diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Seconda Sezione) del 8 marzo 2007, causa C-441/05

Decisione
decisa il 2007-03-08
ECLI
ECLI:EU:C:2007:150

Epigrafe

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 marzo 2007 Nel procedimento C-441/05, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour administrative d'appel di Douai (Francia), con decisione 1o dicembre 2005, pervenuta in cancelleria il 12 dicembre 2005, nella causa Roquette Frères contro Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. L. Bay Larsen (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 settembre 2006, considerate le osservazioni presentate: per la Roquette Frères, dal sig. N. Coutrelis, avocat; per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.-C. Niollet, in qualità di agenti; per le Consiglio dell'Unione europea, dal sig. A. Gregorio Merino e dalla sig.ra A. Westerhof Löfflerová, in qualità di agenti; per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Nolin, in qualità di agente, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 ottobre 2006, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità: dell'art 24, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4); dell'art 27, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 1999, n. 2038, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252, pag. 1); dell'art 1 del regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2000, n. 2073, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali (GU L 246, pag. 38); dell'art 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1); dell'art 1 del regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2002, n. 1745, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2002/2003 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali (GU L 263, pag. 31); dell'art 1 del regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2003, n. 1739, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/2004 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito delle importazioni preferenziali (GU L 249, pag. 38).
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Roquette Frères (in prosieguo: la «Roquette»), unico produttore di isoglucosio stabilito nella Francia metropolitana, e il Ministro l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité (in prosieguo: il «ministro»), circa le quote di produzione di isoglucosio attribuite alla Roquette nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

Sentenza › Quadro giuridico › 11 regolamento (CEE) n. 1111/77, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1293/79

punto 3
A tenore dell'art 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1111, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio (GU L 134, pag. 4), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1979, n. 1293 (GU L 162, pag. 10): «1. Una quota di base è assegnata ad ogni impresa stabilita nella Comunità che produce isoglucosio per il periodo (dal 1o luglio 1979 al 30 giugno 1980). (...) la quota di base di ogni impresa in causa è pari al doppio della sua produzione costatata a norma del presente regolamento durante il periodo dal 1o novembre 1978 al 30 aprile 1979. 2. Ad ogni impresa che dispone di una quota di base viene assegnata egualmente una quota massima pari alla sua quota di base previa applicazione di un coefficiente (...) (...)».
punto 4
In forza del n. 4 di questo stesso articolo, le quote di base erano nominativamente attribuite a ciascuna impresa interessata. L'allegato II del regolamento n. 1111/77, come modificato dal regolamento n. 1293/79, disponeva che la quota di base per la Roquette era fissata a 15887 t allo stato secco.
punto 5
A seguito di un ricorso proposto da quest'ultima, il regolamento n. 1293/79 veniva annullato dalla Corte per violazione di forme sostanziali (sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3333).

Sentenza › Quadro giuridico › I regolamenti (CEE) nn. 387/81 e 388/81

punto 6
A seguito dell'annullamento del regolamento n. 1293/79, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 10 febbraio 1981, n. 387, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77 (GU L 44, pag. 1), che, tra l'altro, ripristinava, operando un rinvio alle disposizioni del regolamento n. 1111/77, il regime delle quote con effetto retroattivo per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980.
punto 7
Successivamente, il regolamento (CEE) del Consiglio 10 febbraio 1981, n. 388, che modifica il regolamento (CEE) n. 1592/80 relativo all'applicazione dei regimi di quote di produzione nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio per il periodo 10 luglio 1980 - 30 giugno 1981 (GU L 44, pag. 4), ha prorogato il regime delle quote di base per il periodo dal 1° luglio 1980 al 30 giugno 1981.

