Sez. 1, Sentenza n. 2177 del 21/10/1965 (Rv. 314126 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PERE - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PERE - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - DECRETI DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - INAMMISSIBILITA.*
I decreti emessi dal tribunale dei minorenni in camera di consiglio e, in seguito a reclamo, dalla Corte d' appello, Sezione per minorenni, hanno natura ordinatoria non contenziosa, perche non risolvono contestazioni intorno a diritto soggettivo, ma tendono a regolare l'Esercizio di un potere-dovere nello interesse dei minori soggetti alla patria potesta e quindi a soddisfare l'interesse generale della famigliĆ non sono, quindi, impugnabili per Cassazione nemmeno a norma dell'art.111 Costituzione. Il ricorso e, peraltro, ammissibile se il giudice abbia pronunciato sulla Competenza, con provvedimento avente natura e requisiti di sentenza. (CF.826-61 1947-63 2923-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)