Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Nona Sezione) del 7 aprile 2022, causa C-102/21
Epigrafe
Sentenza della Corte (Nona Sezione)
7 aprile 2022
Rinvio pregiudiziale – Aiuti concessi dagli Stati – Regime di aiuti per la costruzione di microcentrali idroelettriche – Rifugi alpini e di montagna privi di rete elettrica – Autorizzazione della Commissione europea – Scadenza
Nelle cause riunite C-102/21 e C-103/21,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma della Provincia di Bolzano, Italia), con decisioni del 9 febbraio 2021, pervenute in cancelleria il 18 febbraio 2021, nei procedimenti
KW (C-102/21),
SG (C-103/21)
contro
Autonome Provinz Bozen,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da S. Rodin, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e O. Spineanu-Matei, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
per KW, da S. Pittracher e H. Wild, Rechtsanwälte;
per SG, da M. Durnwalder, Rechtsanwalt;
per la Commissione europea, da A. Bouchagiar, C. Kovács e C-M. Carrega, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare le cause senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9), nonché della decisione della Commissione C(2012) 5048 final, del 25 luglio 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.32113 (2010/N) – Italia: regimi di aiuto in materia di risparmio energetico, teleriscaldamento ed elettrificazione di zone isolate in Alto Adige/Südtirol (GU 2013, C 1, pag. 7) (in prosieguo: la «decisione della Commissione del 25 luglio 2012»).
punto 2
Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra, da un lato, KW (causa C-102/21) e SG (causa C-103/21) e, dall’altro, l’Autonome Provinz Bozen (Provincia autonoma di Bolzano, Italia) in merito al rimborso di aiuti per la costruzione di microcentrali idroelettriche concessi da quest’ultima in applicazione di un regime di aiuti autorizzato con la decisione della Commissione del 25 luglio 2012 (in prosieguo: il «regime di aiuti controverso»).
Contesto normativo › Diritto dell’Unione › Regolamento (UE) n. 651/2014
punto 3
L’articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] (GU 2014, L 187, pag. 1), rubricato «Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili», prevede quanto segue:
«1. Gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
(...)
7.
L’intensità di aiuto non supera:
a) il 45% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b);
b) il 30% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c).
8. L’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
(...)».
Contesto normativo › Diritto dell’Unione › Regolamento 2015/1589
punto 4
Ai sensi del considerando 28 del regolamento 2015/1589:
«Gli aiuti attuati in modo abusivo possono produrre sul funzionamento del mercato interno effetti simili a quelli degli aiuti illegali e, pertanto, andrebbero loro applicate procedure analoghe. Contrariamente agli aiuti illegali, gli aiuti eventualmente attuati in modo abusivo sono aiuti precedentemente autorizzati dalla Commissione. Pertanto, la Commissione non dovrebbe poter ricorrere ad un’ingiunzione di recupero per quanto riguarda gli aiuti attuati in modo abusivo».
punto 5
L’articolo 1 del regolamento 2015/1589, rubricato «Definizioni», così dispone:
«Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
(...)
b) “aiuti esistenti”:
(...)
ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;
(...)
c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;
(...)
f) “aiuti illegali”: i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE;
g) “aiuti attuati in modo abusivo”: gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, o dell’articolo 7, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 [del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1)] o dell’articolo 4, paragrafo 3, o dell’articolo 9, paragrafi 3 o 4, del presente regolamento;
(…)».
punto 6
L’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento, rubricato «Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione», così recita:
«La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la dichiara compatibile con il mercato interno (“decisione di non sollevare obiezioni”). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del [Trattato sul funzionamento dell’Unione europea]».
punto 7
L’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento, rubricato «Ingiunzione di sospendere o di recuperare a titolo provvisorio gli aiuti», dispone quanto segue:
«Dopo aver dato allo Stato membro interessato l’opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno (“ingiunzione di recupero”), se vengono rispettati i seguenti criteri:
(...)».
punto 8
L’articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento, rubricato «Recupero degli aiuti», così dispone:
«Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (“decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione».
punto 9
L’articolo 20 del regolamento 2015/1589, rubricato «Aiuti attuati in modo abusivo», prevede quanto segue:
«Fatto salvo l’articolo 28, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 6 a, 9, 11 e 12, l’articolo 13, paragrafo 1 e gli articoli da 14 a 17».
