Sez. 5, Sentenza n. 6059 del 13/11/1998 Cc. (dep. 16/02/1999) Rv. 212643 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Ordinanza di archiviazione - Natura giurisdizionale penale - Esclusione - Pronuncia sulla falsità di atti o documenti - Possibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - IN GENERE
La dichiarazione di falsità di documenti non può essere contenuta in un provvedimento di archiviazione, il quale non riveste natura giurisdizionale penale. È, pertanto, inammissibile il ricorso all'incidente di esecuzione per ottenere la pronuncia sulla falsificazione di un documento, in quanto tale procedura presuppone l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale da eseguire. Ne consegue che la statuizione di falsità di un documento esula dai contenuti propri del provvedimento di archiviazione con il quale il giudice si pone come garante della legalità, in ordine all'esercizio dell'azione penale, e non come risolutore di un conflitto di interessi tant'è che il legislatore ha previsto (art.537 e 425 n.2 cod. proc. pen.) la pronuncia sulla falsità di atti e documenti solo nel contesto di statuizioni contenute in sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)