Sez. T, Ordinanza n. 33651 del 20/12/2024 (Rv. 673329-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Mancato perfezionamento della prima notifica - Verifica della imputabilità - Notificazione al difensore domiciliatario del circondario - Successivo mutamento di domicilio - Riscontro delle risultanze dell'albo professionale - Necessità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
In tema di appello tributario, la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della prima notifica presso l'indirizzo del difensore domiciliatario, come risultante dalla sentenza di prime cure o dal ricorso di primo grado, presuppone - in caso di mutamento di domicilio del difensore domiciliatario nel foro del luogo di svolgimento del mandato, che esclude l'obbligo della sua comunicazione alla controparte - un accertamento da parte dell'Agenzia sull'effettivo domicilio del difensore, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale; ne consegue che - dovendo il mutamento di domicilio del difensore presumersi noto al notificante o comunque conoscibile tramite la consultazione dell'albo professionale- in assenza di apposite previe ricerche il mancato perfezionamento della prima notifica è imputabile all'appellante, con conseguente inammissibilità dell'appello per tardività.
Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)