Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 11 ottobre 1984, causa 151/83
Epigrafe
Nella causa 151/83,
Società Aciéries et laminoirs de Paris «Alpa», con l'avv. Lise Funck-Brentano, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Marlyse Neuen-Kauffman, 21, rue Philippe-II,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Frank Benyon, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento del rifiuto della Commissione di considerare la ricorrente come un'impresa ai sensi del regime delle quote di produzione,
LA CORTE (prima sezione),
composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, presidente di sezione, e T. Koopmans, giudice,
avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: H.A. Rühi, amministratore principale
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in data 26 maggio 1983, la società Alpa chiedeva alla Commissione di fruire degli adeguamenti previsti dall'art. 14 della decisione 30 giugno 1982, n. 1696/82/CECA (GU L 191, pag. 1), per il secondo trimestre 1983).
paragrafo 2
La Commissione rispondeva, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno del 22 giugno 1983, riferendosi ad una precedente lettera del 5 aprile 1983, a firma del commissario Davignon, con la quale si rispondeva ad una richiesta di adeguamento delle quote del 23 febbraio 1983. La ricorrente sostiene che questa prima lettera, a suo tempo, non le era pervenuta.
paragrafo 3
Nella lettera 5 aprile 1983, il commissario Davignon accusa ricevuta della lettera 23 febbraio 1983, con cui la ricorrente chiedeva alla Commissione di considerare l'impresa Alpa come un centro di produzione autonomo nell'ambito del gruppo Usinor.
paragrafo 4
Egli ricorda che l'art. 2, n. 4, della decisione 30 giugno 1982, n. 1696/82/CECA dispone quanto segue: «Va considerata come un'unica impresa, a norma della presente decisione, un gruppo di imprese che abbia formato oggetto di concentrazione ai sensi dell'art. 66 del trattato, anche se tali imprese sono situate in stati membri differenti». D'altra parte, dopo aver ricordato che la decisione n. 24/54 dell'Alta Autorità, in data 6 maggio 1954, definisce che cosa debba intendersi per controllo di un'impresa ai sensi dell'art. 66, n. 1, del trattato CECA, la lettera rileva che l'impresa Usinor detiene il 100 % del capitale della società Alpa, il che implica che la ricorrente è effettivamente controllata dall'impresa Usinor, la quale, essa sola, è destinataria delle quote ai sensi degli artt. 5 e 9, n. 2, della decisione n. 1696/82/CECA. Non esisterebbe alcuna norma che consenta di trattare individualmente la ricorrente nell'ambito dell'applicazione dell'art. 58 del trattato CECA. Di conseguenza, soltanto l'impresa Usinor è legittimata a chiedere l'applicazione di quanto disposto dalla decisione n. 1696/82/CECA. Secondo l'art 14 di questa decisione, l'impresa Usinor è tuttavia esclusa dall'applicazione della stessa in ragione delle sue dimensioni.
paragrafo 5
La ricorrente ha impugnato questa lettera mediante atto registrato nella cancelleria della Corte il 25 luglio 1983. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di rimettere la causa alla prima sezione, senza previa istruttoria.
SENTENZA › In fatto › Il — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione individuale notificatale il 22 giugno 1983.
paragrafo 2
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 3
dichiarare irricevibile il ricorso per l'annullamento della lettera 22 giugno 1983;
subordine, respingere tale ricorso per annullamento;
porre le spese a carico della ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
Secondo la Commissione, il ricorso è irricevibile in ogni sua parte. La lettera 22 giugno 1983 del sig. Faure non costituisce una decisione. Nella lettera 26 maggio 1983, la ricorrente chiedeva alla Commissione di procedere all'adeguamento della sua quota, considerando la società Alpa come un centro di produzione autonomo. Secondo la Commissione, questa lettera costituisce una richiesta di carattere politico della ricorrente, mirante a modificare la decisione n. 1696/82/CECA, o addirittura a disapplicarla.
paragrafo 2
Quanto alla risposta del commissario Davignon, essa non sarebbe formalmente una decisione, bensì una lettera personale all'amministratore delegato della Alpa. Il suo contenuto sarebbe piuttosto quello di una «nota esplicativa» (e quindi avente soltanto carattere confermativo); nella lettera si illustrano le disposizioni generali esistenti e si fa riferimento ad una decisione individuale già adottata nei confronti di un'altra impresa, decisione che aveva prodotto effetti giuridici (e che, d'altra parte, era stata impugnata dalla destinataria Usinor nella causa 103/83). La Commissione si richiama alla sentenza 10 dicembre 1957, nelle cause riunite 1/57 e 14/57 (Société des usines à tubes de la Sarre, Race. pag. 199), e alla sentenza 5 dicembre 1963 nelle cause riunite 53 e 54/63 (Lemmerz-Werke, Race. pag. 483).
paragrafo 3
La tesi della Commissione non menoma affatto, secondo quest'ultima, la tutela giuridica offerta dal trattato CECA, ed in particolare dall'art. 33, alle imprese, contro la decisione individuale con la quale vengono comunicate le quote per il trimestre in corso.
paragrafo 4
La Commissione considera che il ricorso, in quanto basato sulla pretesa illegittimità degli artt. 2, n. 4, ed eventualmente 14, terzo trattino, della decisione generale, è irricevibile. A suo avviso, la lettera del 22 giugno non riguarda l'applicazione dell'art. 2, n. 4, né quella dell'art. 14, terzo trattino. L'inapplicabilità dell' art. 14, terzo trattino, deriva direttamente dalla decisione n. 1696/82/CECA, mentre l'art. 2, n. 4, ha già costituito oggetto della decisione individuale 27 aprile 1983, impugnata nella causa 103/83. In proposito, la Commissione si riferisce alla sentenza della Corte 16 febbraio 1982, nella causa 258/80, (Rumi, Race. pag. 487).
paragrafo 5
La ricorrente assume che soltanto in base alla decisione con la quale è stata respinta la sua richiesta di adeguamento delle quote, di cui essa ha avuto conoscenza il 22 giugno 1983, l'Alpa ha potuto proporre il ricorso in esame.
paragrafo 6
Essa sostiene che la questione della ricevibilità sollevata dalla Commissione è indissociabile dal merito, in quanto è condizionata dalla soluzione che la Corte darà al problema della legittimità dell'art. 2, n. 4, della decisione n. 1696/82/CECA. Inoltre, la ricorrente è la sola impresa del gruppo Usinor che produce tondi per cemento armato, e ad essa sola si applica la decisione di assegnazione delle quote e l'impugnato rifiuto di adeguare le produzioni di riferimento. Data questa sua qualità di destinatario reale, essa può legittimamente considerarsi come una persona giuridica che i suddetti provvedimenti riguardano individualmente. In analogia con quanto disposto dall'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, le decisioni della Commissione, riguardanti nella fattispecie i prodotti della categoria V, sono state adottate nei confronti di un'altra persona giuridica, ma riguardano direttamente e individualmente la società Alpa. Le disposizioni di questo articolo costituiscono d'altronde una più precisa enunciazione di quanto stabilito dall'art. 33, 2° comma, del trattato CECA.
paragrafo 7
La ricorrente considera poi che la lettera della Commissione costituisce una decisione. Essa fa riferimento alla sentenza della Corte 22 giugno 1983, nella causa 317/82, Boël/Commissione, nella quale si trattava di una richiesta di applicazione dell'art. 14. La Commissione aveva parzialmente respinto tale richiesta, in quanto aveva considerato che il testo della decisione generale escludeva uno dei prodotti in questione dalla possibilità di adeguamento. Qualora si seguisse il ragionamento svolto dalla Commissione nella presente causa, il rifiuto che era stato notificato all'impresa Boël non costituirebbe una decisione, bensì unicamente una lettera destinata ad informare l'impresa del fatto che l'art. 14 non era applicabile nel suo caso. Tuttavia, il ricorso proposto per l'annullamento di tale decisione non aveva dato luogo ad eccezioni d'irricevibilità. Ora, l'azione promossa dall'attuale ricorrente è identica a quella della Boël.
paragrafo 8
Nella controreplica, la Commissione rileva che la ricorrente non ha risposto ai suoi argomenti relativi alla illegittimità, né ha precisato quali disposizioni della decisione generale sarebbero state applicate nella lettera 22 giugno 1983.
paragrafo 9
Essa sostiene che, nella fattispecie, non è necessario stabilire se la ricorrente sia destinataria della decisione individuale 27 aprile 1983, con la quale venivano assegnate quote alla Usinor, perché la ricorrente non ha impugnato tale decisione. La Commissione insiste sul fatto che la domanda della ricorrente non va considerata come una richiesta di applicazione dell'art. 14, bensì come una richiesta di disapplicazione della decisione n. 1696/82/CECA. In forza di questa decisione generale, la Commissione deve trattare con l'impresa destinataria della decisione individuale che fissa le quote. Soltanto questa impresa può presentare una richiesta di adeguamento. Nella fattispecie, la Usinor non ha chieto l'adeguamento, in quanto non avrebbe mai potuto dimostrare che il gruppo Usinor soddisfa le condizioni dell'art. 14.
paragrafo 10
La lettera della ricorrente e la risposta del sig. Faure, funzionario della Commissione, si collocano al di fuori dell'ambito fissato dalla decisione generale. La Commissione non era tenuta ad adottare una decisione, né l'ha quindi adottata. Se qualsiasi persona che intenda contestare una decisione generale potesse impugnarla, dopo aver ricevuto una risposta da parte degli uffici della Commissione, verrebbe svuotato di contenuto l'art. 33, in forza del quale una decisione generale può essere impugnata solo in caso di sviamento di potere.
paragrafo 11
Nella propria lettera 22 giugno, la Commissione non ha adottato alcun provvedimento, né applicato alcuna disposizione della decisione generale, che rechi pregiudizio alla ricorrente. La lettera è una semplice presa di posizione degli uffici della Commissione e si limita a descrivere la situazione di fatto.
paragrafo 12
La Commissione rileva che, nella causa 317/82, Boël, le cose stavano in modo del tutto diverso. Detta causa riguardava una richiesta di adeguamento presentata dall'impresa assegnataria delle quote, e il ricorso era unicamente basato sulla violazione dell'art. 14. Non vi sarebbe alcuna contraddizione tra il punto di vista sostenuto dalla Commissione nella causa Boël e quello da essa difeso nella presente causa.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito
paragrafo 1
La ricorrente sostiene che nel suo caso sono soddisfatte le condizioni dell'art. 14, terzo trattino, della decisione n. 1696/82/CECA, in quanto essa fabbrica unicamente prodotti della categoria V, per i quali il tasso di riduzione supera il 40 % e la produzione totale nel 1981 non ha superato 700000 tonnellate.
paragrafo 2
La Commissione ha, rifiutato di esaminare la richiesta di adeguamento, in quanto ha considerato la ricorrente come integrata nel gruppo Usinor, relativamente all'applicazione dell'art. 58.
