Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 13 ottobre 1977, causa 37/77
Epigrafe
Nel procedimento 37/77,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal du travail di Charleroi nella causa dinanzi ad esso pendente tra
FERNANDO GRECO, Chatelineau,
e
FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS, Bruxelles,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 12 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU n. L 149, pag. 2),
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e A. O'Keeffe, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della controversia, il procedimento e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Il sig. Greco, cittadino italiano, lavorava in Italia, come operaio edile dal 3 settembre 1949 al 19 maggio 1956 (ossia per 278 settimane) e nel Belgio, come minatore, dal 22 novembre 1956 al 31 marzo 1971 (vale a dire per oltre 14 anni). Colpito da invalidità, il Greco otteneva una pensione belga nell'ambito del regime speciale a favore dei minatori, in base ai soli periodi di assicurazione compiuti nel Belgio. Tale pensione gli veniva attribuita a norma dell art. 1, n. 2, del regio decreto 19. 11. 1970, secondo cui sono legittimati a chiedere la pensione d'invalidità gli operai minatori che abbiano maturato un periodo minimo di occupazione di 10 anni nelle imprese minerarie. L'interessato veniva inoltre ammesso a fruire di una quota di pensione d'invalidità a carico della previdenza sociale italiana, spettantegli grazie al cumulo dei periodi di lavoro belgi e italiani.
paragrafo 2
Applicando le norme nazionali anticumulo (art. 23, n. 1, del regio decreto summenzionato), il FNROM, ente previdenziale belga competente nella fattispecie, riduceva la pensione belga dell'importo della pensione italiana, e pretendeva dal Greco il rimborso della somma di 51693 FB corrispostagli a titolo di anticipo recuperabile.
paragrafo 3
L'interessato impugnava il provvedimento di riduzione della pensione belga dinanzi al Tribunal du travail di Charleroi, il quale, con sentenza 24 marzo 1977, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 4
«Se l'art. 12, n. 2, del regolamento CEE n. 1408/71 consenta che una pensione d'invalidità concessa da uno Stato membro in base all'art. 46, n. 1, venga ridotta, in conformità al diritto interno di tale Stato, in ragione di prestazioni della medesima natura liquidate dall'ente previdenziale di un altro Stato membro».
paragrafo 5
La sentenza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 30 marzo 1977.
paragrafo 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia
paragrafo 1
Il sig. Greco rimanda alle osservazioni presentate dal ricorrente nella causa principale nel procedimento 112/76 (Manzoni/FNROM), ancora pendente, e dal convenuto nella causa principale nel procedimento 22/77 (FNROM), anch'esso tuttora pendente dinanzi a questa Corte, osservazioni alle quali egli aggiunge quanto segue:
paragrafo 2
dalla sentenza Rzepa (causa 35/74, Racc. 1974, pag. 1241) risulta, a suo avviso, che non può essere qualificata «anticipo recuperabile» una prestazione spettante in forza di una sola legislazione statale;
non essendovi sovrapposizione dei periodi assicurativi italiani e belgi, il FNROM non poteva tener conto della pensione italiana per ridurre la pensione dovuta a norma della sola legislazione belga;
l'art. 12 del regolamento n. 1408/71 autorizza espressamente il cumulo di prestazioni della stessa natura, liquidato nell'ambito della normativa comunitaria;
l'interessato subisce un danno a causa dei vari metodi di rivalutazione delle prestazioni e del deprezzamento della moneta italiana; egli percepisce una pensione belga ed una pensione italiana, per un importo complessivo inferiore alla pensione integrale di cui dovrebbe fruire in forza della sola legislazione belga. Per convertire, d'altronde, in FB la pensione italiana da detrarre dalla pensione belga, l'ente convenuto nella causa principale non ha applicato il tasso di conversione stabilito dalla disciplina comunitaria;
quanto all'art. 12 del regolamento n. 1408/71, il raffronto da farsi è quello fra diversi lavoratori migranti, non già fra lavoratori migranti e sedentari; allorché due lavoratori migranti che si trovino in una medesima situazione obiettiva fruiscano degli stessi vantaggi, non sussiste alcuna discriminazione incompatibile col Trattato;
qualora la Corte ritenesse che 1 incompatibilità dell'art. 46, n. 3, con l'art. 51 del trattato implichi altresì l'incompatibilità dell'art. 12 con lo stesso art. 51, si dovrebbe concludere che i criteri stabiliti all'art. 7, n. 1, lettere b) e c) del regolamento n. 574/72 si applicano anche alle prestazioni della stessa natura. In tal caso, il FNROM dovrebbe tener conto solo di una frazione non già dell'intero importo della prestazione corrisposta dall'Italia.
