Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 23 novembre 1977, causa 38/77
Epigrafe
Nel procedimento 38/77,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Tariefcommissie, Amsterdam, nella causa dinanzi ad essa pendente fra
ENKA B.V.
e
INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN DI ARNHEM,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 4 marzo 1969, n. 69/74/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: J. P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Il provedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto (CEE) della Corte si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
L'impresa irlandese Ferenka Ltd, facente parte del gruppo Akzo, produce, con filo d'acciaio acquisitato nella Repubblica federale di Germania, corde usate nella fabbricazione di copertoni per automobili. Una parte della sua produzione, destinata ad essere venduta sul continente, viene spedita, via Rotterdam, ad Arnhem (Paesi Bassi), dove viene immagazzinata in un deposito doganale gestito dalla Enka B.V., società appartenente anch'essa al gruppo Akzo, in attesa di essere venduta e consegnata da parte della Ferenka. Nella fattispecie trattasi di una partita di tale merce, venduta e consegnata alla Goodyear SA di Colmar-Berg (Granducato del Lussemburgo). La controversia pendente dinanzi alla Tariefcommissie fra la Enka B.V. e l'ispettore dei dazi doganali e dei dazi di consumo è sorta in merito al metodo di calcolo del valore in dogana all'atto della dichiarazione d'importazione della merce in uscita dal deposito.
punto 2
Poiché si tratta di un'importazione effettuata nel 1973 in partenza da un «nuovo» Stato membro e a destinazione di uno degli Stati membri originari, va applicato 1 art. 46 dell'Atto di adesione, norma secondo cui le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunità, fintantoché sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi.
Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 148, del 28. 6. 1968, pag. 6) stabilisce, all'art. 1, n. 1, che, per l'applicazione della tariffa doganale comune, il valore in dogana è il «prezzo normale», cioè il prezzo che può ritenersi convenuto in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza, fra un compratore ed un venditore indipendenti l'uno dall'altro. L'art. 9 del regolamento dispone, tuttavia, che il «prezzo pagato o da pagare» potrà essere ammesso come valore in dogana, a condizione che, fra l'altro, «tale prezzo sia rettificato, se necessario, per tener conto degli elementi che, nella vendita considerata, differiscano dagli elementi costitutivi del prezzo normale».
Per quanto riguarda più precisamente la determinazione del valore in dogana delle merci immagazzinate in un deposito doganale, la direttiva del Consiglio 4 marzo 1969, n. 69/74/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali (GU n. L 58, dell'8 marzo 1969, pag. 7), stabilisce, all'art. 10, che, per quanto riguarda il prezzo pagato o da pagare,«non devono essere incorporate nel valore in dogana le spese di deposito e di conservazione delle merci durante la loro permanenza nei depositi sopportate da un compratore, quando il prezzo pagato o da pagare da parte di tale compratore è assunto come base di valutazione».
punto 3
La dichiarazione d'importazione presentata dalla Enka indicava un «prezzo normale» di 188979 fiorini per il calcolo dei dazi all'importazione e di 189741 fiorini per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto. Detto prezzo normale era stato ottenuto partendo dal prezzo franco destino effettivamente fatturato, ridotto delle spese di trasporto Rotterdam — Arnhem e Arnhem — Colmar-Berg, delle spese di sdoganamento, nonchè di quelle di deposito e di rispedizione dell'imballaggio. Poiché l'ispettore non ammetteva queste due ultime voci di riduzione, la Enka impugnava il relativo provvedimento dinanzi alla Tariefcommissie. In tal sede, l'ispettore si richiamava, quanto alle spese di deposito, all'art. 16 g del Tariefbesluit (regolamento doganale) del 1960, modificato in seguito alla direttiva n. 69/74 e che, nella versione emendata del 1970, recita:
«Nella determinazione del valore di merci tratte da magazzini e da locali per provvisorio o temporaneo deposito, per la presa in considerazione del prezzo pagato o da pagare valgono le seguenti disposizioni particolari:
a) …
b) …
c) il prezzo pagato o da pagare che costituisca la base di valutazione non deve essere adattato in relazione alle spese di deposito e conservazione delle merci durante la loro permanenza nei magazzini o locali».
L'ispettore sosteneva che questo testo, il quale esclude, ai fini della determinazione del valore in dogana, la detrazione delle spese di deposito eventualmente comprese nel prezzo convenuto tra il venditore e l'acquirente, è conforme all'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva n. 69/74, la quale, inoltre, non può esser fatta valere dalla ricorrente nella causa principale in quanto non ha efficacia diretta.
Con ordinanza 15 novembre 1976, notificata alle parti il 31 marzo 1977 e pervenuta in cancelleria il 4 aprile 1977, la Tariefcommissie ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se 1 art. 10, n. 2, lett. d) della direttiva del Consiglio 4 marzo 1969, n. 69/74 sia di natura così specifica da doversi ritenere direttamente vincolante, in altre parole, abbia efficacia diretta.
2. In caso di soluzione affermativa, se il testo dell'art. 16 g del Tariefbesluit 1960 sopra citato renda in modo adeguato il testo dell'art. 10 della sopra menzionata direttiva.
3. Per il caso che la prima questione venga risolta in senso affermativo e la seconda in senso negativo, se l'art. 10, n. 2, lett. d) della ripetuta direttiva vada interpretato nel senso che il prezzo pagato o da pagare che costituisce la base di valutazione vada ridotto delle spese di deposito delle merci durante la loro permanenza nei magazzini o locali».
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Il Governo olandese e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 della Statuto (CEE) della Corte di giustizia.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
La direttiva n. 69/74/CEE ha lo scopo di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali riguardanti il regime dei depositi doganali. La disparità di tali normative, in particolare quanto alla determinazione dei dazi e delle imposte sulle merci in uscita dai depositi, influisce infatti sul regime doganale comunitario. Mediante l'armonizzazione, la direttiva deve garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune. È al fine di dare attuazione all'art. 10, n. 2, lett. d), di tale direttiva che i Paesi Bassi, il 1o ottobre 1969, inserivano l'art. 16 g) nel Tariefbesluit del 1960.
paragrafo 2
La Commissione osserva che la Corte, nell'ambito dell'art. 177 del Trattato, non è competente a risolvere la seconda questione, che verte sull'interpretazione e sulla validità di una norma di diritto interno, ma potrebbe, nel risolvere la terza questione, fornire al giudice nazionale i dati necessari per interpretare il diritto comunitario, e metterlo così in grado di pronunciarsi sulla conformità o meno dell'art. 16 g) del Tariefbesluit all'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva, nonché sull'interpretazione da dare a detta norma olandese.
paragrafo 3
La Commissione osserva poi che le spese di deposito, qualora siano sopportate dal compratore, possono essere fatturate in due modi diversi, e cioè sia indicando separatamente nella fattura l'importo di tali spese, sia includendole, col prezzo d'acquisto della merce, nell'importo globale risultante dalla fattura. A suo avviso, mentre i temini dell'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva consentono di ammettere entrambe le possibilità, l'art. 16 g) del regolamento doganale olandese dà attuazione alla norma comunitaria soltanto in una delle due ipotesi prospettate, quella della fatturazione separata.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Osservazioni della Commissione › Sulla prima questione
paragrafo 1
La Corte di giustizia ha più volte affermato (fra l'altro, nella sentenza 1o febbraio 1977, causa 51/76, Verbond van Nederlandse Ondernemingen, Racc. 1977, pag. 127) che «sarebbe incompatibile con l'efficacia vincolante che l'art. 189 riconosce alla direttiva l'escludere, in linea di principio, che l'obbligo da essa imposto possa esser fatto valere dalle persone interessate», e che (sentenza 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn, Racc. 1974, pag. 1348) «è quindi opportuno esaminare, caso per caso, se la natura, lo spirito e la lettera della disposizione di cui trattasi consentano di riconoscerle efficacia immediata nei rapporti fra gli Stati membri ed i singoli». L'art. 10 della direttiva 69/74 contiene le disposizioni di cui gli Stati membri devono tener conto ai fini della dichiarazione del valore in dogana di merci immagazzinate in un deposito doganale. Al n. 2, lett. d), viene stabilito un obbligo non soggetto ad alcuna riserva, né condizione. La disposizione è espressa e precisa, in quanto pone il principio secondo cui le spese di deposito e di conservazione sopportate dal compratore non vanno incorporate nel valore in dogana delle merci. Infine, tale disposizione è chiara e può essere senz'altro applicata dalle autorità competenti, anche a prescindere dall'esistenza di provvedimenti di trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno. Quanto disposto dall'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva costituisce una concreta applicazione del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, relativo al valore in dogana delle merci.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Osservazioni della Commissione › Sulla seconda e sulla terza questione
paragrafo 1
L'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva n. 69/74/CEE dovrebbe essere interpretato alla luce dei principi generali enunciati dal regolamento n. 803/68, in particolare di quello secondo cui il valore in dogana non comprende gli elementi relativi ad operazioni che abbiano avuto luogo anteriormente al momento dell'importazione o all'esterno del territorio doganale della Comunità, con la conseguenza che le spese sostenute dopo l'importazione o nell'ambito del territorio doganale della Comunità devono esserne escluse.
paragrafo 2
Ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 803/68, il valore in dogana è, in via generale, il «prezzo normale», ma l'art. 9 dello stesso regolamento stabilisce che il «prezzo pagato o da pagare» potrà essere ammesso come valore in dogana, in particolare a condizione che «tale prezzo sia rettificato, se necessario, per tener conto degli elementi che, nella vendita considerata, differiscano dagli elementi costitutivi del prezzo normale». Perciò, secondo la Commissione, il prezzo praticato potrebbe essere indicativo del valore in dogana, qualora ne siano stati detratti gli «elementi relativi alle trasformazioni od operazioni analoghe che abbiano avuto luogo nell'ambito del territorio doganale della Comunità».
paragrafo 3
Alla luce di tali considerazioni, appare chiaro l'obiettivo della disposizione contenuta nell'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva. Le merci depositate in magazzino sono in effetti, a prescindere dalla loro posizione sotto il profilo della normativa doganale, già nell'ambito del territorio doganale della Comunità. Tutti gli elementi che, a partire dal momento del deposito, si risolvono in una modifica del prezzo normale devono, quindi, essere esclusi dal valore in dogana. Ora, l'art. 10 della direttiva n. 69/74/CEE prevede tre possibilità quanto al prezzo da assumere come base per la determinazione del valore in dogana delle merci:
paragrafo 4
la prima, non espressamente menzionata, è quella del «prezzo normale» nel senso precisato dall'art. 1 del regolamento n. 803/68 (prezzo che può ritenersi convenuto per dette merci, in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza, fra un compratore ed un venditore indipendenti l'uno dall'altro);
se si prende in considerazione il «prezzo pagato o da pagare», questo può essere sia «il prezzo della vendita che si riferisce all'introduzione in deposito», sia «il prezzo di una ulteriore vendita» (art. 10, n. 2, lett. a), della direttiva n. 69/74/CEE).
paragrafo 5
Il «prezzo della vendita che si riferisce all'introduzione in deposito» riguarda l'ipotesi in cui il depositante sia un importatore che abbia acquistato le merci da un produttore o da un commerciante straniero. Detto prezzo non conterrà, perciò, alcun elemento connesso al deposito.
paragrafo 6
Il «prezzo di una ulteriore vendita» è quello pagato all'importatore dall'acquirente finale delle merci. È a questo prezzo che si riferisce l'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva, allorché dispone che, quando è assunto come base di valutazione, tale prezzo non deve comprendere le spese di deposito e di conservazione. La restrizione di cui all'art. 10, n. 2, lett. d), secondo la quale si tratta solo delle spese di deposito «sopportate da un compratore» è logica, nel suddetto contesto. Non sarebbe giusto detrarre dal prezzo d'acquisto tutte le spese di deposito e di conservazione, mentre la detrazione è opportuna unicamente per quelle spese che hanno determinato una differenza rispetto al prezzo normale.
paragrafo 7
Viene così refutata l'obiezione secondo cui la detrazione delle spese di deposito potrebbe portare, in caso di prolungata permanenza delle merci in magazzino, ad un valore in dogana di segno negativo. Al fine di stabilire se le spese di deposito siano «sopportate» dall'acquirente, è in pratica irrilevante che, sulla fattura, i relativi costi vengano modificati separatamente o siano inclusi in un importo globale. L'art. 16 g) del Tariefbesluit non dovrebbe fare alcuna distinzione fra questi due casi: nel primo (separata menzione), le spese di deposito possono essere escluse dal valore in dogana; nel secondo, è possibile, con riferimento alla genesi della norma, pervenire allo stesso risultato mediante interpretazione analogica, tenendo conto altresì della «ratio legis».
paragrafo 8
La Commissione propone che le questioni sottoposte alla Corte vengano risolte come segue:
paragrafo 9
«1. L'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 4 marzo 1969, n. 69/74/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali attribuisce ai singoli dei diritti che possono essere fatti valere in giudizio negli Stati membri e che il giudice nazionale deve tutelare.
2. L'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva n. 69/74/CEE va interpretato nel senso che, qualora il prezzo pagato o da pagare da parte dell'acquirente venga assunto come base per la determinazione del valore in dogana di una data merce, e tale prezzo comprenda, oltre quello proprio della merce, un importo corrispondente alle spese di deposito e di conservazione della merce stessa per il periodo della sua permanenza in magazzino, detto prezzo va rettificato in modo da escluderne questi ultimi elementi».
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › B — Osservazioni del Governo dei Paesi Bassi
paragrafo 1
Dopo aver dichiarato che non intendeva prendere posizione sulla prima questione, il suddetto Governo ha osservato, in merito alla seconda questione, che l'art. 16 g) del Tariefbesluit 1960 riproduce esattamente il contenuto dell'art. 10 della direttiva n. 69/74.
paragrafo 2
Sulla terza questione, esso sostiene anzitutto non potersi ammettere che il legislatore comunitario abbia inteso stabilire, mediante una direttiva, una disciplina in deroga al regolamento n. 803/68. L'art.10, n. 2, lett. d), della direttiva ha quindi, a suo avviso, carattere puramente dichiarativo, almeno in quanto tale norma non costituisce altro che l'interpretazione e l'applicazione di quanto disposto dal regolamento n. 803/68 nell'ipotesi prospettata dall'art. 10 della direttiva stessa. Per risolvere la questione vertente sul suo significato, ci si dovrebbe perciò richiamare alle disposizioni del regolamento n. 803/68 ed ai principi su cui queste sono basate.
paragrafo 3
Secondo il Governo olandese, sul prezzo d'acquisto «pagato o da pagare» non possono incidere le spese di deposito. Altrimenti, si dovrebbe indagare caso per caso se il prezzo della merce depositata in magazzino, così com'è stato calcolato, comprenda le spese di deposito e, in caso affermativo, accertarne l'importo. Il regolamento n. 803/68 si basa sul principio di un prezzo teoricamente convenuto fra le parti e che non può essere diverso a seconda che si consideri convenuto per le merci in entrata o in uscita dal magazzino. Le spese di deposito non hanno alcuna influenza sull'entità del prezzo d'acquisto delle merci, determinato dalla legge della domanda e dell'offerta. Il prezzo convenuto alla data del deposito delle merci e quello convenuto alla data di uscita delle stesse dal magazzino sono prezzi stabiliti per consegna immediata.
paragrafo 4
Perciò l'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva n. 69/74/CEE non può avere altro scopo, stando ai principi cui è informato il regolamento n. 803/68, che quello di escludere qualsiasi rettifica — sia in aumento, sia in diminuzione — del prezzo d'acquisto delle merci depositate in un magazzino, a titolo di spese di deposito. Non si può ammettere un'eventuale riduzione del suddetto prezzo in funzione delle spese di deposito, dal momento che non esistono norme per calcolare l'entità di tale rettifica.
paragrafo 5
All'udienza del 29 settembre 1977 hanno presentato osservazioni orali la ricorrente nella causa principale (rappresentata dal sig. J. G. A. Coenraads), il Governo olandese (rappresentato dal proprio agente sig. Van Santen) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal proprio agente aw. A. Haagsma).
paragrafo 6
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 25 ottobre 1977.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 15 novembre 1976, pervenuta in cancelleria il 4 aprile 1977, la Tariefcommissie (Amsterdam) ha sottoposto a questa Corte tre questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 4 marzo 1969, n. 69/74, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali (GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7);
punto 2
le suddette questioni sono state sollevate in una controversia sorta, fra l'amministrazione doganale dei Paesi Bassi ed un operatore che aveva presentato una dichiarazione d'importazione, a proposito della determinazione del valore in dogana, all'uscita dal deposito di Arnhem, di una partita di corda d'acciaio per copertoni d'automobile, venduta da un produttore irlandese ad un acquirente con sede nel Granducato del Lussemburgo;
punto 3
secondo l'amministrazione doganale — convenuta nella causa principale — le spese di deposito della merce non possono essere detratte, ai fini della determinazione del valore in dogana, dall'importo globale fatturato dal venditore al compratore; la ricorrente nella causa principale sostiene, invece, che tale detrazione dev'essere effettuata.
punto 4
L'art. 10, n. 2, della direttiva n. 69/74 dispone che: «Per quanto riguarda il riferimento al prezzo pagato o da pagare per la determinazione del valore in dogana, si applicano le seguenti disposizioni particolari:
a) …
b) …
c) …
d) non devono essere incorporate nel valore in dogana le spese di deposito e di conservazione delle merci durante la loro permanenza nei depositi sopportate da un compratore, quando il prezzo pagato o da pagare da parte di tale compratore è assunto come base di valutazione»;
punto 5
al fine di dare attuazione al suddetto art. 10, n. 2, la normativa olandese, e precisamente l'art. 16, lett. g), del Tariefbesluit 1960, veniva modificata con regio decreto 17 giugno 1970 (Staatsblad 1970, pag. 687) di giusa che la versione attuale è la seguente:
«Nella determinazione del valore (in dogana) di merci tratte da magazzini… per la presa in considerazione del prezzo pagato o da pagare valgono le seguenti disposizioni particolari…
…
c) il prezzo pagato o da pagare che costituisca la base di valutazione non deve essere adattato in relazione alle spese di deposito e conservazione delle merci durante la loro permanenza nei magazzini o locali»;
punto 6
secondo la convenuta nella causa principale, la norma sopra citata, ed in particolare l'espressione «non deve essere adattato» (dient niet te worden aangepast) va interpretata nel senso che, qualora — com'è consentito dall'art. 9 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 148, del 28. 6. 1968, pag. 6) — il prezzo pagato o da pagare per la merce venga ammesso dall'amministrazione doganale come corrispondente al prezzo «normale» (che costituisce, ai sensi dell'art. 1 dello stesso regolamento n. 803/68, il valore in dogana), detto prezzo pagato o da pagare non dev'essere ridotto in funzione delle spese di deposito in esso eventualmente comprese, né tali spese vanno ad esso aggiunte, se non vi fossero comprese;
punto 7
pur ammettendo che il testo dell'art. 16, lett. g), del Tariefbesluit non corrisponde letteralmente a quello della direttiva, l'amministrazione olandese sostiene che questa è sostanzialmente rispettata e che, non avendo tale direttiva efficacia diretta, la ricorrente nella causa principale non può far valere la differenza nella redazione dei due testi per pretendere che prevalga quello della direttiva.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
punto 8
Con la prima questione si chiede se l'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 4 marzo 1969, n. 69/74, sia di natura così specifica da doversi ritenere direttamente vincolante, in altre parole, abbia efficacia diretta.
punto 9
Nella sentenza 1o febbraio 1977 (causa 51/76, Verbond van Nederlandse Ondernemingen/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Racc. 1977, pag. 113), questa Corte ha già affermato che, nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante direttiva, imposto agli Stati membri di adottare un determinato comportamento, l'effetto utile dell'atto sarebbe attenuato se agli amministrati fosse precluso di valersene in giudizio ed ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione in quanto elemento del diritto comunitario;
punto 10
un caso del genere si verifica, ad esempio, qualora l'amministrato richiami una disposizione d'una direttiva dinanzi al giudice nazionale, allo scopo di far accertare da quest'ultimo se le autorità nazionali competenti, nell'esercizio della facoltà loro riservata quanto alla forma ed ai mezzi per l'attuazione della direttiva, siano rimaste entro i limiti di discrezionalità tracciati dalla direttiva stessa;
punto 11
Dall'art. 189, 3o comma, del trattato si desume che la competenza lasciata agli Stati membri quanto alla forma e ai mezzi dei provvedimenti che devono essere adottati dagli organi nazionali è funzione del risultato che il Consiglio o la Commissione intendono sia raggiunto;
punto 12
per quanto riguarda il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia doganale, allo scopo di garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune, può rivelarsi necessaria la realizzazione di una rigorosa identità fra le disposizioni relative al trattamento da riservare alle merci importate nella Comunità, quale che sia lo Stato membro attraverso la cui frontiera viene effettuata l'importazione.
punto 13
Nel sesto punto del preambolo del surricordato regolamento n. 803/68 si considera che «occorre determinare il valore in dogana in maniera uniforme negli Stati membri, in modo che il livello della protezione rappresentato dalla tariffa doganale comune sia lo stesso in tutta la Comunità e sia così impedita qualsiasi deviazione di traffico e di attività, nonché qualsiasi distorsione della concorrenza che potrebbero scaturire dall'esistenza di disposizioni nazionali divergenti»;
punto 14
per conseguire tale obiettivo, gli artt. 1-8 dello stesso regolamento determinano in modo preciso quel che deve intendersi per «prezzo normale» della merce come base per la determinazione del valore in dogana, e l'art. 9 quel che deve intendersi per «prezzo pagato o da pagare», potendo quest'ultimo prezzo, a determinate condizioni, essere ammesso come corrispondente al prezzo normale.
punto 15
L'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva n. 69/74, è in realtà una norma che dà attuazione al suddetto art. 9 nel caso particolare di merci che, prima dello sdoganamento, siano state depositate in magazzino nel territorio doganale della Comunità;
punto 16
per evitare distorsioni e deviazioni di traffico, detta norma deve quindi trovare identica applicazione in tutti gli Stati membri;
punto 17
se ne deve desumere che, per quanto riguarda il contenuto della nozione di «prezzo pagato o da pagare» cui si riferisce l'art. 9 del regolamento n. 803/68, la direttiva non lascia alcun margine di discrezionalità agli organi nazionali, cosicché la direttiva stessa deve prevalere sui provvedimenti che, in ciascuno Stato membro, fossero eventualmente con essa incompatibili;
punto 18
la prima questione va quindi risolta nel senso che l'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva 4 marzo 1969, n. 69/74 può esser fatto valere dagli amministrati allo scopo di far accertare se i provvedimenti nazionali adottati per dare attuazione alla direttiva stessa siano a questa conformi, ed i giudici nazionali devono far prevalere la suddetta norma sui provvedimenti nazionali che risultassero incompatibili con quanto essa dispone.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione
punto 19
Nell'ipotesi di una soluzione affermativa della prima questione, si chiede poi se il testo dell'art. 16, lett. g), del Tariefbesluit 1960 renda in modo adeguato il testo dell'art. 10 della direttiva n. 69/74.
punto 20
Nell'ambito dell'art. 177 del trattato, questa Corte non è competente ad interpretare norme di diritto interno, né a pronunciarsi sulla loro eventuale incompatibilità col diritto comunitario;
punto 21
tuttavia, nell'ambito dell'interpretazione del diritto comunitario, essa può fornire al giudice nazionale gli elementi che gli consentiranno di definire la controversia ad esso sottoposta, in particolare quanto all'eventuale incompatibilità fra norme interne e norme comunitarie;
punto 22
la soluzione della terza questione è tale da fornire in proposito le necessarie indicazioni.
SENTENZA › In diritto › Sulla terza questione
punto 23
Con la terza questione si chiede se l'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva n. 69/74 vada interpretato nel senso che il prezzo pagato o da pagare, che costituisce la base per la determinazione del valore in dogana d'una merce, vada ridotto delle spese di deposito della merce nell'ambito della Comunità.
punto 24
Tutti gli Stati membri di quest'ultima sono parti contraenti della convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 ed entrata in vigore il 25 luglio 1953;
punto 25
secondo l'art. 1 dell'allegato I di tale convenzione, il «prezzo normale» delle merci importate, che costituisce il loro valore in dogana per l'applicazione dei dazi doganali ad valorem, è determinato supponendo che le merci siano consegnate al compratore nel porto o luogo d'introduzione delle stesse nel paese importatore e che in tale prezzo siano comprese tutte le spese riferentesi alla vendita e alla consegna delle merci nel porto o luogo d'introduzione suddetti, mentre ne siano esclusi tutti i dazi e le tasse esigibili nel paese importatore;
punto 26
l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 803/68 riproduce quasi letteralmente questa norma, stabilendo che: «il prezzo normale delle merci importate è determinato supponendo che:
a) le merci siano consegnate al compratore nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;
b) tutte le spese riferentesi alla vendita e alla consegna delle merci nel luogo d'introduzione siano sopportate dal venditore e, pertanto, comprese nel prezzo normale;
c) i dazi e le tasse esigibili nel territorio doganale della Comunità siano sopportati dal compratore e, pertanto, esclusi dal prezzo normale».
punto 27
dall'art. 9, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento emerge che la medesima distinzione s'impone qualora il prezzo pagato o da pagare per la merce importata sia ammesso come valore in dogana: detto prezzo deve infatti, se necessario, essere rettificato per tener conto degli elementi che, nella vendita considerata, differiscono dagli elementi costitutivi del prezzo normale;
punto 28
l'art. 10, n. 2, della direttiva n. 69/74 riguarda l'applicazione della suddetta norma nel caso particolare delle merci depositate in magazzino dopo esser state introdotte nel territorio doganale della Comunità e stabilisce, quindi, che le spese di deposito non devono venir incluse nel valore in dogana, in quanto si presume, in base alla finzione giuridica relativa alla formazione del prezzo normale, ch'esse siano sopportate dal compratore, e cioè, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. c), del regolamento n. 803/68, esigibili nel territorio doganale della Comunità;
punto 29
questa interpretazione, conforme alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali cui la norma in questione dà attuazione, esclude quella secondo cui dette spese sarebbero escluse o incluse nel valore in dogana a seconda che siano fatturate separatamente ovvero comprese nel prezzo globale praticato all'acquirente;
punto 30
questa seconda interpretazione sarebbe, d'altra parte, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 803/68, e cioè che il prezzo pagato o da pagare potrà essere ammesso come valore in dogana solo a condizione ch'esso venga rettificato, se necessario, «per tener conto degli elementi che, nella vendita considerata, differiscano dagli elementi costitutivi del prezzo normale»;
punto 31
la questione dev'essere perciò risolta dichiarando che l'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva n. 69/74 va interpretato nel senso che, qualora il prezzo pagato o da pagare da parte dell'acquirente venga assunto come base per la determinazione del valore in dogana d'una data merce, e tale prezzo comprenda, oltre quello proprio della merce, anche un importo corrispondente alle spese di deposito e di conservazione della merce stessa per il periodo della sua permanenza in magazzino nel territorio doganale della Comunità, detto prezzo va rettificato in modo da escluderne questi ultimi elementi.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 32
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal Governo olandese, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 33
nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nella causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Tariefcommissie (Amsterdam) con ordinanza 15 novembre 1976, dichiara:
1o L'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva 4 marzo 1969, n. 69/74 può esser fatto valere dagli amministrati allo scopo di far accertare se i provvedimenti nazionali adottati per dare attuazione alla direttiva stessa siano a questa conformi, ed i giudici nazionali devono far prevalere la suddetta norma sui provvedimenti nazionali che risultassero incompatibili con quanto essa dispone.
2o L'art. 10, n. 2, lett. d), della direttiva n. 69/74 va interpretato nel senso che, qualora il prezzo pagato o da pagare da parte dell'acquirente venga assunto come base per la determinazione del valore in dogana d'una data merce, e tale prezzo comprenda, oltre quello proprio della merce, anche un importo corrispondente alle spese di deposito e di conservazione della merce stessa per il perodo della sua permanenza in magazzino nel territorio doganale della Comunità, detto prezzo va rettificato in modo da escluderne questi ultimi elementi.
Firme
Kutscher
Sørensen
Bosco
Donner
Mertens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 novembre 1977.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher