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Sez. 1, Sentenza n. 2674 del 11/08/1972 (Rv. 360269 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - FINALITA - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA - NECESSITA - CONFLITTO EVENTUALE ED IPOTETICO TRA L'INTERESSE PUBBLICO E PRIVATO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1972-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360269-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - FINALITA - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA - NECESSITA - CONFLITTO EVENTUALE ED IPOTETICO TRA L'INTERESSE PUBBLICO E PRIVATO - INSUFFICIENZA.*

La ratio che accomuna tutte le cause di ineleggibilita alla carica di consigliere comunale previste dall'art 15 del DPR 16 maggio 1960 n 580 e quella di evitare qualsiasi conflitto tra l'interesse pubblico e quello privato degli amministratori comunali, nell'intento di evitare che la partecipazione alle cariche amministrative possa risolversi in un vantaggio per l'eletto. La norma, come quelle che pongono limitazioni al diritto di elettorato passivo spettante a tutti gli elettori di qualsiasi comune, deve pero applicarsi secondo il sistema restrittivo codificato dall'art 14 delle preleggi e, di conseguenza, qualora un determinato rapporto non rientri in una delle fattispecie contemplate dalla normativa speciale, il rapporto stesso non puo determinare la incompatibilita con l'ufficio di pubblico amministratore solo perche da esso potrebbe derivare una eventuale ed ipotetica situazione di conflitto.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)