paragrafo 3
La Commissione si è riferita all'art. 2, n. 4, della decisione n. 1696/82/CECA, secondo cui «va considerata come un' unica impresa, a norma della presente decisione, un gruppo di imprese che abbia formato oggetto di concentrazione ai sensi dell'art. 66 del trattato, anche se tali imprese sono situate in stati membri differenti». La Commissione ha inoltre ricordato la decisione 6 maggio 1954, n. 24/54, dell'Alta Autorità, in cui viene definita la nozione di «controllo» delle imprese ai sensi dell'art. 66 del trattato CECA.
paragrafo 4
La ricorrente sostiene che la decisione individuale notificatale è illegittima:
paragrafo 5
1) in quanto si fonda sull'art. 2, n. 4, della decisione n. 1696/82/CECA, per considerare l'Alpa come un centro di produzione integrato nel gruppo Usinor;
2) in quanto si fonda sull'art. 14, terzo trattino, della decisione n. 1696/82/CECA, che esclude in generale qualsiasi possibilità di adeguamento per le imprese la cui produzione superi un certo volume, senza che la nozione d'impresa venga definita con riguardo a tale possibilità.
paragrafo 6
Secondo la ricorrente, la Commissione, riferendosi alle definizioni date dal trattato e dalle norme derivate nell'ambito limitato delle intese e concentrazioni, per applicarle al regime delle quote, si rende responsabile di uno sviamento di potere.
paragrafo 7
La ricorrente rimanda a varie disposizioni del trattato, decisioni generali della Commissione e sentenze della Corte, dalle quali risulterebbe che il criterio applicato è quello dell'unità giuridica, e non dell'unità economica. Ad esempio, le sanzioni previste per le imprese che abbiano commesso infrazioni vengono inflitte all'impresa stessa, non già al proprietario dell'impresa. Per quanto riguarda il sistema di perequazione del rottame, la Corte ha preferito il criterio giuridico a quello economico, equiparando la nozione d'impresa ai sensi del trattato a quella di persona fisica o giuridica, in quanto il trattato fa essenzialmente ricorso a tale nozione per designare i titolari di diritti e di obblighi derivanti dal diritto comunitario.
paragrafo 8
Servendosi, al di fuori della sfera d'applicazione prevista dal trattato, della nozione di concentrazione di imprese ricavata dall'art. 66, la Commissione agisce illecitamente. Inoltre, essa agisce in modo inopportuno, perché contrastante con gli obiettivi perseguiti dal trattato e col sistema delle quote.
paragrafo 9
La definizione data dalla Commissione porta a discriminare le imprese che hanno compiuto sforzi di ristrutturazione. È questo il caso della ricorrente, unica impresa del gruppo Usinor che fabbrichi tondi per cemento armato, dopo la concentrazione di tale attività nel proprio stabilimento. La ricorrente gestisce una piccola azienda moderna, ubicata nella regione parigina, ben situata per l'approvvigionamento di rottame e per la vendita di tondi per cemento armato nella regione.
paragrafo 10
Inoltre, vengono discriminate senza alcuna ragione obiettiva le imprese integrate ai sensi dell'art. 66 a vantaggio delle imprese indipendenti. La ricorrente è una società giuridicamente indipendente dalla Usinor. Essa non può fabbricare alcun altro prodotto e non può quindi beneficiare dei trasferimenti di produzione da uno stabilimento del gruppo ad un altro. Essendo geograficamente isolata nella regione parigina, le è impossibile trasferire la propria manodopera in altri stabilimenti del gruppo. Di conseguenza, essa si trova di fronte a problemi sociali, finanziari e contabili identici a quelli di imprese non integrate in un gruppo.
paragrafo 11
Il fatto che le siano state assegnate quote insufficienti impedisce alla ricorrente di soddisfare la domanda della sua clientela, geograficamente concentrata nella regione parigina. La situazione della ricorrente sul mercato francese si è continuamente deteriorata, mentre quella delle imprese indipendenti, in particolare italiane, ha registrato un costante sviluppo.
paragrafo 12
Le quote fissate dalla Commissione non le permettono più di raggiungere il minimo indispensabile di redditività e le hanno causato perdite di 7600000 FF per il primo trimestre 1983 e di 5766000 FF per il secondo trimestre 1983. La ricorrente si trova quindi nell'impossibilità di ammortizzare i propri impianti e di coprire i costi fissi; per varie settimane, essa è stata costretta a chiudere il proprio stabilimento per riduzione di personale.
paragrafo 13
Secondo la Commissione è incontestato che l'Alpa abbia attuato col gruppo Usinor una concentrazione ai sensi dell'art. 66 del trattato CECA e, d'altra parte, si deve ammettere che l'Alpa è un'impresa ai sensi dell'art. 80 dello stesso trattato.
paragrafo 14
Si tratta quindi di stabilire se l'art. 2, n. 4, secondo cui «va considerata come un'unica impresa, a norma della presente decisione, un gruppo di imprese che abbia formato oggetto di concentrazione...» sia illegittimo.
paragrafo 15
Il trattato attribuisce alla Commissione un ampio potere discrezionale quanto alla configurazione del regime delle quote di produzione. Essa deve esercitare il potere attribuitole dall'art. 58 del trattato CECA in modo obiettivo e senza discriminazioni. Ai fini di una esatta applicazione del regime delle quote, il criterio secondo cui tale regime si applica anche ad un gruppo di imprese che abbia attuato una concentrazione ai sensi dell' art. 66 del trattato risulta essere obiettivo e adeguato.
paragrafo 16
La concentrazione d'imprese è caratterizzata dal fatto che una o più imprese sono soggette al controllo di un'altra impresa. L'esistenza di un controllo implica la possibilità d'influire sulle decisioni di un'altra impresa in materia industriale e commerciale. Per garantire l'efficacia del sistema delle quote, è necessario designare come destinatario del sistema colui che ha la possibilità di determinare l'attività dell'impresa sul piano della produzione.
