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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 17 gennaio 1980, cause riunite 95/79 e 96/79

Decisione
decisa il 1980-01-17
ECLI
ECLI:EU:C:1980:17

Epigrafe

Nei procedimenti riuniti 95 e 96/79, aventi ad oggetto domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, del Tribunal de première instance de Namur (Chambre correctionnelle) nelle cause dinanzi ad esso pedenti tra Procuratore del Re e Charles Kefer (causa 95/79), Louis Delmelle (causa 96/79), domande vertenti sull'interpretazione delle disposizioni del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805 (GU 1968, n. L 148, pag 24) relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, nonché — solo per la causa 95/79 —, delle disposizioni del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121 (GU 1967, n. L 117, pag 66) relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, LA CORTE composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici, avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento scritto

punto 1
In forza dell'art. 2, nn. 1 e 2, della legge belga sulla disciplina economica e sui prezzi, nella versione risultante dalla legge 30 luglio 1971 (Moniteur belge del 31 agosto 1971), che modifica il decreto-legge 22 gennaio 1945 (Moniteur belge del 24 gennaio 1945), il ministro competente per gli affari economici può stabilire prezzi massimi per i prodotti, sostanze, derrate, merci o animali, nonché il margine di utile che ne possono ricavare venditori o intermediari. Il Governo belga si è avvalso di detta facoltà, specie per quel che riguarda la vendita al minuto di carni bovine e suine. Al momento in cui si svolgevano i fatti considerati nelle cause principali, la disciplina vigente era quella istituita dal decreto ministeriale 27 marzo 1975 (Monitur belge del 29 marzo 1975), modificato da ultimo con decreto ministeriale 14 luglio 1976 (Moniteur belge del 24 luglio 1976), che dispone, fra l'altro, quanto segue: Art. 1: «Il prezzo di vendita al consumo comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, della carne bovina praticato dai venditori al dettaglio di carni non può superare l'importo costituito dal prezzo d'acquisto medio ponderato, maggiorato di un margine di utile massimo di 22 franchi e dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalità di calcolo stabilite all'art. 3» Art. 2: «Il prezzo di vendita al consumo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, della carne suina praticato dai venditori al dettaglio di carni non può superare l'importo costituito dal prezzo d'acquisto medio ponderato, maggiorato di un margine di utile massimo di 22 franchi c dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità di calcolo stabilite all'art. 3».
punto 2
Gli imputati nelle cause principali, Charles Kefer (95/79) e Louis Delmelle (96/79), vendono carne al minuto ad Andenne e, rispettivamente, a Namur. A loro carico venivano promossi procedimenti penali dinanzi al Tribunal de première instance di Namur per avere essi, il 14 ottobre 1976 e, rispettivamente, il 13 aprile 1977, maggiorato il prezzo di vendita al consumo della carne bovina e suina, oltre il massimo di 22 FB/Kg stabilito per l'utile commerciale dal decreto ministeriale 27 marzo 1975. I due imputati non contestavano l'esattezza dei fatti e dichiaravano di aver aumentato i prezzi oltre il limite consentito in quanto il margine di 22 franchi non permetteva loro di far fronte alle spese di gestione e alle spese generali. Inoltre, essi eccepivano l'illegittimità di detto decreto ministeriale rispetto al diritto comunitario e, in particolare, rispetto alle disposizioni del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU 1968, n. L 148, pag. 24) e a quelle del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU 1967, n. L 117/66). L'imputato di cui al procedimento 96/79 sosteneva inoltre che la pronuncia emanata nei suoi confronti il 21 marzo 1979 non aveva assolutamente potuto tener conto della sentenza 29 giugno 1978 (causa 154/77, Dechmann, Race. 1978, pag. 1573), nella quale la Corte di giustizia si era pronunciata su una questione pregiudiziale sottopostale dal Tribunal de première instance di Neufchàteau, che doveva decidere circa la validità del decreto ministeriale 27 marzo 1975 sotto il profilo del diritto comunitario e, in ¡specie, del summenzionato regolamento n. 121/67. Il Tribunal de première instance di Namur, dovendo pronunziarsi circa l'opposizione promossa dai due imputati nei confronti della sentenza pronunciata dalla 5a Sezione del Tribunale stesso, ha disposto in entrambi i casi la sospensione del procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione relativa all'interpretazione dei regolamenti comunitari di cui trattasi. Nel procedimento 95/79, con sentenza del 7 maggio 1979, il Tribunale ha sottoposto alla Corte la seguente questione: «Se il decreto ministeriale 27 marzo 1975, concernente la fissazione del prezzo di vendita al consumo delle carni bovine o suine fosse in contrasto : 1. Con il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine; in particolare, se l'art. 5, 3, 1, del suddetto Decreto fosse in contrasto con l'art. 6, n. 1, lettere a) e b), di tale regolamento nonché con i regolamenti relativi alla fissazione del prezzo di base delle carni bovine, ed in particolare con la disciplina attuata dai regolamenti: 31 luglio 1972, n. 1652 8 maggio 1973, n. 1192 28 marzo 1974, n. 667; 2. Con il regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine; in particolare, se l'art. 3, 4, 1, del suddetto Decreto fosse in contrasto con l'art. 5, n. 1, 2o comma, di tale regolamento nonché con i regolamenti relativi alla fissazioe del prezzo di base delle carni suine, e in particolare con la disciplina attuata dai regolamenti: 29 ottobre 1971, n. 2305 15 maggio 1973, n. 1351 29 aprile 1974, n. 1133». Nel procedimento 96/79, lo stesso giudice, rilevando che, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia 29 giugno 1978 (causa 154/77, Dechmann) si doveva ritenere che il decreto ministeriale era in contrasto con il regolamento del Consiglio n. 121/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina, limitava l'oggetto della domanda pregiudiziale all'interpretazione del regolamento n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina e, con sentenza 30 maggio 1979, sottoponeva a questa Corte la seguente questione: «Se il decreto ministeriale 27 marzo 1975, relativo alla fissazione del prezzo di vendita al consumo delle carni bovine e suine, sia in contrasto con il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine»
punto 3
Copie dei provvedimenti di rinvio sono giunte alla Cancelleria della Corte il 15 giugno 1979 (causa 95/79) e, rispettivamente, il 19 giugno 1979 (96/79). A norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte, in entrambi i procedimenti, il Governo belga, rappresentato dall'avv. Emile M. Knops, in sostituzione dell'avv. P. Legros, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Hans Peter Hartvig, in qualità di agente, assistito dal sig. Jacques Delmoly, membri del servizio giuridico. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte con ordinanza 3 ottobre 1979, ha deciso di riunire le due cause ai fini della fase orale e della sentenza e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

paragrafo 1
Il Governo belga prende anzitutto in esame il sistema dei regolamenti comunitari relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori della carne bovina, e, rispettivamente, della carne suina. Λ proposito di quest'ultima organizzazione comune, cui si fa riferimento solo nel procedimento 95/79 (Kefer), esso osserva che, all'epoca dei fatti, il settore della carne suina era disciplinato dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2759, e non dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, come si indica erroneamente nel provvedimento di rinvio. Ciò non ha però alcun rilievo, in pratica, giacché il regolamento n. 2759/75 è solo la versione codificata del precedente regolamento: i principi validi per l'uno valgono, quindi, anche per l'altro. Esso illustra poi la disciplina belga derivante dal decreto ministeriale 27 marzo 1975 come modificato dal decreto ministeriale 14 luglio 1976. La principale caratteristica del sistema istituito con detta disciplina sta nel fatto che si è determinato un margine di utile fisso in base ad un prezzo di acquisto fluttuante. Il prezzo al minuto della carne bovina e della carne suina è costituito dal prezzo all'ingrosso liberamente pattuito dal dettagliante e da un margine di utile, che viene a sommarsi al prezzo all'ingrosso e che è l'unico elemento invariabile. Ciò implica che il sistema non può avere ripercussioni a monte, cioè sui precedenti stadi della vendita e sulla produzione. Poiché l'andamento dei prezzi all'ingrosso è del tutto libero, gli obiettivi o il funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato nei settori contemplati non sono affatto posti in pericolo.
paragrafo 2
Le osservazioni depositate dal Governo belga nella causa 95/79 (Kefer) differiscono da quelle da esso presentate nella causa 96/79 (Delmelle) in quanto vi si esamina pure il problema dell'interpretazione del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina. In proposito, il Governo belga osserva che la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi su un problema analogo nella sentenza 29 giugno 1978 (causa 154/77, Dechmann) ed è quindi sufficiente ch'essa richiami l'attenzione dei giudice nazionale su questa sentenza. Quanto al problema relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (problema comune alle due cause), il Governo belga fa una rassegna della giurisprudenza comunitaria in materia di fissazione dei prezzi, richiamando le sentenze Galli (causa 31/74), Tasca (causa 65/75), Sadam (cause 88-90/75) e Dechmann (causa 154/77). Esso ricorda che, nei punti 18-20 di quest'ultima pronuncia, la Corte ha dichiarato che la fissazione del margine di utile massimo che il commerciante può trarre dalla vendita al consumatore finale non è, in linea di principio, tale da mettere a repentaglio gli scopi e il funzionamento delle organizzazioni co-muni dei mercati, pur precisando che tale fissazione potrebbe cionondimeno essere incompatibile con il diritto comunitario, se non tenesse debito conto delle spese di distribuzione e di importazione o non garantisse al commerciante una equa remunerazione della sua attività. Nulla impedisce di fare le stesse considerazioni per il settore della carne bovina. La Corte le ha infatti estese a questo settore nella recente sentenza Grosoli (causa 223/78).
paragrafo 3
Ciò premesso, è opportuno sottolineare che il sistema belga:
paragrafo 4
riguarda soltanto la vendita di carne bovina da parte dei dettaglianti ai consumatori, e non il commercio all'ingrosso; non impone alcun blocco dei prezzi al minuto ad un determinato livello, indipendente dall'andamento del mercato e dalle caratteristiche specifiche di alcune situazioni particolari; è essenzialmente variabile nel tempo e nello spazio in funzione delle fonti di approvvigionamento prescelte dal dettagliante e dall'andamento dei prezzi sui mercati considerati; si limita a stabilire un margine commerciale che copre le spese di gestione e le spese di vendita, nonché l'utile per il dettagliante, e che viene adeguato, se del caso, previa consultazione della Commissione belga per la diciplina dei prezzi, che comprende i rappresentanti delle categorie interessate.
paragrafo 5
Il margine di utile di 22 FB/Kg è stato peraltro giudicato ragionevole dalla Commissione, nella memoria che essa ha presentato nella causa Dechmann.
paragrafo 6
Si dovrebbe quindi dichiarare che una disciplina nazionale come quella in questione non può essere considerata incompatibile con il regolamento del Consiglio (CEE) 27 giugno 1968, n. 805.
paragrafo 7
La Commissione delle Comunità europee osserva, anzitutto, che i soli elementi nuovi nelle cause 95/79 e 96/79, rispetto alla causa 154/77 (Dechmann) sono costituiti, per un verso, dall'epoca in cui si sono verificati i fatti su cui vertono le cause principali (ottobre 1976 e, rispettivamente, aprile 1977 nelle due cause in esame, parte del 1975 nella causa Dechmann) e, dall'altro, dal fatto che ora le questioni sottoposte alla Corte riguardano non solo l'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina, ma anche quella vigente nel settore della carne bovina. Poiché né la disciplina nazionale in questione, né l'organizzazione comune dei mercati della carne suina sono state radicalmente modificate tra il 1975 e il 1977, l'interpretazione data dalla Corte nella causa Dechmann conserva tutta la sua validità per il settore della carne suina. Resta dunque da stabilire solo se detta interpretazione sia applicabile anche all'organizzazione comune dei mercati della carne bovina.
paragrafo 8
A giudizio della Commissione, gli argomenti su cui si è fondata la Corte per la sentenza emessa nella causa Dechmann circa l'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina sono pienamente validi anche per quel che riguarda le norme sull'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina e, in particolare, il regolamento n. 805/68.
paragrafo 9
L'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina mira, mediante la costituzione di un mercato unico di detto prodotto, a stabilizzare i mercati e a garantire agli agricoltori interessati un equo tenore di vita. A questo scopo, il regolamento n. 805/68 contiene norme relative ai prezzi, che però valgono soltanto per le fasi della produzione e della vendita all'ingrosso, nonché norme destinate a garantire la soppressione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti nella Comunità.
