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Sez. 1, Sentenza n. 2177 del 21/10/1965 (Rv. 314126 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PERE - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1965-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314126-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PERE - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - INAMMISSIBILITA.*

I decreti emessi dal tribunale dei minorenni in camera di consiglio e, in seguito a reclamo, dalla Corte d' appello, Sezione per minorenni, hanno natura ordinatoria non contenziosa, perche non risolvono contestazioni intorno a diritto soggettivo, ma tendono a regolare l'Esercizio di un potere-dovere nello interesse dei minori soggetti alla patria potesta e quindi a soddisfare l'interesse generale della famigliĆ  non sono, quindi, impugnabili per Cassazione nemmeno a norma dell'art.111 Costituzione. Il ricorso e, peraltro, ammissibile se il giudice abbia pronunciato sulla Competenza, con provvedimento avente natura e requisiti di sentenza. (CF.826-61 1947-63 2923-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)