Sentenza › Quadro giuridico › 11 regolamento n. 1785/81

punto 8
II regolamento n. 1111/77 veniva abrogato e sostituito con il regolamento n. 1785/81. In quest'ultimo regolamento le quote di produzione di isoglucosio non venivano più fissate nominativamente, per ciascuna azienda produttrice, ma su base regionale.
punto 9
A tenore del quattordicesimo ‘considerando’ di quest'ultimo regolamento: «(...) appare opportuno dare agli Stati membri, nel quadro di regole e criteri comunitari particolari, oltre la competenza di attribuire le quote per impresa produttrice (...) di isoglucosio e di modificare anche ulteriormente le quote delle imprese esistenti, diminuendole di una quantità totale che tuttavia non può superare, per tutto il periodo dal 1° luglio 1981 al 30 giugno 1986, 10 % delle quote fissate inizialmente secondo i criteri in questione e di riassegnare ad altre imprese le quantità di quote ritirate (...)».
punto 10
Il regolamento n. 1785/81 era inizialmente applicabile alle campagne di commercializzazione dal 1981/1982 al 1985/1986. L'art 24 disponeva: «1. Gli Stati membri attribuiscono, alle condizione del presente titolo, una quota A e una quota B ad ogni impresa produttrice (...) di isoglucosio situata nel loro territorio, alla quale (...) nel periodo tra il 1° luglio 1980 e il 30 giugno 1981 sia stata fornita una quota di base definita (...) dal regolamento (CEE) n. 1111/77 (...) (...) 3. La quota A di ciascuna impresa produttrice (...) di isoglucosio è pari alla quota di base assegnata nel periodo dal 1° luglio 1980 al 30 giugno 1981. (...) 5. La quota B di ciascuna impresa produttrice di isoglucosio è pari al 23,55 % della sua quota A stabilita conformemente al paragrafo 3 (...) (...)».
punto 11
In forza del n. 2 del medesimo articolo, i quantitativi di base per l'attribuzione delle dette quote per la Francia metropolitana erano fissati rispettivamente a 15887 t (quantitativi di base A) e 4135 t (quantitativi di base B), intendendosi tonnellate allo stato secco.
punto 12
Infine l'art. 25 del regolamento n. 1785/81 consentiva il trasferimento e la diminuzione delle quote A e delle quote B alle seguenti condizioni: «1. Gli Stati membri possono effettuare dei trasferimenti tra imprese di quote A e di quote B secondo le condizioni del presente articolo e prendendo in considerazione l'interesse di ogni parte in questione (...) 2. Gli Stati membri possono diminuire la quota A e la quota B di ciascuna impresa produttrice (...) di isoglucosio (stabilita) nel loro territorio di una quantità totale che non superi (...) il 10%, secondo il caso, della quota A o della quota B (...) (...) 3. I quantitativi delle quote A e B detratti vengono assegnati come tali dagli Stati membri a una o più imprese dotate o meno di una quota e stabilite ai sensi dell'art. 24, n. 2, nella stessa regione delle imprese cui detti quantitativi sono stati sottratti. (...)».

Sentenza › Quadro giuridico › I regolamenti nn. 2038/1999 e 2073/2000

punto 13
Con regolamento n. 2038/1999, il Consiglio ha adottato una nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, codificando il regolamento n. 1785/81, che veniva abrogato.
punto 14
L'art. 26, n. 5, primo comma, del regolamento n. 2038/1999 precisava quanto segue: «Per l'adempimento degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro dell'Accordo agricolo concluso a norma dell'art. 300, paragrafo 2, del Trattato (CE), le garanzie di smercio (...) dell'isoglucosio (...) prodotto in regime di quote possono essere ridotte per una o più campagne di commercializzazione determinate».
punto 15
L'art. 27, n. 1, del detto regolamento disponeva: «Gli Stati membri attribuiscono, alle condizioni del presente capo, una quota A e una quota B ad ogni impresa produttrice di (...) isoglucosio stabilita sul loro territorio che: (...) abbia disposto di una quota A e di una quota B durante la campagna di commercializzazione 1994/1995, (...)».
punto 16
I quantitativi di base per l'attribuzione delle dette quote A e B, quali previste dal n. 3 del medesimo articolo, erano identici a quelli in precedenza fissati per le campagne di commercializzazione dal 1981/1982 al 1985/1986 dall'art. 24, n. 2, del regolamento n. 1785/81.
punto 17
Infine, l'art. 30 del regolamento n. 2038/1999 prevedeva il trasferimento e la diminuzione di quote A e di quote B in condizioni analoghe a quelle in precedenza previste dall'art. 25 del regolamento n. 1785/81.
punto 18
Il regolamento n. 2073/2000, adottato sulla base dell'art. 26, n. 5, del regolamento n. 2038/1999, era inteso a ridurre, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, le quote da quest'ultimo attribuite. L'art. 1, nn. 1 e 2, di tale regolamento era così formulato: «2. La differenza di cui al paragrafo 1 (498800 t) è ripartita per prodotto e per regione conformemente all'allegato I. Nell'allegato II figurano i quantitativi di base, dopo aver detratto la differenza, da utilizzare per l'attribuzione delle quote di produzione alle imprese produttrici a titolo della campagna di commercializzazione 2000/2001. 3. Gli Stati membri stabiliscono la differenza, nonché la quota A e la quota B modificate in seguito all'applicazione di detta differenza, per ciascuna impresa produttrice a cui è stata attribuita una quota di produzione nell'ambito della campagna di commercializzazione 2000/2001 (...)».

