2. Sulla richiesta di annullamento della decisione implicita di rigetto › b) Sul secondo motivo, attinente ad errori di fatto › 2) Sul secondo capo, relativo ad una valutazione erronea dell’ammissibilità della domanda di sovvenzione
punto 95
Nell’ambito del secondo capo, la ricorrente fa valere che né un istituto ospitante né una lettera di assenso erano necessari ai fini della presentazione della sua domanda di sovvenzione.
punto 96
In primo luogo, essa sostiene di aver prodotto una valida lettera di assenso, posto che nessun elemento della lettera del Politecnico del 30 gennaio 2015, allegata alla domanda di sovvenzione, consente di concludere che la lettera si riferisse unicamente all’invito a presentare proposte del 2015.
punto 97
Orbene, nel caso di specie, emerge chiaramente dalla lettera di assenso del Politecnico del 30 gennaio 2015, più precisamente dal suo oggetto, che quest’ultimo si è impegnato come istituto ospitante esclusivamente per gli inviti a presentare proposte del 2015.
punto 98
In ogni caso, come giustamente sostenuto dalla Commissione, il Politecnico ha ritirato due volte la domanda di sovvenzione e ha dichiarato di non essere disponibile come istituto ospitante per quanto riguarda il progetto sostenuto dalla ricorrente (v. punti da 18 a 20 supra).
punto 99
Pertanto, tale argomento della ricorrente deve essere respinto.
punto 100
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Politecnico non era legittimato a ritirare unilateralmente il suo accordo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di sovvenzione. Ella ritiene che le regole del CER per la candidatura e la valutazione non prevedano una siffatta facoltà.
punto 101
Un tale ragionamento, tuttavia, si fonda su una premessa errata, ossia quella secondo cui il Politecnico avrebbe manifestato il suo consenso alla domanda di sovvenzione.
punto 102
Infatti, la ricorrente ha presentato la sua domanda di sovvenzione senza una valida lettera di assenso da parte del Politecnico, il quale ha peraltro, con lettera del 30 novembre 2015, informato l’ERCEA di non essere disponibile quale istituto ospitante riguardo al progetto presentato dalla ricorrente.
punto 103
Pertanto, in assenza di un valido assenso, e a maggior ragione in presenza di due azioni di ritiro della domanda di sovvenzione da parte del Politecnico, la ricorrente non può utilmente sostenere che il Politecnico non poteva ritirare il suo accordo dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di sovvenzione.
punto 104
In terzo luogo, la ricorrente rivendica il diritto di presentare una domanda in qualità di privato.
punto 105
A tal proposito, è vero che dalla nota a piè di pagina n. 15 delle regole del CER per la presentazione e la valutazione risulta che «[in] via eccezionale, il ricercatore principale può fare esso stesso le veci di entità giuridica proponente, se agisce in qualità di entità giuridica in modo indipendente».
punto 106
Tuttavia, nel caso di specie, da un lato, è necessario constatare che la ricorrente ha utilizzato il codice identificativo del Politecnico al momento della presentazione della sua domanda di sovvenzione.
punto 107
Dall’altro lato, se è vero che la ricorrente ha chiesto un codice identificativo personale, tale domanda è stata presentata solo dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di sovvenzione, cosicché esso non poteva essere utilizzato a tal fine.
punto 108
Quindi, la domanda di sovvenzione è stata presentata a nome del Politecnico e non a nome della ricorrente, cosicché quest’ultima aveva il dovere di raccogliere, prima della presentazione della sua domanda, l’assenso del Politecnico.
punto 109
Pertanto, si deve respingere l’argomento della ricorrente.
punto 110
In quarto luogo, la ricorrente afferma che quando era risultato, alla luce della lettera 30 novembre 2015 del Politecnico, che la lettera di assenso di quest’ultimo non si riferiva all’invito a presentare proposte del 2016, l’ERCEA era tenuta a chiederle chiarimenti in merito alla sua domanda di sovvenzione, conformemente al punto 2.3 delle regole del CER per la presentazione e la valutazione, e a darle la possibilità di cercare un altro istituto ospitante. Il rigetto automatico della domanda di sovvenzione non sarebbe compatibile con le disposizioni procedurali contenute nel programma di lavoro del CER 2016.
punto 111
A tal riguardo, da un lato, è vero che dall’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, pag. 1), al quale rinvia il punto 2.3 delle regole del CER per la presentazione e la valutazione, risulta che «[q]ualora, a causa di un evidente errore amministrativo da parte del richiedente o del concorrente, si verifichi una mancata presentazione di prove o dichiarazioni, il comitato di valutazione o, se del caso, l’ordinatore responsabile chiede, salvo in casi debitamente motivati, al richiedente o al concorrente di fornire le informazioni mancanti o di chiarire i documenti giustificativi» e che «[t]ali informazioni o chiarimenti non modificano in modo sostanziale la proposta né mutano i termini dell’offerta».
punto 112
Dall’altro lato, l’articolo 56 bis del modello di convenzione di sovvenzione del CER, al quale la ricorrente fa riferimento, in sostanza, nella replica, prevede l’ipotesi di un cambiamento di istituto ospitante durante il periodo di finanziamento.
punto 113
Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente non può contestare all’ERCEA di non averle permesso di cambiare l’istituto ospitante a partire dal 30 novembre 2015.
punto 114
Infatti, l’identità dell’istituto ospitante risulta essere un elemento essenziale nell’ambito di una domanda di sovvenzione e non può, in quanto tale, essere oggetto di una sostituzione o di un’aggiunta, salvo modificare in modo sostanziale tale domanda. Ne consegue che detta questione non rientra nella nozione di «evidente errore amministrativo» e ricade quindi al di fuori dell’ambito di applicazione del punto 2.3 delle regole del CER per la presentazione e la valutazione.
punto 115
Peraltro, l’ipotesi prevista all’articolo 56 bis del modello di convenzione di sovvenzione del CER non riguarda un cambiamento di istituto ospitante durante il procedimento di valutazione delle domande di sovvenzione, ma un cambiamento durante il periodo coperto dalla sovvenzione.
punto 116
Pertanto, la ricorrente non può contestare all’ERCEA di non averle permesso di cercare un nuovo istituto ospitante, cosicché si deve respingere il secondo capo del secondo motivo.
punto 117
In considerazione di quanto precede, occorre respingere il ricorso in quanto irricevibile, nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione implicita di rigetto costituita dalla mancata risposta della Commissione al ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente, e in quanto infondato, nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 16 settembre 2016.
Sulle spese
punto 118
Ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 5, del regolamento di procedura, in caso di soccombenza del beneficiario del gratuito patrocinio, il Tribunale, pronunciandosi sulle spese nella decisione che definisce il giudizio, può disporre, per ragioni di equità, che una o più altre parti sostengano le proprie spese ovvero che queste siano a carico, in tutto o in parte, delle casse del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.
punto 119
Nel caso di specie, poiché la ricorrente è beneficiaria del gratuito patrocinio ed è rimasta soccombente, per ragioni di equità occorre disporre che ciascuna parte del presente procedimento sopporti le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Firme
Gratsias
Labucka
Ulloa Rubio
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 giugno 2019.
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente