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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 29 del 1977

Decisione
decisa il 1977-01-04, depositata il 1977-01-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:29
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 8713

  • Doveri di solidarietà
  • Costituzione, art. 2
  • Interpretazione
  • Loro adempimento
  • Modi e limiti
  • Competenza del legislatore a determinarli
  • Fattispecie
  • Denuncia dei reati di cui si venga a conoscenza. processo penale
  • Atti processuali
  • Eliminazione degli scritti anonimi
  • Cod. proc. pen., artt. 8 e 141
  • Non estendono il divieto alla indiretta utilizzabilità delle denunce
  • Assunta violazione dell'art. 2 della costituzione
  • Insussistenza
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Nell'attuale sistema non incombe sul cittadino un generale "dovere" ma solo una facoltà di denunciare i reati di cui è venuto a conoscenza. La facoltà di denuncia concreta una funzione socialmente utile e nel suo palese e responsabile esercizio il denunciante si rende portatore di un interesse della collettività affinché i reati non restino impuniti, ma da ciò non può farsi discendere nei suoi confronti un inderogabile dovere di solidarietà civica del quale sia richiesto in ogni caso l'adempimento. Di conseguenza, dalla circostanza che gli artt. 8 e 141 cod. proc. pen., pur vietando l'uso degli scritti anonimi nell'ambito processuale, ne consentono la indiretta utilizzazione, non può farsi derivare una violazione dell'art. 2 Cost. sotto il profilo che ciò "concreterebbe una grossa eccezione al dovere della solidarietà civica". Atteso che, non potendo competere che al legislatore lo stabilire i modi e i limiti dell'adempimento dei doveri di solidarietà sociale previsti dal precetto costituzionale, spetta allo stesso legislatore valutare nell'an e nel quando la possibilità di influire sull'evoluzione del costume, scegliendo i tempi e i modi del processo di responsabilizzazione personale e sociale. E pertanto è infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in proposito. Cfr.: sent. n. 12 del 1972.

Norme impugnate

  • art. 8 codice di procedura penale del 1930
  • art. 141 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Massima n. 8714

  • Processo penale
  • Atti processuali
  • Eliminazione degli scritti anonimi
  • Cod. proc. pen., artt. 8 e 141
  • Assunta disparità tra l'ignoto accusatore e l'accusato
  • Insussistenza
  • Inidoneità della delazione anonima a provocare l'apertura di un procedimento
  • Mancanza dei presupposti per il sorgere del diritto di difesa
  • Non è violato l'art. 24, secondo comma, della costituzione
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
La denuncia anonima, anche se in seguito ad essa siano state avviate indagini di polizia, rimane sempre al di fuori di qualsiasi stato e grado del procedimento, presidiato dal diritto inviolabile di difesa, essendo assolutamente priva di valore probatorio e indiziario tanto in ordine all'asserito reato quanto in ordine all'autore che lo avrebbe posto in essere, e potendo il procedimento penale venire instaurato solo all'esito degli accertamenti di polizia ordinati per accertare la veridicità dello scritto anonimo; cosicché, non essendo la delazione anonima idonea a provocare l'apertura di un procedimento in mancanza di una legittima notitia criminis e di un indiziato, non v'è alcun diritto di difesa da riconoscere e garantire. Pertanto è infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 141 cod. proc. pen. sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo della sostanziale diversità di trattamento che verrebbe a crearsi, nei processi originati da scritti anonimi, fra accusatore ignoto ed accusato noto, e delle conseguenze della possibile moltiplicazione delle accuse false, difficilmente sanzionabili. Cfr.: sent. n. 300 del 1974.

Norme impugnate

  • art. 8 codice di procedura penale del 1930
  • art. 141 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Massima n. 8715