Contesto normativo › Diritto italiano
punto 10
Il regime di aiuti controverso si fonda sul Landesgesetz nr. 9, Bestimmungen im Bereich der Energieeinsparung, der erneuerbaren Energiequellen und des Klimaschutzes (legge provinciale, n. 9, recante disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima) del 7 luglio 2010, la quale prevede, tra l’altro, la concessione di contributi, nella misura massima dell’80% dei costi per investimento, per la costruzione di microcentrali idroelettriche per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, destinata all’autoconsumo, qualora non risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche a causa della posizione geografica.
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
punto 11
Il 17 dicembre 2010, la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione il regime di aiuti controverso ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Con decisione del 25 luglio 2012, la Commissione ha autorizzato tale regime.
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali › Causa C-102/21
punto 12
KW è proprietaria di un alpeggio situato in una zona montuosa della Provincia autonoma di Bolzano, che non è collegato alla rete elettrica pubblica a causa della sua posizione geografica.
punto 13
Con decreto del 29 gennaio 2018, la Provincia autonoma di Bolzano ha concesso a KW un contributo di EUR 144634, corrispondente all’80% dei costi ammissibili di un progetto di costruzione di una microcentrale idroelettrica destinata al suo approvvigionamento personale, in applicazione del regime di aiuti controverso.
punto 14
Successivamente, la Provincia autonoma di Bolzano ha informato KW che, poiché il regime di aiuti controverso era scaduto il 31 dicembre 2016, la concessione del contributo per il suo progetto doveva rispettare il regolamento n. 651/2014, che limita l’autorizzazione degli aiuti alla misura massima del 65% dei costi ammissibili.
punto 15
Con decreto del 27 gennaio 2020, la Provincia autonoma di Bolzano ha revocato parzialmente la propria decisione di concedere un contributo a KW e ne ha ridotto l’importo a EUR 113257,09 in applicazione del regolamento n. 651/2014.
punto 16
Il 14 febbraio 2020 la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto a KW il rimborso dell’importo del contributo percepito in eccedenza, maggiorato degli interessi.
punto 17
KW ha adito il Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma della Provincia di Bolzano, Italia) con una domanda di annullamento di tali misure.
punto 18
Detto giudice ritiene che la controversia di cui trattasi nel procedimento principale sollevi la questione di stabilire se il contributo concesso a KW costituisca un aiuto «esistente» ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato dell’Unione. Al fine di rispondere a tale questione, sarebbe necessario appurare se, alla data di concessione di tale contributo, l’autorizzazione del regime di aiuti controverso contenuta nella decisione della Commissione del 25 luglio 2012 fosse ancora in vigore.
punto 19
Il giudice del rinvio osserva che, in caso contrario, il contributo concesso a KW costituirebbe un caso di aiuto attuato in modo abusivo e che occorrerebbe allora stabilire se l’articolo 20 del regolamento 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che spettava alla Commissione chiederne il recupero.
punto 20
Il giudice del rinvio aggiunge che si dovrebbe altresì esaminare se il contributo concesso a KW possa essere considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
punto 21
In tale contesto, il Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma della Provincia di Bolzano) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’aiuto, autorizzato dalla Commissione, nella misura dell’80 per cento, con decisione (…) del 25 luglio 2012, relativo alla costruzione di micro centrali idroelettriche destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il consumo proprio di malghe e di rifugi in territorio di alta montagna sulle Alpi, per le quali non è possibile eseguire un allacciamento alla rete elettrica senza un adeguato impegno tecnico e finanziario, sia scaduto il 31 dicembre 2016.
2) In caso di risposta affermativa alla suddetta questione:
a) Se l’articolo 20 del regolamento [2015/1589] debba essere interpretato nel senso che, nel caso di aiuti attuati in modo abusivo, la Commissione, prima dell’intervento dell’autorità statale, debba adottare una decisione di recupero.
b) Se il citato aiuto sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE in quanto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, o se sia atto a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi fra Stati membri».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali › Causa C-103/21
punto 22
SG è proprietario di un alpeggio situato in una zona montuosa della Provincia autonoma di Bolzano, che non è collegata alla rete pubblica di energia elettrica a causa della sua posizione geografica.
punto 23
Con decreto del 31 agosto 2018, la Provincia autonoma di Bolzano ha concesso a SG un contributo di EUR 115011, corrispondente all’80% dei costi ammissibili, per un progetto di costruzione di una microcentrale idroelettrica, destinata al suo approvvigionamento personale, in applicazione del regime di aiuti controverso.
punto 24
Con decreto del 27 aprile 2020, la Provincia autonoma di Bolzano ha parzialmente revocato la decisione di concessione del contributo a SG con la motivazione che il regime di aiuti controverso era scaduto il 31 dicembre 2016. La Provincia ha ricalcolato l’importo del contributo del quale SG poteva beneficiare sulla base dei criteri di assegnazione previsti dal regolamento n. 651/2014, ossia la somma di EUR 92604, e ha chiesto a SG di rimborsare l’importo che aveva percepito in eccedenza, maggiorato degli interessi.
punto 25
SG ha adito il Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma della Provincia di Bolzano) con una domanda di annullamento di tali misure.
punto 26
Detto giudice ritiene che la controversia sollevi questioni giuridiche identiche a quelle della causa C-102/21.
punto 27
In tali circostanze, il Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma della Provincia di Bolzano) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’aiuto autorizzato dalla Commissione, nella misura dell’80 per cento, con decisione (…) del 25 luglio 2012, relativo alla costruzione di micro centrali idroelettriche destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il consumo proprio di malghe e di rifugi in territorio di alta montagna sulle Alpi, per le quali non è possibile eseguire un allacciamento alla rete elettrica senza un adeguato impegno tecnico e finanziario, sia scaduto il 31 dicembre 2016.
2) In caso di risposta affermativa alla suddetta questione:
a) Se si debba quindi anche verificare se l’articolo 20 del regolamento [2015/1589] debba essere interpretato nel senso che, nel caso di aiuti attuati in modo abusivo, la Commissione, prima dell’intervento delle autorità statali, debba adottare una decisione di recupero.
b) Se occorra esaminare se il citato aiuto sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE in quanto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, o se sia atto a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi fra Stati membri».
Sulla riunione delle cause C-102/21 e C-103/21
punto 28
Con decisione del presidente della Corte del 17 marzo 2021 le cause C-102/21 e C-103/21 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali › Osservazioni preliminari
punto 29
In via preliminare, si deve rilevare che le questioni sollevate dal giudice del rinvio muovono dalla premessa che gli aiuti di cui trattasi nei procedimenti principali sono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e che essi sono inoltre conformi, in parte, al regolamento n. 651/2014. Il giudice del rinvio sembra altresì presupporre che non occorra applicare a tali aiuti la regola de minimis, circostanza che spetta a quest’ultimo verificare.
Sulle questioni pregiudiziali › Sulla prima questione
punto 30
Con la prima questione nelle cause C-102/21 e C-103/21, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’autorizzazione del regime di aiuti controverso contenuta nella decisione della Commissione del 25 luglio 2012 fosse ancora in vigore quando la Provincia autonoma di Bolzano ha concesso i contributi a KW e a SG (in prosieguo: gli «aiuti di cui trattasi nei procedimenti principali»).
punto 31
La decisione della Commissione del 25 luglio 2012 precisa, al punto 2.2, intitolato «Durata e dotazione di bilancio», che, in forza del regime di aiuti controverso, sarà messo a disposizione un importo totale di 187,25 milioni di euro nel «periodo 2011-2016». Inoltre, la sintesi di tale decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 gennaio 2013 indica che la «durata» di detto regime è stabilita fino al 31 dicembre 2016.
punto 32
Ne consegue che a decorrere dal 1o gennaio 2017 il regime di aiuti controverso non era più autorizzato dalla decisione della Commissione del 25 luglio 2012.
punto 33
Inoltre, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che questo stesso regime di aiuti non è stato oggetto di una nuova autorizzazione da parte della Commissione dopo tale data.
punto 34
È altresì pacifico che la Provincia autonoma di Bolzano ha concesso gli aiuti di cui trattasi nei procedimenti principali dopo il 31 dicembre 2016.
punto 35
Occorre, pertanto, rispondere alla prima questione dichiarando che l’autorizzazione del regime di aiuti controverso contenuta nella decisione della Commissione del 25 luglio 2012 non era più in vigore quando la Provincia autonoma di Bolzano ha concesso gli aiuti di cui trattasi nei procedimenti principali.
