Sez. L, Sentenza n. 5609 del 15/11/1985 (Rv. 442801 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE ESEGUITA IN FORMA DIVERSA - INIDONEITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE ESEGUITA IN FORMA DIVERSA - INIDONEITÀ.*
L'art. 326, primo comma, cod. proc. civ. ricollega il termine breve d'impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata al procuratore costituito della controparte, come prescritto dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ.; consegue che se la notificazione è eseguita in Forma diversa (nella specie, notifica in Forma esecutiva ex art. 479 cod. proc. civ. alla controparte personalmente) la notificazione medesima è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, non soltanto nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante, stante la comunanza del termine ad entrambe le parti. (Conf 1859/85, mass n 439780; (Conf 3989/83, mass n 428926; (Conf 3111/82, mass n 421045 e 421043).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)