  • Giudice naturale
  • Costituzione, art. 25
  • Interpretazione
  • Esigenza di un giudice precostituito per legge
  • Non è compreso nella nozione il pubblico ministero. processo penale
  • Atti processuali
  • Eliminazione degli scritti anonimi
  • Cod. proc. pen., artt. 8 e 141
  • Assunta violazione del principio del giudice naturale nell'ipotesi di reati di competenza del pretore
  • Insussistenza
  • Indagini di polizia giudiziaria avviate dal pretore a seguito di denuncia anonima
  • Si collocano al di fuori dell'ambito tutelato dall'art. 25 della costituzione
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Il principio del giudice naturale, sancito nell'art. 25 Cost., va inteso solo come esigenza di giudice precostituito per legge e nella nozione di giudice, ai fini dell'osservanza dello stesso precetto, non può ritenersi compreso il p.m.. Peraltro lo svolgimento di indagini di polizia giudiziaria eventualmente ordinate dal pretore a seguito di una denuncia anonima, non potendo la delegazione anonima configurarsi come legittima notitia criminis, si collocano necessariamente nella fase antecedente ad essa. Si è, dunque, decisamente al di fuori dell'ambito tutelato dall'art. 25 Cost., eppertanto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 141 cod. proc. pen., sollevata, riguardo alle suddette indagini, in riferimento alla citata norma costituzionale, va dichiarata infondata. Cfr.: sent. nn. 95 del 1975 e 98 del 1976.

