Sez. 3, Sentenza n. 3780 del 08/03/1985 Ud. (dep. 22/04/1985) Rv. 168819 - 01
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - IN GENERE - DENARO DA CONFISCARE - INDIVIDUAZIONE.*
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - IN GENERE - DENARO DA CONFISCARE - INDIVIDUAZIONE.*
A norma dell'art. 722 cod. pen. - il danaro da confiscare è non solo quello impegnato nel gioco nel momento della contestazione del reato, ma anche quello "esposto nel gioco"; concetto questo che deve intendersi riferito non solo al danaro che si trova sul tavolo da gioco, bensì pure a quello che, tolto precipitosamente dal Banco al momento della sorpresa e riposto precipitosamente nel portafoglio o nelle tasche, sicuramente risulti, per confessione del reo o per la condizione in cui si trovava, essere stato effettivamente destinato a tale gioco. (V mass n 138419).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 722 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)