Sulle questioni pregiudiziali › Sulla seconda questione
punto 36
Con la seconda questione nelle cause C-102/21 e C-103/21, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 del regolamento 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che, in caso di aiuti attuati in modo abusivo, spetta alla Commissione richiedere allo Stato membro di recuperare tali aiuti.
punto 37
Come sostenuto dalla Commissione, è necessario rilevare che gli aiuti individuali concessi sulla base di un regime di aiuti dopo la scadenza della decisione della Commissione che autorizza tale regime non costituiscono «aiuti attuati in modo abusivo» ai sensi dell’articolo 1, lettera g), del regolamento 2015/1589.
punto 38
Infatti, l’articolo 1, lettera g), del regolamento 2015/1589 si riferisce alle situazioni nelle quali un aiuto è utilizzato dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, o dell’articolo 9, paragrafi 3 o 4, di tale regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 3, o dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 659/1999, che riguardano, rispettivamente, le decisioni di non sollevare obiezioni, le decisioni positive e le decisioni condizionali della Commissione.
punto 39
Orbene, nel caso di specie, dalla risposta alla prima questione risulta che la decisione della Commissione del 25 luglio 2012 non era più applicabile dopo il 31 dicembre 2016 e che il regime di aiuti in questione non è stato oggetto di una nuova autorizzazione dopo tale data.
punto 40
Tale circostanza è sufficiente per ritenere che gli aiuti di cui trattasi nei procedimenti principali non possano essere considerati come attuati in modo abusivo da parte dei loro destinatari.
punto 41
Occorre aggiungere che la circostanza che il regime di aiuti controverso sia stato prolungato oltre il 31 dicembre 2016, quand’anche accertata, non è determinante nei limiti in cui la proroga di un regime di aiuti esistente crea un aiuto nuovo distinto dal regime prolungato (v., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 2013, Commissione/Consiglio, C-111/10, EU:C:2013:785, punto 58).
punto 42
Di conseguenza, aiuti come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali devono essere considerati nuovi aiuti che, essendo stati concessi in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, costituiscono «aiuti illegali» ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento 2015/1589.
punto 43
Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, si deve, pertanto, riformulare la seconda questione nel senso che essa verte in realtà sulla questione di stabilire se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che spetta alla Commissione richiedere allo Stato membro di recuperare gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento 2015/1589.
punto 44
A tal proposito, da una giurisprudenza costante risulta che il divieto di messa ad esecuzione dei progetti di aiuto enunciato all’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE è provvisto di effetto diretto, e che l’immediata applicabilità di detto divieto di messa ad esecuzione stabilito da tale disposizione si estende a qualsiasi aiuto che sia stato portato ad esecuzione senza essere notificato (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).
punto 45
La Corte ne ha dedotto che spetta ai giudici nazionali garantire che vengano tratte, conformemente al loro diritto nazionale, tutte le conseguenze di un’eventuale violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, segnatamente per quanto riguarda sia la validità degli atti di esecuzione sia il recupero delle sovvenzioni finanziarie concesse in violazione della disposizione sopra citata, cosicché l’oggetto del loro compito è di adottare le misure idonee a rimediare all’illegittimità della messa ad esecuzione degli aiuti, affinché il beneficiario non conservi la libera disponibilità di questi ultimi per il tempo rimanente fino alla decisione della Commissione (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).
punto 46
Occorre aggiungere che qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione che soddisfi i requisiti necessari per produrre un effetto diretto vincola tutte le autorità degli Stati membri, vale a dire non soltanto i giudici nazionali, ma anche tutti gli organi amministrativi, comprese le autorità decentrate, e tali autorità sono tenute a darvi applicazione (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256, punto 31, e del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 90 nonché giurisprudenza ivi citata).
punto 47
Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte, sia le autorità amministrative, sia i giudici nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle loro rispettive competenze, le norme del diritto dell’Unione, hanno l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).
punto 48
Ne consegue che un’autorità nazionale, ove constati che un aiuto è stato concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, è tenuta a recuperare di propria iniziativa l’aiuto illegittimamente concesso (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 92).
punto 49
Occorre aggiungere che, in un caso del genere, nulla vieta, in linea di principio, allo Stato membro interessato di considerare che soltanto la parte dell’aiuto non rispondente ai criteri fissati dal regolamento n. 651/2014 debba essere rimborsata.
punto 50
Inoltre, si deve ricordare che, nel sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito dal Trattato, i giudici nazionali e la Commissione svolgono ruoli complementari ma distinti (sentenza del 2 maggio 2019, A-Fonds, C-598/17, EU:C:2019:352, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
punto 51
Pertanto, la Commissione non può imporre il recupero di un aiuto per il solo motivo della sua illegalità e deve quindi procedere a una valutazione completa della compatibilità di quest’ultimo con il mercato interno a prescindere dal fatto che il divieto di esecuzione senza previa autorizzazione sia stato rispettato o meno (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 1990, Francia/Commissione, C-301/87, EU:C:1990:67, punti da 17 a 23), Commissione alla quale l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2015/1589 consente tuttavia di ordinare il recupero a titolo provvisorio di un aiuto concesso illegalmente fino a che non abbia deciso in merito alla sua compatibilità con il mercato interno.
punto 52
Da quanto precede discende che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che non spetta alla Commissione richiedere allo Stato membro di recuperare gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento 2015/1589.
Sulle questioni pregiudiziali › Sulla terza questione
punto 53
Con la terza questione nelle cause C-102/21 e C-103/21, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli aiuti di cui trattasi nei procedimenti principali siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto consentono di «agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche» oppure se siano atti «a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi tra Stati membri».
punto 54
Tuttavia, dal tenore letterale di tale questione non risulta chiaramente se, con il suo riferimento alla questione di stabilire se gli aiuti di cui trattasi nei procedimenti principali siano atti «a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi tra Stati membri», il giudice del rinvio si richiami all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che prevede il divieto di principio degli aiuti di Stato, oppure all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, il quale precisa che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, a condizione che questi ultimi «non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».
punto 55
In ogni caso, il fascicolo a disposizione della Corte in tali cause non le fornisce le precisazioni fattuali necessarie per consentirle di dare indicazioni utili al giudice del rinvio sull’applicazione dei criteri relativi alla distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi tra Stati membri previsti dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nei procedimenti principali, dato che la sola circostanza menzionata nella decisione di rinvio della causa C-102/21 secondo la quale l’energia elettrica prodotta dalla microcentrale oggetto del contributo sarà utilizzata soltanto per l’approvvigionamento personale di un privato, non consente di per sé, in ogni caso, di accertare se tali criteri siano soddisfatti o meno.
punto 56
Ne consegue che una questione siffatta deve essere considerata irricevibile.
punto 57
Per quanto riguarda l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, occorre ricordare che una domanda di pronuncia pregiudiziale si giustifica non con la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì con la necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell’Unione (sentenza del 3 ottobre 2019, A e a., C-70/18, EU:C:2019:823, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).
punto 58
Orbene, secondo una giurisprudenza costante, i giudici nazionali non sono competenti a statuire sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados, C-590/14 P, EU:C:2016:797, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).
punto 59
Infatti, la valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione, mentre i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia dei diritti dei singoli in caso di violazione dell’obbligo di previa notifica degli aiuti di Stato alla Commissione, previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2019, A-Fonds, C-598/17, EU:C:2019:352, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
punto 60
Ne consegue che la questione di stabilire se gli aiuti di cui trattasi nei procedimenti principali siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non risulta necessaria per dirimere le controversie di cui ai procedimenti principali e deve, pertanto, essere considerata irricevibile.
Sulle spese
punto 61
Nei confronti delle parti nei procedimenti principali le presenti cause costituiscono un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
1) L’autorizzazione del regime di aiuti per la costruzione di microcentrali idroelettriche contenuta nella decisione della Commissione C(2012) 5048 final, del 25 luglio 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.32113 (2010/N) – Italia: regimi di aiuto in materia di risparmio energetico, teleriscaldamento ed elettrificazione di zone isolate in Alto Adige/Südtirol non era più in vigore quando l’Autonome Provinz Bozen (Provincia autonoma di Bolzano, Italia) ha concesso i contributi a KW e a SG.
2) L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che non spetta alla Commissione europea richiedere allo Stato membro di recuperare gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Firme
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