Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 8 dicembre 1981, causa 181/80
Epigrafe
Nel procedimento 181/80,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE dalla Corte di Cassazione francese nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Procuratore generale presso la Cour d'appel di Pau,
Administrateur des affaires maritimes du quartier di bayonne, interveniente,
Syndicat des marins di Saint-Jean-de-Luz, parte civile,
e
José Arbelaiz-Emazabel,
domanda vertente sulla validità di taluni regolamenti del Consiglio che stabiliscono provvedimenti provvisori in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicarsi alle imbarcazioni battenti bandiera di paesi terzi, e, in particolare, della Spagna,
LA CORTE,
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione; P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono così riassumere:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
1.
paragrafo 2
Gli antefatti della causa principale si possono riassumere come segue:
paragrafo 3
Il 3 novembre 1977 il peschereccio spagnolo «La Providencia», immatricolato a San Sebastian col numero SS 1-2190, veniva sorpreso a pescare nelle acque territoriali francesi, al largo di Bayonne, nella zona compresa fra 6 e 12 miglia dalla costa.
paragrafo 4
Il suo capitano, sig. Arbelaiz-Emazabel, non essendo in possesso della licenza di pesca prescritta dalla normativa comunitaria in vigore, veniva sottoposto a procedimento penale innanzi al Tribunal de grande instance di Bayonne per esercizio illegale della pesca nelle acque territoriali francesi.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
2.
paragrafo 2
Le disposizioni dei regolamenti e delle convenzioni pertinenti si possono così riassumere:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › a) La normativa comunitaria in materia di pesca che si applica alle imbarcazioni battenti bandiera spagnola
paragrafo 1
In conformità alla risoluzione del Consiglio 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1o gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia (GU 1981, C 105, pag. 1), gli Stati membri della Comunità hanno esteso, dal 1o gennaio 1977, i limiti della loro zona di pesca a 200 miglia al largo delle loro coste che si affacciano sul Mare del Nord e sull'Atlantico settentrionale. Dalla data suddetta, lo sfruttamento delle risorse ittiche in queste zone da parte dei pescherecci di paesi terzi è disciplinata da una serie di provvedimenti comunitari provvisori per ciascuno dei paesi interessati. Tali provvedimenti sono stati adottati in attesa della conclusione di accordi quadro sulla pesca tra la Comunità e detti paesi terzi.
paragrafo 2
Per quanto riguarda le imbarcazioni battenti bandiera spagnola, detta disciplina è stata stabilita inizialmente dal regolamento del Consiglio 24 febbraio 1977 n. 373 (GU 1977, L 53, pag. 1), la cui validità è stata prorogata e che è stato in seguito emendato.
paragrafo 3
Il regime in vigore durante il periodo di cui trattasi nel caso specifico è contenuto nel regolamento del Consiglio 30 settembre 1977 n. 2160, che stabilisce taluni provvedimenti provvisori per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicarsi alle navi battenti bandiera spagnola (GU 1977, L 250, pag. 17). Gli artt. 1, 2 e 3 di questo regolamento recitano:
paragrafo 4
«Articolo 1
Sono fissate nell'allegato 1 le sole catture di specie, diverse dal tonno, che la Spagna è autorizzata ad effettuare tra il 1o ottobre e il 31 dicembre 1977 nelle zone di pesca degli Stati membri che si estendono fino a 200 miglia marine, situate al largo delle coste del Mare del Nord e dell'Atlantico e che formano oggetto della regolamentazione comunitaria della pesca, nonchè i luoghi dove queste catture sono autorizzate.
Articolo 2
La concessione delle quote di pesca è subordinata all'osservanza delle misure di conservazione e di sorveglianza, nonchè delle altre disposizioni che disciplinano l'esercizio della pesca nelle zone di cui all'art. 1.
Articolo 3
1. L'esercizio di attività di pesca nelle zone di pesca di cui all'art. 1 da parte di navi battenti bandiera della Spagna è subordinato alla concessione di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità nonchè all' osservanza delle condizioni contenute in tale licenza.
2. Ogni licenza è valida per una sola nave, per un periodo che non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 1977 e per la cattura delle specie indicate nella licenza, nei limiti quantitativi e geografici indicati all'art. 1.
3. Il numero massimo di navi che possono esercitare l'attività della pesca in una determinata zona geografica e il numero massimo di navi autorizzate a pescare contemporaneamente in detta zona è indicato nell'allegato II.»
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › b) Le disposizioni delle Convenzioni internazionali
paragrafo 1
La Convenzione di Londra sulla pesca del 9 marzo 1964 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite 581, n. 8432) definisce gli elementi comuni di un regime di pesca per la zona di 6 miglia a partire dalla linea di base e per la zona situata fra 6 e 12 miglia a partire dalla stessa linea.
paragrafo 2
Ciascuna delle parti contraenti riconosce alle altre parti contraenti il diritto di istituire il regime di pesca definito nella Convenzione (art. 1, n. 1). Gli artt. 2, 3 e 5 di questa stabiliscono quanto segue:
paragrafo 3
«Articolo 2
Lo Stato rivierasco ha il diritto esclusivo di pesca e giurisdizione esclusiva in fatto di pesca nella zona di 6 miglia misurate a partire dalla linea di base delle acque territoriali.
Articolo 3
Nella zona compresa fra 6 e 12 miglia misurate a partire dalla linea di base delle acque territoriali, il diritto di pesca è esercitato solo dallo Stato rivierasco nonchè dalle altre parti contraenti i cui pescherecci abbiano abitualmente praticato la pesca in tale zona fra il 1o gennaio 1953 e il 31 dicembre 1962.
Articolo 5
1. Nella zona definita all'art. 3 lo Stato rivierasco ha il potere di disciplinare la pesca e di far osservare tale disciplina, ivi compresi i regolamenti intesi a far applicare i provvedimenti di conservazione che abbiano costituito oggetto di un accordo internazionale, a condizione che non ne risulti alcuna discriminazione di diritto o di fatto nei confronti dei pescherecci delle altre parti contraenti che vi pescano in conformità agli artt. 3 e 4.
2. Prima di stabilire tale disciplina, lo Stato rivierasco la porterà a conoscenza delle altre parti contraenti interessate e le consulterà a loro richiesta».
paragrafo 4
L'art. 10 dichiara che nessuna disposizione della Convenzione può ostare alla conservazione o all'istituzione di un regime particolare in fatto di pesca, fra l'altro, fra gli Stati membri della Comunità economica europea.
paragrafo 5
La Francia e la Spagna hanno ratificato questa Convenzione nel 1965.
paragrafo 6
Nell'ambito degli accordi di vicinato contemplati dall'art. 9, n. 2, della Convenzione di Londra, la Francia e la Spagna, con uno scambio di note del 20 marzo 1967, hanno concluso un accordo generale sulla pesca. Per quanto riguarda il diritto dei pescatori spagnoli di pescare nelle acque soggette alla giurisdizione francese, l'art. I.b di tale accordo, in particolare, stabilisce:
paragrafo 7
«Nella zona da 6 a 12 miglia lungo le coste francesi, i cittadini spagnoli godono permanentemente del diritto di pescare :
sulla costa atlantica, dalla foce del Bidassoa fino al parallelo della punta nord di Belle-Ile, tutte le specie.»
paragrafo 8
In seguito all'estensione, dal 1o gennaio 1977, da parte degli Stati membri della Comunità delle loro zone di pesca a 200 miglia, la Commissione delle Comunità europee ha avviato una serie di negoziati per la stipulazione di accordi di pesca da concludere tra la Comunità ed alcuni paesi terzi, tra cui la Spagna. In esito a tali trattative un accordo con la Spagna è stato siglato il 23 settembre 1978 e sottoscritto il 15 aprile 1980. Tale accordo è stato approvato a nome della Comunità col regolamento del Consiglio 25 novembre 1980, n. 3062, concernente la conclusione dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il Governo di Spagna (GU L 322, pag. 3). A conclusione del procedimento di ratifica in Spagna, l'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 1981 (GU 1981, L 204, pag. 34).
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › e) La normativa francese in materia
paragrafo 1
La normativa francese da applicarsi nella fattispecie è costituita dalla legge 1o marzo 1888, che vieta agli stranieri di pescare nelle acque territoriali francesi, modificata dal decreto 7 giugno 1967 n. 67-451 e dalla legge 15 dicembre 1967 n. 67-1086.
paragrafo 2
In seguito all'entrata in vigore della Convenzione di Londra sulla pesca del 9 marzo 1964 è stata istituita una zona di pesca riservata in quanto il menzionato decreto 7 giugno 1967 n. 67-451 estende il divieto suddetto fino a 12 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale. Lo stesso decreto contempla la fissazione mediante decreto, in applicazione della Convenzione di Londra, di deroghe a tale divieto con decreti. La legge 15 dicembre 1967, n. 67-1086, stabilisce le sanzioni penali da applicarsi.
paragrafo 3
Il decreto 23 febbraio 1968 n. 68-209 determina le condizioni alle quali i pescherecci spagnoli sono ammessi a praticare la pesca nella zona riservata compresa tra 6 e 12 miglia e, per un periodo transitorio, nella zona compresa tra 3 e 6 miglia, in conformità alla Convenzione di Londra ed all'accordo franco-spagnolo del 20 marzo 1967.
paragrafo 4
Con legge 24 dicembre 1971 n. 71-1060, il limite delle acque territoriali francesi è stato esteso a 12 miglia, senza peraltro «intaccare l'esercizio del diritto di pesca concesso a talune imbarcazioni straniere alle condizioni stabilite dagli accordi internazionali e dal diritto interno francese»
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
3.
paragrafo 2
Il Tribunal de grande instance di Bayonne, con sentenza 1o dicembre 1977, proscioglieva l'imputato.
paragrafo 3
Con sentenza 27 giugno 1978, la Corte d'Appello di Pau confermava la sentenza del Tribunale di Bayonne. A tal riguardo, essa considerava che il decreto 22 settembre 1967, recante la pubblicazione degli scambi di note costituenti l'Accordo generale sulla pesca tra la Francia e la Spagna e che permetteva sia ai pescherecci francesi che a quelli spagnoli di pescare nella zona compresa tra 6 e 12 miglia al largo delle coste francesi o spagnole, nonché il decreto 23 febbraio 1968 che stabilisce le condizioni di pesca per le imbarcazioni spagnole nella zona riservata francese, non erano stati né denunciati né abrogati.
paragrafo 4
La Corte d'Appello si richiamava poi ad una nota verbale della Commissione delle Comunità europee del 14 luglio 1977 destinata al Ministero spagnolo degli affari esteri, nella quale la Commissione aveva precisato che, all'interno delle zone costiere di 12 miglia, l'esercizio della pesca non era permesso ai prescherecci spagnoli, ad eccezione della zona di cui all'accordo franco-spagnolo del 20 marzo 1967. Essa ne deduceva che nella zona compresa tra 6 e 12 miglia il regolamento comunitario non era opponibile ai pescatori spagnoli.
paragrafo 5
Infine, la Corte d'Appello dichiarava che il regolamento la cui violazione è addebitata all'imputato non era stato comunicato alla Spagna prima della sua adozione, limitava molto severamente il diritto di pesca per le imbarcazioni spagnole e creava una discriminazione, contrastante con la Convenzione di Londra del 9 marzo 1964, a danno di queste ultime dal momento che i pescatori dei paesi della Comunità non erano soggetti, dal canto loro, all'obbligo della licenza.
paragrafo 6
La Corte di Cassazione, adita con un ricorso inoltrato dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Pau, ha ritenuto che, anche se i regolamenti comunitari di cui trattasi, i quali sono entrati a far parte dell'ordinamento giuridico degli Stati membri, hanno per effetto, come sostiene il procuratore generale, l'abrogazione implicita del decreto 23 febbraio 1968 che disciplinava le modalità di esercizio della pesca da parte dei pescherecci spagnoli, si possono avanzare seri dubbi circa
paragrafo 7
«la validità, in considerazione dei precedenti impegni internazionali, ed eventualmente sull'opponibilità ai cittadini spagnoli dei regolamenti 24 febbraio 1977, n. 353, 5 aprile 1977, n. 746, 28 giugno 1977, n. 1416, 26 luglio 1977 n. 1709, e 30 settembre 1977, n. 2160, in quanto tali regolamenti hanno stabilito nuove modalità per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci spagnoli all'interno della zona di pesca riservata dalle 6 alle 12 miglia nautiche».
paragrafo 8
Con sentenza 7 luglio 1980, la Corte di Cassazione, in forza dell'art. 177 del Trattato, ha sottoposto tale questione alla Corte di giustizia.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
4.
paragrafo 2
La sentenza di rinvio è stata registrata alla Corte il 25 agosto 1980.
paragrafo 3
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte l'imputato nella causa principale, sig. Arbelaiz-Emazabel, rappresentato dall'aw. J. Tournaire, del foro di Bayonne, il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. Gilbert Guillaume, direttore degli affari giuridici presso il Ministero degli affari esteri, il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. R. D. Munrow, Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Daniel Vignes, direttore del suo Servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig. Aidan Larkin, amministratore presso detto servizio, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Jacques Bourgeois, in qualità di agente, assistito dal sig. François Lamoureux, membro del suo servizio giuridico.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Sintesi delle oservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
L'imputato nella causa principale, sig. Arbelaiz-Emazabel, sottolinea innanzitutto il contrasto che esiste, a suo parere, tra i regolamenti comunitari che stabiliscono taluni provvedimenti provvisori in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicarsi alle imbarcazioni battenti bandiera spagnola e talune norme della Convenzione di Londra del 9 marzo 1964 sulla pesca e dell'accordo franco-spagnolo del 20 marzo 1967.
paragrafo 2
Imponendo unilateralmente un regime restrittivo ai soli cittadini spagnoli, i regolamenti comunitari in causa contrastano col principio di non discriminazione stabilito dalla Convenzione di Londra e con la libertà di pesca sancita dall'accordo franco-spagnolo. Al riguardo, l'Arbelaiz-Emazabel fa riferimento all'art. 5 della Convenzione di Londra che vieta, in particolare per la zona da 6 a 12 miglia, qualsiasi discriminazione di diritto o di fatto nei confronti delle imbarcazioni delle altre parti contraenti che vi pescano in conformità agli artt. 3 e 4 di questa stessa Convenzione. Inoltre, egli ricorda il diritto permanente di pescare tutte le specie ittiche nella zona da 6 a 12 miglia lungo le coste francesi, diritto che è attribuito ai pescatori spagnoli dall'art. I.b del'accordo franco-spagnolo.
paragrafo 3
Egli sostiene che tale conflitto di norme deve essere risolto in conformità al principio generale del diritto internazionale, enunciato all'art. 30, n. 4, sub b), della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati, ed -espresso nell'art. 234 del Trattato CEE nei termini seguenti.
paragrafo 4
«Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente all'entrata in vigore del Trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra».
paragrafo 5
In conformità alla sentenza della Corte 14 ottobre 1980 (causa 812/79, Attorney general c/Burgoa, non ancora pubblicata), le istituzioni delle Comunità sono tenute a non ostacolare l'adempimento, da parte dello Stato membro interessato, degli impegni precedentemente assunti. Come risulta in particolare da una nota in data 15 luglio 1977, del Servizio giuridico del Consiglio delle Comunità europee menzionata innanzi alla Corte di Cassazione, lo stesso principio si applica alle norme di diritto derivato. Ora, la Convenzione del 9 marzo 1964 e l'accordo del 20 marzo 1967 sono anteriori alla entrata in vigore dei regolamenti comunitari controversi, e non possono quindi essere pregiudicati da questi ultimi. L'Arbelaiz-Emazabel aggiunge che, a suo parere, l'emanazione di regolamenti provvisori interinali imposti unilateralmente ai cittadini spagnoli non costituisce il modo appropriato per eliminare il conflitto di norme menzionato. Tale conflitto può essere evitato solo con un negoziato bilaterale tra la Francia e la Spagna.
paragrafo 6
Per quanto riguarda la natura delle restrizioni imposte ai pescatori spagnoli, l'imputato nella causa principale precisa innanzitutto che i regolamenti comunitari emanati dopo il 1977 subordinano l'esercizio della pesca da parte delle imbarcazioni spagnole, non solo nella zona da 12 a 200 miglia, ma anche in quella compresa tra 6 e 12 miglia, alla concessione di una licenza temporanea, rilasciata restrittivamente e unilateralmente dalla Commissione per una zona limitata, ed al rispetto di quote rigorose e complesse. Pertanto, la normativa comunitaria è incompatibile con il diritto, riconosciuto dall'accordo franco-spagnolo ai pescatori spagnoli, di pescare liberamente, in via permanente, tutte le specie indicate nell'accordo stesso. Al riguardo egli fa rilevare, del resto, che, in una nota verbale del 4 luglio 1977 inviata alla Missione di Spagna presso le Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee ha precisato che le possibilità di pesca concesse ai pescherecci spagnoli in base al regime provvisorio stabilito dal regolamento n. 746/77 sono limitate alle acque che si trovano al di là della fascia costiera di 12 miglia, salvi restando i diritti derivanti dall'accordo franco-spagnolo del 20 marzo 1967. La Commissione ha quindi espressamente riconosciuto che il regime comunitario non può riguardare la zona da 6 a 12 miglia considerata da tale accordo e di cui trattasi nella fattispecie.
paragrafo 7
Inoltre, l'Arbelaiz-Emazabel fa notare che il regime comunitario è in contrasto col principio di non discriminazione enunciato dall'art. 5 della Convenzione di Londra, in quanto riguarda i soli cittadini spagnoli. In effetti, il sistema di quote imposto ai pescatori spagnoli non è applicato ai pescherecci francesi, e comunque non in modo identico. Inoltre, il controllo a priori tramite il sistema di licenze non si estende a tutti coloro che pescano nella stessa zona, ma si applica ai soli pescatori spagnoli. Un controllo a posteriori delle catture effettuate dai pescherecci degli Stati membri è stato istituito nella Comunità solo col regolamento del Consiglio 26 marzo 1980, n. 753, che stabilisce le modalità di registrazione e di trasmissione delle informazioni relative alle catture effettuate dai pescherecci degli Stati membri (GU L 84, pag. 33). Infine, la varie modalità di applicazione del sistema di licenze costituiscono altrettante limitazioni per i pescatori spagnoli che non esistono per i pescatori francesi, anche all'atto del controllo a posteriori dei quantitativi sbarcati.
paragrafo 8
Pertanto, situazioni identiche sono trattate in modo diverso, in spregio della Convenzione di Londra. In effetti, l'art. 11 di tale Convenzione, il quale stabilisce che, a certe condizioni, uno Stato rivierasco può escludere alcune zone dall'applicazione integrale degli artt. 3 e 4 a favore delle popolazioni locali, costituisce l'unica eccezione al principio di non discriminazione stabilito dall'art. 5. L'art. 10 della Convenzione, che contempla la possibilità di un regime particolare tra gli Stati membri della Comunità, non ha lo scopo di autorizzare lo Stato rivierasco o un suo avente causa ad escludere i pescherecci tutelati dalla Convenzione dai loro abituali luoghi di pesca, ma solo quello di permettere eventualmente l'accesso alla zona in questione dei pescherecci degli Stati membri della Comunità, che non possono pretendere di esercitare diritti storici ai sensi dell'art. 3 della Convenzione.
paragrafo 9
Riguardo all'obbligo di consultazione stabilito dall'art. 5, n. 2, della Convenzione di Londra, l'Arbelaiz-Emazabel, con osservazioni supplementari registrate presso la Corte il 14 novembre 1980, ha richiamato l'attenzione della Corte stessa su uno scambio di note tra la Missione di Spagna presso le Comuntià europee e la Direzione generale Relazioni esterne della Commissione. Da tali note risulta che il regolamento del Consiglio 5 aprile 1977, n. 746 (GU L 90, pag. 8) è stato comunicato alla Spagna solo dopo la sua adozione, cioè con una nota verbale della Commissione in data 6 aprile 1977. In tale occasione il Governo spagnolo ha manifestato serie perplessità sul contenuto e le conseguenze dei provvedimenti adottati dalla Comunità e si era riservato di prendere posizione al riguardo.
