Sez. 2, Sentenza n. 901 del 20/05/1966 Ud. (dep. 15/12/1966) Rv. 102998 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONE DI DISPOSIZIONI PENALI DELLA SENTENZA ANCHE SE CON RIFLESSI SUGLI INTERESSI CIVILI - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONE DI DISPOSIZIONI PENALI DELLA SENTENZA ANCHE SE CON RIFLESSI SUGLI INTERESSI CIVILI - INAMMISSIBILITA.*
E inammissibile l'impugnazione, proposta dalla parte civile, che investe le Disposizioni della sentenza impugnata attinenti all'oggetto dell'Azione penale, anche se contemporaneamente incide, nei suoi riflessi, sugli interessi civili della parte privata medesima. Infatti, se e vero che, ai sensi del combinato disposto degli artt 482, 382, 202 e 195 cod proc pen, la parte civile (tanto piu se querelante) e legittimata all'impugnazione della sentenza portante condanna nei suoi confronti, tuttavia l'interesse pubblicistico insito nel processo penale e l'esclusivita con la quale e devoluto al pubblico ministero, quale organo dello stato, l'Esercizio della pretesa punitiva, impongono di ritenere che l'impugnazione anzidetta, in astratto ammissibile, trovi una limitazione connaturale nei menzionati poteri attribuiti, per fini superiori dell'ordinamento, all'anzidetto organo, con la conseguenza che ogni disposizione che abbia contenuto penale e sottratta alle parti private, le cui impugnazioni devono ritenersi consentite soltanto per i casi in cui la tutela dei loro interessi privatistici possa conseguirsi indipendentemente dalla modificazione delle statuizioni della sentenza in ordine alla pretesa punitiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 482 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)