paragrafo 17
Fissando quote di produzione per ogni singola impresa si comprometterebbero i diritti dell'impresa che si è assicurata il controllo delle imprese che hanno attuato la concentrazione e, in tal modo, si violerebbe il principio dell'art. 66 del trattato CECA secondo cui le concentrazioni d'imprese sono lecite. La fissazione di una quota di produzione per l'intero gruppo dà infatti maggiore elasticità al sistema. Le produzioni realizzate durante il periodo di riferimento vengono sommate per le imprese che compongono il gruppo. A questo è tuttavia consentito ripartire liberamente fra le varie imprese le quote di produzione fissate. Il gruppo fruisce perciò di un notevole vantaggio rispetto ad un'impresa singola, la quale ha semplicemente la facoltà di modificare o di aumentare, mediante scambio o acquisto, le quote ad essa essegnate. La decisione n. 1698/82/CECA tiene quindi conto di un obiettivo essenziale perseguito mediante la concentrazione di imprese e consistente nell'attuare, grazie ad una specializzazione nell'ambito del gruppo, una razionalizzazione delle attività.
paragrafo 18
Il gruppo di imprese che abbia attuato una concentrazione non differisce da un'impresa che, pur costituendo un'unica persona giuridica, disponga di più unità di produzione. Il regime stabilito dalla pubblica autorità deve configurarsi secondo le strutture e le operazioni economiche reali. I sistemi di quote hanno lo scopo di stabilire la struttura e il volume della produzione futura, in base alla struttura ed al volume della produzione accertati in passato. Per un gruppo di imprese che abbiano attuato una concentrazione ai sensi dell'art. 66 del trattato CECA, la produzione accertata durante il periodo di riferimento è il risultato di decisioni adottate nell'ambito del gruppo come tale e determinate dall'interesse di questo.
paragrafo 19
Secondo la Commissione, se si seguisse fino in fondo il ragionamento dell'Alpa, non tenendo conto dell'art. 2, n. 4, e supponendo che rimangano inalterate le altre disposizioni delle decisioni, le quote della ricorrente rischierebbero di essere molto meno elevate (intorno al 55 % delle quote attuali), tenuto conto del suo contributo alla produzione dei mesi migliori, che servono per il calcolo delle produzioni di riferimento. Anche qualora la ricorrente avesse soddisfatto le condizioni per un aumento ai sensi dell'art. 14, terzo trattino, tale aumento sarebbe stato modesto, poiché tali adeguamenti non hanno mai superato l'equivalente di una diminuzione del 5 % del tasso di riduzione considerato.
paragrafo 20
La Commissione nega che sussista una discriminazione fra le imprese integrate e le imprese indipendenti. La situazione di un gruppo d'imprese che abbia attuato una concentrazione non è diversa da quella dell'impresa singola la quale disponga di più unità di produzione. Neil' uno e nell'altro caso, la natura e il volume dei prodotti costituiscono il risultato di una politica industriale e commerciale concertata, e quindi uniforme. Queste due forme di organizzazione devono essere giuridicamente trattate nello stesso modo, in quanto le imprese dell'uno e dell'altro tipo si trovano nella stessa situazione di fatto per quanto riguarda le conseguenze del regime delle quote sulla programmazione della produzione. Se venisse adottato il criterio della forma di organizzazione, non si terrebbe conto della realtà e si agirebbe in modo arbitrario e discriminatorio nei confronti delle imprese individuali che dispongono di più unità di produzione.
paragrafo 21
Secondo la Commissione, non è verosimile che l'appartenenza dell'Alpa al gruppo Unisor non modifichi affatto il modo di gestione dell'impresa ricorrente. Le affermazioni dell'Alpa, secondo cui essa non potrebbe beneficiare di trasferimenti di produzione da uno stabilimento all'altro, sono smentite dall'atto introduttivo del ricorso, in cui è detto, a pag. 11, che hanno già avuto luogo spostamenti di produzione dagli altri stabilimenti del gruppo Usinor all'azienda della ricorrente.
paragrafo 22
Anche qualora si dovesse ammettere l'applicabilità dell'art. 14, la Commissione dubita che si possa parlare di difficoltà eccezionali nel caso dell'Alpa. Le quote assegnate al gruppo Usinor per il secondo trimestre 1983 lasciavano all' ALPA una percentuale abbastanza elevata di sfruttamento delle proprie capacità (65,8 %), e la Corte, nella sentenza 11 maggio 1983 (causa 242/81, Klöck-ner/Commissione, Racc. pag. 1451, punto 17 della motivazione), ha ritenuto che l'art. 58 non impone affatto alla Commissione l'obbligo di garantire ad una determinata impresa una produzione minima che questa impresa ritenga indicata in relazione ai propri criteri di redditività. Infine, la Commissione respinge l'assunto secondo cui essa si sarebbe resa responsabile di uno sviamento di potere. Per provare lo sviamento di potere, la ricorrente dovrebbe dimostrare che la decisione persegue in realtà uno scopo diverso da quello per il quale l'Alta Autorità aveva facoltà di agire (sentenza 12. 6. 1958, causa 2/57, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/Alta Autorità, Race. pag. 139).
paragrafo 23
Nella replica, la ricorrente ribadisce che la discriminazione di cui si lamenta è una conseguenza del combinato disposto degli artt. 2, n. 4, e 14, terzo trattino, della decisione n. 1696/82. Tale discriminazione potrebbe, d'altra parte, essere eliminata in due modi, e cioè riconoscendo che la ricorrente si trova nella situazione di un'impresa indipendente destinataria di quote individuali, ovvero rinunciando ad escludere a priori qualsiasi diritto all' adeguamento per un'impresa produttrice di tondi per cemento armato integrata in un gruppo, qualora essa sia la sola impresa nell'ambito del gruppo che produce tondi per cemento armato e soddisfi tutte le altre condizioni stabilite dall'art. 14, terzo trattino.
