Sez. 1 - , Sentenza n. 5689 del 07/03/2017 (Rv. 644659 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Proposta di concordato preventivo - Crediti oggetto di contestazione giudiziale - Inserimento in apposita classe - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere direttamente, ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex art. 176 l.fall., con previsione di specifico trattamento per l'ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale); dall'altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva consentito l’omesso classamento dei crediti contestati soltanto perché, ad unilaterale giudizio del proponente, in relazione a tali crediti il rischio di soccombenza doveva ritenersi remoto).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 176, Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)