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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Ottava Sezione) del 2 ottobre 2025, causa C-86/24

Decisione
decisa il 2025-10-02
ECLI
ECLI:EU:C:2025:745

Epigrafe

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 2 ottobre 2025 Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Determinazione dell’origine delle merci – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Sottovoce 730441 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci – Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio – Validità della norma di origine applicabile ai tubi di acciaio – Tubi rifiniti a caldo, successivamente ridotti a freddo Nella causa C-86/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Corte regionale di Ostrava – Sede di Olomouc, Repubblica ceca), con decisione del 23 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 2024, nel procedimento CS STEEL a.s. contro Generální ředitelství cel, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra e N. Fenger, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 marzo 2025, considerate le osservazioni presentate: per la CS STEEL a.s., da D. Urbanec, advokát, per la Generální ředitelství cel, da P. Polák, per il governo ceco, da L. Březinová, L. Halajová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti, per il governo spagnolo, da M. Morales Puerta e P. Pérez Zapico, in qualità di agenti, per la Commissione europea, da B. Eggers e J. Hradil, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità della regola primaria applicabile alle merci rientranti nella sottovoce 730441 (in prosieguo: la «regola primaria») del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), prevista all’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 1).
punto 2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società ceca, la CS STEEL a.s. e la Generální ředitelství cel (Direzione generale delle dogane, Repubblica ceca) (in prosieguo: l’«autorità doganale nazionale»), in merito ad una rettifica di dazi doganali imposta a tale società.

Contesto normativo › Diritto internazionale

punto 3
Il SA è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1503, pag. 4, n. 25910 (1988)], nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di tale convenzione.
punto 4
La nota esplicativa relativa alla voce 7304 del SA precisa quanto segue: «I tubi e i profilati cavi di questa voce possono essere ottenuti con procedimenti diversi: (...) B) Trafilatura a caldo per estrusione in una pressa, sia in presenza di vetro (procedimento Ugine-Séjournet), sia per mezzo di un altro lubrificante, di uno sbozzo rotondo. Questo procedimento comprende in effetti le operazioni seguenti: perforatura, espansione o no, filatura. Le operazioni qui sopra definite sono seguite da operazioni di rifinitura: sia a caldo: in questo caso il tubo greggio, dopo essere stato scaldato, passa in un calibratore-riduttore, tirante o no, e poi in un raddrizzatore; sia a freddo su mandrino per trafilatura su banco o per laminazione su laminatoio “a Passo di Pellegrino” (procedimento Mannesmann o Megaval). Questi procedimenti permettono di ottenere, a partire da tubi laminati o trafilati a caldo, utilizzati come sbozzi, dei tubi di diametro e di spessore più deboli che per i procedimenti a caldo (è da notare che con il procedimento Transval si possono ottenere direttamente dei tubi di debole spessore, così come dei tubi a tolleranze ridotte sul diametro e sullo spessore). Le operazioni a freddo permettono anche di ottenere differenti gradi di rifiniture di superficie, in particolare la superficie ghiacciata (tubi a debole grado di rugosità) ricercata, per esempio, per i martinetti pneumatici e per i cilindri idraulici. (...)».

Contesto normativo › Diritto dell’Unione › Codice doganale

punto 5
L’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1, e rettifica in GU 2016, L 267, pag. 2; in prosieguo: il «codice doganale»), intitolato «Acquisizione dell’origine», al paragrafo 2 prevede quanto segue: «Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».
punto 6
L’articolo 62 di tale codice, intitolato «Delega di potere», così dispone: «Alla Commissione [europea] è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 284, atti delegati che stabiliscano le norme in base alle quali si considera che le merci per cui è richiesta la determinazione dell’origine non preferenziale ai fini dell’applicazione delle misure dell’Unione [europea] di cui all’articolo 59 siano interamente ottenute in un unico paese o territorio o che abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un paese o territorio, conformemente all’articolo 60».
punto 7
L’articolo 284 di tale codice, intitolato «Esercizio della delega», precisa le modalità di tale esercizio.

