Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 676 del 1988
Massime (1)
Massima n. 9203
- Tributi in genere
- Accertamento dei redditi
- Notifica all'imputato fallito e diritto del fallito stesso ad opporsi personalmente
- Omessa previsione
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile - in quanto già dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16, 19, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. O. n. 454/1987.
Norme impugnate
- art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- art. 56, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- art. 57, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
- art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
- art. 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
- art. 27 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario") e dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1987 dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Antonetti Pasquale, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza emessa il 9 luglio 1987 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, "in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo".
punto 2
Considerato che identico incidente di costituzionalità, già sollevato negli stessi termini e con stessa motivazione dal medesimo giudice a quo (atto di rimessione in data 16 marzo 1987) è stato da questa Corte dichiarato manifestamente inammissibile con ordinanza n. 454 del 1987;
che non sussistono elementi o circostanze nuove tali da indurre a modificare la precedente statuizione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità la questione di legittimità costituzionale degli artt, 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario") e 43, r.d.
16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost., dalla Corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze