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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 14 dicembre 1977, causa 59/77

Decisione
decisa il 1977-12-14
ECLI
ECLI:EU:C:1977:207

Epigrafe

Nel procedimento 59/77, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Corte d'appello di Mons, nella causa dinanzi ad essa pendente tra ÉTABLISSEMENTS A. DE BLOOS, S.P.R.L., con sede in Leuze (Belgio) e SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS «BOUYER», con sede in Tomblaine (Francia), domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 173 e 177 del trattato CEE nonché del regolamento della Commissione (CEE) n. 67/67 e sulla validità di una comunicazione della Commissione con cui si constata, a norma del regolamento di cui sopra (67/67/CEE), l'esenzione dal divieto enunciato dall'art. 85, n. 1, del trattato, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e A. O'Keeffe, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto della Corte CEE, possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
Il 24 ottobre 1959, la società «Ets Bouyer SA.» (in prosieguo «Bouyer») stipulava con la società «Ets de Bloos S.p.r.l.» (in prosieguo «de Bloos») un contratto con cui alla de Bloos veniva concessa l'esclusiva di vendita per il Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Congo belga (ora Repubblica democratica dello Zaire) dei prodotti contrassegnati dal marchio Bouyer. Stipulato per tre anni, l'accordo veniva tacitamente prorogato fino al 1973. Il 30 gennaio 1963 veniva notificato alla Commissione, a norma degli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU n. 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204). Il 29 aprile 1969 la Commissione scriveva alla de Bloos comunicandole che, in applicazione del regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67 (GU n. 57 del 25 marzo 1967, pag. 849), che contempla l'esenzione di alcune categorie d'accordi di esclusiva, essa aveva deciso, il 17 luglio 1968, di archiviare le notifiche di accordi di esclusiva che non implicassero, a quanto le risultava, zone di esclusiva assoluta e che dall'esame provvisorio della notifica dell'accordo Bouyer-de Bloos risultava che detto accordo soddisfaceva questa condizione.
punto 2
Nell'aprile 1973 il Tribunal de commerce di Tournai e poi la Corte d'appello di Mons dovevano conoscere della lite tra de Bloos e Bouyer, nella quale alla Bouyer si faceva carico di essere venuta meno alle sue obbligazioni contrattuali, definite dalla legge belga 27 luglio 1961 sul recesso unilaterale dai contratti di esclusiva di vendita a tempo indeterminato. Dinanzi alla Corte d'appello la Bouyer sosteneva, in via principale, che, a norma della Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 27 settembre 1968, i giudici belgi erano incompetenti a conoscere della controversia e, in subordine, che l'accordo litigioso, stipulato nel 1959, implicava, contrariamente all'opinione della Commissione, l'esclusiva assoluta, cosicché non poteva venir esentato dal divieto di cui all'art. 85, n. 1 e doveva venir dichiarato nullo. Con sentenza 9 dicembre 1975, la Corte d'appello di Mons chiedeva alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione di alcune disposizioni della Convenzione di Bruxelles. In esito alla sentenza della Corte di giustizia 6 ottobre 1976 (causa 14/76, de Bloos, Racc. pag. 1497) la Corte d'appello decideva che i giudici belgi erano competenti ratione loci e che si doveva esaminare la validità dell'accordo del 1959 sotto il profilo dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE. In considerazione dell'atteggiamento assunto dalla Commissione con l'archiviazione della notifica effettuata nel gennaio 1963, il giudice belga riteneva necessario sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni in materia d'interpretazione e di validità: I. Se, qualora una delle parti processuali non possa più, a causa della scadenza del termine fissato dall'art. 173 del trattato CEE, proporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee ricorso avverso un atto compiuto da un'istituzione comunitaria di cui essa contesti la validità, il giudice nazionale abbia la facoltà di sollevare al riguardo una questione pregiudiziale. II. Ammesso che la validità di un atto di un'istituzione comunitaria possa costituire oggetto di una questione pregiudiziale, nonostante la decadenza opponibile alla parte che contesta tale validità, se la decisione di archiviazione adottata dalla Commissione il 29 aprile 1969 a proposito dell'accordo di esclusiva di cui è causa sia con forme o meno al trattato CEE ed ai regolamenti emanati per la sua attuazione. III. Se un accordo di esclusiva rispondente alle condizioni poste dal regolamento CEE della Commissione 22 marzo 1967, n. 67, possa continuare a beneficiare, dopo il 31 dicembre 1972, della dichiarazione d'inapplicabilità dell'art. 85, n. 1, del trattato CEE. IV. Se un accordo di esclusiva intervenuto, come nella fattispecie, prima del 22 marzo 1967, ma notificato entro il 1o febbraio 1963, possa comunque essere considerato provvisoriamente valido fino a che la Commissione non abbia deciso in proposito. L'ordinanza di rinvio del 3 maggio 1977 è stata registrata nella cancelleria della Corte di giustizia l'11 maggio 1977. A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee e la de Bloos. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni presentate dalla Commissione › Sulla prima questione

paragrafo 1
La Commissione osserva che la prima questione verte sul delicato problema del-l' esame della validità, a norma dell'art. 177 del trattato, di atti particolari delle autorità comunitarie, esame da effettuarsi dal giudice nazionale in occasione di una lite tra i destinatari dell'atto, che avrebbero potuto impugnarlo mediante un ricorso per annullamento a norma dell'art. 173, ma che hanno omesso di farlo entro il termine prescritto.
paragrafo 2
L'argomento giuridico essenziale a favore della soluzione affermativa della questione è tratto dalla natura del procedimento contemplato dall'art. 177, che è di ordine pubblico. È il giudice nazionale che adisce la Corte, non già le parti, e l'iniziativa del giudice non è determinata dalla volontà o dall'inerzia di queste. L'interesse che il giudice nazionale intende tutelare chiedendo la pronuncia pregiudiziale sulla validità va oltre l'interesse dei singoli, come è comprovato dalla facoltà degli Stati membri e della Commissione di presentare osservazioni a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte CEE.
paragrafo 3
L'argomento principale a favore della soluzione negativa risiede invece nella semi-coincidenza tra disapplicazione e nullità dell'atto particolare. La domanda di declaratoria di invalidità è così affine al ricorso per annullamento che potrebbe assimilarsi ad un'impugnazione non soggetta a termini.
paragrafo 4
Secondo la Commissione, l'esame degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, benché non fornisca argomenti decisivi che consentano di risolvere il problema, permette tuttavia di concludere che detti ordinamenti non ostano ad una soluzione che non sia puramente negativa. Precisando la propria posizione alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione osserva che si tratta, anzitutto, di stabilire se l'atto particolare possa costituire oggetto di una domanda pregiudiziale circa la sua validità. A suo giudizio, una domanda del genere non dovrebbe venir dichiarata irricevibile in quanto le parti nella causa di merito non hanno più facoltà di impugnare il provvedimento a norma dell'art. 173, giacché ciò corrisponderebbe a ricollegare al comportamento processuale delle parti l'esercizio di una funzione che il trattato ha inteso espressamente riservare al giudice e si darebbe prova di eccessivo rigore se si attri buisse in ogni caso la precedenza alla certezza del diritto rispetto all'esigenza dell'ossequio alla norma di legge. Non è dunque prudente escludere a priori, in base a criteri relativi alla qualità delle parti nel procedimento di merito o alla natura dei mezzi che possono dedursi, la facoltà o l'obbligo di adire la Corte in via pregiudiziale. Una siffatta soluzione positiva lascia comunque impregiudicata la questione del se, particolarmente allorchè le parti nel procedimento di merito non possono più promuovere un ricorso per annullamento, la Corte non possa porre limiti alla portata o agli effetti del suo sindacato di validità. Qualora l'invalidità dell'atto torni a vantaggio dei singoli che ne sono destinatari o che ne sono direttamente e individualmente toccati, l'esigenza fondamentale dell'osservanza della norma giuridica si pone in termini diversi. Se gli interessati non chiedono l'annullamento del termine perentorio stabilito dal trattato, è perfettamente concepibile che la preoccupazione di garantire la certezza del diritto prevalga sulla necessità di garantire l'osservanza della norma giuridica. Poiché l'invalidazione dell'atto può, per i destinatari dell'atto stesso, avere effetti pratici molto simili a quelli dell'annullamento, sorge il problema del se non sia opportuno precludere loro il ricorso a tutti i mezzi che permetterebbero di infrangere gli angusti limiti entro i quali l'art. 173 consente l'impugnazione dell'atto e che garantirebbro loro così una specie di «impugnazione sui generis» di carattere perpetuo. Tuttavia, anche in questo caso, il fatto che il ricorso pregiudiziale per il sindacato della validità è di ordine pubblico non consente di escludere che i destinatari dell'atto, che non hanno più la possibilità di chiedere l'annullamento, possano tuttavia fruire degli effetti di una sentenza pregiudiziale che sancisca l'invalidità dell'atto in questione allorché la natura e la gravità dei vizi dell'atto stesso implicano irreparabilmente e inevitabilmente la sua nullità. Ma nel presente caso non è così.
paragrafo 5
La Commissione propone di risolvere come segue la prima questione:
paragrafo 6
«La funzione specifica, tipica del procedimento di sindacato della validità, istituito dall'art. 177 del trattato CEE e che consiste nel garantire l'osservanza della norma giuridica nell'ordinamento giuridico comunitario, consente ai giudici nazionali di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità di un atto emanante da un'istituzione comunitaria, anche nel caso in cui il problema della validità sia sollevato dinanzi ad essi da una parte che non può più chiedere l'annullamento ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE, dal momento in cui detti giudici ritengono che la causa dinanzi ad essi pendente sollevi questioni che implicano la valutazione della validità dell'atto di cui trattasi, questioni che essi devono risolvere».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni presentate dalla Commissione › Sulla seconda questione

paragrafo 1
La Commissione osserva che, contrariamente a quello che pare essere l'orientamento del giudice a quo, l'archiviazione della notifica, cui si riferisce la lettera del 29 aprile 1969, non costituisce affatto una «decisione» ai sensi dell'art. 173 del trattato.
paragrafo 2
La notifica dell'accordo non fa necessariamente sì che la Commissione instauri un procedimento ai sensi dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17. A maggior ragione, la notifica non si risolve necessariamente in una decisione che ponga fine — mediante una decisione con cui si constata l'infrazione (art. 3 del regolamento n. 17), mediante attestazione negativa (art. 2) o esenzione individuale (artt. 6-8) — a detto procedimento.
paragrafo 3
La Commissione può, mediante comunicazione o regolamento d'esenzione collettiva, precisare in quali casi l'accordo non cade sotto il divieto dell'art. 85, n. 1, o fruisce di esenzione collettiva. Dopo l'emanazione di una simile comunicazione o di un regolamento di esenzione collettiva viene normalmente meno l'interesse delle imprese, che hanno stipulato accordi nei termini di cui trattasi, a far determinare la loro posizione giuridica da parte della Commissione mediante decisione individuale di attestazione negativa o di esenzione. In questo caso la Commissione informa, con lettera standard, le parti che hanno stipulato un accordo notificato che la pratica viene archiviata.
paragrafo 4
Questa archiviazione non possiede, secondo la Commissione, i requisiti della «decisione» ai sensi dell'art. 173 del trattato, secondo l'interpretazione datane in particolare nella sentenza 15 marzo 1967 (cause da 8 a 11/66, Cimenteries, Racc. pag. 83). Essa non produce effetti giuridici che tocchino gli interessi delle imprese coinvolte, in quanto la possibilità di concessione di attestato negativo o di esenzione individuale con effetto retroattivo resta immutata. L'effetto giuridico dell'esenzione è prodotto direttamente dal regolamento n. 67/67, non già dall'archiviazione. L'archiviazione non è nemmeno una misura tassativamente imposta alle imprese interessate, perché queste possono sempre chiedere alla Commissione di adottare una decisione individuale circa l'accordo notificato. L'archiviazione lascia dunque impregiudicato il diritto delle parti di ricorrere per annullamento nei confronti della decisione che venga adottata o a ricorrere per carenza contro la Commissione se essa non si è pronunciata. La lettera in questione invita d'altronde espressamente gli interessati a comunicare se l'adozione di una decisione individuale da parte della Commissione sia ritenuta opportuna.
paragrafo 5
Il regolamento n. 67/67 precisa nel suo terzo considerando che esso non osta all'applicazione del regolamento n. 17 e quindi non lede i diritti delle imprese di chiedere, a titolo individuale, alla Commissione una dichiarazione a norma dell'art. 85, n. 3 del Trattato.
paragrafo 6
L'archiviazione che è stata resa nota alle parti mediante la lettera della Commissione 29 aprile 1969, costituiva dunque solo un atto interno della Commissione e non una decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Di conseguenza, il problema della conformità di tale decisione alle disposizioni del trattato non si pone.
paragrafo 7
La seconda questione del giudice nazionale esprime tuttavia i dubbi che il giudice nutre nei confronti della valutazione data dalla Commissione circa l'accordo litigioso, in particolare circa il punto del se esso non crei un'esclusiva assoluta. Così stando le cose, la pronunzia della Corte dovrebbe indicare quali vie possono seguire i giudici nazionali allorché si trovano dinanzi ad un accordo notificato alla Commissione, ma sul quale essa non ha adottato alcuna decisione, accordo che i giudici ritengono possa cadere sotto il divieto dell'art. 85.
paragrafo 8
La risposta a questo interrogativo potrebbe venire dalle sentenze Haecht II (6 febbraio 1973, causa 48/72, Racc. pag. 87) e Fonderies Roubaix Wattrelos (3 febbraio 1976, causa 63/75, Racc. pag. 111).
paragrafo 9
Dalla sentenza Haecht II si desume che il giudice nazionale è competente a statuire sulla questione del se un'intesa sia o meno colpita dal divieto di cui all'art. 85, n. 1, del trattato. Egli può in particolare giungere alla conclusione che l'accordo non produce effetti rilevanti sul gioco della concorrenza o sugli scambi tra Stati membri. La Commissione ricorda che un contratto di esclusiva di vendita, anche se implica l'esclusiva assoluta, può esulare dalla sfera d'applicazione dell'art. 85 se la posizione delle parti sul mercato è particolarmente debole (sentenza 9 luglio 1969, causa 5/69, Völk/Vervaecke, Racc. pag. 295).
paragrafo 10
Il giudice nazionale, per contro, se ritiene che l'accordo cada sotto il divieto di cui all'art. 85, n. 1, deve accertare se esso non possa fruire dell'esenzione per categoria di cui al regolamento n. 67/67 e, in caso affermativo, applicare detto regolamento (sentenza Roubaix Wattrelos, già menzionata). In caso di dubbio, il giudice deve servirsi del procedimento pregiudiziale di cui all'art. 177 del trattato CEE; egli può pure sospendere il procedimento per consentire alle parti di ottenere una presa di posizione della Commissione. Se ritiene che l'accordo cada sotto il divieto di cui all'art. 85, n. 1, e non possieda i requisiti per fruire dell'esenzione per categoria, il giudice può distinguere dunque, come si desume dalla sentenza de Haecht II, tra le «vecchie intese», cioè anteriori alla messa in atto dell'art. 85 ad opera del regolamento n. 17, e quelle posteriori a tale data.
paragrafo 11
Nel primo caso, il giudice deve constatare la nullità dell'accordo notificato solo dopo che la Commissione ha adottato una decisione a norma dello stesso regolamento (sentenza de Haecht II, n. 9). Nel secondo caso, spetta al giudice valutare, salva restando l'eventuale applicazione dell'art. 177, «se sia necessario sospendere il procedimento affinché le parti possano chiedere una decisione alla Commissione, a meno che egli non accerti che l'intesa non influisce in modo rilevante sul gioco della concorrenza o sugli scambi fra gli Stati membri, ovvero che l'intesa è incontestabilmente in contrasto con l'art. 85». (Sentenza de Haecht II, n. 12).
paragrafo 12
Nella fattispecie, l'accordo costituisce una «vecchia intesa» notificata. Se avesse contenuto clausole costituenti un'esclusiva assoluta, il giudice nazionale avrebbe dovuto constatare la sua nullità solo dopodiché la Commissione avesse adottato una decisione in forza del regolamento n. 17. Dall'esame del testo dell'accordo, però, non si evince alcun elemento che consenta di concludere che sussiste un'esclusiva assoluta. Secondo la Commissione, i dubbi del giudice proponente non possono, nella fattispecie, trovar origine se non in elementi che non risultano né dal testo dell'accordo, né dalle indicazioni fornite dalla notifica. Se elementi siffatti esistessero, la sorte dell'accordo litigioso dovrebbe valutarsi secondo la distinzione elaborata dalla Corte di giustizia per le intese vecchie o nuove. Data la mancanza di lumi su questo punto, la soluzione generale che deve venir data alla seconda questione è la seguente:
paragrafo 13
«L'archiviazione di cui le parti contraenti sono state informate con lettera della Commissione 29 aprile 1969, non implica effetti giuridici che ledano gli interessi delle imprese interessate e non viene loro imposta obbligatoriamente. Essa non costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 173 del trattato. Di conseguenza, la questione relativa alla conformità al trattato CEE di una decisione della Commissione è priva di oggetto. Il giudice nazionale, dinanzi al quale gli amministrati hanno invocato la nullità di un accordo tra imprese, se ritiene che l'accordo — ad onta del fatto che la Commissione, che lo considerava atto a fruire di un'esenzione per categoria, abbia proceduto all'archiviazione della sua notifica — non possieda i requisiti prescritti dal regolamento che concede tale esenzione, deve, se si tratta di un accordo già esistente prima della messa in atto dell'art. 85 CEE da parte del regolamento n. 17, rilevare la sua nullità solo dopo che la Commissione ha adottato una decisione a norma del detto regolamento n. 17. Se invece trattasi di accordi stipulati dopo la messa in atto dell'art. 85 CEE ad opera del regolamento n. 17, spetta al giudice valutare, salvo restando l'eventuale ricorso all'art. 177, se sia opportuno sospendere il procedimento onde consentire alle parti di ottenere una presa di posizione della Commissione, a meno che egli rilevi o che l'intesa non esercita effetti rilevanti sul gioco della concorrenza o sugli scambi tra Stati membri, o che l'incompatibilità dell'intesa con l'art. 85 è indubbia. L'accordo stipulato prima della messa in atto dell'art. 85 ad opera del regolamento n. 17 e notificato nei termini di cui all'art. 5, n. 1, di detto regolamento, che però, per elementi dell'accordo sopraggiunti dopo la notifica non possieda più i requisiti per fruire dell'esenzione per categoria, va considerato come un'intesa posteriore alla data di messa in atto dell'art. 85 ad opera del regolamento n. 17».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni presentate dalla Commissione › Sulla terza questione

paragrafo 1
La Commissione osserva che la questione trae origine da un errore materiale: la du rata dell'esenzione per categoria concessa dal regolamento n. 67/67 è stata prorogata fino al 31 dicembre 1982 dal regolamento della Commissione 8 dicembre 1972, n. 2591 che modifica il regolamento n. 67/67 (GU n. L 276 del 9 dicembre 1972).
paragrafo 2
Quindi la Commissione propone la seguente soluzione:
paragrafo 3
«Data la proroga del periodo in cui il regolamento n. 67/67 ha dichiarato che, a norma dell'art. 85, n. 3, l'art. 85, n. 1, del trattato CEE, non si applica a categorie di accordi di esclusiva — proroga attuata dal regolamento della Commissione dell'8 dicembre 1972 n. 2591 — l'accordo di esclusiva adeguato ai dettami del regolamento n. 67/67 può continuare a fruire, dopo il 31 dicembre 1972 e fino al 31 dicembre 1982, della dichiarazione d'inapplicabilità dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni presentate dalla Commissione › Sulla quarta questione

paragrafo 1
Con la quarta questione si chiede, in sostanza, se una vecchia intesa notificata entro il 1o febbraio 1963, «possa comunque vedersi attribuire una validità provvisoria finché la Commissione non si è pronunciata». La Commissione osserva che, dal momento che la quarta questione parte dall'erroneo presupposto che l'esenzione collettiva istituita dal regolamento n. 67/67 non era più in vigore dopo il 31 dicembre 1972, essa si svuota di contenuto per effetto della proroga dell'esenzione per categoria ad opera del regolamento n. 2591/72. Il problema rimane però qualora l'accordo litigioso non possieda i requisiti per l'esenzione di categoria, giacché in questo caso si deve precisare che cosa, secondo la sentenza Haecht II significhi l'espressione «validità provvisoria». Secondo la Commissione, essa può solo riferirsi all'obbligo del giudice nazionale di non sancire la nullità di un vecchio accordo regolarmente notificato nei termini contemplati dall'art. 5, n. 1, del regolamento n. 17 finché la Commissione non abbia adottato una decisione a norma del regolamento n. 17.
paragrafo 2
Detta «validità provvisoria» deve far salva alle parti la possibilità di fruire, per le vecchie intese, dell'esenzione retroattiva o della sanatoria ex post, contemplate dagli artt. 6 e 7 del regolamento n. 17. Se però la Commissione accerta, mediante decisione, che l'intesa non può venir esentata retroattivamente né sanata ex post, l'accordo è nullo ex tunc.
paragrafo 3
La soluzione della quarta questione dovrebbe perciò essere la seguente:
paragrafo 4
«L'accordo che cada sotto il divieto di cui all'art. 85, n. 2, e che non fruisca dell'esenzione per categoria, accordo già stipulato allorché è entrato in vigore il regolamento n. 17 e notificato entro i termini di cui all'art. 5 n. 1 di detto regolamento, può fruire della facoltà, spettante alla Commissione in forza dell'art. 6, nn. 2 e 7 dello stesso regolamento, di limitare — mediante decisione da adottarsi in merito al detto accordo — il periodo durante il quale si applica il divieto in questione. Detta possibilità però non sussiste se l'accordo, per suoi elementi non notificati, anteriori o posteriori alla data della notifica, cade sotto il divieto sancito dall'art. 85, n. 2 o non può fruire di esenzione per categoria».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Osservazioni presentate dalla de Bloos › Sulla prima questione

paragrafo 1
La de Bloos osserva che la nozione di validità di un atto si confonde con quella di legittimità ai sensi dell'art. 173 del trattato CEE. Allorché viene chiesto il sindacato sulla validità a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, si possono quindi pure esperire tutti i mezzi di illegittimità contemplati dall'art. 173. Il fatto che le parti nel procedimento principale non fossero legittimate ad impugnare direttamente l'atto litigioso promuovendo un ricorso per annullamento, non osta a che la Corte esamini la validità dello stesso atto in un procedimento pregiudiziale.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Osservazioni presentate dalla de Bloos › Sulla seconda questione

paragrafo 1
L'accordo stipulato il 24 ottobre 1959 tra la Bouyer e la de Bloos risponde ai dettami del regolamento n. 67/67 e costituisce un accordo di concessione esclusiva aperta, cioè il distributore è tutelato solo contro le vendite effettuate dal concedente nella zona considerata.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Osservazioni presentate dalla de Bloos › Sulla terza questione

paragrafo 1
Supponendo che gli effetti del regolamento n. 67/67 siano venuti meno il 31 dicembre 1972, l'accordo litigioso è communque, in quanto accordo di concessione aperta, atto a fruire di una decisione di esenzione individuale. Questa decisione può essere concessa per periodi limitati ed è per di più revocabile, ma solo nei limiti in cui la situazione di fatto muta nei confronti di un elemento essenziale della decisione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Osservazioni presentate dalla de Bloos › Sulla quarta questione

paragrafo 1
Richiamandosi alle sentenze Portelange (sentenza 9 luglio 1969, causa 10/69, Racc. pag. 309), Bilger (sentenza 18 marzo 1970, causa 43/69, Racc. pag. 127) e Rochas (sentenza 30 giugno 1970, causa 1/70, Racc. pag. 515), la de Bloos sostiene che, se l'accordo è stato notificato e la Commissione ha iniziato il procedimento, il giudice nazionale deve considerare l'accordo come provvisoriamente valido e non può por fine alla validità provvisoria, poiché, a norma dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17, egli non è più competente ad applicare l'art. 85, n. 1. La nullità eventuale di un accordo di esclusiva non può avere effetto retroattivo, sia che l'accordo sia stato notificato o meno.
paragrafo 2
La de Bloos esamina poi la disciplina belga in materia di recesso unilaterale dalle concessioni di vendita e ne arguisce che le esclusive aperte fruiscono della tutela della legge alla stessa stregua delle esclusive chiuse.
paragrafo 3
Nell' udienza del 9 novembre 1977, l'attrice nella causa principale, rappresentata dall'avv. F. Moulart, del foro di Tournai, e la Commissione, rappresentata dal suo agente A. Marchini Camia, hanno ampliato gli argomenti già esposti nella fase scritta.
paragrafo 4
La convenuta nel procedimento principale, Bouyer, rappresentata dall'avv. D. Noël, del foro di Nancy, fa osservare, per quel che riguarda la prima questione, che l'art. 177 è una disposizione di ordine pubblico, non contempla alcun termine di decadenza e vi si precisa che il giudice nazionale è il solo competente a sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione o alla validità di un regolamento. Essa ne trae la conclusione che la prima questione va risolta in senso positivo.
paragrafo 5
Quanto alla seconda questione, essa ritiene che la «decisione di archiviazione» del 29 aprile 1969 non costituisce una decisione definitiva, ma un'archiviazione provvisoria.
paragrafo 6
La terza e quarta questione sono effetto di un errore e quindi non è il caso di risolverle.
paragrafo 7
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 novembre 1977.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 3 maggio 1977; pervenuta in cancelleria l'11 maggio 1977, la Corte d'appello di Mons ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE: a) tre questioni circa l'interpretazione degli artt. 173 e 177 del trattato (prima questione), dell'art. 85, nn. 1 e 3, del trattato e del regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU n. 57 del 25 marzo 1967, pag. 849) (terza questione) e del combinato disposto dell'art. 85 del trattato e del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU n. 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204) entrato in vigore il 13 marzo 1972 (quarta questione) ed, inoltre, b) una questione circa la validità della lettera della Commissione (Direzione generale concorrenza) 29 aprile 1969, con cui essa informava le parti nel procedimento principale che, in applicazione del regolamento n. 67/67 ed in esecuzione del suo atto 17 luglio 1968 relativo all'archiviazione delle notifiche di accordi di esclusiva di vendita che non comportavano, a quanto le risultava, l'esclusiva assoluta, essa aveva proceduto all'archiviazione della notifica fatta dalle parti interessate, entro il 1o febbraio 1963, di un accordo di concessione dell'esclusiva di vendita tra di esse stipulato nel 1959 (seconda questione);
punto 2
dette questioni sono sorte nell'ambito di una lite, tra un concessionario esclusivo di vendita (de Bloos) e il suo concedente (Bouyer), relativa alla risoluzione del contratto ed alla condanna al risarcimento dei danni per inadempienza del contratto di concessione esclusiva di vendita, in particolare per il Belgio e il Granducato di Lussemburgo, di motozappe ed attrezzi analoghi, lite nella quale la concedente eccepisce, a propria difesa, la nullità del contratto per incompatibilità con l'art. 85 del trattato;
punto 3
a questo scopo la Bouyer contesta la qualificazione del contratto in questione data dalla Commissione nella sua lettera del 29 aprile 1969, secondo la quale detto contratto è un accordo d'esclusiva che può fruire dell'esenzione per categoria ai sensi del regolamento n. 67/67.
punto 4
Le prime due questioni mirano in sostanza, la prima ad accertare se dinanzi ad un giudice nazionale possa venir messa in questione, mediante ricorso all'art. 177 del trattato, la validità di una decisione particolare di una istituzione comunitaria la cui legittimità sia contestata da una parte che non può più esperire ricorso d'annullamento, a norma dell'art. 173 del trattato, nei confronti dello stesso provvedimento, e la seconda — per l'ipotesi di soluzione affermativa della prima questione — ad accertare se sia valida, a sensi dell'art. 177 del trattato, l'archiviazione della notifica alla Commissione dell'accordo ora contestato tra le parti nella causa principale;
punto 5
la terza questione riguarda gli effetti del regolamento n. 67/67 dopo il 31 dicembre 1972;
punto 6
con la quarta questione il giudice proponente, considerando 1 ipotesi che la Commissione abbia effettivamente commesso un errore nel 1969, nel ritenere che l'accordo litigioso potesse fruire dell' esenzione per categoria, chiede se detto accordo, dal momento che è stato notificato, possa considerarsi provvisoriamente valido e quali siano gli effetti di una siffatta validità.
punto 7
Dalle considerazioni suesposte risulta che è opportuno risolvere anzitutto la quarta questione, giacchè da questa soluzione può dipendere la necessità di risolvere le prime due questioni.