paragrafo 10
Per stabilire se un margine di utile massimo stabilito su scala nazionale per la vendita al minuto è compatibile con le norme dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina si dovrebbero dunque prendere in considerazione i relativi effetti sulla libera circolazione dei prodotti.
paragrafo 11
L'elemento chiave di cui si deve tener conto è, come per la carne suina, quello del livello al quale il margine in questione č stato fissato, e cioé la possibilità, per i rivenditori, di far fronte alle spese di distribuzione e d'importazione e di conseguire, inoltre, una equa remunerazione. In realtà, se fosse esclusa tale possibilità, il margine agirebbe come un vero e proprio prezzo massimo sulle precedenti fasi di vendita ed inciterebbe, in particolare, i produttori ad esportare invece di rifornire il mercato interno, ovvero renderebbe difficoltoso lo smercio dei prodotti importati.
paragrafo 12
E il giudice nazionale che deve risolvere «in concreto» il problema della compatibilità, sia in base ai dati di fatto emersi al momento della controversia sottopostagli sia in base alla norma interpretativa generale di cui sopra.
paragrafo 13
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione propone di risolvere la questione pregiudiziale nel seguente modo:
paragrafo 14
«I regolamenti nn. 805/68 e 2759/75 vanno interpretati nel senso che essi non ostano alla determinazione unilaterale, da parte di uno Stato membro, di un margine di utile massimo per la vendita al minuto delle carni bovine o suine calcolato essenzialmente in base al prezzo d'acquisto praticato nelle precedenti fasi commerciali, e variabile a seconda dell'andamento di detto prezzo, a condizione che detto margine sia fissato ad un livello tale da non ostacolare gli scambi interacomunitari».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale

paragrafo 1
L'imputato nella causa principale nel procedimento 96/79, con l'avv. J. M Van Hille, del foro di Gand; il Governo belga, rappresentato dall'avv. E. Knops, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Delmoly, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 21 novembre 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 dicembre 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenze 7 e 30 maggio 1979, pervenute alla Corte il 15 e, rispettivamente, il 19 giugno 1979, il Tribunal de première instance di Narnur (Sezione penale) ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, delle questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU 1968, n. L 148/24), e del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina (GU 1967, n. L 117/66).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate in occasione di cause penali promosse a carico di due dettaglianti di carne di Andenne (causa 95/79) e di Namur (causa 96/79), imputati di aver maggiorato, il 14 ottobre 1976 e, rispettivamente, il 13 aprile 1977, i prezzi di vendita al dettaglio delle carni bovine e suine, in misura incompatibile col decreto ministeriale belga 27 marzo 1975 (Moniteur belge del 29 marzo 1975) il quale, agli artt. 1 e 2, stabilisce che i prezzi di vendita al consumo delle carni bovine e, rispettivamente, delle carni suine praticati dai dettaglianti di carne non possono superare gli importi ottenuti aggiungendo al prezzo d'acquisto medio ponderato un utile massimo di FB 22 il kg nonché l'importo dell'IVA. A tale scopo l'art. 2, n. 4, del decreto, precisa che il prezzo d'acquisto medio ponderato viene calcolato dividendo il totale delle fatture per tipo d'acquisto, esclusa l'IVA, durante le quattro settimane precedenti, per il numero di chili corrispondente, meno il 2,5 %.
punto 3
I due imputati hanno eccepito che le disposizioni sopra menzionate sono incompatibili coi regolamenti comunitari che hanno istituito le organizzazioni comuni dei mercati nel settore della carne suina e in quello della carne bovina e non possono quindi costituire il fondamento legale delle due cause promosse a loro carico.
punto 4
Per chiarire il problema, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte di giustizia, nella causa 95/79, le seguenti questioni : «Se il decreto ministeriale 27 marzo 1975, concernente la fissazione del prezzo di vendita al consumo delle carni bovine o suine fosse in contrasto: 1. Con il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine; in particolare, se l'art. 5, 3, 1, del suddetto decreto fosse in contrasto con l'art. 6, n. 1, lettere a) e b), di tale regolamento nonché con i regolamenti relativi alla fissazione del prezzo di base delle carni bovine, ed in particolare con la disciplina attuata dai regolamenti : 31 luglio 1972, n. 1652 8 maggio 1973, n. 1192 28 marzo 1974, n. 667; 2. Con il regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine; in particolare, se l'art. 3, 4, 1, del suddetto decreto fosse in contrasto con l'art. 5, n. 1, 2o comma, di tale regolamento nonché con i regolamenti relativi alla fissazione del prezzo di base delle carni suine, e in particolare con la disciplina attuata dai regolamenti: 29 ottobre 1971, n. 2305 15 maggio 1973, n. 1351 29 aprile 1974, n. 1133» Nella causa 96/79, detto giudice ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione: «Se il decreto ministeriale 27 marzo 1975, relativo alla fissazione del prezzo di vendita al consumo delle carni bovine e suine, sia in contrasto con il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine».
punto 5
La Corte, benché non le spetti pronunziarsi, nell'ambito di un procedimento promosso in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, sulla compatibilità di norme di diritto nazionale con disposizioni di diritto comunitario, è viceversa competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d'interpretazione che rientrino nel diritto comunitario e che consentano a detto giudice di pronunziarsi sulla compatibilità di tali norme con la disposizione comunitaria presa in esame. Le questioni sollevate vanno quindi considerate come intese ad accertare se ed entro quali limiti il regolamento CEE del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dalla carne suina, e il regolamento CEE del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, lascino sussistere il potere degli Stati membri di disciplinare, mediante norme nazionali, i prezzi di vendita al consumo nei settori sopra menzionati. Data la connessione esistente fra le questioni, é opportuno esaminarle congiuntamente.
punto 6
Nella fattispecie, dagli artt. 1 e 2 del decreto ministeriale 27 marzo 1975, cui si riferisce il giudice nazionale, si desume che i provvedimenti nazionali di cui è causa riguardano la formazione dei prezzi allo stadio della vendita al consumo. E d'altro canto assodato che i prodotti i cui prezzi sono toccati dai detti provvedimenti sono disciplinati dall'organizzazione comune istituita dal regolamento n. 121/67 nel settore della carne suina e dal regolamento n. 805/68 nel settore delle carni bovine.
punto 7
Come la Corte ha indicato nella sentenza 29 giugno 1978 (Dechmann, 154/77, Racc. pag. 1573), per quanto riguarda il regolamento n. 121/67, e nella sentenza 12 luglio 1979 (Grosoli, 223/78), per quanto riguarda il regolamento n. 805/68, le organizzazioni comuni dei mercati istituiti da detti regolamenti hanno lo scopo di realizzare nel settore della carne suina e, rispettivamente, delle carni bovine, un mercato unico per la Comunità, soggetto ad una gestione comune. Onde giungere a questa unità dei mercati, detti regolamenti hanno istituito un sistema di norme ed un'organizzazione in cui ha primaria importanza il «regime dei prezzi» da applicarsi agli stadi della produzione e del commercio all'ingrosso. Queste particolarità delle organizzazioni comuni dei mercati istituite dai regolamenti n. 121/67 e n. 805/68 non sono sminuite né dai regolamenti adottati in seguito dal Consiglio e presi, in considerazione dal giudice nazionale, i quali hanno unicamente lo scopo di dare attuazione ai regolamenti di base sopra menizionati, determinando, per ciascun periodo preso in considerazione, detcrminati elementi del loro regime dei prezzi o determinate condizioni di smercio, né, per quanto riguarda più precisamente il regolamento n. 121/67, dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2759 (GU 1975, n. L 282/1), il quale si limita a codificare il regolamento n. 121/67 ed i suoi successivi emendamenti.
punto 8
Come la Corte ha inoltre affermato nella propria giurisprudenza — sentenza 23 gennaio 1975 (Galli, 31/74, Race. pag. 47), sentenze 29 febbraio 1976 (Tasca, 65/75 e Sadam, 88-90/75, Race. pag. 291 e pag. 323), sentenza 29 giugno 1978 (Dechmann, 154/77, Race. pag. 1573), sentenza del 12 luglio 1979 (Grosoli, 223/78), sentenza del 18 ottobre 1979 (Buys, 5/79) e sentenza 11 novembre 1979 (Danis, 16-20/79) — nei campi in cui esiste un'organizzazione comune dei mercati, a maggior ragione quando detta organizzazione è basata su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire con disposizioni nazionali, adottate unilateralmente, nel congegno di formazione dei prezzi, quale è determinato dall'organizzazione comune. Da questa stessa giurisprudenza è stato precisato che le disposizioni di un regolamento agricolo comunitario che implichino un regime di prezzi che si applichi negli stadi della produzione e del commercio all'ingrosso, lasciano intatto il potere degli Stati membri, salve restando altre disposizioni del Trattato — di adottare gli opportuni provvedimenti in fatto di formazione dei prezzi negli stadi del commercio al minuto e del consumo, purché essi non mettano in pericolo gli scopi o il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, in particolare del suo regime dei prezzi.
punto 9
La determinazione di un margine di utile massimo consentito al dettagliante nella vendita al consumo non è, in linea di principio, atta a mettere in pericolo gli scopi o il funzionamento di un'organizzazione del genere, purché detto margine sia essenzialmente calcolato a partire dai prezzi d'acquisto, quali vengono praticati nello stadio della produzione e del commercio all'ingrosso, ed in modo da non ledere il funzionamento del regime di prezzi sul quale è fondata l'organizzazione comune dei mercati di cui trattasi.
punto 10
Ciò tuttavia non avviene qualora i prezzi d'acquisto presi in considerazione non tengano conto delle spese commerciali e d'importazione che il dettagliante ha effettivamente sostenuto sia nella fase dell'approvvigionamento sia in quella della vendita al consumo, ovvero qualora lo stesso margine di utile sia fissato ad un livello il quale, tenuto conto delle modalità di calcolo e dei prezzi d'acquisto, non è atto a garantire al dettagliante l'equa remunerazione della sua attività. Un margine di utile che non soddisfi queste condizioni potrebbe infatti implicare il blocco dei prezzi massimi di vendita al dettaglio, il quale potrebbe pregiudicare il congegno di fissazione dei prezzi negli stadi commerciali anteriori, quale è determinato dall'organizzazione comune dei mercati, ovvero pregiudicare gli scambi intracomunitari con una rilevante diminuzione delle importazioni.
punto 11
Per queste ragioni, il complesso delle questioni sollevate va risolta nel senso che il regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina, e il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, considerati entrambi alla luce degli altri regolamenti menzionati dal giudice nazionale, non ostano alla fissazione unilaterale da parte di uno Stato membro di un margine di utile massimo per la vendita al dettaglio delle carni suine o bovine, margine calcolato essenzialmente a partire dai prezzi d'acquisto, quali sono praticati negli stadi commerciali anteriori, e variabile in funzione di detti prezzi, purché i prezzi d'acquisto che servono al calcolo del margine siano maggiorati delle spese commerciali e d'importazione effettivamente sostenute dal dettagliante nello stadio dell'approvvigionamento e della vendita al consumo e purché il margine venga fissato ad un livello che non ostacoli gli scambi intracomunitari.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 12
Le spese sostenute del Governo belga e dalla Commissione delle Comunità europee, le quali hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE statuendo sulle questioni sotttopostele dal Tribunal de première instance de Namur, con sentenza 7 maggio 1979 (causa 95/79) e 30 maggio 1979 (causa 96/79), dichiara: Il regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina, e il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, considerati entrambi alla luce degli altri regolamenti menzionati dal giudice nazionale, non ostano alla fissazione unilaterale de parte di uno Stato membro di un margine di utile massimo per la vendita al dettaglio delle carni suine o bovine, margine calcolato essenzialmente a partire dai prezzi d'acquisto, quali sono praticati negli stadi commerciali anteriori, e variabile in funzione di detti prezzi, purché i prezzi d'acquisto che servono al calcolo del margine siano maggiorati delle spese commerciali e d'importazione effettivamente sostenute dal dettagliante nello stadio dell'approvvigionamento e della vendita al consumo e purché il margine venga fissato ad un livello che non ostacoli gli scambi intracomunitari.

Firme

Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 gennaio 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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