paragrafo 3
In allegato alle sue osservazioni, il ricorrente nella causa principale fornisce, a titolo di esempio, dei conteggi per dimostrare come una pensione belga di reversibilità possa essere ridotta a zero per il fatto che l'avente diritto fruisce di una pensione olandese di vecchiaia d'importo superiore al limite ammesso per il cumulo dalla legislazione belga, e come un lavoratore che sia stato occupato in Italia, nel Belgio e in Francia possa essere privato di qualsiasi vantaggio derivante dai periodi di lavoro compiuti negli ultimi due paesi, se le quote di pensione italiana e francese vengono integralmente detratte dalle prestazioni dovute dal Belgio.
paragrafo 4
Secondo il FNROM, le disposizioni anticumulo dell'art. 12 del regolamento n. 1408/71 non si applicano alle prestazioni calcolate in conformità all'art. 46. Il cumulo ingiustificato, che quest'articolo intende evitare, è infatti escluso dal n. 3 dell'art. 46.
paragrafo 5
Ora, se la correzione' prevista da quest'ultima norma fosse dichiarata incompatibile con l'art. 51 del trattato ne conseguirebbe:
paragrafo 6
che l'art. 46 creerebbe discriminazioni a danno dei lavoratori non migranti;
che art. 12 sarebbe in contrasto anche con l'art. 46, n. 1, 1o comma;
che l'art. 12 dovrebbe essere dichiarato incompatibile con gli artt. 7, 48 e 51 del trattato e non potrebbe, quindi, prevalere sulle norme interne anticumulo.
paragrafo 7
Il governo belga richiama gli argomenti da esso svolti nelle già ricordate cause Manzoni e Mura e, per il resto, presenta j osservazioni identiche a quelle del FNROM.
paragrafo 8
Il governo olandese ritiene che l'eccezione alla regola generale (eccezione stabilita nella seconda frase dell'art. 12, n. 2) è delimitata in modo da escludere ch'essa si applichi alle clausole di riduzione di diritto interno. Detta eccezione vale unicamente per il caso in cui prestazioni della stessa natura vengano liquidate dagli enti previdenziali di due o più Stati membri, «ai sensi dell'art. 46». Fra queste prestazioni non possono essere comprese quelle già spettanti in forza del diritto interno: di conseguenza, le prestazioni cui il ricorrente nella causa principale ha diritto in forza della legislazione belga non rientranno nell'eccezione stabilita dalla seconda frase dell'art. 12, n. 2.
paragrafo 9
Inoltre, non esistono differenze sostanziali fra l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 e l'art. 11, n. 2, del regolamento n. 3. La limitazione della portata dell'art. 46, n. 3, sancita nella sentenza Petroni (Racc. 1975, pag. 1149), fra ritenere che si possa continuare a seguire l'orientamento delineatosi nella giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 3 (cfr. sentenze 140/73, Mancuso, Racc. 1973, pag. 1449, e 50/75, Massonet, Racc. 1975, pag. 1473), la quale fa chiaramente intendere che, per casi di cumulo come quello di cui si discute, dovrebbero essere istituite clausole nazionali di riduzione. Qualora la applicazione di tali clausole fosse esclusa, la parte della prestazione che altrimenti, per effetto di dette clausole, non verrebbe corrisposta, dovrebbe invece essere Versata in forza del regolamento; ma ciò, tenuto conto della sentenza Petroni, equivarrebbe alla possibilità di applicare senz'altro l'art. 46, n. 3. Il rapporto esistente fra l'art. 12, n. 2, seconda frase, e l'art. 46, n. 3, implica quindi, in pratica, che una riduzione dev'essere sempre possibile in base all'una o all'altra di tali disposizioni.
paragrafo 10
Infine, gli artt. 48 e 51 del trattato non possono avere l'effetto di consentire all'interessato il godimento di prestazioni che, complessivamente, superino l'importo della retribuzione da lui percepita in periodo di attività. Sarebbe inoltre violato il principio della parità di trattamento, qualora si ammettesse la riduzione in funzione delle prestazioni spettanti in base alla legislazione di uno Stato terzo. In proposito, il governo olandese fa riferimento alle questioni pregiudiziali formulate dal Sozialgericht di Augsburg nella causa 32/77 (Giuliani/Landesversicherungsanstalt Schwaben).