Sentenza › Quadro giuridico › I regolamenti nn. 1260/2001 1745/2002 e 1739/2003

punto 19
Il regolamento n. 1260/2001 era applicabile per le campagne di commercializzazione dal 2001/2002 al 2005/2006.
punto 20
Dagli artt 10, n. 2, e 11, n. 2, del detto regolamento risulta che i quantitativi di base di produzione di isoglucosio erano, per la Francia metropolitana, di 15747,1 t (quantitativo di base A) e di 4098,6 t (quantitativo di base B), intendendosi tonnellate allo stato secco.
punto 21
L'art. 11, n. 3, del detto regolamento precisava: «Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafi 3-6, e dell'articolo 12, le quote A e B delle imprese produttrici di isoglucosio (...) corrispondono a quelle loro assegnate dagli Stati membri per la campagna di commercializzazione 2000/2001 prima dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2038/1999 (...)».
punto 22
L'art. 10, n. 3, del regolamento n. 1260/2001 consentiva, alla stregua dell'art. 26, n. 5, del regolamento n. 2038/1999, una riduzione del quantitativo garantito nell'ambito del regime delle quote di produzione al fine di rispettare impegni internazionali.
punto 23
Infine, al pari degli artt. 25 del regolamento n. 1785/81 e 30 del regolamento n. 2038/1999, l'art. 12 del regolamento n. 1260/2001 prevedeva che gli Stati membri potessero effettuare trasferimenti di quote A e di quote B tra imprese.
punto 24
Sulla base dell'art. 10 del regolamento n. 1260/2001, la Commissione adottava il regolamento n. 1745/2002, che era inteso a ridurre i quantitativi garantiti nell'ambito dei regimi di quote di produzione per la campagna di commercializzazione 2002/2003. Il suo art. 1, nn. 2 e 3, era così formulato: «2. La riduzione di cui al paragrafo 1 [862475 t] è ripartita per prodotto e per regione conformemente all'allegato I. Nell'allegato II figurano i quantitativi di base, previa detrazione, da utilizzare per l'attribuzione delle quote di produzione alle imprese produttrici a titolo della campagna di commercializzazione 2002/2003. 3. (...) gli Stati membri stabiliscono la riduzione nonché la quota A e la quota B modificate in seguito all'applicazione di detta riduzione per ciascuna impresa produttrice a cui è stata attribuita una quota di produzione nell'ambito della campagna di commercializzazione 2002/2003 (...)».
punto 25
Infine, si è avuta una nuova riduzione delle quote di isoglucosio sulla base dell'art. 1 del regolamento n. 1739/2003 per la campagna di commercializzazione 2003/2004.

Sentenza › La controversia di cui alla causa a qua e le questioni pregiudiziali

punto 26
Con decisione 28 giugno 2000 il direttore delle politiche economiche e internazionali del Ministero dell'Agricoltura confermava alla Roquette il livello delle quote annue di produzione di isoglucosio che le erano state attribuite in forza del regolamento n. 1785/81 e del regolamento n. 2038/1999 a partire dalla campagna di commercializzazione 1981/1982, ovvero 15887 t per l'isoglucosio A e 4135 t per l'isoglucosio B.
punto 27
Successivamente, con decreto 26 ottobre 2000, il Ministro riduceva le quote attribuite alla Roquette sulla base del regolamento n. 2073/2000 di 606,6 t di isoglucosio A e di 157,9 t di isoglucosio B, fissando così tali quote per la campagna di commercializzazione 2000/2001 rispettivamente a 15280,4 t e 3977,1 t
punto 28
Con decreto 13 luglio 2001, adottato in applicazione del regolamento n. 1260/2001, il Ministro fissava, per le campagne dal 2001/2002 al 2005/2006, le quote di produzione della Roquettes a 15747,1 t per l'isoglucosio A e a 4098,6 t per l'isoglucosio B.
punto 29
Con decreto 23 ottobre 2002, adottato in applicazione dei regolamenti nn. 1745/2002 e 1739/2003, detto Ministro, per la campagna 2002/2003, «declassava» 1048,9 t di isoglucosio A e 273 t di isoglucosio B, fissando così le quote di produzione della Roquette a 14698,2 e 3825,6 t Parimenti, con decreto 17 ottobre 2003, «declassava» 262,11 di isoglucosio A e 68,2 t di isoglucosio B per la campagna 2003/2004, fissando così dette quote per tale campagna rispettivamente a 15485 t e 4030,4 t
punto 30
La Roquette adiva il Tribunale amministrativo di Lille con un ricorso inteso a sentire annullare la decisione 28 giugno 2000 e i quattro decreti in precedenza citati, deducendo l'illegittimità dei sei regolamenti sui quali si fondano tali decisioni e decreti.
punto 31
Il Tribunale disponeva la riunione dei cinque ricorsi e, con sentenza 11 marzo 2004, li respingeva dichiarando che la Roquette avrebbe dovuto proporre un ricorso di annullamento dinanzi ai giudici comunitari nei confronti del regolamento n. 1785/81 e dei cinque successivi regolamenti.
punto 32
Le domande venivano pertanto respinte nel loro insieme senza esame del merito, avendo il Tribunale deciso di applicare la giurisprudenza della Corte di cui alla sentenza 15 febbraio 2001, causa C-239/99, Nachi Europe (Racc. pag. I-1197), secondo la quale un ricorrente non può invocare dinanzi al giudice nazionale, per via di eccezione, l'illegittimità di un atto comunitario che non ha direttamente impugnato dinanzi ai giudici comunitari entro i termini di ricorso previsti.
punto 33
La Roquette adiva la Cour administrative d'appel di Douai con un appello avverso la detta sentenza.
punto 34
Alla luce di quanto sopra considerato, la Cour amministrative d'appel di Douai ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la Société Roquette Frères fosse indubbiamente legittimata a contestare direttamente dinanzi alla Corte la legittimità dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 1785/81, dell'art 27, il 3, del regolamento il 2038/1999, dell'art 1 del regolamento n. 2073/2000, dell'art 11, n. 2, del regolamento n. 1260/2001, dell'art 1 del regolamento n. 1745/2002, nonché dell'art. 1 del regolamento il 1739/2003. 2) Se — nel caso in cui la Société Roquette Frères fosse legittimata ad eccepire l'illegittimità dei predetti regolamenti [dinanzi ai giudici nazionali] — l'art 24, il 2, del regolamento il 1785/81, l'art 27, il 3, del regolamento il 2038/1999, l'art. 1 del regolamento n. 2073/2000, l'art 11, n. 2, del regolamento n. 1260/2001, l'art 1 del regolamento n. 1745/2002, nonché l'art 1 del regolamento n. 1739/2003 siano validi nella parte in cui fissano quantitativi di base massimi per la produzione di isoglucosio per la Francia metropolitana senza tener conto dell'isoglucosio prodotto in tale Stato membro tra il 1o novembre 1978 e il 30 aprile 1979 quale prodotto intermedio per l'elaborazione di altri prodotti destinati alla vendita».

Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla prima questione

punto 35
Con la prima questione il giudice a quo vuole in sostanza sapere se sia senza alcun dubbio ricevibile l'azione proposta da una persona fisica o giuridica come la Roquette nelle circostanze di fatto e di diritto di cui alla fattispecie nella causa principale, per sentir annullare, sulla base dell'art 230 CE, le disposizioni contemplate nella detta questione (in prosieguo: le «disposizioni controverse»).
punto 36
Il detto giudice vuole infatti assicurarsi che la Roquette possa, alla luce tra l'altro della giurisprudenza derivante dalla suddetta sentenza Nachi Europe, invocare dinanzi ad esso l'illegittimità delle disposizioni controverse, quand'anche non abbia proposto nei confronti di tali disposizioni ricorsi di annullamento dinanzi ai giudici comunitari entro i termini previsti dall'art. 230 CE.
punto 37
A questo proposito il governo francese e la Commissione delle Comunità europee sostengono che la Roquette poteva senz'altro proporre un ricorso di annullamento avverso le disposizioni controverse in quanto queste la riguardavano direttamente e individualmente, in particolare a motivo del fatto che era l'unica produttrice francese di isoglucosio e che a tale titolo beneficiava dell'integralità dei quantitativi di base assegnati alla Francia metropolitana.
punto 38
Per contro, la Roquette e il Consiglio dell'Unione europea ritengono che le disposizioni controverse non riguardavano direttamente e individualmente la ricorrente di cui alla causa principale e che, comunque, resta un certo dubbio circa la sua legittimazione ad agire per l'annullamento di tali disposizioni. Pertanto, la giurisprudenza contenuta nella citata sentenza Nachi Europe non troverebbe nella specie applicazione, con la conseguenza che, la ricorrente potrebbe avvalersi dell'eventuale invalidità delle disposizioni controverse e che, pertanto, la Corte dovrebbe sindacarne la validità.
punto 39
Si deve anzitutto ricordare che l'art. 241 CE esprime un principio giuridico generale che assicura al ricorrente il diritto, nell'ambito del ricorso proposto in base all'ordinamento nazionale contro il rigetto della sua domanda, di eccepire l'illegittimità di un atto comunitario su cui è basato il provvedimento nazionale adottato nei suoi confronti, con la conseguenza che la questione della validità dell'atto comunitario può essere sottoposta alla Corte nell'ambito di un procedimento pregiudiziale (sentenza Nachi Europe, cit., punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
punto 40
Tuttavia, tale principio generale, diretto a garantire che ciascuno abbia o abbia avuto la possibilità di contestare un atto comunitario su cui si fonda una decisione che lo riguarda, non osta assolutamente a che un regolamento divenga definitivo nei confronti di un singolo soggetto, rispetto al quale esso deve considerarsi una decisione individuale di cui il detto soggetto avrebbe potuto senza alcun dubbio chiedere l'annullamento in virtù dell'art. 230 CE, restando così allo stesso preclusa la possibilità di eccepire l'illegittimità del detto regolamento dinanzi al giudice nazionale (sentenza Nachi Europe, cit., punto 37).
punto 41
Si pone pertanto la questione se un ricorso della Roquette ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE avverso le disposizioni controverse sarebbe stato senz'altro ricevibile, dal momento che queste la riguardano direttamente e individualmente (v., in questo senso, sentenza 12 settembre 1996, causa C-241/95, Accrington Beef e a., Racc. pag. I-6699, punto 15).
punto 42
Si deve a questo proposito ricordare che i regolamenti sulla base dei quali sono state emanate le dette disposizioni istituiscono tra l'altro un sistema di quantitativi di base di produzione attribuiti agli Stati membri, restando a carico di questi ripartirli tra le varie imprese produttrici stabilite sui loro territori.
punto 43
Orbene, è giocoforza constatare che, in un siffatto sistema, in cui spetta agli Stati membri ripartire i quantitativi di produzione loro attribuiti tra le imprese produttrici con la possibilità di operare trasferimenti di quote fra queste, ciascun produttore vede le proprie quote fissate direttamente e definitivamente con una decisione dello Stato membro cui appartiene.
punto 44
Si deve del resto ricordare che, in tale sistema, gli Stati membri beneficiavano di un certo margine di manovra, dal momento che potevano procedere, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria, ad una nuova ripartizione delle quote tra le imprese produttrici al fine, tra l'altro, di consentire a nuovi operatori di lanciarsi nella produzione di isoglucosio.
punto 45
Pertanto, un'impresa produttrice non può, in linea di principio, essere direttamente interessata ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE dall'attribuzione dei quantitativi di base di produzione agli Stati membri, quale operata a livello comunitario dalle disposizioni controverse.
punto 46
Infine, il fatto che la Roquette sia stata la sola impresa produttrice di isoglucosio stabilita nella Francia metropolitana e che essa abbia beneficiato a tale titolo della totalità dei quantitativi di base di produzione a quest'ultima concessi nulla muta a tale conclusione poiché, in mancanza di una decisione nazionale in tale senso, nulla assicurava in realtà a tale impresa un siffatto livello di quote sulla sola base dei regolamenti comunitari, dal momento che parte delle sue quote avrebbe potuto essere riattribuita dallo Stato membro interessato, in particolare, a un nuovo produttore di isoglucosio.
punto 47
Da quanto sopra constatato consegue che un'impresa come la Roquette non poteva considerarsi direttamente interessata ai sensi dell'art 230, quarto comma, CE dalle disposizioni controverse. Di conseguenza, non può sostenersi che essa fosse senz'altro legittimata ad agire dinanzi ai giudici comunitari per sentire annullare le dette disposizioni.
punto 48
La prima questione pregiudiziale va pertanto risolta dichiarando che una persona fisica o giuridica come la Roquette, nelle circostanze di fatto e di diritto quali quelle di cui alla causa principale, non era senz'altro legittimata ad agire per l'annullamento delle disposizioni controverse sulla base dell'art. 230 CE. Pertanto, detta persona può invocare, nell'ambito di un ricorso proposto ai sensi del diritto nazionale, l'illegittimità di tali disposizioni quand'anche non abbia proposto alcun ricorso di annullamento avverso le dette disposizioni dinanzi ai giudici comunitari nel termine previsto dall'art. 230 CE.

Sentenza › Sulle questioni pregiudiziali › Sulla seconda questione

punto 49
Con tale questione il giudice a quo chiede alla Corte di sindacare la validità delle disposizioni controverse nella misura in cui fissano quantitativi di base massimi di produzione di isoglucosio per la Francia metropolitana senza tenere conto dell'isoglucosio prodotto in questo Stato membro tra il 1o novembre 1978 e il 30 aprile 1979 (in prosieguo: il «periodo di riferimento») quale prodotto intermedio per la lavorazione finale di altri prodotti destinati alla vendita.
punto 50
A questo proposito la Roquette sostiene che le disposizioni controverse sono invalide. Deduce che la fissazione iniziale delle quote di isoglucosio nell'ambito del regolamento n. 1111/77, come modificato dal regolamento n. 387/81, era illegittima, alla luce della giurisprudenza risultante dalla sentenza 13 febbraio 1992, causa C-210/90, Roquette Frères (Racc. pag. I-731), in quanto i quantitativi di isoglucosio prodotti come prodotto intermedio non sono stati contabilizzati nella produzione del periodo di riferimento, che è servita a determinare le quote iniziali, sulla cui base sono stati successivamente fissati, mediante le disposizioni controverse, i quantitativi di base di produzione attribuiti agli Stati membri.
punto 51
Per quanto riguarda i dati relativi al periodo di riferimento, la Roquette ritiene che nella normativa in vigore non c'era alcuna indicazione circa la necessità di includere nei dati che i produttori dovevano trasmettere alle competenti autorità i quantitativi di isoglucosio prodotti come prodotto intermedio. Tale incertezza sarebbe stata alimentata dal comportamento degli Stati membri e, per ultimo, da quello della Commissione che laconicamente si è limitata a chiedere che le fossero trasmessi i dati relativi alle capacità di produzione dei produttori di isoglucosio, senza fornire ulteriori precisazioni. La Roquette conclude pertanto che non può esserle rimproverato di non aver contabilizzato i quantitativi di isoglucosio prodotti come prodotto intermedio tra i dati che sono serviti per la fissazione delle quote iniziali.
punto 52
Per contro, il governo francese, il Consiglio e la Commissione ritengono che le disposizioni controverse siano valide. Sostengono, in particolare, che proprio l'assenza di differenziazione nella normativa applicabile tra la destinazione delle produzioni di isoglucosio avrebbe dovuto indurre la Roquette a non fare distinzioni, e quindi a trasmettere tutti i dati di produzione di isoglucosio, ivi compresi quelli relativi all'isoglucosio prodotto come prodotto intermedio. Pertanto, non può affermarsi un errore manifesto di valutazione da parte del Consiglio in occasione della fissazione dei quantitativi di base quale risulta dalle disposizioni controverse.
punto 53
In limine, si deve ricordare che il Consiglio con il regolamento n. 1111/77, come modificato dal regolamento n. 1293/79, ha attribuito una quota di base iniziale alla Roquette per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980. Come risulta dalla formulazione del secondo comma dell'art. 9, n. 1, di tale regolamento, questa quota doveva essere pari al doppio della sua produzione rilevata per il periodo di riferimento.
punto 54
Al fine di stabilire la produzione di ciascuna delle imprese interessate durante tale periodo, la Commissione si è avvalsa di dati relativi alla loro produzione durante ciascun mese civile che gli Stati membri le avevano trasmesso in applicazione dell'art. 1 del suo regolamento (CEE) 30 giugno 1977, n. 1471, relativo alle comunicazioni degli Stati membri sull'isoglucosio (GU L 162, pag. 3). Tali dati erano stati ottenuti dagli Stati membri mediante dichiarazioni redatte dalle imprese produttrici stesse.
punto 55
Su tale base il Consiglio ha fissato, in una tabella inserita all'allegato II del regolamento n. 1111/77 come modificato dal regolamento n. 1293/79, la quota di base per la Roquette in 15887 t allo stato secco, pari al doppio della sua produzione rilevata per il periodo di riferimento, conformemente al procedimento descritto al punto precedente della presente sentenza. A questo proposito, è pacifico che la Roquette non aveva contabilizzato i quantitativi di isoglucosio prodotti come prodotto intermedio tra i dati di produzione trasmessi alle autorità nazionali competenti.
punto 56
Dalle disposizioni controverse risulta che, successivamente, i quantitativi di base sono stati fissati allo stesso livello delle quote di base inizialmente concesse, fatte salve riduzioni risultanti da impegni internazionali assunti dalla Comunità.
punto 57
Si deve a questo proposito constatare che le quote iniziali per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980 erano state fissate, conformemente all'art 9, n. 1, del regolamento n. 1111/77, come modificato dal regolamento n. 1293/79, sulla base della produzione constatata delle imprese produttrici nel corso del periodo di riferimento, e che tale constatazione è stata fondata su dati che dette imprese produttrici avevano esse stesse trasmesso agli Stati membri, i quali, dopo averne preso atto e dopo aver proceduto a eventuali verifiche, li avevano comunicati alla Commissione conformemente all'art 1 del regolamento n. 1471/77. Dal momento che il Consiglio aveva deciso di fare riferimento alle dette quote, esso non era tenuto a raccogliere nuovamente i detti dati all'atto dell'adozione dei regolamenti controversi nella causa principale.
punto 58
Pertanto, dal fatto che nelle disposizioni controverse il Consiglio abbia continuato a fondarsi sulle quote di base iniziali non può di per sé conseguire che le disposizioni controverse siano invalide.
punto 59
Ad ogni modo, va rilevato che la Roquette, dal momento che era chiaramente legittimata ad impugnare il regolamento n. 1111/77, come modificato dal regolamento n. 1293/79, dinanzi ai giudici comunitari ai sensi dell'art 230 CE per quanto riguarda il calcolo delle quote di base, non può rimettere in discussione, nell'ambito della causa principale, la validità di tale regolamento.
punto 60
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la seconda questione pregiudiziale va risolta dichiarando che l'esame di quest'ultima non ha evidenziato alcun elemento idoneo a inficiare la validità delle disposizioni controverse.

Sentenza › Sulle spese

punto 61
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice a quo, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) Una persona fisica o giuridica come la Roquette Frères, in circostanze di fatto e di diritto quali quelle di cui alla causa principale, non era senz'altro legittimata ad agire per l'annullamento a norma dell'art. 230 CE: dell'art. 24, n, 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dell'art. 27, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 1999, n. 2038, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, art, 1 del regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2000, n. 2073, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie dell'ambito dei regimi di importazione preferenziali, dell'art. 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio, 19 giugno 2000, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2002, n. 1745/2002, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie dell'ambito dei regimi di importazione preferenziali, e dell'art, 1 del regolamento della Commissione 30 settembre 2003, n. 1739/2003, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie dell'ambito dei regimi di importazione preferenziali. Una siffatta persona può pertanto invocare, nell'ambito di un ricorso proposto ai sensi del diritto nazionale, l'illegittimita di tali disposizioni quand'anche non abbia proposto alcun ricorso di annullamento avverso le dette disposizioni dinanzi ai giudici comunitari nel termine previsto dall'art. 230 CE. 2) Dall'esame della seconda questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'art, 24, n. 2, del regolamento n. 785/81, dell'art. 27, n. 3, del regolamento n. 2038, dell'art. 1 del regolamento n. 2073/2000, dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1260/2001, dell'art. 1 del regolamento 1745/2002 e dell'art. 1 del regolamento n. 1739/2003.

Firme

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