Norme impugnate

  • art. 141 codice di procedura penale del 1930
  • art. 8 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 141 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1975 dal pretore di Ancona, nel procedimento penale a carico di Ricci Vittorio ed altri, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975. Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1976 il Giudice relatore Antonino De Stefano.
Con ordinanza emessa il 28 gennaio 1975 nel procedimento penale a carico di Ricci Vittorio, Galati Umberto e Tessadori Francesco, imputati del reato previsto e punito dall'art. 67 cod. pen., il pretore di Ancona ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 141 cod. proc. pen., in quanto concernenti la disciplina degli scritti anonimi nel vigente sistema processuale penale, per contrasto con gli artt. 2, 24 e 25 della Costituzione. Nell'ordinanza il giudice a quo premette che intende proporre un problema di legittimità già esaminato da questa Corte (sent. n. 300 del 1974), sia pure in relazione a diversd parametri costituzionali (artt. 3, 24 e 109), in quanto, mentre dal divieto dell'art. 141 di fare qualsiasi uso processuale degli scritti anonimi si desume che essi non possano essere utilizzati quali validi stimoli per l'esercizio dell'azione penale, la Cassazione ha, invece, costantemente affermato che il pubblico ministero deve disporre accertamenti in seguito alla ricezione di denunce anonime, e che il giudice può validamente usufruire delle prove scaturenti da indagini originate da tali denunce. Il riesame sarebbe quindi giustificato, oltreché dal contrasto tra gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione e dei giudici di merito, anche dai diversi profili d'incostituzionalità. A suo avviso, le norme denunciate contrasterebbero anzitutto con l'art. 2 della Costituzione, atteso che la conservazione dell'art. 141, con la conseguente utilizzabilità delle denunce anonime, confliggerebbe con quel processo di responsabilizzazione personale, che rientra tra i fini perseguiti dal citato precetto costituzionale nel suo richiamo all'adempimento dei doveri di solidarietà sociale. Altro profilo d'incostituzionalità è dedotto in riferimento al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, per la sostanziale diversità che viene a crearsi nei processi originati da scritti anonimi, tra accusatore e accusato. Il diritto alla difesa, infatti, non può non ricomprendere anche quello di non essere falsamente accusato. Né giova rilevare che il diritto di difesa di chi è falsamente accusato si esplica anche con la sanzionabilità penale della condotta di chi formula accuse false (art. 368 cod. pen.), poiché tale sanzione ha scarso valore nei confronti degli accusatori anonimi. L'esperienza dimostra che con l'utilizzazione degli scritti anonimi si apre la strada anche alla moltiplicazione di accuse false, dettate da odi personali, difficilmente punibili per la difficoltà di individuarne gli autori. Sarebbe, infine, violato l'art. 25 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale. Aderendosi, infatti, alla tesi della Cassazione, che riconosce agli scritti anonimi il potere di attivare gli organi giudiziari per accertare la fondatezza dell'accusa, pur lasciando liberi tali organi sull'apprezzamento del valore di dette denunce, si può verificare il caso di indagini svolte al fine dichiarato di valutarne l'attendibilità, ma con il risultato concreto dello svolgimento di attività istruttorie da parte di organi incompetenti per materia o per territorio, specie per i reati di competenza del pretore, nella cui attività è molto difficile, in pratica, far distinzione tra atti compiuti come pubblico ministero e atti compiuti come giudice. Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. :
punto 1
Con l'ordinanza in epigrafe viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 cod. proc. pen., il quale, ai fini della eliminazione degli scritti anonimi, prescrive che "non possono essere uniti agli atti del procedimento, né può farsene alcun uso processuale, salvo che costituiscano corpo del reato, ovvero provengano comunque dall'imputato"; nonché dell'art. 8 dello stesso codice, che, nel disciplinare le formalità della denuncia, rinvia, per le delazioni anonime, al menzionato art. 141. Ad avviso del giudice a quo, le impugnate norme, in quanto - secondo l'interpretazione datane dalla prevalente giurisprudenza - circoscrivono il divieto all'uso degli scritti anonimi nell'ambito processuale, ma non lo estendono anche alla loro utilizzazione quali validi stimoli per l'esercizio dell'azione penale, violerebbero i seguenti articoli della Costituzione: l'art. 2, nella parte in cui richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale; l'art. 24, che al secondo comma qualifica la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; l'art. 25, che al primo comma sancisce il diritto di non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
punto 2
Questa Corte, con sentenza n. 300 del 1974, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 141 e 231 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 109 della Costituzione; e con successiva sentenza n. 95 del 1975 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 231, "in quanto non esclude che il pretore possa disporre indagini sul contenuto di una delazione anonima che addebita un reato a pensona individuata", sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione. La questione adesso all'esame della Corte, sollevata sotto profili diversi dai precedenti, è del pari infondata, per le ragioni qui di seguito esposte.
punto 3
