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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Terza Sezione) del 27 giugno 1990, causa C-67/89

Decisione
decisa il 1990-06-27
ECLI
ECLI:EU:C:1990:266

Epigrafe

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 27 giugno 1990 Nella causa C-67/89, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Düsseldorf (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente fra Alfons Berkenheide e Hauptzollamt Münster, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio, 31 marzo 1984, n. 857, che stabilisce le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattierio-caseari (GU L 90, pag. 13), nonché dell'art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione, 16 maggio 1984, n. 1371, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J. C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici, avvocato generale: F. G. Jacobs cancelliere: D. Louterman, amministratore principale viste le osservazioni presentate: per il governo della Repubblica federale di Germania, dal sig. Martin Seidel, in qualità di agente, per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d'udienza, sentite le deduzioni orali della Commissione all'udienza del 7 marzo 1990, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 29 marzo 1990, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con ordinanza 1o febbraio 1989, pervenuta in cancelleria il 6 marzo seguente, il Finanzgericht di Düsseldorf ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione di varie disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che stabilisce le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), nonché del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11).
punto 2
Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra il sig. Alfons Berkenheide, agricoltore, e lo Hauptzollamt di Münster, avente ad oggetto il quantitativo di riferimento attribuito al Berkenheide in forza della disciplina del prelievo supplementare sul latte.
punto 3
II Berkenheide consegnava alla cooperativa Münsterland e.G., operante nel settore dei prodotti lattiero-caseari, 114306 kg di latte nel 1980, 105970 kg nel 1981, 102472 kg nel 1982 e 121721 kg nel 1983. In base alle consegne effettuate nel 1983 gli veniva assegnato un quantitativo di riferimento di 110900 kg. Questa cifra è pari al quantitativo di latte da lui consegnato nel 1983, vale a dire 121721 kg, decurtato di un tasso di riduzione del 4%, cui si aggiunge una riduzione supplementare del 4,9% in quanto nel 1983 l'interessato aveva consegnato un quantitativo di latte superiore a quello consegnato nel 1981.
punto 4
In via preliminare si deve ricordare come, con il regolamento 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), il Consiglio abbia istituito un prelievo supplementare che è riscosso sui quantitativi di latte consegnati che superino un quantitativo di riferimento da determinarsi; esso è dovuto dai produttori di latte (formula A), oppure dagli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari che lo trasferiscono sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente (formula B).
punto 5
Le modalità di calcolo del quantitativo di riferimento, vale a dire dei quantitativi esenti dal prelievo supplementare, sono state stabilite dal suddetto regolamento del Consiglio n. 857/84. A norma dell'art. 2, n. 1, di questo regolamento il quantitativo di riferimento è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1981, aumentato dell'I%. Tuttavia, ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, gli Stati membri possono prescrivere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento sia pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito per lo Stato membro interessato. Questa percentuale può essere modulata in funzione, fra l'altro, del livello delle consegne di talune categorie di soggetti passivi tra il 1981 e il 1983, alle condizioni da stabilirsi secondo il procedimento del comitato di gestione.
punto 6
Gli artt. 3, 4 e 4 bis di detto regolamento contemplano deroghe a detti principi per talune situazioni speciali. In particolare, l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 857/84 dispone che: « i produttori la cui produzione lattiera ha risentito sensibilmente, durante l'anno di riferimento considerato in applicazione dell'art. 2, di eventi eccezionali verificatisi prima o durante tale anno, ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981-1983».
punto 7
Le modalità di applicazione del prelievo supplementare sono state stabilite dal suddetto regolamento della Commissione n. 1371/84. A norma dell'art. 2, n. 1, di questo regolamento, gli Stati membri che ricorrono alla facoltà, di cui all'art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 857/84, di modulare la percentuale che incide sulla determinazione dei quantitativi di riferimento dei produttori e/o degli acquirenti, per l'applicazione delle formule A e/o B, prendono in considerazione, fra l'altro, l'andamento tra il 1981 e il 1983 delle consegne di alcune categorie di soggetti passivi, definite in funzione di tale andamento, e, se del caso, in relazione all'andamento medio delle consegne nello Stato membro di cui trattasi. L'art. 3 dello stesso regolamento contiene un elenco delle situazioni che possono giustificare la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento, in conformità all'art. 3, n. 3, del regolamento n. 857/84.
punto 8
Attuando la normativa comunitaria in materia di prelievo supplementare sul latte, la Repubblica federale di Germania per il 1983 ha optato per un sistema appartenente alla formula A (formula produttore). Il quantitativo di riferimento dei produttori stabiliti sul territorio tedesco è, in via di principio, pari al quantitativo di latte da loro consegnato nell'anno civile 1983, decurtato di un'aliquota del 4%. Questa aliquota di detrazione aumenta qualora il quantitativo di latte consegnato durante l'anno civile 1983 sia superiore a quello consegnato durante l'anno civile 1981, in base ad una formula determinata, senza però superare il 5%.
punto 9
Con il ricorso proposto dinanzi al Finanzgericht di Düsseldorf il Berkenheide mira ad ottenere un nuovo calcolo del suo quantitativo di riferimento senza che sia applicato l'aumento dell'aliquota di detrazione in base all'incremento della sua produzione fra il 1981 e il 1983. A sostegno della domanda invoca l'esistenza di un evento eccezionale ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 857/84, consistente nel fatto che la produzione di latte della sua azienda era diminuita durante gli anni 1981 e 1982 a causa di una mastite che aveva colpito il suo bestiame.
punto 10
Ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall'interpretazione delle norme comunitarie in materia di prelievo supplementare sul latte, il Finanzgericht di Düsseldorf ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: « Se l'art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 (GU L 90, pag. 13), in relazione con l'art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L 132, pag. 11), sia violato qualora l'art. 4, n. 2, 2o inciso, del regolamento tedesco sui quantitativi di garanzia del latte (MGVO) 25 maggio 1984 (BGBl. 1984 I, pag. 720), nella versione del primo regolamento di rettifica 27 settembre 1984 (BGBl. 1984 I, pag. 1255), venga interpretato, nel calcolare la detrazione basata sull'aumento della produzione, nel senso che, ove la produzione lattiera per l'anno 1981 sia stata colpita da un evento eccezionale (epizoozia) ai sensi delle norme comunitarie precitate, non si prende in considerazione il quantitativo di latte effettivamente prodotto nell'anno 1981, bensì il quantitativo stimato che sarebbe stato prodotto nel 1981 senza detto evento ».
punto 11
Per una più ampia illustrazione degli antefatti, delle disposizioni comunitarie e della normativa nazionale di cui trattasi, nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
punto 12
La questione pregiudiziale mira, in sostanza, a stabilire se alcune disposizioni del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, e del regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, consentano, qualora uno Stato membro abbia scelto il 1983 come anno di riferimento, di prendere in considerazione la situazione dei produttori la cui produzione lattiera sia stata colpita, nel 1981 o nel 1982, da un evento eccezionale.
punto 13
Allo scopo di poter risolvere detta questione occore esaminare anzitutto la portata delle disposizioni di cui all'art. 3, n. 3, del regolamento n. 857/84 e all'art. 3 del regolamento n. 1371/84, espressamente invocate nell'ordinanza di rinvio. Esse consentono ai produttori, vittime di taluni eventi eccezionali che abbiano sensibilmente colpito la loro produzione lattiera durante l'anno civile scelto come anno di riferimento dallo Stato membro considerato, di ottenere la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1981-1983.
punto 14
A questo proposito occorre ricordare che, come la Corte ha affermato, da ultimo nella sentenza 27 giugno 1989, Leukhardt, punto 13 della motivazione (causa 113/88, Race. pag. 1991), dal sistema e dallo scopo della normativa in materia di prelievo supplementare emerge che essa elenca tassativamente le situazioni in cui è consentito attribuire quantitativi di riferimento o quantitativi individuali e detta norme precise sulla determinazione di tali quantitativi.
punto 15
Poiché il combinato disposto dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 857/84 e dell'art. 3 del regolamento n. 1371/84 fa riferimento, secondo la sua chiara formulazione, alla sola ipotesi in cui la produzione lattiera dell'interessato sia stata sensibilmente colpita da un evento eccezionale durante l'anno di riferimento scelto dallo Stato membro di cui trattasi, ne consegue che detto disposto non disciplina la situazione dei produttori che, come nel caso di specie, sono stati colpiti da un evento eccezionale durante un anno diverso da quello di riferimento.
punto 16
Benché il giudice nazionale nell'ordinanza di rinvio faccia riferimento soltanto alle citate disposizioni, sembra opportuno, tenuto conto degli elementi del fascicolo e allo scopo di fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di diritto comunitario che possano essere utili per la soluzione della controversia nella causa principale, esaminare anche la portata delle disposizioni di cui all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 857/84, e all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1371. Queste disposizioni contemplano la facoltà, per gli Stati membri che scelgano l'anno civile 1982 o 1983 come anno di riferimento, di modulare la percentuale che incide sulla determinazione dei quantitativi di riferimento in funzione, oltre ad altri criteri, dell'andamento tra il 1981 e il 1983 delle consegne di alcune categorie di soggetti passivi.
punto 17
Spetta agli Stati membri, quando si avvalgono di detta facoltà, definire le categorie di soggetti passivi cui applicare o no le modulazioni di cui sopra, purché ^queste categorie siano definite nel rispetto delle finalità perseguite dalla normativa comunitaria in materia.
punto 18
A questo proposito va ricordato che, come la Corte ha rilevato nella sentenza 25 novembre 1986, Klensch e a., punto 14 della motivazione (cause riunite 201/85 e 202/85, Race. pag. 3477), la facoltà di modulare i quantitativi di riferimento in funzione delle categorie di soggetti passivi mira a consentire agli Stati membri che abbiano scelto come anno di riferimento il 1982 od il 1983 di tener conto di modifiche strutturali intervenute dopo il 1981.
punto 19
Ne consegue che, qualora, come nel caso di specie, uno Stato membro decida di aumentare l'aliquota di detrazione applicata ai quantitativi di latte consegnati dai produttori durante l'anno di riferimento, in funzione dell'aumento delle consegne di detti produttori fra il 1981 e il 1983, il diritto comunitario non osta a che sia esente da detto aumento la categoria di produttori il cui aumento delle consegne durante il suddetto periodo non sia la conseguenza di una modifica strutturale, e a che, in particolare, sia presa in considerazione la situazione della categoria di produttori costituita da coloro la cui produzione lattiera sia stata colpita da un evento eccezionale nel 1981 o nel 1982.
punto 20
Spetta al giudice nazionale valutare se, eventualmente, ed entro quali limiti, l'ordinamento giuridico nazionale gli consenta, in mancanza di norme nazionali espressamente stabilite a questo scopo, di tener conto di una situazione come quella del ricorrente nella causa principale.
punto 21
Per questi motivi la questione sollevata va risolta come segue: il combinato disposto dell'art. 3, n. 3, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, e dell'art. 3 del regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, non disciplina la situazione dei produttori che siano stati colpiti da un evento eccezionale durante un anno diverso da quello di riferimento. Per contro, il combinato disposto dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 857/84 e dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1371/84 consente, qualora uno Stato membro abbia scelto il 1983 come anno di riferimento e si sia avvalso della facoltà di modulare la percentuale che incide sulla determinazione dei quantitativi di riferimento in funzione dell'andamento delle consegne dei produttori fra il 1981 e il 1983, che si prenda in considerazione, ai fini di detta modulazione, la situazione della categoria dei produttori la cui produzione lattiera sia stata colpita nel 1981 o nel 1982 da un evento eccezionale.

Sentenza › Sulle spese

punto 22
Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Düsseldorf, con ordinanza 1o febbraio 1989, dichiara: Il combinato disposto dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, e dell'art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, non disciplina la situazione dei produttori che siano stati colpiti da un evento eccezionale durante un anno diverso da quello di riferimento. Per contro, il combinato disposto dell'art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) n. 857/84 e dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1371/84 consente, qualora uno Stato membro abbia scelto il 1983 come anno di riferimento e si sia avvalso della facoltà di modulare la percentuale che incide sulla determinazione dei quantitativi di riferimento in funzione dell'andamento delle consegne dei produttori fra il 1981 e il 1983, che si prenda in considerazione, ai fini di detta modulazione, la situazione della categoria dei produttori la cui produzione lattiera sia stata colpita nel 1981 o nel 1982 da un evento eccezionale.

Firme

Zuleeg Moitinho de Almeida Grévisse Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 giugno 1990. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente della Terza Sezione M. Zuleeg

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