Contesto normativo › Diritto dell’Unione › Regolamento delegato 2015/2446

punto 8
Nell’esercizio della competenza conferitale dall’articolo 62 del codice doganale, la Commissione ha adottato il regolamento delegato 2015/2446.
punto 9
L’allegato 22-01 del medesimo regolamento delegato è intitolato «Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un’origine non preferenziale». Tale allegato comprende una parte intitolata «Note introduttive» i cui punti 2 e 3 sono così formulati: «(2) Applicazione delle norme del presente allegato 2.1. Le norme stabilite nel presente allegato devono essere applicate ai prodotti in base alla loro classificazione nel [SA] e a ogni ulteriore criterio stabilito in aggiunta alle voci e alle sottovoci del [SA] creato ai fini del presente allegato. Le voci e le sottovoci [del SA] ulteriormente suddivise utilizzando questi criteri sono definite “voce separata” e “sottovoce separata” nel presente allegato. (...) La classificazione delle merci nelle voci e sottovoci del [SA] è regolata dalle regole generali di interpretazione del [SA] e tutte le sezioni, i capitoli e le note di sottovoci di tale sistema. Queste regole e note sono parte integrante della nomenclatura combinata, riportata nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, p. 1)]. Per individuare una voce o una sottovoce separate corrette per determinate merci nel presente allegato si applicano mutatis mutandis le regole generali di interpretazione del [SA] e tutte le sezioni, i capitoli e le note di sottovoci di tale sistema, salvo se stabilito altrimenti nel presente allegato. (...) (3) Glossario Se basate su una modifica delle classificazioni tariffarie, le regole primarie a livello di suddivisione possono essere espresse utilizzando le abbreviazioni seguenti. (...) CTH: passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce (...)».
punto 10
Il capitolo 73 di tale allegato comprende una tabella che indica le regole primarie da applicare al fine di determinare il paese o il territorio di origine delle merci ivi menzionate e identificate secondo la loro voce o sottovoce nel SA, in particolare la regola primaria applicabile ai tubi trafilati o laminati a freddo, in acciaio inossidabile senza saldatura, di sezione circolare di cui alla sottovoce 730441 del SA. La tabella si legge nel seguente modo: «Codice SA 2012 Designazione delle merci Regole primarie (...) 7304 Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio. Come specificato per le sottovoci – Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti 730411 – – Di acciai inossidabili CTH (...) – Altro, di sezione circolare, di acciai inossidabili: 730441 – Trafilati o laminati a freddo CTH; CTH; o passaggio dai profilati cavi della sottovoce 730449 730449 – – Altro CTH».

Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

punto 11
La Maxim Tubes Company Pvt. Ltd, società con sede in India, ha importato in tale paese tubi di acciaio rifiniti a caldo provenienti dalla Cina, rientranti nella sottovoce 730411 e conformi alla norma ASTM A312. Tali tubi sono stati successivamente trasformati con la riduzione a freddo in India, sottoposti a laminazione, decapaggio, passivazione, riscaldamento nel forno, spianatura e taglio, il che ha avuto l’effetto di modificarne le dimensioni. I tubi così trasformati e sempre conformi alla norma ASTM A312 sono stati esportati nell’Unione alla CS STEEL.
punto 12
Nel periodo compreso tra il gennaio 2016 e il dicembre 2017, il Celní úřad pro Olomoucký kraj (Ufficio doganale della regione di Olomouc, Repubblica ceca) ha accettato sei dichiarazioni in dogana depositate dalla CS STEEL, ai fini dell’immissione in libera pratica di tubi, in acciaio inossidabile senza saldatura, di sezione circolare di cui alla sottovoce tariffaria 730441 del SA, dichiarati di origine indiana non preferenziale.
punto 13
A seguito di una verifica, l’autorità doganale nazionale ha concluso per l’origine cinese di tali tubi e quindi ha proceduto ad una rettifica dei dazi doganali dovuti, ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/330 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 63, pag. 15).
punto 14
Tale autorità ha ritenuto che il cambiamento dell’origine di detti tubi sarebbe stato possibile solo se i tubi fossero stati fabbricati a partire da merci rientranti in altre voci del SA, quali cascami e avanzi di acciaio, rientranti nella voce 7204, o profilati cavi, rientranti nella sottovoce 730449.
punto 15
Investito di un ricorso della CS STEEL avverso le decisioni adottate dall’autorità doganale nazionale in merito a tale rettifica, il Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci (Corte regionale di Ostrava — Sede di Olomouc, Repubblica ceca), giudice del rinvio, si interroga sulla validità della regola primaria relativa alla determinazione dell’origine delle merci rientranti nella sottovoce 730441 del SA, enunciata nell’allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446, nei limiti in cui, secondo tale regola, a siffatte merci derivanti da una riduzione a freddo di prodotti rientranti nella sottovoce 730449 del SA è conferito il carattere di merci originarie del paese in cui tali operazioni hanno avuto luogo, mentre una siffatta trasformazione di prodotti rientranti nella sottovoce 730411 del SA non conferisce a tali merci una siffatta origine.
punto 16
A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che dalla regola primaria relativa alla determinazione dell’origine delle merci classificate nella sottovoce 730441 del SA, letta alla luce della sentenza del 21 settembre 2023, Stappert Deutschland (C-210/22, EU:C:2023:693), risulta che un cambiamento di origine avviene, in sostanza, o mediante un cambiamento di voce tariffaria o mediante la riduzione a freddo di un prodotto rientrante nella sottovoce 730449 del SA. Secondo tale giudice, poiché l’unica differenza pertinente tra la sottovoce 730449 e la sottovoce 730411 è apparentemente la destinazione dei tubi, tale regola primaria potrebbe stabilire una distinzione discriminatoria nei confronti dei prodotti trasformati che rientrano prima della trasformazione di cui alla sottovoce 730411 del SA.
punto 17
In tale contesto, il Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci (Corte regionale di Ostrava – Sede di Olomouc), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la regola primaria per la determinazione dell’origine relativa alla sottovoce 730441 del [SA], prevista all’allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446, sia valida nella parte in cui esclude che per il cambiamento dell’origine dei tubi rifiniti a caldo di cui alla sottovoce 730411, conformi alla norma ASTM A312, sia sufficiente la loro trasformazione a freddo (riduzione a freddo)».
punto 18
In risposta a una richiesta di informazioni della Corte vertente, in particolare, sull’incidenza della trasformazione a freddo subita dai tubi interessati, il giudice del rinvio ha rilevato, da un lato, che le dimensioni, la struttura e le caratteristiche del materiale di tali tubi erano state trasformate in modo significativo e, dall’altro, che esso non sapeva se detti tubi presentassero caratteristiche tali da renderli utilizzabili come oleodotti o gasdotti.

Sulla questione pregiudiziale

punto 19
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la regola primaria sia valida alla luce dell’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale, nella parte in cui non prevede che tubi rientranti nella sottovoce 730441 del SA ottenuti a freddo a partire da tubi rientranti nella sottovoce 730411 del SA possano essere considerati originari del paese o territorio in cui hanno subito la loro ultima trasformazione o lavorazione.
punto 20
A tal riguardo, occorre rilevare che, secondo la formulazione della regola primaria, i tubi di cui alla sottovoce 730441 del SA sono considerati originari del paese in cui sono stati trasformati a partire da prodotti rientranti in un’altra voce del SA, o mediante riduzione a freddo di «profilati cavi della sottovoce 730449» del SA. Tuttavia, la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 21 settembre 2023, Stappert Deutschland (C-210/22, EU:C:2023:693, punto 66), che tale regola è invalida nella parte in cui esclude che il cambiamento di classificazione doganale risultante dalla trasformazione di tubi della sottovoce 730449 del SA in tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio, trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo) della sottovoce 730441 del SA, conferisca a questi ultimi il carattere di prodotti originari del paese in cui tale cambiamento ha avuto luogo.
punto 21
Pertanto, risulta che, come rilevato, in sostanza, dal giudice del rinvio, la regola primaria, letta alla luce di tale sentenza, stabilisce una differenza di trattamento, quanto alla determinazione dell’origine, tra una trasformazione a freddo dei tubi rientranti nella sottovoce 730411 del SA e una trasformazione a freddo dei tubi rientranti nella sottovoce 730449 del SA.
punto 22
Ai sensi dell’articolo 62 del codice doganale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano le norme in base alle quali si considera che le merci abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un paese o in un territorio, conformemente all’articolo 60 di tale codice. Tali atti hanno lo scopo di precisare il modo in cui i criteri astratti enunciati in quest’ultima disposizione devono essere interpretati e applicati in situazioni concrete (sentenza del 21 settembre 2023, Stappert Deutschland, C-210/22, EU:C:2023:693, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
punto 23
Tuttavia, l’esercizio di tale potere è soggetto, come risulta parimenti da una giurisprudenza costante della Corte, al rispetto di determinati obblighi. Gli obiettivi perseguiti da un regolamento delegato devono essere tali da giustificare la sua adozione, detto regolamento deve soddisfare l’obbligo di motivazione che s’impone a un tale atto e le valutazioni della Commissione relative alla determinazione del paese di origine dei prodotti ai quali il suddetto regolamento è applicabile non devono essere viziate da un errore di diritto o da un errore manifesto di valutazione con riferimento all’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale (sentenza del 21 settembre 2023, Stappert Deutschland, C-210/22, EU:C:2023:693, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
punto 24
Infatti, tale origine deve, in ogni caso, essere determinata in funzione del criterio discriminante costituito dall’«ultima trasformazione o lavorazione sostanziale» delle merci interessate. Detta espressione deve essere intesa come riferita alla fase del processo di produzione nel corso quale tali merci acquisiscono la loro destinazione d’uso nonché proprietà e composizione specifiche, che non possedevano in precedenza e per le quali non sono previste modifiche qualitative importanti in futuro (sentenza del 21 settembre 2023, Stappert Deutschland, C-210/22, EU:C:2023:693, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
punto 25
L’esame giurisdizionale della fondatezza di una disposizione di un atto come l’allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446, che prevede la regola primaria, è destinato ad accertare se, indipendentemente da qualsiasi errore di diritto, la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel procedere all’attuazione dell’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale, tenuto conto della situazione concreta interessata (sentenza del 21 settembre 2023, Stappert Deutschland, C-210/22, EU:C:2023:693, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
punto 26
Secondo la giurisprudenza della Corte, una differenza di trattamento tra trasformazioni simili, come quella rilevata al punto 21 della presente sentenza, deve essere oggettivamente giustificata dalla Commissione affinché si possa constatare che quest’ultima non ha commesso un siffatto errore (v., in tal senso, sentenze del 23 marzo 1983, Cousin e a., 162/82, EU:C:1983:93, punto 21, nonché del 21 settembre 2023, Stappert Deutschland, C-210/22, EU:C:2023:693, punto 56).
punto 27
Nel caso di specie, la Commissione sostiene che la conformità alla norma ASTM A312 dei tubi provenienti dalla Cina e importati in India e rientranti nella sottovoce 730411 del SA tende a dimostrare che tali prodotti erano già prodotti finiti, che non potevano essere oggetto di una trasformazione sostanziale economicamente giustificata comportante un cambiamento di origine.
punto 28
Tale istituzione fa altresì valere, in sostanza, che la trasformazione a freddo dei tubi rientranti nella sottovoce 730411 del SA, che ha l’effetto di modificarli in modo tale da rientrare nella sottovoce 730441 del SA, non porta a conferire loro una destinazione e una composizione che non possedevano in precedenza, in quanto hanno subito le loro ultime modifiche qualitative al momento della loro trasformazione a caldo che ha portato alla loro classificazione nella prima sottovoce. Infatti, una siffatta trasformazione a freddo di tali tubi comporterebbe certamente modifiche irreversibili di tali prodotti, principalmente diminuendo le loro dimensioni senza per questo impedire di utilizzarli come tubi di gas o di idrocarburi e di rispettare la norma ASTM A312, come convengono tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte. Pertanto, detta trasformazione a freddo si distinguerebbe dalla trasformazione a freddo degli sbozzi di tubi, che sono prodotti semilavorati, oggetto della sentenza del 21 settembre 2023, Stappert Deutschland (C-210/22, EU:C:2023:693), e che rientrano nella sottovoce 730449 del SA.
punto 29
A tal riguardo, occorre rilevare che le merci che figurano nelle sottovoci 730411 e 730441 del SA sono designate, per la prima di tali sottovoci, come tubi senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti di acciai inossidabili e, per la seconda di tali sottovoci, come altri tubi senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili e trafilati o laminati a freddo (ridotti a freddo).
punto 30
Pertanto, i tubi cessano di rientrare nella sottovoce 730411 del SA e possono rientrare nella sottovoce 730441 del SA a causa di una perdita delle proprietà tipiche dei tubi utilizzati per oleodotti o gasdotti, la quale non conduce necessariamente a una perdita delle proprietà che li rendono utilizzabili a tal fine.
punto 31
Da quanto precede risulta che una trasformazione a freddo dei tubi rientranti nella sottovoce 730411 del SA, che ha l’effetto di modificarli in modo tale da rientrare nella sottovoce 730441 del SA, benché possa comportare una modifica importante delle loro proprietà, non conduce, per questo solo fatto, a una modifica della destinazione e della composizione iniziale di tali tubi.
punto 32
Tale valutazione non è inficiata dalla risposta del giudice del rinvio alla richiesta di informazioni della Corte, citata al punto 18 della presente sentenza, secondo la quale una trasformazione a freddo dei tubi rientranti nella sottovoce 730411 del SA può avere un’incidenza rilevante sulle dimensioni, sulla struttura e sulle caratteristiche di tali tubi. Infatti, da tale risposta non risulta né che la trasformazione a freddo dei tubi di cui trattasi nel procedimento principale fosse di tale portata che tali tubi abbiano cessato di essere utilizzabili per il trasporto di petrolio e di gas, né che la loro composizione sia stata modificata. Una siffatta valutazione è al contrario confermata dal fatto che, dopo tale trasformazione, detti tubi sono sempre conformi alla norma ASTM A312. Come fa valere la Commissione senza essere contraddetta dagli altri interessati, tale conformità attesta l’utilizzabilità degli stessi tubi in quanto condotto per il trasporto di petrolio e di gas.
punto 33
In tali circostanze, occorre considerare che la differenza di trattamento quanto alla determinazione dell’origine, stabilita dalla regola primaria, tra una trasformazione a freddo dei tubi rientranti nella sottovoce 730411 del SA e una trasformazione a freddo dei tubi rientranti nella sottovoce 730449 del SA, è oggettivamente giustificata. Pertanto, la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione adottando tale regola.
punto 34
Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che dal suo esame non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della regola primaria.

Sulle spese

punto 35
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: Dall’esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce 730441 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, prevista all’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione.

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