SENTENZA › In diritto › Sulla quarta questione

punto 8
La Corte ha già affermato, e più precisamente nella sentenza 6 febbraio 1973 (causa 48/72, Brasserie de Haecht, Racc. pag. 86) che, per quel che riguarda le vecchie intese, cioè — secondo la distinzione fatta dagli artt. 4 e 5 del regolamento n. 17 — quelle in atto prima del 13 marzo 1962: «il principio generale della certezza dei rapporti giuridici richiede che, in particolare quando l'intesa è stata notificata a norma del regolamento n. 17, il giudice non ne dichiari la nullità se non dopo che la Commissione ha adottato una decisione in forza dello stesso regolamento»;
punto 9
analogamente, nella sentenza 9 luglio 1969 (causa 10/69, Portelange, Racc. pag. 316) era stato dichiarato che: «Mancando un mezzo giuridico efficace che consenta agli interessati di accelerare l'adozione di una decisione ai sensi dell'art. 85, n. 3 — le cui conseguenze sono tanto più gravi quanto più tarda — sarebbe in contrasto col principio generale della certezza del diritto il trarre, dal carattere provvisorio della validità degli accordi notificati, la conclusione che fino a quando la Commissione non si sarà pronunziata a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato, la loro efficacia è solo parziale»;
punto 10
è vero che l'attribuzione di piena efficacia a detti accordi può eventualmente comportare inconvenienti d'ordine pratico, però le difficoltà che potrebbero conseguire dall'incertezza dei rapporti giuridici fondati sugli accordi notificati o dispensati da notifica sarebbero di una gravità ancor maggiore.
punto 11
Le conseguenze giuridiche di cui sopra derivano dall'indivisibilità del divieto di cui al n. 1 dell'art. 85 e dalla possibilità di esenzione di cui al n. 3, come messo in atto dal regolamento n. 17;
punto 12
gli effetti che gli artt. 6, n. 2, e 7 di detto regolamento attribuiscono alla notifica e alla dispensa di notifica dei vecchi accordi confermano le considerazioni che precedono;
punto 13
questi vecchi accordi, infatti, possono non solo fruire di esenzione che agisce retroattivamente, anche per il periodo precedente alla loro notifica, ma possono anche venir sanati, con effetto retroattivo, nelle loro disposizioni incompatibili con l'art. 85, n. 1, e che non possono fruire dell'art. 85, n. 3, qualora, su richiesta della Commissione, dette disposizioni vengano modificate per il futuro;
punto 14
un sistema del genere non può conciliarsi con la competenza del giudice ad accertare la nullità, nel periodo che va dalla notifica alla data in cui la Commissione adotta una decisione;
punto 15
ne consegue che, in questo periodo, il giudice che deve conoscere di una controversia vertente su un vecchio accordo regolarmente notificato o dispensato da notifica, deve dare a detto accordo gli effetti giuridici ad esso attribuiti dalla legge da cui il contratto è retto, senza che detti effetti possano venir messi in forse da un'eventuale contestazione circa la compatibilità dell'accordo con l'art. 85, n. 1;
punto 16
la quarta questione va risolta in questo senso.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima e seconda questione

punto 17
Dalla soluzione della quarta questione risulta che un accordo vecchio, regolarmente notificato o dispensato da notifica, pur se fosse stato erroneamente ritenuto dalla Commissione atto a fruire di un'esenzione per categoria ai sensi del regolamento n. 67/67 e quindi non soggetto a decisione di esenzione individuale, continua a produrre i suoi effetti fino al momento in cui la Commissione avrà adottato una decisione in base all'art. 85 e al regolamento n. 17;
punto 18
ne consegue che, data l'impossibilità di far valere dinanzi al giudice nazionale, nel periodo suddetto, l'incompatibilità di un accordo del genere con l'art. 85, le prime due questioni possono rimanere insolute.

SENTENZA › In diritto › Sulla terza questione

punto 19
Per i motivi indicati sopra, anche la terza questione è divenuta priva di oggetto;
punto 20
è tuttavia opportuno constatare, comunque, che gli effetti del regolamento n. 67/67 — cioè l'esenzione per categoria degli accordi che possiedono i requisiti prescritti dal regolamento stesso — sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1982 dal regolamento della Commissione 8 dicembre 1972, n. 2591 (GU n. L 276, del 9. 12. 1972).

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 21
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 22
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte d'appello di Mons con sentenza 3 maggio 1977, dichiara: Nel periodo intercorrente tra la notifica e la data in cui la Commissione adotta una decisione, il giudice che deve conoscere di una controversia vertente su un vecchio accordo regolarmente notificato o dispensato da notifica, deve dare a detto accordo gli effetti giuridici ad esso attribuiti dalla legge da cui il contratto è retto, senza che detti effetti possano venir messi in forse da un'eventuale contestazione circa la compatibilità dell'accordo con l'art. 85, n. 1.

Firme

Kutscher Sørensen Bosco Donner Mertens de Wilmars Pescatore O'Keeffe Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 dicembre 1977. Il cancelliere Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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