L'ordinanza assume che l'art. 141, nel consentire, secondo l'accolta interpretazione, la indiretta utilizzabilità delle denunce anonime nel campo della giustizia penale, concreterebbe "una grossa eccezione al dovere di solidarietà civica", il cui adempimento viene richiesto e controllato dall'ordinamento. Ne conseguirebbe un contrasto con quella responsabilizzazione personale, che rientra tra i fini perseguiti dall'art. 2 della Costituzione, in quanto "il delatore anonimo appare carente di quella fondamentale virtù civica, che consiste nell'assumersi le responsabilità delle proprie azioni". Ora, non v'ha dubbio che la richiamata norma costituzionale abbia solennemente posto a base dell'ordinamento, accanto al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, l'esigenza dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ma deve convenirsi, come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 12 del 1972, che "a parte ogni considerazione circa il carattere direttamente precettivo dell'art. 2 allorché richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà... non può competere ad altri che non sia il legislatore lo stabilire i modi ed i limiti dell'adempimento stesso". È pacifico che nell'attuale sistema non incomba sul cittadino un generale "dovere" di denunciare qualsiasi reato del quale venga a conoscenza: tolti i casi in cui la denuncia è obbligatoria ed è punita la sua omissione (art. 364 cod. pen.), ogni persona che abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio, "può", non "deve", farne denuncia (art. 7 cod. proc. pen.). Se, avvalendosi di questa facoltà, presenti la denuncia per iscritto, deve firmarla (art. 8, comma terzo, cod. proc. pen.). L'inosservanza di tale prescrizione comporta l'applicazione dell'art. 141, ma non configura, di per sé, un reato a carico dell'autore della denuncia anonima, salvo che questi non sia responsabile, per la falsità della denuncia medesima, di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), di calunnia (art. 368 cod. pen.) o di autocalunnia (art. 369 cod. pen.). La facoltà di denuncia concreta, dunque, una funzione socialmente utile; e nel suo palese e responsabile esercizio il denunciante si rende portatore ed interprete dell'interesse della collettività acché i reati non restino impuniti. Ma non può, allo stato della legislazione, configurarsi per questo nei suoi confronti un inderogabile dovere di solidarietà sociale, del quale sia richiesto in ogni caso l'adempimento. Innegabile che, come fatto di costume, lo scritto anonimo dimostri inequivocabilmente la pavidità del suo autore, talvolta umanamente comprensibile per la possibilità di rappresaglie e vendette, se denunzi un fatto vero, e la sua ripugnante viltà morale, se inventi un fatto od una circostanza falsi o calunniosi; ed è sommamente auspicabile che il costume si evolva e migliori, innalzandosi il livello di educazione civile e di coraggiosa lealtà dei cittadini. È al legislatore, però, che compete valutare nell'an e nel quando la possibilità di anticipare, agevolare ed orientare l'evoluzione del costume, scegliendo i tempi, i modi ed il ritmo del processo di responsabilizzazione personale e sociale. La Corte esclude, pertanto, che le denunciate norme contrastino, sotto il dedotto profilo, con l'art. 2 della Costituzione.
punto 4
Altro profilo d'incostituzionalità è ravvisato, dall'ordinanza di rimessione, nella disparità che verrebbe a determinarsi tra l'ignoto accusatore e l'accusato: ne resterebbe violato il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione che, collegato con l'art. 3 della stessa Carta, sancisce l'assoluta parità tra accusa e difesa in ogni fase giurisdizionale, specie nel campo penale. Il diritto di difesa comprende anche quello di non essere falsamente accusato: ma ammettendo la utilizzabilità nel processo penale degli scritti anonimi, si apre la strada alla moltiplicazione di accuse false, dettate solo da odi personali, e assai difficilmente sanzionabili, per la difficoltà di individuare i loro autori. In proposito è sufficiente ribadire quanto già diffusamente affermato nella menzionata sentenza n. 300 del 1974. E cioè, che la denuncia anonima, anche se, a seguito di essa, siano state avviate indagini di polizia, rimane pur sempre rigorosamente al di fuori di qualsiasi stato e grado del procedimento, presidiato dal diritto inviolabile della difesa, perché assolutamente priva di efficacia sul piano probatorio o indiziario, in ordine tanto all'asserito reato, quanto all'autore che lo avrebbe commesso. Essa, men che provocare l'inizio del processo, può dar luogo soltanto, ove non meriti di essere cestinata, ad accertamenti volti ad acquisire elementi di prova seri o concreti, sulla cui sola base potrà in prosieguo essere promossa l'azione penale. Poiché, dunque, la delazione anonima è radicalmente inidonea a provocare l'apertura di un procedimento, il diritto a difendersi del soggetto indicato come autore del fatto sorgerà solo se, in conseguenza delle indagini di polizia e per esclusivo effetto delle loro risultanze, egli verrà ad assumere la posizione di indiziato. In mancanza, perciò, di una legittima notitia criminis e di un indiziato, non v'è alcun diritto di difesa da riconoscere e garantire.
punto 5
Egualmente insussistente è la denunciata violazione dell'art. 25 della Costituzione. Si assume in proposito che, nella ipotesi di reati di competenza del pretore, nella cui attività non è sempre facile in pratica distinguere tra atti compiuti come pubblico ministero e atti compiuti come giudice, si potrebbe verificare il caso di indagini svolte, a seguito di denuncia anonima, al fine di valutare l'attendibilità della denuncia, ma con il risultato dello svolgimento di attività istruttoria da parte di organo incompetente per materia o per territorio. Al riguardo giova premettere che, secondo quanto più volte affermato da questa Corte, il principio del giudice naturale, sancito dal richiamato precetto costituzionale, va inteso solo come esigenza di giudice precostituito per legge (da ultimo, vedasi sentenza n. 98 del 1976); e nella nozione di giudice, ai fini della osservanza dello stesso precetto, non può ritenersi compreso il pubblico ministero (da ultimo, vedasi sentenza n. 95 del 1975). Per quanto, poi, concerne la distinzione fra atti di istruzione preliminare ovvero di polizia giudiziaria, e atti d'istruzione vera e propria, compiuti dal pretore, la soluzione accolta da dottrina e giurisprudenza, secondo la quale l'inizio dell'istruzione sommaria dovrebbe essere segnato dalla manifestazione di volontà del pretore, di uscire dalla fase della ricezione della notitia criminis e degli elementi che la corredano, per passare all'esercizio dell'azione penale, rende palese che in ogni caso le indagini di polizia eventualmente avviate a seguito di una denuncia anonima, si collocano necessariamente nella prima fase, o perfino anteriormente ad essa, non potendo la denuncia stessa, per quanto già innanzi detto, configurarsi siccome notitia criminis. Si è, dunque, decisamente al di fuori dell'ambito tutelato dall'art. 25 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 141 del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 24 e 25 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze