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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 13 ottobre 1982, cause riunite 213/81, 214/81 e 215/81

Decisione
decisa il 1982-10-13
ECLI
ECLI:EU:C:1982:351

Epigrafe

Nelle cause riunite da 213 a 215/81, aventi ad oggetto tre domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgerichtshof dell'Assia, nelle cause dinanzi ad esso pendenti fra Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor Herbert Will, di Amburgo, Trawako, Transit-Warenhandels-Kontor GmbH & Co., di Amburgo, Gedelfi, Grosseinkauf GmbH & Co., di Colonia, e Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, di Francoforte sul Meno, domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 2956, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente doganale comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (GU 1979, L 336, pag. 3), e dell'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (GU 1968, L 148, pag. 24), LA CORTE composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, U. Everling e A. Chloros, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco e T. Koopmans, giudici, avvocato generale: P. VerLoren van Themaat cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
In seguito ad un impegno assunto nell'ambito del GATT, la Comunità apre ogni anno un contingente doganale per la carne bovina congelata di cui alla sottovoce 02.01 A II della TDC. Per il 1980, il regolamento n. 2956/79 ha fissato il suddetto contingente, soggetto ad un dazio doganale del 20 % ed esente da qualsiasi prelievo, in 50000 tonnellate. Il regolamento assegna a ciascuno Stato membro una quota del contingente e stabilisce, all'art. 3, n. 1, che «gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro assegnate».
paragrafo 2
Nella Repubblica federale di Germania, fino al 1979 l'accesso al contingente era riservato quasi esclusivamente ai soli importatori abituali di carne bovina da paesi terzi. Un nuovo sistema di ripartizione è stato adottato con decreto 19 dicembre 1979 del Ministro federale delle finanze, relativo ai criteri di ripartizione della quota del contingente doganale spettante alla Repubblica federale di Germania per il 1980 (Bundesanzeiger n. 241/3).
paragrafo 3
L'art. 2 del suddetto decreto dispone che il 75 % del volume contingentale viene suddiviso tra gli operatori in base alle importazioni effettuate nella Repubblicafederale di Germania negli anni 1977-1979, e che, di tale percentuale, 1*85 % è riservato agli operatori che hanno importato da paesi terzi ed il 15 % agli importatori di carne bovina dagli Stati membri della Comunità. Un'altra frazione della quota nazionale tedesca (15 %) viene suddivisa in base alle esportazioni di carne bovina nei paesi terzi e negli Stati membri delle Comunità, effettuate nello stesso periodo di riferimento 1977-1979. Il restante 10% è suddiviso in base agli acquisti di carne bovina presso l'ente d'intervento (Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, in prosieguo: BALM). All'ente d'intervento spetta anche la gestione amministrativa della ripartizione, mediante il rilascio di certificati contingentali.
paragrafo 4
Poiché i prezzi comunitari della carne bovina sono di gran lunga superiori a quelli praticati nei principali paesi terzi d'oltremare produttori di tale merce, la vendita di carne bovina congelata compresa nel contingente è molto vantaggiosa, cosicché la partecipazione al contingente costituisce per gli operatori economici un vantaggio molto rilevante.
paragrafo 5
Le ditte Will, Trawako e Gedelfi importano abitualmente nella Repubblica federale di Germania carne bovina congelata da paesi terzi. Nel 1980, in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa sulla ripartizione del contingente, veniva loro assegnata una parte della quota nazionale tedesca inferiore a quella loro assegnata negli anni precedenti. Ritenendo che il decreto del Ministro federale delle finanze 19 dicembre 1979, all'origine di tale diminuzione, non fosse conforme al diritto comunitario, ciascuna impresa intentava dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno una azione mirante ad ottenere il rilascio di certificati contingentali per un quantitativo superiore a quello assegnatole. Tali domande venivano respinte dal giudice di primo grado. Il Verwaltungsgerichtshof dell'Assia, adito in sede di appello, ha sottoposto alla Corte di giustizia, con tre ordinanze 25 giugno 1981, le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 6
«1. Se l'art. 3, n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 2956, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente doganale comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (anno 1980) (GU delle Comunità europee L 336 del 29 dicembre 1979, pag. 3) vada interpretato nel senso ch'esso deroga alla parità di trattamento degli operatori stabiliti nei vari Stati membri delle Comunità europee, in quanto si tratta della ripartizione da parte dei singoli Stati membri delle quote del contingente doganale per il 1980 di carne bovina congelata. 2. Se l'art. 7, n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati per la carne bovina (GU delle Comunità europee L 148, pag. 24) vada interpretato nel senso che la parità di trattamento generale di tutti coloro che acquistano merci dagli enti nazionali d'intervento è garantita fino alla liquidazione dei singoli negozi. Ovvero questa disposizione consente che agli acquirenti di merci d'intervento in un singolo Stato membro vengano in seguito attribuiti dei vantaggi — mediante la partecipazione ad un contingente doganale comunitario — che non spettano alla stessa categoria di acquirenti in un altro Stato membro. 3. Se sia compatibile col regolamento (CEE) n. 2956/79 — in particolare sotto il profilo degli aiuti concessi dagli Stati — il fatto che venga attribuita un'aliquota del contingente doganale comunitario di carne bovina congelata per il 1980 ad importatori tedeschi i quali hanno importato carne bovina da Stati membri delle Comunità europee nonché da esportatori tedeschi, in particolare a quelli che hanno esportato carne bovina in paesi membri delle Comunità europee. 4. Se si debba considerare “operatore interessato” ai sensi dell'art. 3, n. 1 del regolamento (CEE) n. 2956/79 anche chi acquisti carne bovina in uno Stato membro e la venda all'estero».
paragrafo 7
Il Verwaltungsgerichtshof dell'Assia specifica nelle motivazioni di tali ordinanze, le ragioni che lo spingono a chiedere l'interpretazione del diritto comunitario.
paragrafo 8
Esso ritiene che quest'interpretazione gli sia necessaria per stabilire:
paragrafo 9
a) se il regolamento n. 2956/79 sia valido nella parte in cui (soprattutto nell'art. 3, n. 1) sembra contrastare con disposizioni di diritto comunitario di rango superiore; b) se il sistema nazionale di ripartizione della quota del contingente doganale assegnato alla Repubblica federale di Germania sia conforme al diritto comunitario in quanto consente l'accesso al contingente di varie categorie di operatori economici che non erano state prese in considerazione dalla disciplina precedentemente in vigore.
paragrafo 10
Le ordinanze di rinvio sono state registrate nella cancelleria della Corte il 20 luglio 1981.
paragrafo 11
Con ordinanza 16 settembre 1981, la Corte, tenuto conto della connessione delle questioni e dell'identità sostanziale dei fatti all'origine delle controversie, ha disposto la riunione delle tre cause ai fini della fase orale e della sentenza.
paragrafo 12
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Martin Seidel, in qualità di agente; la ditta Will, con gli avvocati Peter Wendt e Hans E. Hein, del foro di Amburgo, la ditta Trawako, con gli avvocati Fritz Modest ed associati, del foro di Amburgo; la ditta Gedelfi, con l'avvocato Dietrich Ehle ed associati, del foro di Colonia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Sack, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente.
paragrafo 13
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La ditta Gedelfi e la Commissione sono state tuttavia invitate a rispondere ad alcuni quesiti nonché a fornire precisazioni su taluni punti in udienza.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › a) Sulla prima questione

paragrafo 1
La ditta Will sostiene che l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2956/79 è la mera conseguenza logica della ripartizione del contingente doganale in quote nazionali, in funzione delle necessità degli Stati membri, stabilita dall'art. 2, e che questa disciplina è, come tale, perfettamente compatibile con l'art. 40, n. 3, del Trattato CEE.
paragrafo 2
Tale tesi è condivisa dalla ditta Gedelfi, che sostiene che la parità di trattamento tra i cittadini comunitari non viene compromessa dall'attribuzione agli Stati membri di quote diverse, e neppure dalla ripartizione di tali quote secondo disposizioni nazionali, purché l'attività degli Stati membri si limiti esclusivamente alla gestione amministrativa della suddetta ripartizione (vedi sentenza della Corte 12 dicembre 1973 — in causa 131/73, Grosoli, Race. pag. 1555). Le norme nazionali relative alla ripartizione non devono influire sui meccanismi del diritto comunitario e della politica dell'organizzazione di mercato relativi alle merci in questione. Diversamente, gli elementi comuni dell'organizzazione di mercato sarebbero messi in pericolo, e gli Stati membri potrebbero — mediante la fissazione dei criteri di ripartizione del contingente, il quale gode di un regime doganale di favore — praticare una politica agricola nazionale tale da favorire determinate imprese del mercato nazionale, scomparso in quanto tale.
paragrafo 3
La ditta Trawako osserva che il carattere comunitario dei contingenti GATT esige che si garantisca «l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità» ai suddetti contingenti (regolamento n. 2956/79, 2° considerando).
paragrafo 4
In linea di massima, la ripartizione di tali contingenti in quote nazionali riservate ai vari Stati membri è quindi incompatibile con il loro carattere comunitario. Dal 4° considerando del regolamento n. 2956/79 si desume peraltro che il Consiglio ha ammesso tale ripartizione ed ha lasciato agli Stati membri la scelta del sistema di gestione delle proprie quote, solo in considerazione del volume relativamente esiguo di tali contingenti.
paragrafo 5
Il Governo della Repubblica federale di Germania, dopo aver osservato che la prima questione verte in realtà sulla validità dell'art. 3 del regolamento n. 2956/79, deduce che tale norma non è discriminatoria e non contrasta quindi con nessuna norma comunitaria di rango superiore.
paragrafo 6
Infatti, il principio generale di parità sancito dal Trattato CEE implica che situazioni analoghe non vengano trattate in modo diverso, «salvo che una differenziazione sia obiettivamente giustificata». Ora, per quanto riguarda le quote di un contingente doganale comunitario assegnate a ciascuno Stato membro, la ripartizione basata sul luogo di stabilimento degli operatori interessati è oggettivamente necessaria onde evitare sviamenti di traffico che potrebbero portare in pratica ad una ripartizione del contingente tra gli Stati membri completamente diversa da quella stabilita dal Consiglio.
paragrafo 7
La Commissione osserva anzitutto che nelle sentenze pronunciate sino ad oggi dalla Corte di giustizia sui provvedimenti nazionali di attuazione relativi al contingente doganale comunitario non si riscontrano obiezioni avverso la ripartizione del suddetto tra gli Stati membri in funzione di criteri oggettivi e contro la delega a tali Stati del potere di gestire il suddetto contingente nell'ambito della quota loro assegnata.
paragrafo 8
Bisogna quindi dedurne che questo sistema di gestione è fondamentalmente compatibile con il carattere comunitario del contingente doganale. Forse tale sistema non costituisce la miglior soluzione possibile, ma presenta comunque numerosi vantaggi: garantisce la vasta diffusione della merce nelle varie regioni, consente una migliore valutazione delle necessità particolari dei vari gruppi di operatori stabiliti sul territorio degli Stati membri, implica una procedura amministrativa più semplice per quanto riguarda la ripartizione del contingente.
paragrafo 9
La ripartizione dei contingenti comunitari tra gli Stati membri è quindi dettata da motivi obiettivi, che escludono qualsiasi violazione del principio di parità di trattamento. Peraltro, anche se la gestione da parte degli Stati membri delle quote del contingente comune può implicare talune differenze nel trattamento degli operatori economici nei vari Stati, l'osservanza del divieto di qualsiasi decisione arbitraria nonché la garanzia dell'accesso di tutti gli operatori al contingente — imposte dal diritto comunitario — contiene tali differenze in limiti sufficientemente ristretti.
paragrafo 10
La Commissione propone quindi di risolvere la questione nel senso che il regolamento n. 2956/79 non viola il principio di parità di trattamento nella parte in cui delega agli Stati membri il potere di gestire sotto la propria responsabilità le quote del contingente doganale comune loro assegnate.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › b) Sulla seconda questione

paragrafo 1
La Will, la Gedelfi e la Trawako sostengono che tale questione va risolta in senso negativo, poiché il contrasto tra il nuovo decreto tedesco e il diritto comunitario è palese.
paragrafo 2
Dopo aver sottolineato che, ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 805/68, all'atto dello smercio dei prodotti acquistati dagli enti d'intervento: a) si deve evitare qualsiasi perturbazione del mercato, b) dev'essere garantito l'accesso alle merci a tutti gli interessati, e) deve essere garantita la parità di trattamento di tutti gli acquirenti, esse sostengono che l'assegnazione del 10 °/o del contingente agli acquirenti di carne presso l'ente d'intervento, stabiliti nella Repubblica federale di Germania, è in contrasto con ciascuno dei suddetti principi.
paragrafo 3
Sussiste una perturbazione del mercato quando un'impresa stabilita in Germania, la quale abbia acquistato carne proveniente dalle scorte d'intervento, trae dalla partecipazione al contingente doganale vantaggi pecuniari, mentre qualunque altra impresa stabilita nel territorio di un altro Stato membro viene esclusa dai suddetti vantaggi.
paragrafo 4
L'accesso alle merci non viene garantito in pari misura a tutti gli interessati. Infatti, poiché un notevole quantitativo della carne bovina venduta dall'ente di intervento è soggetto all'obbligo di trasformazione, solo le industrie di trasformazione sono autorizzate a comprarla. Ora, gli operatori di questo settore sono di regola anch'essi «importatori tradizionali» di carne bovina. Tuttavia, ottengono in Germania un vantaggio supplementare in quanto determinati quantitativi di carne proveniente dalle scorte d'intervento vengono canalizzate verso il loro settore economico, con la conseguenza che la parte del contingente riservata all'industria di trasformazione aumenta in misura maggiore rispetto a quella delle imprese che si limitano all'importazione.
paragrafo 5
Infine, l'assegnazione di una quota del contingente GATT costituisce un vantaggio in contrasto col principio della parità di trattamento che deve essere garantita a tutti gli acquirenti di merci provenienti dalle scorte degli enti d'intervento. Infatti, le imprese stabilite in Germania, fruendo di un premio sotto forma di dazio all'importazione sul contingente GATT, a motivo degli acquisti effettuati presso l'ente d'intervento, sono anche in grado di offrire, nell'ambito delle gare per l'assegnazione di carne d'intervento, un prezzo più favorevole di quello che possono praticare concorrenti di altri Stati membri che non fruiscono di premi analoghi.
paragrafo 6
Alle suddette osservazioni, la Trawako aggiunge che i contingenti GATT sono aperti per conservare e sviluppare le relazioni commerciali con i paesi esportatori di carne e quindi per impedire — anche per motivi politici — che correnti commerciali esistenti da tempo siano minacciate, modificate, o persino soppresse. Per contro, gli acquisti di merci provenienti dalle scorte d'intervento non riguardano assolutamente le relazioni commerciali con i paesi esportatori di carne bovina e non sono nemmeno atti a mantenere o a favorire le suddette relazioni.
paragrafo 7
Il Governo della Repubblica federale di Germania ricorda anzitutto che la Corte di giustizia ha già dichiarato compatibile col diritto comunitario una disciplina nazionale che contemplava la ripartizione di una determinata frazione della quota nazionale sulla base degli acquisti effettuati presso l'ente d'intervento (sentenza Grosoli, 23 gennaio 1980). Esso formula successivamente alcune osservazioni sul rapporto esistente tra l'organizzazione comune del mercato nel settore della carne bovina e il contingente doganale del GATT. Contrariamente all'opinione del giudice a quo, il quale sembra esigere una concordanza tra le disposizioni del GATT e quelle dell'organizzazione di mercato, il Governo federale sostiene che il contingente doganale GATT costituisce una deroga ai principi dell'organizzazione comune di mercato, stabilita per motivi di politica commerciale. Questa deroga crea necessariamente ostacoli al funzionamento delle strutture dell'organizzazione del mercato, qualunque sistema di ripartizione si adotti.
paragrafo 8
Secondo il Governo federale, con le norme sul contingente GATT, il Consiglio ha adottato una disciplina distinta da quella dell'organizzazione di mercato, i cui limiti d'applicazione possono individuarsi solo nello stesso Trattato CEE.
paragrafo 9
La Commissione sostiene che la questione sottoposta alla Corte implica due problemi che bisogna tener distinti:
paragrafo 10
a) se gli Stati membri possano considerare gli acquisti effettuati presso gli enti d'intervento come criterio per la ripartizione della loro quota nazionale del contingente GATT; b) se essi siano autorizzati a tener conto, a tale fine, solo degli acquisti effettuati presso il proprio ente di intervento.
paragrafo 11
Per quanto riguarda il primo problema, la Commissione osserva che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha attribuito alla nozione di «operatore», impiegata a partire dal regolamento (CEE) n. 2891/77, un significato più ampio di quello attribuito alla nozione di «importatore» usata nei regolamenti precedenti, e che quindi è conforme al diritto comunitario il fatto di considerare, accanto agli importatori di merci provenienti da paesi terzi, anche altri gruppi di operatori. In quest'ambito, gli acquisti di carne bovina effettuati presso gli enti d'intervento si possono considerare un criterio di scelta particolarmente idoneo.
paragrafo 12
La Commissione riconosce che la partecipazione alla quota del contingente GATT degli acquirenti di carne d'intervento stabiliti nella Repubblica federale di Germania può creare una disparità di trattamento tra gli acquirenti della Comunità, ma sostiene che ciò deriva dalla competenza, attribuita agli Stati membri, di gestire le loro quote, ed è una conseguenza logica di tale sistema. I margini fissati dalla giurisprudenza della Corte agli Stati membri non si possono quindi considerare in tal modo travalicati.
paragrafo 13
Il problema diventa più arduo se si tiene conto del fatto che numerose vendite di carne d'intervento avvengono mediante aste pubbliche. Infatti, in questo caso, gli acquirenti stabiliti in Germania possono offrire un prezzo superiore rispetto ai loro concorrenti, in quanto la possibilità di attingere al contingente GATT dà loro un vantaggio di cui non godono gli acquirenti stabiliti in altri Stati membri. Tale vantaggio ha tuttavia una consistenza minima; il numero dei partecipanti è infatti molto alto, mentre il quantitativo complessivo di merce ripartito in tal modo è esiguo.
paragrafo 14
Inoltre, se l'intera quota nazionale assegnata ad uno Stato membro venisse ripartita tra poche imprese che importano carne bovina dai paesi terzi, la posizione delle suddette sul mercato verrebbe notevolmente rafforzata dal vantaggio economico che esse ne trarrebbero, cosicché anche esse sarebbero in grado di offrire, all'atto delle vendite all'asta, prezzi superiori a quelli di altri operatori. Viceversa, se il vantaggio economico connesso alla partecipazione al contingente è ampiamente frazionato, la sua incidenza sulla capacità concorrenziale delle imprese ne risulta ridotta. La parità di accesso alle vendite all'asta e la parità di trattamento degli operatori sono quindi fovorite più da un sistema di ripartizione che tiene conto del maggior numero possibile di operatori che non da un sistema che riserva i vantaggi ad un numero ristretto di beneficiari.
paragrafo 15
Circa il secondo problema, la Commissione osserva invece che il regime tedesco viola il diritto comunitario. Infatti, il fare riferimento, ai fini dell'accesso al contingente GATT, ai soli acquisti effettuati presso l'ente d'intervento tedesco non si può obiettivamente giustificare. In base al diritto comunitario, gli acquisti e le vendite degli enti d'intervento relativamente alla carne bovina, devono essere accessibili a tutti gli operatori della Comunità. Questo principio è giustificato dal fatto che i provvedimenti d'intervento riguardano la carne bovina proveniente dall'intera Comunità e sono finanziati da quest'ultima. Le scorte degli enti d'intervento, sotto l'aspetto economico, non appartengono ai vari Stati membri bensì alla Comunità.
paragrafo 16
È quindi arbitrario collegare un vantaggio economico connesso ad un contingente comunitario agli acquisti effettuati presso un determinato ente d'intervento. Gli acquisti effettuati presso tutti gli enti d'intervento vanno trattati allo stesso modo, poiché non vi è motivo per concedere un trattamento di favore alle scorte dell'ente tedesco; né la presa in considerazione degli acquisti effettuati presso altri enti d'intervento comporterebbe difficoltà amministrative.
paragrafo 17
La Commissione propone quindi di risolvere la questione nel senso che il fatto che uno Stato membro consideri anche, in misura limitata, gli acquisti di carne bovina immagazzinata dagli enti d'intervento come criterio di ripartizione del contingente doganale comunitario, non implica nessuna violazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 805/68, mentre è ingiustificato tener conto solo degli acquisti effettuati presso un ente d'intervento determinato.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › e) Sulla terza questione

paragrafo 1
Le ditte Will, Gedelfi e Trawako propongono che anche questa questione venga risolta in senso negativo.
paragrafo 2
Ricollegandosi agli argomenti esposti in merito alla seconda questione, le tre ditte osservano che gli scambi intracomunitari e l'esportazione in paesi terzi non riguar dano assolutamente le relazioni commerciali con i paesi esportatori di carne bovina congelata, che l'apertura del conţin gente GATT mira a favorire. Gli Stati membri, se possono scegliere essi stessi il metodo di gestione delle loro quote, non devono tuttavia perseguire, ciò facendo, obiettivi propri di politica economica non contemplati dal diritto comunitario. Ora, secondo la Will, nell'adottare la nuova disciplina di ripartizione del contingente, il Governo federale ha perseguito scopi del tutto estranei alla disciplina comunitaria, e persino l'eliminazione dei «vecchi feudi» del mercato d'importazione nonché la sostituzione degli operatori tradizionali con le cooperative agricole. Essi non devono nemmeno adottare criteri di ripartizione che conducano a distorcere la concorrenza, ad influenzare le correnti commerciali ed a discriminare gli operatori, idonei a compromettere l'organizzazione comune di mercato. In proposito, la Gedelfi afferma di essere venuta a conoscenza di vari movimenti di carne bovina tra gli Stati membri (ad esempio, un'esportazione con successiva reimportazione) effettuati da imprese al solo scopo di ottenere, grazie a questa partecipazione al commercio intracomunitário, una quota considerevole del contingente GATT.
paragrafo 3
Le tre ditte sostengono in particolare che il sistema tedesco viola i principi dell'organizzazione comune di mercato nonché il divieto degli aiuti statali sancito dagli artt. 92 e segg. del Trattato CEE.
paragrafo 4
Una delle idee fondamentali su cui si basa qualsiasi organizzazione di mercato è infatti che la stessa operazione non può fruire di un cumulo di vantaggi nell'ambito della stessa organizzazione. Ora, l'esportazione di carne bovina in paesi terzi fruisce già delle restituzioni e degli importi compensativi monetari stabiliti dal regolamento n. 974/71. Del pari, il commercio intracomunitário è esente dai dazi doganali nonché dalle tasse d'effetto equivalente. Non devono pertanto essergli concessi ulteriori vantaggi nell'ambito della ripartizione del contingente GATT. La concessione di tributi all'importazione vantaggiosi, per quanto riguarda il prelievo, alle imprese che hanno effettuato le operazioni summenzionate può del pari rientrare nella nozione di aiuti statali, in quanto tale nozione comprende non solo la concessione di sovvenzioni, ma anche «qualsiasi provvedimento che riduce l'onere che grava normalmente su un'impresa».
paragrafo 5
Secondo la Will e la Trawako, i nuovi criteri di ripartizione appaiono inoltre palesemente discriminatori in quanto non tengono conto di operazioni come il rifornimento di navi o di aerei nonché le forniture alle organizzazioni internazionali ed alle forze armate stabilite nel territorio, parificati dalla normativa comunitaria all'esportazione in paesi terzi, benché avvengano all'interno di uno Stato membro.
paragrafo 6
La Will assume che la presa in considerazione delle esportazioni ai fini dell'accesso al contingente non si può giustificare sostenendo che le esportazioni creano, nel mercato comune, lo spazio necessario per le importazioni. In realtà, le categorie e le qualità di carne esportate dalla Comunità non corrispondono assolutamente a quelle della carne importata dai paesi terzi.
paragrafo 7
Inoltre, assumendo come parametro di riferimento non solo la carne bovina congelata, bensì anche la carne fresca e refrigerata, il decreto tedesco sulla ripartizione per il 1980 è in contrasto col 4° considerando del regolamento n. 2956/79, nel quale si dichiara che la scelta del sistema di gestione delle quote è lasciata agli Stati membri «in modo da assicurare una ripartizione adeguata da un punto di vista economico».
paragrafo 8
Il Governo della Repubblica federale di Germania osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è ammissibile che gli Stati membri tengano conto, all'atto della ripartizione delle loro quote fra gli operatori interessati, anche delle importazioni che hanno fruito di un'agevolazione in materia di prelievo (sentenza 13 marzo 1980, van Walsum), o considerino operatori interessati coloro che commerciano solo in un determinato territorio del mercato comune o che non figurano nemmeno tra le imprese commerciali (sentenza 23 gennaio 1980, Grosoli). Tenuto conto di tale giurisprudenza, nulla osta quindi a che il commercio intracomunitário serva da parametro di riferimento per la ripartizione della quota nazionale di un contingente comunitario.
paragrafo 9
In ogni caso, bisogna tener conto che il decreto in materia di ripartizione si basa su un'autorizzazione comunitaria nell'ambito della disciplina del GATT. Esso deve quindi essere esaminato in relazione a tale disciplina ed al Trattato CEE, non già con riguardo alle norme dell'organizzazione di mercato. Non si può nemmeno parlare di aiuto concesso mediante risorse statali, in quanto si tratta di agevolazioni contemplate dallo stesso diritto comunitario e il cui onere è sopportato dalla Comunità.
paragrafo 10
La Commissione si limita ad esaminare la questione sotto il profilo dell'aiuto concesso mediante risorse statali, riservandosi di trattare gli altri problemi nell'ambito della quarta questione.
paragrafo 11
Essa osserva che dalla lettera dell'art. 92, n. 1, del Trattato CEE si desume che le disposizioni della sezione seguente si applicano solo per aiuti «concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali». Ora, poiché nella fattispecie si tratta della gestione di un contingente doganale aperto dalla Comunità, ne consegue che il vantaggio economico di cui fruiscono gli operatori economici che partecipano alla ripartizione del contingente viene concesso non mediante risorse statali, ma mediante risorse comunitarie, di cui fa parte il prelievo non riscosso. È esatto che la nozione di «aiuto concesso mediante risorse statali» è più ampia di quella di «aiuto concesso dallo Stato»; ma è altresì vero che questa nozione presuppone che le risorse mediante cui è concesso l'aiuto provengano dallo Stato membro. L'erronea applicazione del diritto comunitario, sotto forma dell'assertivamente erronea ripartizione di un contingente comunitario, può quindi essere valutata solo sotto l'aspetto della violazione delle disposizioni pertinenti di tale diritto, e non può essere assolutamente considerata come un aiuto concesso dallo Stato o mediante risorse statali. Qualora si accogliesse una tesi diversa, la Commissione potrebbe perseguire violazione del diritto comunitario commesse dagli Stati membri e consistenti nella mancata riscossione di tributi previsti dal diritto comunitario o mediante l'indebita concessione di contributi dallo stesso contemplati non solo a norma dell'art. 169, bensì anche in forza dell'art. 93 del Trattato CEE. Ora, tale possibilità è assolutamente esclusa.
paragrafo 12
La Commissione propone quindi di risolvere la questione nel senso che i provvedimenti adottati da uno Stato membro e consistenti nella mera ripartizione di un contingente doganale comunitario, non costituiscono un aiuto concesso da uno Stato o mediante risorse statali ai sensi degli artt. 92-94 del Trattato CEE.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › d) Sulla quarta questione

paragrafo 1
Le ditte Gedelfi e Trawako sostengono che chi acquista carne bovina in uno Stato membro per rivenderla successivamente in un paese terzo un può essere considerato «operatore interessato» ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2956/79. Esse basano tale assunto sugli stessi argomenti fatti valere a proposito delle tre prime questioni. A loro avviso, la partecipazione degli esportatori di carne bovina alla ripartizione del contingente viola il principio della parità di trattamento in quanto implica la concessione di una specie di «supplemento» di restituzione incompatibile con il principio dell'attribuzione delle restituzioni in misura uniforme per l'intera Comunità e rischia di provocare perturbazioni del mercato e della concorrenza. La Gedelfi ammette, in particolare, che l'espressione «operatore», impiegata nell'art. 3 del regolamento n. 2956/79, ha un significato più ampio di quella di «importatore», usata nei regolamenti precedenti, ma esclude che ciò possa giustificare la nuova disciplina tedesca.
paragrafo 2
La ditta Will sostiene anch'essa che l'ultima questione deve essere risolta in senso negativo. A suo parere, l'espressione «operatore» ha senz'altro un significato molto ampio, che viene tuttavia notevolmente ridotto dall'aggettivo «interessato». Infatti, all'apertura del contingente possono essere interessati solo gli operatori «interessati all'importazione della carne bovina congelata proveniente da paesi terzi»; in altre parole, l'espressione «interessati» deve interpretarsi nel senso di «interessati all'importazione».
paragrafo 3
I criteri di ripartizione stabiliti dalle varie legislazioni nazionali in relazione alla quota del contingente attribuita a ciascuno Stato membro mirano a definire quest'interesse all'importazione, ciò che si può fare in tre modi:
paragrafo 4
a) in funzione delle precedenti importazioni di carne bovina congelata; b) in funzione dell'uso fatto della carne bovina congelata importata, raggruppando gli utilizzatori in varie categorie; e) combinando tra di loro i due criteri precedenti.
paragrafo 5
Questi metodi, tutti e tre ammessi dalla giurisprudenza della Corte, implicano necessariamente il ricorso a criteri di ripartizione che siano obiettivamente connessi con l'importazione di carne bovina congelata da paesi terzi.
paragrafo 6
I criteri adottati dalla disciplina tedesca invece non tengono conto «degli operatori interessati», ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 2956/79. Il regime tedesco è quindi tale da ostacolare in misura notevole il libero accesso al contigente di operatori effettivamente interessati. Infatti, l'esistenza di un interesse all' importazione non può essere dimostrata né da precedenti esportazioni, né dalla partecipazione al commercio intracomunitário, né da precedenti acquisti presso l'ente d'intervento. In realtà, il nuovo sistema tedesco crea artificialmente delle necessità d'importazione per operatori che non ne hanno mai avuto bisogno e, in definitiva, non tiene conto dei veri e propri interessati, favorendo arbitrariamente altri operatori.
paragrafo 7
II Governo della Repubblica federale di Germania sostiene che la nozione di «operatori interessati» può riguardare anche coloro che esportano carne bovina in paesi terzi. Se è vero che l'uniformità della restituzione all'esportazione può essere messa in pericolo qualora si conceda agli esportatori di carne bovina, oltre alla restituzione, il vantaggio d'importare carne bovina in regime agevolato sotto il profilo del prelievo, nel caso di specie ciò consegue dal fatto che l'organizzazione di mercato ed il contingente doganale GATT costituiscono due settori normativi ciascuno dei quali costituisce entità a sé e persegue obiettivi specifici, indipendenti l'uno dall'altro, ed hanno quindi un fondamento giuridico diverso.
paragrafo 8
Inoltre, gli esportatori sono anch'essi operatori commerciali in quanto le loro prestazioni fanno parte del «mercato» alla stessa stregua dell'importazione, e come gli importatori di carne da paesi terzi, possono essere considerati «operatori interessati» nel senso più ampio attribuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia a tale espressione.
paragrafo 9
In conclusione, nella categoria degli «operatori interessati» si possono far rientrare tutte le imprese che commerciano in carne e che sono quindi legittimamente interessate all'importazione della stessa, indipendentemente dal se operino nel commercio interno della CEE, nell'importazione o nell'esportazione da o in paesi terzi, o stipulino negozi con l'ente d'intervento.
paragrafo 10
La Commissione sostiene che l'inclusione degli esportatori di carne nella cerchia dei beneficiari della ripartizione della quota del contingente GATT assegnata alla Repubblica federale di Germania non contrasta con il diritto comunitario; ciò vale per quanto concerne sia le imprese che esportano in paesi terzi, sia quelle che esportano in altri Stati membri della Comunità.
paragrafo 11
In realtà, il nuovo sistema tedesco mira ad ampliare la cerchia dei partecipanti al contingente e ad impedire la concentrazione del vantaggio economico nel ristretto gruppo degli importatori di carne bovina dai paesi terzi, il che non contrasta né con il regolamento n. 2956/79, né con altre disposizioni di diritto comunitario. Una distribuzione più ampia dei vantaggi derivanti dalla partecipazione ad un contingente è infatti atta a favorire l'instaurarsi di uguali condizioni di concorrenza, più che a falsare la concorrenza nel mercato comune o all'esterno di esso.
paragrafo 12
La Commissione propone quindi di risolvere la quarta questione come segue :
paragrafo 13
«Il fatto che uno Stato membro tenga anche conto, in misura limitata, delle importazioni o delle esportazioni di carne bovina in altri Stati membri e delle esportazioni nei paesi terzi, all'atto della ripartizione della quota del contingente doganale comunitario di carne bovina congelata assegnatagli, non costituisce violazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2956/79».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale

paragrafo 1
La ditta Will, rappresentata dall'aw. Hans E. Heyn, del foro di Amburgo, la ditta Trawako, rappresentata dall'aw. Klaus Landry, del foro di Amburgo, la ditta Gedelfi, rappresentata dall'aw. Dietrich Ehle, del foro di Colonia, il Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, rappresentato dal suo agente Günter Drexelius, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Sack, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali e risposto a taluni quesiti della Corte all'udienza del 21 maggio 1982.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 giugno 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con tre ordinanze 25 giugno 1981, pervenute in cancelleria il 20 luglio 1981, il Verwaltungsgerichtshof dell'Assia ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 2956, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente doganale comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (GU L 336, pag. 3), e dell'art. 7, n. 1, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (GU L 148, pag. 24). Poiché le questioni sono formulate in modo identico nelle tre ordinanze di rinvio, la Corte, con ordinanza 16 settembre 1981, ha disposto la riunione delle tre cause ai fini del procedimento e della sentenza.
punto 2
Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di tre liti tra il Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (Ente federale per la disciplina dei mercati agricoli), e tre ditte tedesche importatrici di carne bovina congelata da paesi terzi.
punto 3
II regolamento n. 2956/79 apre, per l'anno 1980, un contingente doganale comunitario di carne bovina congelata, il cui volume complessivo, espresso in carne disossata, è fissato in 50000 tonnellate. L'art. 2 del suddetto regolamento ripartisce tale volume tra gli Stati membri, assegnando alla Repubblica federale di Germania una quota di 9660 tonnellate.
punto 4
Nella Repubblica federale di Germania, mentre la legislazione in vigore fino al 1979 aveva riservato l'accesso alle quote nazionali dei contingenti aperti dai regolamenti comunitari quasi esclusivamente agli importatori abituali di carne bovina da paesi terzi, il decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1979, con il quale è stato istituito un nuovo sistema, ha stabilito per il 1980: a) che una parte della quota assegnata alla Repubblica federale di Germania, pari al 75 % del quantitativo complessivo, viene suddivisa tra gli operatori economici in funzione delle importazioni effettuate; di tale frazione l'85 % è riservato agli importatori di carne da paesi terzi, ed il 15 % agli importatori di carne dalla Comunità; b) che un'altra parte, pari al 15 % del quantitativo complessivo, viene suddivisa in funzione delle esportazioni tanto all'interno quanto all'esterno del mercato comune; e) che l'ultima parte, pari al 10 % del quantitativo complessivo della quota assegnata alla Repubblica federale di Germania, viene ripartita in funzione degli acquisti di carne bovina presso l'ente d'intervento tedesco; d) che gli anni di riferimento sono in ciascun caso il 1977, il 1978 ed il 1979.
punto 5
Le ditte Will, Trawako e Gedelfi, che, come importatrici abituali di carne bovina congelata da paesi terzi, avevano partecipato negli anni precedenti alla ripartizione della quota del contingente assegnata alla Repubblica federale di Germania, ottenevano, in seguito all'entrata in vigore del nuovo sistema, una quota inferiore a quella loro attribuita in precedenza, poiché il numero dei partecipanti alla suddetta ripartizione era aumentato. Ciascuna di esse, considerando il nuovo sistema in constrasto con il diritto comunitario, esperiva un'azione dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, per ottenere il rilascio di certificati contingentali per un quantitativo superiore a quello assegnatole. Il Verwaltungsgerichtshof dell'Assia, adito in sede di appello a seguito della reiezione delle domande proposte in primo grado, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se l'art. 3, n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1979 n. 2956, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente doganale comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (anno 1980) (GU delle Comunità europee L 336 del 29 dicembre 1979, pag. 3) vada interpretato nel senso che esso deroga alla parità di trattamento degli operatori stabiliti nei vari Stati membri delle Comunità europee, in quanto si tratta della ripartizione da parte dei singoli Stati membri delle quote del contingente doganale per il 1980 di carne bovina congelata. 2. Se l'art. 7, n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968 n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati per la carne bovina (GU delle Comunità europee L 148, pag. 24) vada interpretato nel senso che la parità di trattamento generale di tutti coloro che acquistano merci dagli enti nazionali d'intervento è garantita fino alla liquidazione dei singoli negozi. Ovvero questa disposizione consente che agli acquirenti di merci d'intervento in un singolo Stato membro vengano in seguito attribuiti dei vantaggi — mediante le partecipazione ad un contingente doganale comunitario — che non spettano alla stessa categoria di acquirenti in un altro Stato membro. 3. Se sia compatibile col Regolamento (CEE) n. 2956/79 — in particolare sotto il profilo degli aiuti concessi dagli Stati — il fatto che venga attribuita un'aliquota del contingente doganale comunitario di carne bovina congelata per il 1980 ad importatori tedeschi i quali hanno importato carne bovina da Stati membri delle Comunità europee nonché ad esportatori tedeschi, in particolare a quelli che hanno esportato carne bovina in paesi membri delle Comunità europee. 4. Se si debba considerare “operatore interessato” ai sensi dell'art. 3 n. 1 del Regolamento (CEE) n. 2956/79 anche chi acquisti carne bovina in uno Stato membro e la venda all'estero».

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 6
La prima questione mira a stabilire se l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2956/79, in quanto obbliga gli Stati membri a garantire il libero accesso alle quote loro assegnate solo agli operatori interessati «stabiliti sul loro territorio», deroghi alla parità di trattamento degli operatori economici stabiliti nei vari Stati membri della Comunità poiché determinerebbe una disparità tra gli operatori stabiliti in uno Stato membro, i quali hanno accesso alla quota del contingente assegnato a tale Stato, e quelli stabiliti negli altri Stati membri, i quali non possono partecipare a tale ripartizione.
punto 7
L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2956/79, dispone che «gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote [del contingente doganale comunitario di carne bovina] che sono loro assegnate». Il quarto considerando del suddetto regolamento precisa che, trattandosi di un contingente doganale di volume relativamente poco elevato, sembra possibile, senza con ciò derogare alla sua natura comunitaria, procedere nel caso specifico ad un'unica ripartizione tra gli Stati membri e «lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione delle proprie aliquote in modo da assicurare una ripartizione adeguata da un punto di vista economico».
punto 8
Si deve ricordare, in primo luogo, che nel 1962 la Comunità si è impegnata, nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), a procedere ogni anno all'apertura di un contingente doganale comunitario di carne bovina congelata proveniente da paesi terzi, che dal 1980 è stato fissato in 50000 tonnellate. Tali contingenti sono aperti ogni anno mediante un regolamento del Consiglio, il quale li ripartisce tra gli Stati membri lasciando alle autorità nazionali, con disposizioni che si ripetono pressoché identiche, la gestione delle quote ad essi attribuite.
punto 9
Nelle sentenze 12 dicembre 1973 (causa 131/73, Grosoli, Race. pag. 1555) e 23 gennaio 1980 (causa 35/79; Grosoli, Race. pag. 177), la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, pur essendo la gestione delle quote affidata agli Stati membri, i quali devono provvedere alla loro ripartizione secondo le proprie disposizioni amministrative, il rinvio, contenuto nei regolamenti comunitari, a queste disposizioni è necessariamente limitato alle norme tecnico-procedurali volte a garantire l'osservanza dei limiti globali del contingente e la parità di trattamento dei beneficiari.
punto 10
Quest'interpretazione, che determina i limiti del potere delegato agli Stati membri in materia di adozione di provvedimenti per la gestione dei contingenti, va estesa al regolamento n. 2956/79, il quale ha aperto il contingente doganale per il 1980 con le abituali disposizioni relative alla gestione delle quote da parte degli Stati membri.
punto 11
Nel risolvere le questioni sollevate dal Verwaltungsgerichtshof dell'Assia si deve pertanto tener conto di quanto sopra esposto. Certo, eccede i limiti del potere di gestione dello Stato membro il fatto che questo imponga condizioni di uso che mirino al raggiungimento di scopi politico-economici non contemplati dalle norme adottate in sede comunitaria; tuttavia né la lettera o la ratio del regolamento n. 2956/79, né il carattere comunitario del contingente doganale in questione vietano ad uno Stato membro di disciplinare, nell'ambito del proprio potere di gestione, l'accesso degli operatori interessati alla quota attribuitagli. Nella situazione specifica del mercato della carne bovina congelata nel territorio di uno Stato membro può rivelarsi utile, se non necessario, ai fini della gestione razionale della quota nazionale, definire le varie categorie di operatori interessati e stabilire in anticipo il quantitativo globale di cui ciascuna di queste categorie potrà fruire.
punto 12
Siffatto sistema di gestione, come la Corte ha precisato nella summenzionata sentenza 23 gennaio 1980, non eccede i limiti del potere conferito in materia allo Stato membro interessato, purché non precluda a taluni operatori interessati l'accesso alla quota di contingente attribuita a questo Stato e purché le varie categorie di operatori e i quantitativi complessivi ai quali queste hanno accesso non vengano fissati in modo arbitrario. Lo Stato membro interessato può essere costretto, per soddisfare queste condizioni, a ricorrere ad una pluralità di criteri.
punto 13
Tali criteri, intesi a garantire una ripartizione «adeguata da un punto di vista economico», possono variare da uno Stato all'altro in funzione della specifica situazione economica nazionale. Ne consegue che il divieto di qualsiasi discriminazione tra operatori della Comunità, poiché può valere solo per situazioni analoghe, si riferisce nel caso di specie esclusivamente agli operatori interessati «stabiliti» nel territorio dello Stato membro che ha scelto tale sistema di gestione.
punto 14
Bisogna quindi risolvere la prima questione come segue: l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2956/79 va interpretato nel senso che un sistema di gestione di una quota nazionale del contingente doganale comunitario di carne bovina congelata che si basi su una pluralità di criteri per la determinazione delle varie categorie di operatori interessati, non sopprime la parità di trattamento di tali operatori purché sia applicato dagli Stati interessati «a tutti gli operatori stabiliti nel loro territorio».

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

punto 15
Ľan. 7, n. 1, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, cui si riferisce la seconda questione sollevata dal giudice a quo, stabilisce che «lo smercio dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento ... è effettuato a condizioni che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato e di garantire l'uguaglianza di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti». Le attrici nella causa principale sostengono che il nuovo sistema adottato dalla Repubblica federale di Germania per la ripartizione della quota nazionale del contingente comunitario assegnatale viola tale disposizione in quanto consente l'accesso al contingente — nella misura del 10 % del quantitativo complessivo — agli acquirenti di carne immagazzinata dagli enti di intervento, e più precisamente a coloro che acquistano presso l'ente d'intervento tedesco.
punto 16
In primo luogo, le attrici nella causa principale deducono che questo sistema provoca una perturbazione del mercato in quanto le imprese stabilite nella Repubblica federale di Germania che hanno acquistato carne proveniente dalle scorte d'intervento ricavano dalla partecipazione al contingente doganale vantaggi economici da cui sono escluse tutte le altre imprese stabilite nel territorio di altri Stati membri.
punto 17
Questa tesi non può essere accolta. Infatti, la normativa tedesca sulla ripartizione della quota nazionale del contingente non provoca perturbazioni di mercato; al contrario, ampliando l'accesso al contingente, essa osta alla creazione di situazioni privilegiate che sono, per l'appunto, atte a perturbare il mercato. La parità di accesso alle merci d'intervento, in quanto tale, resta del pari invariata. Per quanto riguarda il vantaggio ulteriore che l'acquirente stabilito nella Repubblica federale di Germania potrebbe ricavare, rispetto ai suoi concorrenti stabiliti altrove, dalla partecipazione al contingente, si tratta, anche in questo caso, di una necessaria conseguenza della struttura del sistema, che d'altronde viene compensata da altri vantaggi di cui gli operatori stabiliti in altri Stati membri possono fruire in base ai sistemi di ripartizione ivi adottati.
punto 18
In secondo luogo, le attrici nella causa principale sostengono che il sistema tedesco viola il principio della parità di trattamento degli operatori della Comunità in quanto la partecipazione al contingente doganale è subordinata agli acquisti effettuati unicamente presso l'ente d'intervento tedesco.
punto 19
Al riguardo, bisogna osservare che, a norma del diritto comunitario, gli acquisti e le vendite degli enti d'intervento per la carne bovina devono essere accessibili a tutti gli operatori della Comunità. Non sembra quindi lecito far dipendere un vantaggio economico connesso ad un contingente comunitario dagli acquisti effettuati presso un determinato ente d'intervento, nel caso di specie, l'ente d'intervento tedesco.
punto 20
Bisogna quindi risolvere la seconda questione nel senso che non costituisce violazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 805/68 il fatto che uno Stato membro prenda in considerazione, in misura limitata, come criterio di ripartizione della sua quota del contingente doganale comunitario anche gli acquisti di carne bovina immagazzinata dagli enti d'intervento; non è invece giustificato tener conto solo degli acquisti effettuati presso un determinato ente d'intervento.

SENTENZA › In diritto › Sulla terza questione

punto 21
Con la terza questione, il giudice a quo chiede in sostanza se, consentendo agli importatori tedeschi che hanno importato carne bovina da Stati membri ed agli esportatori tedeschi che hanno esportato carne bovina in Stati membri di partecipare al contingente, il sistema tedesco violi i principi dell'organizzazione comune dei mercati, nonché il divieto di aiuti statali sancito dagli artt. 92 e segg. del Trattato CEE.
punto 22
È più indicato trattare il problema della compatibilità del sistema in discussione con l'organizzazione comune dei mercati della carne bovina nell'ambito dell'esame della quarta questione sollevata dal giudice a quo. Per quanto riguarda l'asserita violazione del divieto di aiuti statali, bisogna constatare che gli articoli 92-94 del Trattato riguardano «gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma». Ora, il vantaggio economico che gli operatori economici ricavano dal partecipare alla ripartizione del contingente è concesso non mediante risorse statali, ma risorse comunitarie, nelle quali rientra il prelievo non riscosso. La nozione di «aiuto concesso mediante risorse statali», sebbene sia più ampia di quella di «aiuto statale», presuppone anch'essa che le risorse mediante le quali l'aiuto è concesso appartengano allo Stato membro.
punto 23
L'eventuale erronea applicazione del diritto comunitario, anche sotto forma di erronea ripartizione di un contingente doganale, può quindi essere valutata solo sotto l'aspetto della violazione delle disposizione pertinenti di tale diritto, e non può invece essere considerata come aiuto concesso da uno Stato o mediante risorse statali.
punto 24
La terza questione va pertanto risolta nel senso che i provvedimenti adottati da uno Stato membro, che si limitino alla mera ripartizione di un contingente doganale comunitario, non costituiscono un aiuto concesso da uno Stato o mediante risorse statali ai sensi degli artt. 92-94 del Trattato CEE.

SENTENZA › In diritto › Sulla quarta questione

punto 25
Con la quarta questione il giudice a quo vuole sapere in sostanza come si debba intendere la nozione di «operatore interessato», di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2956/79, e se nella suddetta nozione rientrino gli operatori che partecipano al commercio intracomunitário oppure esportano fuori del mercato comune.
punto 26
La Corte ha già sottolineato, nella summenzionata sentenza 23 gennaio 1980, che l'espressione «operatori interessati», figurante nel regolamento n. 2861/77 ed in tutti i successivi regolamenti comunitari in materia, «ha una portata più vasta della nozione di importatori interessati, figurante nei regolamenti precedenti», e che, mentre agli importatori abituali di carne bovina congelata non può essere precluso l'accesso alla quota nazionale del contingente, «essi non sono necessariamente i soli operatori economici interessati all'importazione di carne in regime agevolato».
punto 27
L'interesse a partecipare alla ripartizione del contingente sussiste infatti per qualsiasi operatore che debba acquistare carne bovina all'ingrosso, vuoi per rivenderla come commerciante, vuoi per utilizzarla in un'industria di trasformazione, vuoi per usarla direttamente. L'interesse contemplato dalla norma di cui trattasi è quindi un interesse attuale.
punto 28
Sebbene il fatto che in precedenza siano state effettuate operazioni costituisca un valido indizio dell'effettivo interesse dell'operatore e se ne debba tener conto tanto ai fini della conservazione di correnti commerciali esistenti, quanto per impedire che la partecipazione al contingente si risolva in un'operazione di mera speculazione finanziaria, non la si può tuttavia considerare come prova unica e sufficiente di tale interesse.
punto 29
In questo senso, includere gli esportatori di carne nel novero dei beneficiari della ripartizione della quota tedesca del contingente GATT non contrasta con il diritto comunitario, tanto se si prendono in considerazione le imprese che esportano in paesi terzi quanto se si tiene conto delle esportazioni in altri Stati membri delle Comunità. Queste considerazioni sono altrettanto valide per quanto riguarda gli operatori che hanno importato carne bovina da Stati membri.
punto 30
II nuovo sistema tedesco mira infatti, ad ampliare la cerchia dei partecipanti al contingente e ad impedire che del vantaggio economico fruiscano i soli importatori di carne bovina da paesi terzi, il che non contrasta né con il regolamento n. 2956/79 né con altre disposizioni di diritto comunitario. Una più ampia distribuzione dei vantaggi connessi alla partecipazione ad un contingente è infatti idonea a favorire l'instaurarsi di uguali condizioni di concorrenza più che a falsare la concorrenza nel mercato comune o all'esterno di esso.
punto 31
Bisogna quindi risolvere la quarta questione nel senso che non costituisce violazione del regolamento del Consiglio n. 2956/79 il fatto che uno Stato membro tenga conto anche delle importazioni o delle esportazioni di carne bovina in altri Stati membri e delle esportazioni nei paesi terzi, nel procedere alla ripartizione delle propria quota del contingente doganale comunitario di carne bovina congelata.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 32
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgerichtshof dell'Assia con ordinanze 25 giugno 1981, dichiara: 1° L'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 2956, va interpretato nel senso che un sistema di gestione di una quota nazionale del contingente doganale comunitario di carne bovina congelata che si basi su una pluralità di criteri per la determinazione delle varie categorie di operatori interessati, non sopprime la parità di trattamento di tali operatori purché sia applicato dagli Stati interessati «a tutti gli operatori stabiliti nel loro territorio». 2° Non costituisce violazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805 il fatto che uno Stato membro prenda in considerazione, in misura limitata, come criterio di ripartizione della sua quota del contingente doganale comunitario anche gli acquisti di carne bovina immagazzinata dagli enti d'intervento. Non è invece giustificato tener conto solo degli acquisti effettuati presso un determinato ente d'intervento. 3° I provvedimenti adottati da uno Stato membro che si limitino alla mera ripartizione di un contingente doganale comunitario, non costituiscono un aiuto concesso da uno Stato o mediante risorse statali ai sensi degli artt. 92-94 del Trattato CEE. 4° Non costituisce violazione del regolamento del Consiglio n. 2956/79 il fatto che uno Stato membro tenga conto anche delle importazioni o delle esportazioni di carne bovina in altri Stati membri e delle esportazioni nei paesi terzi, nel procedere alla ripartizione della sua quota del contingente doganale comunitario di carne bovina congelata.

Firme

Menens de Wilmars Everling Chloros Pescatore Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 ottobre 1982. Per il cancelliere J.A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente J. Mertens de Wilmars

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