paragrafo 10
Per quanto riguarda la validità temporale degli accordi internazionali menzionati, l'imputato nella causa principale sottolinea che essi non sono scaduti e che non sono stati né abrogati né denunciati. Anche se la situazione è incontestabilmente cambiata dal 1958 in poi, le modifiche intervenute non giustificano il richiamo alla clausola «rebus sic stantibus» e non possono certo ledere i principi di non discriminazione e di concertazione enunciati da tali accordi.
paragrafo 11
Egli rileva inoltre che le norme penali francesi che si applicano nella fattispecie non consentono di sanzionare disconoscimento di regolamenti comunitari nella zona delle acque territoriali che si estende fino a 12 miglia dalla linea di base. In effetti, il decreto 11 febbraio 1977 riguarda solo la zona cosiddetta economica, che si estende dal limite esterno delle acque territoriali di 12 miglia fino a 188 miglia marine al di là di tale limite. Esso esclude dunque la zona compresa tra 6 e 12 miglia, di cui trattasi nella fattispecie.
paragrafo 12
Alla luce di queste considerazioni, l'Arbelaiz-Emazabel sostiene che i regolamenti comunitari, che stabiliscono provvedimenti transitori in materia di pesca, non sono validi e, in ogni caso, non sono applicabili ai pescatori spagnoli nella zona da 6 a 12 miglia.
paragrafo 13
Egli aggiunge ancora che, anche ammesso che questi regolamenti siano dichiarati validi, la Corte di giustizia non è competente a pronunziarsi sulla questione se essi siano opponibili ai cittadini spagnoli, poiché tale questione indurrebbe la Corte ad interpretare norme di diritto internazionale che vincolano taluni Stati membri, ma che esulano dall' ambito del diritto comunitario (cfr. sentenza 27 novembre 1973, causa 130/73, Vandeweghe, Race. pag. 1329).
paragrafo 14
Il Governo francese fa notare innanzitutto che, nonostante la distinzione fatta nella sentenza di rinvio tra «validità» e «opponibilità» dei regolamenti comunitari in questione, si tratta essenzialmente di accertare se, tenuto conto dei diritti che agli interessati derivavano dai trattati vigenti, i regolamenti fossero validi e potessero perciò servire da base a procedimenti penali.
paragrafo 15
In seguito, riguardo alle norme vigenti, esso ricorda, tra l'altro, che l'elaborazione di una politica comune della pesca richiese molto tempo e che, nel frattempo, gli Stati membri potevano continuare validamente a concludere accordi di pesca con i paesi terzi. In tale ambito sono stati conclusi la Convenzione di Londra e l'accordo franco-spagnolo.
paragrafo 16
Il Governo francese si chiede, poi, in quale misura la Corte possa valutare la validità dei regolamenti in questione rispetto alle convenzioni menzionate. In forza dell'art. 177 del Trattato, la Corte è in effetti competente ad interpretare norme di diritto internazionale, a condizione che queste siano vincolanti per la Comunità in quanto tali e che siano di natura tale da attribuire ai soggetti dell' ordinamento comunitario il diritto di farle valere in giudizio (cfr. cause riunite 21-24/72, International Fruit Company, Race. 1972, pag. 1219). Per contro, la Corte non è competente, in forza dello stesso art. 177, a statuire sull'interpretazione di norme di diritto internazionale che vincolino gli Stati membri al di fuori dell'ambito del diritto comunitario (cfr. causa 130/73, Vandeweghe, già citata).
paragrafo 17
Ora, come già risulta dalle conclusioni dell'avvocato generale Capotorti nella causa 812/79 (Attorney general e/Burgoa, sentenza 14 ottobre 1980, non ancora pubblicata), la Comunità non è vincolata dalla Convenzione di Londra, né — conseguentemente — dall'accordo franco-spagnolo stipulato per garantirne l'attuazione. A tale proposito, il Governo francese aggiunge ancora che il Lussemburgo non ha sottoscritto la Convenzione di Londra. Del resto, è irrilevante che, a differenza della causa 812/79, i fatti del caso specifico siano avvenuti nella fascia da 6 a 12 miglia e che per la Francia la Convenzione di Londra costituisca un trattato posteriore al Trattato CEE.
paragrafo 18
Conseguentemente, la Convenzione di Londra e l'accordo franco-spagnolo non possono incidere sulla validità dei regolamenti controversi.
paragrafo 19
Il Governo francese ammette, del resto, che le considerazioni svolte dalla Corte nella causa 812/79 possono essere valide anche nella presente causa. In effetti, fin dal 1977 le autorità spagnole hanno collaborato strettamente con la Commissione per garantire l'applicazione del regime interinale precedente alla conclusione dell'accordo quadro del 15 aprile 1980 tra la Spagna e la Comunità. Poiché la Spagna ha accettato il regime interinale, nell'ambito del quale, del resto, non si faceva alcuna distinzione tra la zona da 6 a 12 miglia e quella da 12 a 200 miglia, non vi è più motivo di valutare la sua conformità ad una situazione precedente sorpassata.
paragrafo 20
In via puramente subordinata, il Governo francese sostiene la compatibilità dei regolamenti comunitari con la Convenzione e l'accordo menzionati. Al riguardo, esso rileva che il regime interinale, adottato allo scopo di conservare le risorse alieutiche, si inserisce senza difficoltà nel contesto degli artt. 5 e 10 della Convenzione di Londra. Inoltre, il sistema di licenze, in opposizione al controllo del pesce sbarcato, applicato ai cittadini comunitari, costituisce il solo mezzo pratico per garantire l'osservanza uniforme del regime comunitario nei confronti dei pescatori dei paesi terzi. Esso non può pertanto essere considerato come implicante un trattamento discriminatorio.
paragrafo 21
Il Governo del Regno Unito sostiene, in sostanza, che la Convenzione di Londra non attribuisce ai singoli diritti che possano essere fatti valere in giudizio. In conformità alla sentenza della Corte 12 dicembre 1972, pronunciata nelle cause riunite 21-24/72 (International Fruit Company, Race. pag. 1219), tale Convenzione non può dunque essere invocata innanzi alla Corte ai fini della valutazione della validità dei regolamenti comunitari.
paragrafo 22
In effetti la Convenzione si rivolge in termini abbastanza generale agli Stati firmatari. In particolare l'art. 5 fornisce un ampio potere di valutazione allo Stato rivierasco per quanto concerne l'attuazione dei provvedimenti di conservazione necessari. Nel caso in cui uno Stato firmatario non abbia adempiuto correttamente gli obblighi impostigli dalla Convenzione ed abbia in tal modo leso diritti attribuiti alle altre parti contraenti, la Convenzione stessa contempla all'art. 13 e all'allegato II un sistema di arbitraggio (cfr. le cause riunite 21-24/72 suddette).
paragrafo 23
Peraltro, il Governo del Regno Unito ritiene che i regolamenti comunitari di cui trattasi corrispondono in particolare ai termini degli artt. 5 e 10 della Convenzione.
paragrafo 24
Di conseguenza, anche se nel caso specifico i fatti si sono svolti nella zona da 6 a 12 miglia contemplata dalla Convenzione, quest'ultima non può inficiare la validità dei regolamenti comunitari.
paragrafo 25
Il Consiglio delle Comunità europee fa notare che le convenzioni internazionali richiamate nella presente causa sono state concluse in un periodo transitorio successivo all'entrata in vigore del Trattato CEE, ma antecedente al varo della politica comune in materia di pesca. In base alla consolidata giurisprudenza della Corte, gli Stati membri potevano validamente assumere impegni internazionali in tale periodo, ma solo in via transitoria (cfr. sentenza 14 luglio 1976 nelle cause 3, 4 e 6/76, Kramer, Race. pag. 1310).
paragrafo 26
Il Consiglio sostiene che, per quanto riguarda la Convenzione di Londra, la realizzazione di quest'ultima condizione è contemplata dall'art. 10 della stessa. Tale articolo stabilisce in particolare che «nessuna disposizione della presente Convenzione può ostare ... all'istituzione di un regime particolare in fatto di pesca: a) fra gli Stati membri della Comunità economica europea ...». In effetti, gli Stati membri hanno sottoscritto la Convenzione di Londra, a condizione che ciò non ostacolasse l'adozione della politica comune della pesca. Conseguentemente, la Convenzione di Londra, anche se non vincola la Comunità in quanto tale, contempla, per contro, all' art. 10, una «stipulazione per conto di terzi», che la Comunità ha il diritto di far valere. Al riguardo, il Consiglio si riferisce all'art. 36 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, in base al quale «un diritto per uno Stato terzo nasce da una disposizione di un trattato quando le parti di tale trattato intendano, con tale disposizione, conferire tale diritto sia allo Stato terzo sia ad un gruppo di Stati al quale esso appartenga ... e quando lo Stato terzo acconsente».
paragrafo 27
Del resto, il Consiglio assume che la normativa comunitaria non ha leso la Convenzione di Londra e l'accordo franco-spagnolo, che ad essa è strettamente collegato. In effetti, per la zona da 6 a 12 miglia di cui trattasi, la Convenzione non contempla la libertà di pesca, ma conferisce diritti determinati, definiti all'art. 3 e sottoposti alle condizioni di cui agli artt. 4 e 5. Ora, i diritti derivanti dalla Convenzione di Londra non sono disconosciuti dalla normativa comunitaria, ma sono solo contingentati attraverso un sistema di quote e di licenze che costituisce un provvedimento di conservazione ai sensi dell'art. 5 della Convenzione. Inoltre, se è vero che l'accordo franco-spagnolo qualifica il diritto dei pescatori spagnoli nella zona da 6 a 12 miglia come diritto «permanente», questo termine deve essere inteso come contrapposto al diritto «transitorio» stabilito per ¡a zona compresa fra 3 e 6 miglia.
paragrafo 28
Il Consiglio sottolinea poi che, alla stregua della classica deroga, a favore delle unioni doganali, alla clausola della nazione più favorita, l'art. 10 della Convenzione di Londra ha lo scopo di consentire una deroga alle norme di non discriminazione di cui all'art. 5 a favore del particolare regime comunitario. L'art. 10, anche se non consente che un tale regime abbia l'effetto di sopprimere totalmente i diritti derivanti dall'art. 3, permette, per contro, che i provvedimenti di conservazione contemplati dall'art. 5 non siano applicati allo stesso modo nei confronti dei vari beneficiari del regime particolare e dei beneficiari di quest'ultimo. A tale proposito, il Consiglio rileva del resto l'esistenza di un certo parallelismo tra le misure adottate nei confronti dei pescatori spagnoli ed il regime particolare, creato dopo gli accordi dell'Aia del novembre 1976, per i pescatori della Comunità.
paragrafo 29
Infine, il Consiglio osserva che sono stati adempiuti gli obblighi di informazione e di consultazione derivanti dall'art. 5, n. 2, della Convenzione, in particolare in margine al negoziato dell'accordo-quadro tra la Commissione e la delegazione spagnola a Bruxelles.
paragrafo 30
La Commissione delle Comunità europee sostiene che la soluzione adottata nella sentenza 14 ottobre 1980 nella causa 812/79 (Attorney general c/Burgoa) ha una portata generale quanto alla validità dei regolamenti comunitari in esame, indipendentemente dal se i fatti contestati si siano svolti al di qua o al di là del limite di 12 miglia. Essa sottolinea che, in base a tale sentenza, per valutare la validità dei provvedimenti provvisori adottati dalla Comunità, non doveva prendersi in considerazione il regime vigente prima dell'entrata in vigore della normativa comunitaria. In effetti, quest'ultima è basata sui nuovi rapporti stabilitisi tra la Spagna e la Comunità in seguito all'estensione delle zone di pesca a 200 miglia.
paragrafo 31
Secondo la Commissione, l'evoluzione del diritto internazionale del mare, che ha determinato tali nuovi rapporti, non riguarda solo le zone di pesca comprese tra 12 e 200 miglia, ma anche quelle che vanno da 6 a 12 miglia. In effetti, come risulta dalla decisione della Corte Internazionale di giustizia del 25 luglio 1974 (causa Regno Unito e/Islanda, Raccolta CIG 1974, pag. 23), il nuovo orientamento del diritto internazionale del mare dovuto all'apparizione di nuove norme consuetudinarie si è, prima di tutto manifestato nelle acque adiacenti il mare territoriale, cioè per l'appunto nella zona compresa tra 6 e 12 miglia.
paragrafo 32
In subordine, la Commissione sostiene la compatibilità della normativa comunitaria con la Convenzione di Londra.
paragrafo 33
Al riguardo, essa ricorda essenzialmente che il sistema comunitario di licenze costituisce una disciplina adeguata allo scopo di permettere, in conformità all' art. 5 della Convenzione di Londra, il controllo dell'applicazione dei provvedimenti di conservazione, in particolare il rispetto delle quote di cattura da parte dei pescherecci di paesi terzi, che di norma ritornano nel porto di origine per sbarcarvi il loro carico. Relativamente a ciò, essa rinvia anche all'art. 10 della Convenzione di Londra.
paragrafo 34
Riguardo all'opponibilità della normativa comunitaria ai pescatori spagnoli, la Commissione mette in rilievo in particolare la concertazione preliminare tra la Comunità e la Spagna, che è stata oggetto di contestazioni innanzi ai giudici nazionali.
paragrafo 35
Questa concertazione ha effettivamente avuto luogo in occasione dei negoziati relativi all'accordo-quadro sulla pesca tra la Comunità e la Spagna, avviati fin dal dicembre 1976. In conformità all'art. 5, n. 2, della Convenzione di Londra, la concertazione preliminare sul sistema di licenze — l'elemento più contestato della normativa comunitaria — ha quindi avuto luogo molto prima dell'istituzione di questo sistema col regolamento del Consiglio 5 aprile 1977, n. 746. La Commissione precisa, del resto, che le nozioni di concertazione o di consultazione non implicano che si debba arrivare ad un accordo preliminare.
paragrafo 36
D'altra parte, essa ammette che durante i negoziati la Spagna ha in particolare chiesto la conservazione dei diritti dei suoi pescherecci nella zona da 6 a 12 miglia. Tuttavia, in una dichiarazione fatta in occasione della sigla dell'accordo quadro, il 23 settembre 1978, la Spagna ha in definitiva riconosciuto che «le disposizioni dell'accordo si sostituiscono alle disposizioni degli accordi concernenti le relazioni in materia di pesca alle quali aderiscono gli Stati membri della CEE e la Spagna».
paragrafo 37
A questo proposito, la Commissione sostiene che l'eccezione relativa alla zona da 6 a 12 miglia, di cui alla sua nota verbale 4 luglio 1977 alla Missione di Spagna — rilevata dall'imputato nella causa principale — riguardava solo la zona di confine considerata al paragrafo III dell'accordo franco-spagnolo. Ciò risulta chiaramente da una nota verbale del 29 luglio 1977 a proposito della proroga dei provvedimenti provvisori operata dal regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1709, nella quale nota la Commissione ha precisato che «il nuovo regolamento, come i regolamenti precedenti, si applica a tutta la zona di pesca sotto la giurisdizione o la sovranità degli Stati membri della Comunità, ivi compresa la zona di cui al § 1 dello scambio di lettere costituenti l'accordo francospagnolo del 20 marzo 1967, ed eccettuata la zona di pesca costiera di cui al paragrafo III dello scambio di lettere suddetto».
paragrafo 38
Infine, la Commissione richiama l'attenzione sulla collaborazione delle autorità spagnole — iniziata prima che si verificassero i fatti di causa — all'attuazione del regime provvisorio ed in particolare al rilascio delle licenze di pesca, che si effettua per il tramite della Missione di Spagna presso le Comunità.
SENTENZA › In fatto › III — Fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 24 giugno 1981, l'imputato nella causa principale, sig. Arbelaiz-Emazabel, rappresentato dall'avv. J. Tournaire, del foro di Bayonne, il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. Gilbert Guillaume, direttore degli affari giuridici presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal slg. Daniel Vignes, direttore del suo Servizio giuridico, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. François Lamoureux, membro del suo Servizio giuridico, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 settembre 1981.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 7 luglio 1980, pervenuta in cancelleria il 25 agosto seguente, la Corte di Cassazione francese ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione relativa alla validità ed all'opponibilità ai cittadini spagnoli di taluni regolamenti del Consiglio, ed in particolare del regolamento 30 settembre 1977, n. 2160, che stabilisce taluni provvedimenti provvisori in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicarsi alle imbarcazioni battenti bandiera spagnola (GU L 250, pag. 17).
punto 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale a carico del capitano di un peschereccio battente bandiera spagnola, imputato di aver pescato il 3 novembre 1977, nelle acque territoriali francesi, al largo di Bayonne, nella zona compresa tra 6 e 12 miglia marine dalla costa, senza essere munito della licenza di pesca prescritta dall'art. 3 del regolamento n. 2160/77.
punto 3
Il Tribunal de grande instance di Bayonne ha assolto l'imputato con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Pau. Questa ultima ha constatato che l'imputato era stato effettivamente sorpreso a pescare nella zona compresa tra 6 e 12 miglia senza essere munito di una licenza di pesca, ma ha considerato che egli era autorizzato a pescare colà in base all'accordo generale sulla pesca, concluso tra la Francia e la Spagna a mezzo di uno scambio di note del 20 marzo 1967 (Journal Officiel de la République française del 4 agosto 1967, pag. 7807), accordo che era sempre in vigore al momento dei fatti di causa.
punto 4
In base a tale accordo, i cittadini spagnoli «godono permanentemente del diritto di pescare» tutte le specie nella zona da 6 a 12 miglia, lungo la costa atlantica francese dalla foce del Bidassoa fino al parallelo della punta nord di Belle-Ile. In base al paragrafo V, l'accordo è stato concluso nell'ambito della disciplina dei rapporti tra Stati limitrofi contemplata dalla Convenzione di Londra sulla pesca del 9 marzo 1964 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite 581, n. 8432), della quale la Francia e la Spagna sono parti.
punto 5
La Corte d'appello non ha accolto la tesi secondo cui il regolamento n. 2160/77 non è incompatibile con l'accordo franco-spagnolo dal momento che non vieta la pesca ai pescherecci spagnoli, ma si limita a disciplinarne l'esercizio. Essa ha considerato che, in contrasto con la Convenzione di Londra, il detto regolamento non era stato comunicato alla Spagna prima della sua adozione, limitava molto severamente il diritto di pesca dei pescherecci spagnoli e creava una discriminazione a danno di questi ultimi, giacché i pescherecci dei paesi della Comunità non erano soggetti all'obbligo della licenza.
punto 6
Nel suo ricorso per cassazione, il procuratore generale presso la Corte d'appello di Pau ha sostenuto che dalla Convenzione di Londra e dall'accordo franco-spagnolo risultava che la Francia aveva il diritto di disciplinare l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci spagnoli nella zona da 6 a 12 miglia, e che tale disciplina era stata definita dal decreto francese 23 febbraio 1968 (Journal Officiel de la République française del 3 marzo 1968, pag. 2327). Questo decreto, che non fissava alcun limite alle catture, sarebbe stato tuttavia abrogato implicitamente dai regolamenti comunitari concernenti la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche, che si applicano alle imbarcazioni spagnole e costituiscono parte integrante dell'ordinamento giuridico degli Stati membri. Questi regolamenti costituirebbero una nuova disciplina della pesca, che limiterebbe, senza sopprimerlo, il diritto dei pescherecci spagnoli, con la fissazione di quote e la concessione di licenze.
punto 7
La Corte di Cassazione ha ritenuto che sia stata sollevata una contestazione degna di considerazione quanto alla validità dei regolamenti comunitari rispetto ai precedenti impegni internazionali citati e, in caso affermativo, quanto alla loro opponibilità ai cittadini spagnoli, in quanto questi regolamenti hanno stabilito nuove modalità di esercizio della pesca da parte delle imbarcazioni spagnole nella zona di pesca compresa tra 6 e 12 miglia marine. Essa ha chiesto a questa Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su tale questione.
punto 8
Bisogna innanzitutto osservare che, come la Corte ha già dichiarato nella sua precedente giurisprudenza, ed in particolare nella sentenza 14 luglio 1976 (cause 3, 4 e 6/76, Kramer, Race. pag. 1279), dal complesso delle disposizioni di diritto comunitario che si applicano al settore della pesca, risulta che la Comunità ha, nel suo ambito, il potere di emanare qualsiasi provvedimento mirante alla preservazione delle risorse biologiche del mare, ivi compresa la fissazione di quote di cattura, e che pertanto essa ha competenza ad assumere impegni internazionali volti a tale stesso fine.
punto 9
Nella sentenza suddetta, la Corte ha tuttavia aggiunto che all'epoca in cui la Comunità non aveva ancora pienamente esercitato le sue funzioni in materia, gli Stati membri avevano competenza ad assumere taluni obblighi internazionali in relazione alla preservazione delle risorse biologiche marine ed avevano il diritto di garantirne l'adempimento nell'ambito del loro ordinamento giuridico. Nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che tale competenza degli Stati membri aveva solo carattere transitorio e doveva venir meno allo scadere del periodo di sei anni stabilito dall'art. 102 dell'Atto di adesione del 1972, cioè il 31 dicembre 1978. Nel corso di tale periodo, le istituzioni comunitarie dovevano in effetti stabilire le condizioni di esercizio della pesca, al fine di garantire la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche marine.
punto 10
La Convenzione di Londra è stata ratificata dalla Francia il 5 luglio 1965, cioè in un'epoca in cui la Comunità non aveva ancora adottato regolamenti relativi al settore della pesca marittima. Dal punto di vista del diritto comunitario, la Francia ha potuto pertanto stipulare validamente tale Convenzione, nonché l'accordo bilaterale del 1967 con la Spagna, il quale è stato concluso, in base al paragrafo V e come ha del resto dichiarato il Governo francese, per l'attuazione della suddetta Convenzione.
punto 11
Inserita in tale contesto, la questione posta dal giudice nazionale mira dunque a stabilire se gli impegni internazionali in tal modo assunti dalla Francia ostino alla validità e all'opponibilità ai cittadini spagnoli dei regolamenti comunitari che, dal febbraio 1977, hanno stabilito provvedimenti provvisori in materia di conservazione delle risorse alieutiche e che interessano le modalità dell'esercizio della pesca da parte delle imbarcazioni spagnole nella zona compresa tra 6 e 12 miglia.
punto 12
Bisogna innanzitutto osservare che la Convenzione di Londra stabilisce, all'art. 10, che nessuna delle sue norme può ostacolare l'istituzione di un regime particolare, in materia di pesca, tra gli Stati membri della Comunità, mentre all'art. 5 consente, a determinate condizioni, allo Stato rivierasco di far rispettare provvedimenti in materia di conservazione nella zona che va da 6 a 12 miglia.
punto 13
È chiaro quindi che le parti della Convenzione di Londra conoscevano l'esistenza di impegni reciproci, in materia di pesca, assunti nell'ambito della Comunità dagli Stati membri di questa, e che esse avevano ammesso il principio di provvedimenti in materia di conservazione e la necessità di adottare adeguate disposizioni destinate a garantirne l'applicazione nella zona contemplata dalla Convenzione. Ne risulta che queste parti non potevano ignorare che, a partire da un determinato momento, la competenza ad emanare provvedimenti in materia di conservazione ai sensi dell'art. 5 della Convenzione sarebbe stata esercitata, per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, dalle istituzioni comunitarie.
punto 14
È poi opportuno esaminare le condizioni in cui la Comunità è stata indotta ad istituire un regime di conservazione delle risorse alieutiche ed a determinare le conseguenze di un siffatto regime per i pescatori spagnoli.
punto 15
L'instaurazione, da parte della Comunità, di un regime di conservazione delle risorse marine è avvenuta in un momento in cui il diritto internazionale nel campo della pesca subiva profondi mutamenti. Al fine di tener conto dell'evoluzione generale del diritto internazionale in tale epoca, gli Stati membri, con un'azione comune concertata in seno al Consiglio, decidevano di estendere la loro zona di pesca a 200 miglia dalla linea di base. Con risoluzione 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1o gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia (GU 1981, C 105, pag. 1), il Consiglio, dopo aver sottolineato la necessità di una azione immediata della Comunità per la protezione dei suoi legittimi interessi nelle zone marittime maggiormente minacciate dalla conseguenza delle misure di estensione, stabiliva che, a decorrere dal 1o gennaio 1977, lo sfruttamento delle risorse della pesca che si trovano in queste zone da parte dei pescherecci dei paesi terzi sarebbe stato disciplinato mediante accordi tra la Comunità ed i paesi terzi interessati.
punto 16
Nella stessa risoluzione, il Consiglio incaricava la Commissione di avviare immediatamente negoziati con i paesi terzi interessati dai provvedimenti comunitari in materia di conservazione, al fine di conciliare le esigenze di conservazione con gli interessi dei pescatori che esercitavano tradizionalmente la pesca nelle acque considerate. I negoziati tra la Commissione e la Spagna venivano intavolati il 3 dicembre 1976. Essi sfociavano nell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il Governo spagnolo, il cui testo è stato siglato il 23 settembre 1978 e che è stato sottoscritto il 15 aprile 1980 (GU 1980, C 263, pag. 1).
punto 17
In attesa del risultato di questi negoziati, e per far fronte ad una necessità impellente, la Comunità adottava, fin dal varo della sua politica di conservazione, taluni regolamenti provvisori, stabiliti per periodi di breve durata, i quali estendevano il regime comunitario delle quote di cattura a tutti i pescatori dei paesi terzi, ivi compresi i pescatori spagnoli.
punto 18
Dalle informazioni fornite dalla Commissione risulta che, durante i negoziati che hanno portato all'accordo, il Governo spagnolo ha inizialmente chiesto la conservazione dei diritti dei suoi pescherecci nella zona da 6 a 12 miglia, ma ha abbandonato tale posizione nel corso delle trattative; all'atto della sigla dell'accordo, esso ha dichiarato che «le disposizioni dell'accordo si sostituiscono a quelle degli accordi riguardanti le relazioni in materia di pesca dei quali sono parti gli Stati membri della CEE e la Spagna».
punto 19
Da parte della Comunità, l'accordo è stato concluso, ai sensi dell'art. 228 del Trattato, con l'adozione del regolamento del Consiglio 25 novembre 1980 n. 3062 (GU L 322, pag. 3). L'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 1981 (GU L 204, pag. 34); è stato provvisoriamente applicato, in forza dell'art. 12, dalla Comunità e dalla Spagna dalla data in cui è stato firmato.
punto 20
In base all'art. 1, n. 1, dell'accordo, quest'ultimo è inteso a stabilire i principi e le norme che disciplineranno l'insieme delle condizioni dell'esercizio della pesca da parte dei pescherecci di ciascuna delle parti «nelle zone di pesca soggette alla giurisdizione dell'altra parte». L'unica eccezione a questa definizione del campo di applicazione territoriale dell'accordo figura nell'art. 1, n. 2, in base al quale l'accordo non intacca l'esercizio dell'attività di pesca reciproca dei pescatori «nella Bidassoa e nella baia del Fico», così come è definito da un accordo franco-spagnolo del 1959.
punto 21
L'accordo consente a ciascuna delle parti di adottare, nella zona di pesca soggetta alla propria giurisdizione, i provvedimenti necessari al fine di garantire la gestione razionale delle risorse biologiche del mare; tali provvedimenti comportano la determinazione di quote di cattura nonché la subordinazione dell'esercizio dell'attività di pesca alla concessione di licenze.
punto 22
E alla luce di tutti questi avvenimenti, verificatisi successivamente alla risoluzione del Consiglio 3 novembre 1976, in attesa della definitiva entrata in vigore dell'accordo, che deve essere valutata la situazione giuridica esistente in tale periodo, ed in particolare la validità dei vari regolamenti comunitari che interessano l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci spagnoli nella zona di pesca degli Stati membri.
punto 23
È importante sottolineare, al riguardo, che il primo di questi regolamenti, il regolamento del Consiglio 24 febbraio 1977, n. 373, che stabilisce taluni provvedimenti provvisori in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, da applicarsi alle imbarcazioni battenti bandiera di taluni paesi terzi (GU L 53, pag. 1), è stato adottato, come indica il sesto considerando, «in attesa della conclusione degli accordi di pesca in corso di negoziato con questi paesi».
punto 24
Questo regolamento si limitava a fissare delle quote; il sistema delle licenze è stato istituito solo dal regolamento del Consiglio 5 aprile 1977, n. 746, che proroga, per quanto riguarda la Spagna, la Finlandia e il Portogallo, l'applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 373/77 (GU L 90, pag. 8), e che è stato adottato parecchi mesi dopo l'avvio dei negoziati tra la Comunità e la Spagna, concernenti la stessa materia.
punto 25
Bisogna sottolineare che tale sistema di licenze non è altro che un mezzo necessario per l'applicazione del sistema delle quote di cattura stabilito dalla Comunità, dato che il controllo delle catture operate da pescherecci di paesi terzi non può essere effettuato nei porti adiacenti poiché tali imbarcazioni ritornano di regola al porto di provenienza per sbarcare il pesce. L'istituzione di un sistema di licenze con il regolamento n. 746/77 non era dunque, di per sé, tale da sfavorire i pescatori spagnoli rispetto a quelli della Comunità, tenuti anch'essi al rispetto di quote di cattura.
punto 26
I regolamenti successivi relativi ai provvedimenti provvisori di conservazione da applicarsi ai pescherecci spagnoli, tra cui il regolamento n. 2160/77 vigenti al momento dei fatti di cui trattasi, hanno conservato, tranne talune modalità, il sistema di quote di cattura combinato con la concessione di licenze durante tutto il periodo in cui si sono svolti i negoziati sull'accordo in materia di pesca tra la Comunità e la Spagna, e perfino durante l'applicazione provvisoria di questo a partire dal 15 aprile 1980.
punto 27
Le autorità spagnole, durante l'intero periodo di applicazione del regime provvisorio istituito dalla Comunità, hanno collaborato all'attuazione di quest'ultimo. Esse hanno partecipato al rilascio delle licenze comunitarie — concesse per zone geografiche determinate senza distinzione tra le zone da 6 a 12 miglia e da 12 a 200 miglia — ed alle discussioni sulle modalità di applicazione del regime provvisorio, quali la sostituzione dei pescherecci e l'equivalenza delle licenze.
punto 28
Per quanto riguarda l'applicazione del regolamento n. 2160/77, risulta dal fascicolo che la Missione di Spagna presso le Comunità europee ha inviato alla Commissione l'elenco delle domande di licenze e che la ripartizione tra gli interessati delle licenze concesse è stata effettuata dalle autorità spagnole.
punto 29
Dall'insieme delle considerazioni di cui sopra risulta che il regime provvisorio adottato dalla Comunità in forza delle proprie norme rientra nell'ambito dei rapporti stabilitisi tra la Comunità e la Spagna per risolvere i problemi inerenti ai provvedimenti di conservazione e all'estensione delle zone di pesca, e per garantire reciprocamente l'accesso dei pescatori alle acque che costituiscono oggetto di tali provvedimenti.
punto 30
Tali rapporti, sanciti dall'accordo sulla pesca concluso tra la Comunità e la Spagna, e progressivamente elaborati con il concorso delle autorità spagnole a seguito della decisione che la Comunità ed i suoi Stati membri hanno preso nel 1976 per tener conto della necessità, sempre più urgente, della conservazione delle risorse biologiche del mare, nonché dell'evoluzione generale del diritto internazionale nel campo della pesca marittima, si sono sostituiti agli impegni internazionali preesistenti tra taluni Stati membri, quali la Francia, e la Spagna.
punto 31
Ne consegue che i pescatori spagnoli non possono richiamarsi ai preesistenti impegni internazionali tra la Francia e la Spagna per opporsi all'applicazione dei regolamenti provvisori adottati dalla Comunità, in caso di incompatibilità tra le due categorie di norme.
punto 32
Da quanto sopra si deduce che l'esame della questione sollevata non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento n. 2160/77 e che questo regolamento è opponibile ai cittadini spagnoli.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 33
Le spese sostenute dai Governi francese e britannico, nonché dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte di Cassazione francese, con sentenza 7 luglio 1980, dichiara:
L'esame della questione sollevata non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento del Consiglio 30 settembre 1977, n. 2160, che stabilisce taluni provvedimenti provvisori per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicarsi alle navi battenti bandiera spagnola (GU L 250, pag. 17). Questo regolamento è opponibile ai cittadini spagnoli.
Firme
Mertens de Wilmars
Bosco
Touffait
Due
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Koopmans
Everling
Chloros
Grévisse
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, l'8 dicembre 1981.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
J. Mertens de Wilmars