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Sez. 3, Sentenza n. 13603 del 21/06/2011 (Rv. 618394 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE | Giudizio di ammissione delle prove - Censurabilità ex art. 6 CEDU - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618394-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di prova, non può essere invocata la lesione dell'art. 6, primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo al fine di censurare l'ammissibilità di mezzi di prova concretamente decisa dal giudice nazionale, in violazione del regime processuale interno, spettando esclusivamente a quest'ultimo valutare gli elementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli di cui una parte chiede la produzione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 6 CEDU al fine di censurare le decisioni del giudice del merito in ordine all'ammissione della prova per testi ed alla disposizione della consulenza tecnica d'ufficio).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)