diritto.io

Riposo domenicale e settimanale

Testo in vigore al

Capo II. Regimi particolari di riposo - Attivita' a regime continuo e attivita' stagionali o di pubblica utilita'.

Art. 5

1. Il riposo di 24 ore consecutive puo' cadere in giorno diverso dalla domenica, e puo' essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attivita':

  1. 1° operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuita' della combustione ed operazioni collegate;

  2. 2° operazioni industriali il cui processo debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;

  3. 3° industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'art. 1 n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;

  4. 4° altre attivita' per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilita'.

2. Le attivita' di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti.

Art. 6

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N.339.

2. Per il personale destinato a predisporre il funzionamento della forza motrice e ad altri servizi preparatori e' consentita, nei limiti strettamente necessari, la ripresa anticipata del lavoro.

Art. 7

1. Per le aziende esercenti la vendita al minuto ed in genere attivita' rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico, il prefetto, intesi il podesta' e le organizzazioni sindacali interessate:

  1. a) puo' ordinare, nei casi in cui la legge prevede il riposo settimanale per turno ed ove non ne derivi pregiudizio all'interesse del pubblico, che il riposo del personale, anziche' per turno, sia dato in uno stesso giorno, ovvero si inizi nel pomeriggio della domenica;

  2. b) puo' temporaneamente autorizzare, per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensita', che al riposo domenicale o al riposo che si inizia nel pomeriggio della domenica sia sostituito il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive;

  3. c) puo' autorizzare, ove trattisi di zone il cui commercio tragga sviluppo dall'affluenza in domenica della popolazione rurale o dalla abitudine di questa di fare acquisti in detto giorno, che il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica.

2. I provvedimenti previsti dal presente articolo debbono specificare le zone ed i rami di attivita' cui sono applicabili. Quando nei casi previsti dalle lettere a) e c) il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica, tanto la durata del lavoro nelle ore antimeridiane di tale giorno che il riposo saranno regolati dal contratto collettivo di lavoro o, in mancanza di questo, dal prefetto sentite le organizzazioni interessate.

3. In mancanza di detto contratto e' dovuto al personale un riposo non inferiore a 12 ore consecutive nel pomeriggio della domenica ed un riposo compensativo, pur esso non inferiore a 12 ore consecutive, nella settimana successiva.

Art. 8

1. Fermo restando il disposto dell'art. 1, nn. 6, 7 e 8, il riposo settimanale del personale addetto ai lavori agricoli sara' regolato dai contratti collettivi di lavoro.

2. Si intendono per lavori agricoli la coltivazione della terra e dei boschi e l'allevamento del bestiame, nonche' le operazioni connesse, quando siano compiute in nome e per conto della stessa persona che esercita l'azienda per la coltivazione o l'allevamento e costituiscano un accessorio di tale azienda.

Art. 9

1. Per le industrie all'aperto, soggette ad interruzione per intemperie, la sospensione del lavoro verificatasi nella settimana per 24 ore consecutive, puo' essere considerata come giorno di riposo, in sostituzione di quello della domenica successiva, quando non venga effettuato il recupero di detto periodo di sospensione a norma delle disposizioni vigenti sugli orari di lavoro.

Art. 10

1. Per le industrie con periodi di eccezionale attivita', le quali saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti, e' sospeso per sei settimane all'anno l'obbligo del riposo.

2. Il datore di lavoro che intenda attuare detta sospensione e' obbligato a darne preventivo avviso all'Ispettorato corporativo, salvo il caso che il decreto Ministeriale o i contratti collettivi di lavoro abbiano stabilito il periodo durante il quale la sospensione puo' essere applicata.

Art. 11

1. Negli opifici, la cui forza motrice prevalente e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ed esclusivamente per l'uso di questo, puo' essere dato, per dieci settimane all'anno, il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive ogni due settimane.

2. I datori di lavoro, che intendono attuare il regime sopraindicato, debbono preventivamente presentare all'Ispettorato corporativo una dichiarazione da cui risultino i dati necessari per dimostrare che ricorrono le condizioni di legge.

Art. 12

1. Al personale degli alberghi non diurni, che per ragioni di servizio dimori nell'albergo, e' dovuto ogni settimana un periodo di uscita di almeno 10 ore ininterrotte durante le ore nelle quali si compie il lavoro ordinario, nonche' un periodo di riposo entro l'albergo di almeno otto ore continuative per ogni giornata di lavoro.

2. Alle altre categorie di personale degli alberghi non diurni ed a quelle degli alberghi diurni si applica lo stesso regime di riposo che, per la corrispondente attivita' disimpegnata da detto personale, e' stabilito per le altre aziende.

Art. 13

1. Il riposo di 24 ore continuative per il personale addetto alle aziende editrici di giornali ed alle aziende per la diffusione al pubblico, con qualsiasi mezzo, di notizie, deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore quattro del lunedi'.

2. E' fatta eccezione per i redattori sportivi e teatrali, per ii personale dell' « Agenzia Stefani », delle imprese di trasmissione radiofoniche, e per quello addetto alla trasmissione di notizie, ai 'sensi dell'art. 26, comma 2° della presente legge, per i quali il riposo di 24 ore consecutive ogni settimana puo' essere dato per turno.

3. E' dovuto anche il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive al personale di redazione dei giornali quotidiani che, per esigenze straordinarie, abbia prestato la sua opera fra la mattina della domenica e le ore quattro del lunedi', ove cio' sia consentito dal contratto collettivo di lavoro e le relative prestazioni siano compensate con l'aumento percentuale di retribuzione all'uopo stabilito dal contratto suddetto.

4. La decorrenza del riposo prevista dai precedenti due capoversi sara' determinata a norma dell'articolo 3.4

Art. 14

1. Il riposo di 24 ore consecutive per il personale addetto alla stampa dei giornali deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore 4 del lunedi'.4

2. Al personale addetto alla vendita di giornali e' dovuto il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive.

equiparabile, e personale addetto a pubblici spettacoli.

Art. 15

1. Al personale viaggiante addetto ai vagoni letto, ai commessi viaggiatori ed al personale equiparabile il riposo puo' essere dato ad intervalli piu' lunghi di una settimana, purche' la durata complessiva di esso ogni trenta giorni, o nel periodo che sara' determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda a non meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate lavorative.

2. Per il personale addetto ai pubblici spettacoli l'Ispettorato corporativo, qualora ricorrano esigenze tecniche, puo' autorizzare il frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, stabilendone l'ora della decorrenza.

Art. 16

1. Puo' essere compiuto in domenica il lavoro:

  1. a) di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, in quanto dette operazioni non possano compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;

  2. b) di vigilanza, delle aziende e degli impianti;

  3. c) di compilazione dell'inventario e del bilancio annuale. Al personale occupato per tutta o parte della domenica, nei lavori previsti dal presente articolo, oltre al riposo per il periodo residuo della domenica, e' dovuto un riposo compensativo di durata uguale alle ore di lavoro eseguito in detto giorno ed in ogni caso non inferiore a 12 ore consecutive.

Art. 17

1. Possono essere compiuti in domenica, nei limiti strettamente necessari:

  1. a) i lavori indispensabili per la sicurezza delle persone o degli impianti ovvero per la conservazione dei prodotti e delle materie destinate alla lavorazione;

  2. b) i lavori disposti, per ragioni d'ordine pubblico, dal prefetto, il quale sentira' il parere dell'Ispettorato corporativo sui limiti e le cautele da adottare.

2. Nei casi indicati alla lettera a) l'Ispettorato corporativo puo' dare prescrizioni per contenere il lavoro domenicale nei limiti strettamente indispensabili e puo' altresi' ordinare la cessazione del lavoro.

3. Al personale addetto al lavoro domenicale e' dovuto il riposo prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 16. Tuttavia, ove si oppongano difficolta' alla attuazione di esso, l'Ispettorato corporativo, intese le organizzazioni sindacali interessate, puo' esonerare da detto obbligo o prescrivere altri regimi di riposo adatti.

Art. 18

1. Il datore di lavoro che faccia eseguire lavori di cui al precedente articolo, reve darne avviso all'Ispettorato corporativo entro 24 ore dal loro inizio, indicando le ragioni del lavoro ed il numero delle persone occupate, distinte per sesso e per eta'.

Art. 19

1. Quando durante la settimana il lavoro sia stato sospeso per 24 ore consecutive a causa di festivita' previste dalle leggi o dai contratti collettivi di lavoro o da accordi fra Associazioni sindacali, detta sospensione puo' essere computata, come giorno di riposo agli effetti della presente legge, qualora su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali interessate, ed inteso il parere del podesta', ne sia data autorizzazione dal prefetto. Questi potra' stabilire all'uopo le opportune cautele.

Capo III. Divieti e limitazioni di esercizio. Chiusura delle aziende.

Art. 20

1. Nelle ore e nelle zone in cui il riposo deve essere dato contemporaneamente al personale addetto a determinate attivita', le aziende, nelle quali queste attivita' si svolgono, debbono rimanere chiuse al pubblico, anche nel caso che sia ammesso in esse l'impiego di prestatori d'opera per eseguire lavori che non importino rapporti col pubblico.

2. Qualora in un'azienda siano esercitati vari rami di attivita' che, a norma del precedente comma, importino regimi diversi rispetto all'obbligo della chiusura, deve essere sospeso nelle ore sopra indicate l'esercizio al pubblico del ramo di attivita' per il quale l'azienda dovrebbe restare chiusa.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle aziende nelle quali non sia occupato personale soggetto alla presente legge.

Art. 21

1. Il prefetto, intese le organizzazioni sindacali interessate, dara' disposizioni per vietare o limitare l'esercizio del traffico ambulante nei casi e nelle ore in cui e' prescritta la chiusura delle aziende a norma dell'articolo 20 e dara' inoltre disposizioni nei casi di fiere o mercati.

ed attivita' analoghe.

Art. 22

1. Per i giornali quotidiani, posti in vendita prima del mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere ogni settimana tutte le edizioni del lunedi', restando pertanto sospesa la pubblicazione del giornale fino al mattino del martedi'.

2. Per i giornali quotidiani, posti in vendita a mezzogiorno o dopo, nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere le edizioni della domenica, restando sospesa la pubblicazione del giornale rispettivamente dal mezzogiorno o dal pomeriggio del sabato al mezzogiorno od al pomeriggio del lunedi'.

3. Per i giornali quotidiani sportivi, posti in vendita prima di mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, possono essere soppresse, invece delle edizioni del lunedi', quelle della domenica, nel qual caso e' consentita la pubblicazione dei giornali dalle ore 12 del lunedi'.

4. Resta pero' vietata la pubblicazione di notizie e commenti che non siano di natura strettamente sportiva.4

Art. 24

1. E' vietato per qualunque motivo di dare edizioni straordinarie od anche edizioni ordinarie settimanali di giornali quotidiani, sia pure con titolo diverso, nel periodo in cui debbono restare sospese le edizioni ordinarie.4

Art. 25

1. Dalle ore 13 della domenica alle ore 10 del lunedi' e' vietata la pubblicazione dei giornali anche non quotidiani, sia in edizione ordinaria che in edizione straordinaria o sotto forma di bollettini o supplementi, allo scopo di diffondere notizie di avvenimenti improvvisi.4