paragrafo 24
L'affermazione della Commissione, secondo cui un gruppo di imprese disporrebbe di una maggiore capacità di adattamento in quanto potrebbe ripartire le quote ad essa assegnate tra le imprese del gruppo, può, secondo la ricorrente, rivelarsi esatta in taluni casi, ma non corrisponde alla realtà in altri. La generale applicazione a situazioni diverse di un criterio unico e puramente giuridico procede da una concezione semplicistica e tecnocratica del sistema. La Commissione inverte l'ordine degli obblighi ad essa incombenti nell'organizzazione del regime delle quote. Essa deve in primo luogo ristabilire l'equilibrio del mercato, indi vegliare al rispetto delle quote; ora, il comportamento della Commissione sembra ispirato anzitutto alle necessità del controllo, mentre questo non costituisce uno scopo a sé stante.
paragrafo 25
L'Alpa è totalmente indipendente dalla società madre. Il regime delle quote dovrebbe essere adattato alle realtà del mercato, in funzione dei dati economici obiettivi propri del mercato stesso e di ciascuna impresa. La Commissione dovrebbe prevedere un adattamento delle produzioni e delle quantità di riferimento di una unità produttiva, qualora questa funzioni in condizioni economiche analoghe a quelle in cui agisce un'impresa indipendente.
paragrafo 26
La ricorrente rileva inoltre che essa non ha tratto alcun vantaggio dall'assegnazione della quota alla Usinor. Al gruppo Usinor sono state assegnate quote per la categoria V in considerazione delle sue passate produzioni di riferimento. La ricorrente produce cifre per dimostrare che il calcolo delle produzioni di riferimento comprende periodi in cui gli altri centri di produzione di tondi per cemento armato avevano registrato un calo della loro produzione, fino alla loro completa chiusura. La ristrutturazione operata dal gruppo ha fortemente penalizzato la ricorrente, poiché il suo volume di produzione è stato ridotto di due volte e mezza, ed essa non ha quindi potuto ammortizzare le spese di razionalizzazione e ammodernamento cui si era impegnata in conformità agli obiettivi del trattato ed al programma di ristrutturazione.
paragrafo 27
Il sistema instaurato dalla Commissione ha la conseguenza che due imprese le quali lavorino in condizioni analoghe vengono trattate in modo diverso. Il fatto che vengano concessi adeguamenti alle imprese indipendenti di piccole dimensioni, mentre tale possibilità è esclusa per le imprese integrate, anche se gestite nelle stesse condizioni di un'impresa indipendente, comporta necessariamente modifiche strutturali nel settore in questione. Forti degli adeguamenti di quote, le piccole imprese indipendenti eseguono ordinazioni che le imprese integrate non potrebbero eseguire per mancanza di quote sufficienti, e sviluppano la propria produzione a danno di quella delle imprese concorrenti. La quota Usinor/Alpa sul mercato francese è diminuita dal 27,7% nel 1974 al 13,5% nel 1982, mentre quella degli italiani passava dal 3,5 % nel 1974 al 24,2 % nel 1982.
paragrafo 28
Secondo la giurisprudenza della Corte, la Commissione dovrebbe applicare l'art. 58 del trattato CECA in modo neutrale sul piano della concorrenza, e senza privilegiare talune imprese rispetto ad altre che si trovino in analoga situazione sul mercato. Provvedimenti di ammodernamento e ristrutturazione dovrebbero risolversi in un vantaggio, non già in un danno, per le imprese che li hanno attuati. Le norme derogatorie rispetto al sistema generale delle quote dovrebbero orientarsi in funzione degli obiettivi generali del Trattato.
paragrafo 29
La Corte di giustizia ha avallato il sistema delle quote calcolate in funzione delle produzioni di riferimento in quanto ha ritenuto che tale sistema non modificasse la struttura del mercato. In proposito, essa ha considerato che «tale criterio... consente... di ridurre la produzione globale senza per questo modificare le posizioni rispettive sul mercato delle imprese» (sentenza 3. 3. 1982, causa 14/81, Alpha Steel, Race. pag. 749, sentenza 16. 2. 1982, cause riunite 39, 43, 85 e 88/81, Halyvourgiki, Racc. pag. 593).
paragrafo 30
È vero che la Corte ha ritenuto legittimo l'art. 14 della decisione n. 2794/80, secondo cui la Commissione poteva eccezionalmente procedere, su richiesta dell'impresa interessata, e per ragioni di equità, in casi particolarmente difficili, ad una modifica della quota (sentenza 3. 3. 1982, Alpha Steel, summenzionata); tuttavia, l'art. 14, nella versione allora in vigore, non prevedeva una generale esclusione della possibilità di adeguamento per un intero gruppo di imprese integrato o di troppo grandi dimensioni.
paragrafo 31
La Commissione ha deliberatamente scelto di imporre i sacrifici derivanti dalla riduzione della produzione globale soltanto a talune imprese, senza alcuna altra ragione obiettiva se non le dimensioni delle stesse.
paragrafo 32
La ricorrente insiste sul fatto che un adeguamento della quota di talune imprese implica una correlativa riduzione della quota delle altre. Questa distorsione della produzione risulta chiaramente da una tabella allegata alla replica, nonché dalle previsioni, pubblicate, sull'andamento del mercato e dalla ripartizione delle quote. In seguito agli adeguamenti effettuati dalla Commissione, la parte della quota globale attribuita alla Usinor per il primo trimestre 1983 si è ridotta dal 2,47 % della quota prevista al 2,33 % della quota definitiva. La parte della Usinor sulla quota globale per la categoria V è continuamente diminuita, un trimestre dopo l'altro, a causa dell'assegnazione di quote supplementari alle imprese concorrenti non integrate, come risulta dalla tabella che costituisce l'allegato V. Essa è passata dal 2,88 % nel quarto trimestre 1981 al 2,33 % nel primo trimestre 1983.
paragrafo 33
Se la quota globale definitiva fosse stata equamente ripartita fra le imprese produttrici di tondi per cemento armato che lavorano nelle stesse condizioni, la ricorrente avrebbe fruito di un adeguamento affinché la riduzione della sua produzione della categoria V si avvicinasse alla riduzione media globale di tutte le imprese della CECA.
paragrafo 34
Nella controreplica, la Commissione sottolinea una contraddizione insita, a suo avviso, negli argomenti della ricorrente. Questa sembra, da un lato, voler profittare della possibilità di adeguamento prevista dall'art. 14, terzo trattino, e perciò non contesta la legittimità di questa norma. Tuttavia, nel ricorso, essa ha sostenuto che questa disposizione è illegittima, in ragione del limite di 700000 tonnellate ivi contemplato. Tale contraddizione si presenta di nuovo nella replica, ove è detto che l'Alpa dovrebbe essere riconosciuta come un'impresa ai fini del regime — in contrasto con l'art. 2, n. 4 — affinché essa possa profittare dell'art. 14, terzo trattino, ovvero che il limite di 700000 tonnellate di cui all'art. 14 dovrebbe essere abolito, affinché della norma possa avvalersi il gruppo Usinor. Questi due argomenti vengono dedotti alternativamente, essendo incompatibili l'uno con l'altro.
paragrafo 35
La Commissione contesta inoltre l'assunto secondo cui essa avrebbe applicato un criterio puramente giuridico nell'adot-tare l'art. 2, n. 4; è invece la Usinor che vorrebbe che la Commissione adotti un criterio puramente «giuridico», attribuendo a ciascuna impresa, ai sensi dell'art. 80, quote individuali. Se si accogliesse questa tesi, l'attribuzione delle quote e di eventuali adeguamenti dipenderebbe soltanto dalla forma giuridica dell'impresa in questione. L'Alpa, se fosse una società autonoma, pur facente parte di un gruppo, otterrebbe quote ed adeguamenti separati; una unità analoga all'Alpa, se non fosse altro che uno stabilimento a sé stante, facente parte di un'unica entità giuridica, non otterrebbe quote separate.
paragrafo 36
La Commissione respinge anche l'affermazione secondo cui la Usinor, società madre, non disporrebbe dell'elasticità di gestione propria di un gruppo. A titolo d'esempio, la Commissione ricorda che, nel quarto trimestre 1981, la Usinor ha approfittato del fatto che il gruppo non aveva interamente sfruttato le quote per le categorie I e VI, non prodotte dalla società Alpa, per ridurre un superamento della quota di produzione nella categoria V da 2211 a sole 335 tonnellate.
paragrafo 37
Quanto alle obiezioni della ricorrente secondo cui il calcolo delle sue produzioni di riferimento sarebbe svantaggioso per il suo gruppo, la Commissione ricorda che i criteri di calcolo sono stati fissati essenzialmente dalla prima decisione generale n. 2794/80/CECA. Il ricorso in esame non riguarda tale regime e, se la ricorrente ha obiezioni in proposito, essa stessa, o piuttosto la Usinor, non dovrebbero far altro che proporre ricorso. In realtà, la Usinor non ha avuto finora alcun interesse a farlo, in quanto il gruppo ha tratto ampiamente profitto dalla elasticità del sistema.
paragrafo 38
La Commissione ricorda anche che il regime delle quote non ha lo scopo di garantire una redditizia utilizzazione degli impianti delle imprese interessate. In proposito, essa richiama la sentenza 11 maggio 1983, nella causa 244/81, Klöckner, ed in particolare il punto 27 della motivazione (sopra citato).
paragrafo 39
Inoltre, la Commissione sostiene che l'art. 14, terzo trattino, della decisione n. 1696/82/CECA è legittimo.
paragrafo 40
Essa esamina anzitutto l'andamento del mercato, nel quale sono risultate sfavorite le imprese dette monoproduttrici, che fabbricavano tondi per cemento armato servendosi di rottame e trasformandolo direttamente in acciaio liquido in forni elettrici. Questo procedimento non è idoneo alla fabbricazione di tutti gli altri prodotti siderurgici.
paragrafo 41
La Commissione sostiene che l'abbattimento dei tassi di riduzione, applicato alle piccole e medie imprese monoproduttrici dalla decisione n. 533/82, non era discriminatorio ed era anche proporzionato allo scopo di offrire a tutte le imprese una possibilità di sopravvivenza. La disparità di trattamento non costituisce una discriminazione, in quanto le situazioni non sono comparabili, sotto il profilo delle dimensioni dell'impresa, della struttura della produzione e degli effetti del sistema delle quote di produzione.
paragrafo 42
Quanto all'addebito secondo cui gli adeguamenti concessi alle imprese concorrenti avrebbero modificato le strutture del mercato, la Commissione ritiene verosimile che la struttura del mercato dei tondi per cemento armato sarebbe cambiata molto più in mancanza di un regime di quote di quanto non sia cambiata in ragione di tale regime. Se il mercato fosse stato interamente libero, i produttori indipendenti, che disponevano di acciaierie elettriche, avrebbero registrato un aumento ancor più rapido della loro quota di mercato, dato il loro vantaggio sul piano dei costi.
paragrafo 43
La Commissione produce anche cifre relative alla produzione dei tondi per cemento armato negli anni 1980-1982, cifre dalle quali risulterebbe che la produzione italiana ha subito una riduzione superiore a quella media comunitaria ed a quella del gruppo Usinor.
paragrafo 44
Essa segnala inoltre che le differenze fra i programmi di previsione ed i programmi definitivi pubblicati dalla Commissione derivano dalle rettifiche delle produzioni di riferimento cui si è proceduto in forza degli artt. 5 e 9, n. 2, o dell'art. 15 della decisione n. 1696/82/CECA, non già dagli adeguamenti di quote concessi in forza dell'art. 14, terzo trattino. Questi adeguamenti erano stati soltanto dell'ordine di 40691 tonnellate su 1710000. La Commissione osserva pure che le osservazioni della ricorrente circa gli adeguamenti concessi per i trimestri precedenti, nonché la nazionalità delle imprese beneficiarie, non sono pertinenti. In ogni caso, le imprese che hanno ottenuto adeguamenti in forza dell'art. 14, terzo trattino, nel secondo trimestre 1983 erano imprese aventi sede in quattro dei 10 stati membri, compresa la Francia.
paragrafo 45
Infine, la Commissione indica che al gruppo Usinor sono stati concessi adeguamenti di quote, in forza dell'art. 14 della decisione n. 2794/80/CECA, che hanno portato ad un aumento dei suoi riferimenti per la categoria V, sotto il regime della decisione n. 1696/82/CECA, e che il tasso di sfruttamento delle capacità di questo gruppo è del 65,8 %, mentre per i suoi concorrenti la media è del 42,5 %. Nel caso della ricorrente, non si può quindi parlare di difficoltà eccezionali determinate dal regime delle quote.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 23 febbraio 1984 hanno svolto difese orali l'avv. Funck-Brentano, per l'Alpa, e il sig. Benyon, per la Commissione.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 5 aprile 1984.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 25 luglio 1983, la società Aciéries et laminoirs de Paris (Alpa) ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 33 del trattato CECA, un ricorso inteso all'annullamento di una decisione della Commissione, notificatale con lettera 22 giugno 1983, in cui si rifiuta di considerarla come un'impresa ai sensi del regime delle quote di produzione e si respinge, per tale motivo, una richiesta di adeguamento delle sue quote di produzione.
punto 2
A norma dell'art. 14 della decisione n. 1696/82, come modificato dalla decisione 6 ottobre 1982, n. 2751/82/CECA (GU L 291, pag. 8), le imprese possono chiedere un adeguamento della loro quota per i prodotti della categoria V, qualora, fra l'altro, la produzione totale dei prodotti di cui all'art. 1 non abbia superato le 700000 tonnellate nel 1981 e la produzione delle categorie IV, V e VI corrisponda ad una percentuale rilevante della produzione dell'impresa.
punto 3
È chiaro perciò che il gruppo Usinor, la cui produzione è superiore a 700000 tonnellate, non poteva fruire di un adeguamento delle produzioni di riferimento per i prodotti della categoria V. Per contro, la sua affiliata Alpa ha ritenuto di soddisfare tutte le condizioni poste dall'art. 14 ed ha quindi chiesto, con lettera raccomandata del 26 maggio 1983, di poter beneficiare di tale disposizione. La Commissione ha tuttavia respinto tale richiesta, considerando che la società Alpa è in realtà integrata al gruppo Usinor, unico destinatario delle quote e, di conseguenza, unico legittimato a chiedere l'applicazione della decisione n. 1696/82.
punto 4
Nella fattispecie, la ricorrente chiede l'annullamento di questa decisione della Commissione, notificatale il 22 giugno 1983.
punto 5
Secondo la ricorrente, a torto la Commissione avrebbe applicato l'art. 2, n. 4, della decisione 30 giugno 1982, n. 1696/82/CECA (GU L 191, pag. 1), il quale recita: «Va considerata come un'unica impresa, a norma della presente decisione, un gruppo d'imprese che abbia formato oggetto di concentrazione ai sensi dell'art. 66 del trattato».
punto 6
La ricorrente è un'affiliata al 100 % della società Usinor, pur avendo personalità giuridica a norma del diritto francese. Essa è l'unica impresa del gruppo che fabbrica prodotti della categoria V (tondi per cemento armato).
punto 7
La ricorrente fa valere che la Commissione, nell'esaminare le domande di adeguamento delle quote ai sensi dell'art. 14 della decisione n. 1696/82, dovrebbe tener conto della situazione di ciascuna impresa del gruppo considerata isolatamente, non già dell'intero gruppo d'imprese concentrate ai sensi dell'art. 66 del trattato CECA.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 8
La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso, in quanto la lettera del 22 giugno non costituisce, a suo avviso, una decisione che possa essere impugnata mediante ricorso per annullamento, bensì una comunicazione di carattere informativo in cui si indicavano le ragioni per cui la richiesta dell'Alpa non poteva essere accolta. Inoltre, il ricorso sarebbe irricevibile in quanto basato sull'illegittimità degli artt. 2, n. 4, e 14 della decisione generale, mentre la lettera del 22 giugno non riguardava l'applicazione di queste norme.
punto 9
Questi argomenti devono essere disattesi. È infatti incontestabile che la lettera del 22 giugno costituiva in effetti la presa di posizione della Commissione in merito alla richiesta della ricorrente relativa all'applicazione dell'art. 14 della decisione n. 1696/82. D'altra parte, certamente, come la Corte ha affermato nella sentenza 28 ottobre 1981 (cause 275/80 e 24/81, Krupp/Commissione, Race. pag. 2489), benché, in occasione di un ricorso d'annullamento diretto contro una decisione individuale, il ricorrente possa eccepire l'illegittimità di determinate disposizioni di decisioni generali di cui la decisione impugnata costituisce un caso di applicazione, questa possibilità gli è tuttavia offerta solo qualora la decisione individuale sia basata sulle norme di cui viene eccepita l'illegittimità. Nondimeno, nella fattispecie, non si può negare che la decisione individuale di cui la ricorrente chiede l'annullamento sia, almeno in parte, basata sulle disposizioni controverse della decisione generale.
punto 10
Ne consegue che il ricorso è ricevibile.
