Sez. U, Sentenza n. 1471 del 21/04/1977 (Rv. 385175 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE SULLA SPETTANZA ALL'AGO O AL TAR DELLA COGNIZIONE DI UNA DETERMINATA CONTROVERSIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 19 DELLA LEGGE N 1034 DEL 1971 SULLA ESECUTIVITA E LA IMPUGNABILITA DELLE DECISIONI DEL TAR IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI - IRRILEVANZA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE SULLA SPETTANZA ALL'AGO O AL TAR DELLA COGNIZIONE DI UNA DETERMINATA CONTROVERSIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 19 DELLA LEGGE N 1034 DEL 1971 SULLA ESECUTIVITA E LA IMPUGNABILITA DELLE DECISIONI DEL TAR IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI - IRRILEVANZA.*
In Sede di regolamento di giurisdizione, rivolto a stabilire se una controversia elettorale sia devoluta al giudice ordinario ovvero al giudice amministrativo, e irrilevante la questione di legittimita costituzionale dell'art 19 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, nella parte in cui regola l'esecutivita e l'impugnabilita delle decisioni dei tribunali medesimi in materia di operazioni elettorali, in quanto l'eventuale fondatezza della questione inciderebbe esclusivamente sulle regole del procedimento dinanzi al giudice amministrativo, non anche sul riparto della giurisdizione fra questi ed il giudice ordinario. (V 18/74, mass n 367506; (Conf 8/77, Reg sez Unite in corso di pubblicazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)