paragrafo 11
La Commissione osserva anzitutto che la vera questione d'interpretazione è nella fattispecie quella del se l'art. 12, n. 2, consenta o meno l'applicazione delle clausole di riduzione delle prestazioni dell'assicurazione invalidità, stabilite dalla legislazione di uno Stato membro per il caso di cumulo con prestazioni della stessa natura liquidate da un ente previdenziale di un altro Stato membro, per la decurtazione di una pensione d'invalidità spettante senza necessità di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell'art. 46, n. 1. Essa ricorda che, dalla sentenza di rinvio, la pensione d'invalidità dovuta al sig. Greco risulta esser stata liquidata dapprima in base al regolamento n. 3, poi in base al regolamento n. 1408/71, e che, ai sensi dell art. 94, n. 5, di quest'ultimo, solo a richiesta degli interessati gli enti previdenziali avrebbero potuto procedere alla revisione, secondo le disposizioni del regolamento n. 1408/71, delle prestazioni liquidate a norma del regolamento n. 3, fermo restando, comunque, che le prestazioni attribuite ai sensi di questo testo non avrebbero potuto essere ridotte per effetto del nuovo regolamento.
paragrafo 12
L'art. 12 pone anzitutto il principio secondo cui le clausole anti-cumulo stabilite dalle leggi interne possono essere applicate ai lavoratori contemplati dal regolamento n. 1408/71, purché non si tratti di talune prestazioni della stessa natura, fra l'altro di quelle dell'assicurazione invalidità, liquidate ai sensi dell'art. 46. Ne consegue che, se non intendono violare il diritto comunitario, gli Stati membri possono applicare le proprie norme interne anticumulo solo entro i limiti consentiti dall'art. 12, n. 2.
paragrafo 13
Nel caso in esame, il cumulo dei periodi assicurativi era stato certamente necessario per l'acquisto del diritto alle in Italia, e la pensione era stata liquidata a norma dell'art. 46, n. 2. Non vi era stata invece necessità di cumulo per l'acquisto del diritto alle prestazioni nel Belgio. IL FNROM aveva quindi liquidato in base all'art. 46, n. 1, la pensione d'invalidità spettante al Greco. Entrambe le prestazioni erano state perciò liquidate ai sensi dell'art. 46 e, in conformità all'art. 12, n. 2, né l'ente l'ente previdenziale italiano, ammesso che esista in Italia una norma anticumulo, né il FNROM avrebbero potuto effettuare una riduzione della pensione d'invalidità in forza di norme interne.
paragrafo 14
Andando oltre l'interpretazione letterale dell'art. 12, n. 2, si deve procedere anche ad un'interpretazione teleologica di tale disposizione. L'applicazione delle norme nazionali anticumulo si concreta generalmente in un'operazione consistente nel detrarre dalla pensione spettante in forza della legislazione di un solo Stato membro, in base ai soli periodi maturati sotto tale legislazione, la pensione attribuita dall'ente previdenziale di un altro Stato membro, in base al regolamento comunitario. Di conseguenza, a parte il fatto che il ridurre, in forza di norme interne anticumulo, una pensione attribuita ai sensi dell'art. 46 si risolve nella decurtazione dell'importo di una prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali, e che una siffatta limitazione del cumulo di due prestazioni è stata giustamente considerata dalla Corte incompatibile con l'art. 51 del trattato, l'applicazione di dette norme interne andrebbe contro la vonlontà del legislatore comunitario, il quale ha comunque inteso, indipendentemente dalla compatibilità o meno di tale principio con l'art. 51 del trattato, garantire al lavoratore migrante la somma delle prestazioni calcolate in conformità ai nn. 1 e 2 dell'art. 46 fino a concorrenza del più elevato importo teorico, che non è necessariamente quello calcolato secondo la legislazione applicata dall'ente che liquida la prestazione ai sensi dell'art. 46, n. 1.
paragrafo 15
Alla Commissione non sembra che la Corte, nella sentenza Petroni, abbia condannato il principio stesso della riduzione, da parte del Consiglio, delle prestazioni previdenziali garantite agli interessati dal trattato (cfr. punto 20 della motivazione). Si può quindi ammettere la riduzione della prestazione spettante a norma dell'art. 46, n. 2, in forza della norma interna anticumulo propria della legislazione applicata dall ente che procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12, n. 2? Allo stato attuale della normativa, quest'ultima disposizione non consente di applicare clausole di riduzione interne, né per le prestazioni spettanti in forza dell art. 46, n. 1, né per quelle di cui all'art. 46, n. 2. D'altra parte, non sembra auspicabile, qualora, il cumulo di pensioni dovesse essere considerato ingiustificato, che la riduzione avvenga in base a clausole anticumulo di diritto interno. Di gran lunga preferibile sarebbe, in mancanza di un regime comune di previdenza sociale, poter disporre di una norma comunitaria che permetta di evitare cumuli ingiustificati. Ma allora sorgerebbe il problema di stabilire quando il cumulo sia ingiustificato.
paragrafo 16
La Commissione ritiene perciò che la risposta da dare al Tribunal du travail di Charleroi potrebbe essere la seguente:
paragrafo 17
«L'art. 12, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1408/71 va interpretato nel senso ch'esso non consente l'applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro, per ridurre, in caso di cumulo con prestazioni della stessa natura liquidate da un ente previdenziale di un altro Stato membro, la pensione d'invalidità attribuita nel primo Stato, senza necessità di cumulo di periodi assicurativi, ai sensi dell'art. 46, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1408/71».
paragrafo 18
All'udienza del 14 luglio 1977 hanno presentato osservazioni orali il ricorrente nella causa principale (rappresentato dal sig. Rossini, direttore del «Patronato ACLI»), il FNROM (rappresentato dal sig. Stein) e la Commissione delle CC.EE. (rappresentata dalla sig.na Jonczy, in qualità di agente).
paragrafo 19
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 20 settembre 1977.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 24 marzo 1977, pervenuta in cancelleria il 30 marzo seguente, il Tribunal du travail di Charleroi ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione vertente sull'interpretazione dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, del 5 luglio 1971, pag. 2);
punto 2
la questione è stata sollevata in una controversia vertente sul calcolo, da parte del competente ente previdenziale belga, della pensione d'invalidità di un cittadino italiano, attore nella causa principale, che ha lavorato dapprima in Italia come operaio edile, indi nel Belgio come minatore del fondo;
punto 3
detto lavoratore possedeva nel Belgio tutti i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale per aver diritto alla pensione d'invalidità nell'ambito del regime dei minatori;
punto 4
viceversa, per aver diritto alle prestazioni in Italia, doveva invocare l'art. 45 del regolamento n. 1408/71 e, per il calcolo di dette prestazioni, i periodi effettivamente maturati nei due Stati membri sono stati cumulati e la prestazione italiana è stata ripartita prorata;
punto 5
applicando le norme anticumulo nazionali, l'ente belga ha poi sottratto dalla pensione d'invalidità l'importo della quota italiana ed ha chiesto all'interessato il rimborso della somma versatagli come anticipo;
punto 6
viene chiesto se sia compatibile con l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 la riduzione della pensione d'invalidità corrisposta da uno Stato membro a norma dell'art. 46, n. 1, in ragione di prestazioni della stessa natura liquidate dall'ente previdenziale di un altro Stato membro, e ciò in forza di disposizioni di diritto interno del primo Stato membro;
punto 7
l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 stabilisce che «le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articoli 46, 50, 51 o dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b)»;
punto 8
come questa Corte ha già affermato nella sentenza 21 ottobre 1975 (Petroni, 24/75, Racc. pag. 1149), l'art. 46, n. 3, è incompatibile con l'art. 51 del trattato in quanto impone la limitazione delle prestazioni spettanti in diversi Stati membri, mediante decurtazione dell'importo di una prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali;
punto 9
ne consegue che detto numero non si applica qualora esso implichi la riduzione della prestazione spettante in forza delle sole leggi di uno Stato membro ed in tal caso va disapplicato il secondo inciso dell'art. 12, n. 2;
punto 10
quando detto secondo inciso va disapplicato, si applica il primo inciso, con la conseguenza che si possono opporre al beneficiario le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione contemplate dalle leggi nazionali;
punto 11
si desume tuttavia dall'art. 46, n. 1, che, ove l'applicazione delle sole disposizioni nazionali per la sussistenza ed il calcolo del diritto sia meno vantaggiosa per il lavoratore che non l'applicazione dei principi del cumulo e della ripartizione prorata, vanno applicati questi ultimi;
punto 12
la questione va quindi risolta nel senso che, qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime del cumulo e della ripartizione pro-rata, a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 va applicato quest'ultimo.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 13
Le spese sostenute dal governo belga, dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 14
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal du travail di Charleroi, con sentenza 24 marzo 1977, dichiara:
Qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime del cumulo e della ripartizione prorata, a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 va applicato quest'ultimo.
Firme
Kutscher
Sørensen
Bosco
Donner
Mertens de Wilmars
Pescatore
O'Keeffe
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 ottobre 1977.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher