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Sez. 2, Sentenza n. 2754 del 07/10/1971 (Rv. 353924 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE - IN GENERE - DIRITTO ALLO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE INCIDENTALE E DI QUELLA EREDITARIA - ESPERIBILITA IN QUALSIASI MOMENTO - TOLLERANZA DELLO STATO DI COMUNIONE PER LUNGO TEMPO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353924-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE - IN GENERE - DIRITTO ALLO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE INCIDENTALE E DI QUELLA EREDITARIA - ESPERIBILITA IN QUALSIASI MOMENTO - TOLLERANZA DELLO STATO DI COMUNIONE PER LUNGO TEMPO - IRRILEVANZA.*

Il diritto allo scioglimento della comunione puo sempre essere esercitato, sia nell'ipotesi di comunione ereditaria (art 713 cod civ), sia di comunione incidentale (art 1111 cod civ), nulla significando che per lungo tempo e per qualsiasi motivo si sia tollerato lo stato di comunione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)