SENTENZA › In diritto › Sul merito
punto 11
La ricorrente sostiene che si deve annullare la decisione impugnata, in quanto questa si basa su due disposizioni illegittime, e cioè l'art. 2, n. 4, della decisione n. 1696/82, la quale consente, senza alcuna giustificazione, di assimilare un'affiliata al gruppo cui essa appartiene, e l'art. 14 della stessa decisione n. 1696/82, la quale, offrendo, nel caso di imprese concentrate, possibilità di adeguamento delle quote soltanto al gruppo in quanto tale, implica una discriminazione fra le imprese facenti parte del gruppo e le imprese indipendenti.
punto 12
La ricorrente contesta perciò anzitutto la legittimità dell'art. 2, n. 4, della decisione n. 1696/82, assumendo che la Commissione non può basarsi sulla definizione del gruppo d'imprese data dal trattato a proposito della normativa riguardante le fusioni e concentrazioni, in circostanze diverse da quelle contemplate dall'art. 66 del trattato CECA, né ignorare in tal modo la definizione dell'impresa data dall'art. 80 del trattato CECA. La ricorrente ricorda che la nozione d'impresa, ai sensi del trattato, coincide con la nozione di persona fisica o giuridica (sentenza 22 marzo 1961, cause 42 e 49/59, SNUPAT, Racc. pag. 103).
punto 13
Questo mezzo dev'essere disatteso. La Commissione non ha superato, infatti, i limiti del potere discrezionale attribuitole dall'art. 58 del trattato CECA, decidendo per ragioni pratiche di assegnare le quote all'impresa che dirige l'attività del gruppo sul piano della produzione, impresa alla quale questo metodo consente, d'altra parte, di procedere, nell'ambito del gruppo, ad una ripartizione delle quote che meglio risponda alla gestione efficace della produzione. Scegliendo così, in forza della propria decisione n. 1696/82, come destinatario del regime delle quote il gruppo di imprese concentrate ai sensi dell'art. 66 del trattato CECA, la Commissione non ha, d'altra parte, affatto pregiudicato la definizione dell'impresa di cui all'art. 80 del trattato CECA, nella interpretazione datane nella giurisprudenza della Corte, poiché una siffatta decisione non influisce sulla distinta personalità giuridica delle imprese del gruppo, né sulla loro facoltà di agire individualmente in giudizio per le questioni che le riguardano.
punto 14
In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione, nell'esaminare le domande di adeguamento delle quote ai sensi dell'art. 14 della decisione n. 1696/82, dovrebbe tener conto della situazione di ciascuna impresa del gruppo considerata isolatamente, non già dell'intero gruppo d'imprese concentrate ai sensi dell'art. 66 del trattato CECA. Il sistema adottato dalla Commissione creerebbe infatti una discriminazione fra le imprese integrate e le imprese indipendenti. Detto sistema si risolverebbe anche a danno delle imprese che hanno sostenuto sforzi di ristrutturazione, fra le quali il gruppo Usinor, che ha visto diminuire la sua quota di mercato a vantaggio di concorrenti.
punto 15
Di conseguenza, secondo la ricorrente, si dovrebbe riconoscerle, come ad un'impresa indipendente, la facoltà di chiedere un adeguamento, ovvero il limite di 700000 tonnellate stabilito dall'art. 14 dovrebbe essere soppresso, affinché il gruppo Usinor possa fruire dell'adeguamento.
punto 16
Anche questo mezzo dev'essere disatteso. Poiché, fissando una quota globale per il gruppo Usinor, ha correttamente applicato l'art. 2, n. 4, la Commissione aveva infatti, per forza di cose, il diritto di tener conto dei risultati del gruppo in quanto tale, per rifiutare o concedere l'adeguamento delle quote. Procedendo in tal modo, la Commissione non ha fatto altro che garantire la parità di trattamento ai gruppi di imprese integrate rispetto alle imprese singole che dispongono di più unità di produzione.
punto 17
D'altra parte, nell'ambito dell'esame individuale delle esigenze di adeguamento delle produzioni o delle quantità di riferimento di ciascuna impresa in forza dell'art. 14 della decisione n. 1696/82, la Commissione aveva la facoltà di trattare diversamente le imprese a seconda delle loro dimensioni, stabilendo un limite massimo di produzione per determinare quali imprese potessero fruire di tale norma. In effetti, le imprese di piccole e medie dimensioni, che fabbricano unicamente prodotti delle categorie IV, V e VI, possono avere maggiori difficoltà a sopravvivere nella congiuntura attuale che non le imprese aventi la possibilità di compensare le difficoltà incontrate per i prodotti della categoria V grazie alla loro produzione in altri settori.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 18
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (prima sezione)
dichiara e statuisce :
1° Il ricorso è respinto.
2° La ricorrente è condannata alle spese.
Firme
Mackenzie
Stuart
Bosco
Koopmans
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, I'11 ottobre 1984.
Per il cancelliere
D. Louterman
amministratore
Il presidente della prima sezione
G. Bosco