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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (quinta sezione) del 4 giugno 1985, causa 117/84

Decisione
decisa il 1985-06-04
ECLI
ECLI:EU:C:1985:233

Epigrafe

Sentenza della Corte (quinta sezione) 4 giugno 1985 Nel procedimento 117/84, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour du travail di Mons nella causa dinanzi ad essa pendente tra Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) e Salvatore Ruzzu domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 51 del trattato CEE, degli artt. 12 e 46 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 1), e del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), LA CORTE (quinta sezione), composta dai signori O. Due, presidente di sezione, C. Kakouris, U. Everling Y. Galmot e R. Joliét, giudici, avvocato generale : M. Darmon cancelliere: D. Louterman, amministratore viste le osservazioni presentate per l'appellante nella causa principale, dal sig. A. Marcel, vice amministratore generale, e dal sig. J. Peitot, in qualità di agente, per l'appellato nella causa principale, dal sig. D. Rossini, delegato sindacale, per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Beschel, membro del suo servizio giuridico, assistito dall'aw. F. Herbert, del foro di Bruxelles, per il governo della Repubblica italiana, dal sig. P. G. Ferri, avvocato dello stato, per il governo belga, dal sig. P. Mainil, segretario di stato per le pensioni, e dal sig. G. Perl, in qualità di agente, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 marzo 1985, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 2 maggio 1984, pervenuta in cancelleria il 7 maggio successivo, la Cour du travail di Mons ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 12 e 46 del regolamento del Consigliò 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 1), e sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il provvedimento con cui l'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONTPS) ha negato al sig. S. Ruzzo, ex minatore di origine italiana, la pensione completa di 30/30 per il motivo ch'egli gode di una pensione parziale in ragione di periodi di occupazione in Italia.
punto 3
Risulta dal fascicolo trasmesso dal giudice nazionale che, a seguito di una modifica apportata il 1o aprile 1975 all'art. 10, n. 2, 1o, del regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50, al minatore che abbia lavorato in galleria per venticinque anni spetta una pensione completa di 30/30. I cinque anni supplementari d'occupazione fittizia di cui egli fruisce non sono fissati nel tempo. L'ONPTS seguiva tuttavia la prassi di ridurre detto numero di anni di occupazione fittizia in funzione degli anni di occupazione effettiva in un altro stato. Tale prassi ha ricevuto veste legale con la legge 10 febbraio 1981, entrata in vigore con efficacia retroattiva dal 1o gennaio 1981, la quale dispone che il numero di anni supplementari attribuiti al minatore è decurtato del numero di anni per i quali gli spetti una pensione in forza di un altro regime previdenziale belga, escluso quello dei lavoratori autonomi, o in base ad un regime previdenziale di un altro paese.
punto 4
Il Ruzzu svolgeva attività lavorativa subordinata in Italia e successivamente era occupato in Belgio dal 1952 al 1969 come minatore di galleria. Dal 1969 al 31 ottobre 1977 egli fruiva di prestazioni d'invalidità come minatore di galleria. Poiché quest'ultimo periodo è equiparato dalla legge belga ad un periodo di occupazione effettiva, si considerava che il Ruzzu aveva compiuto venticinque anni di lavoro in miniera. Egli è a riposo dal 1o novembre 1977. Con provvedimento 6 febbraio 1981 l'ONPTS stabiliva che il Ruzzu poteva vantare una carriera di 30 anni ai sensi del predetto art. 10, n. 1, 1o, del regio decreto n. 50, per ottenere la pensione completa, ma, attenendosi alla sua prassi, riduceva tale pensione di 4/30, corrispondenti a quattro anni supplementari di occupazione fittizia, per il motivo che questi anni coincidevano con anni di occupazione effettiva in Italia.
punto 5
II provvedimento dell'ONPTS veniva impugnato dinanzi ai giudici competenti. Prima di pronunziarsi, la Cour du travail di Mons ha considerato che la legge 10 febbraio 1981 si applica immediatamente dal 1o gennaio 1981. Essa si è chiesta, tuttavia, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia e in particolare della sentenza 2 luglio 1981 (cause riunite 116, 117, 119, 120 e 121/80, Celestre, Race. pag. 1737), se la riduzione prescritta dalla legge suddetta sia conforme al diritto comunitario. Pertanto, ha sottoposto a questa Corte, in via pregiudiziale, la seguente questione: « Se l'art. 51 del trattato di Roma ed i regolamenti europei n. 1408/71 (specialmente gli artt. 12 e 46) e n. 574/72 debbano essere interpretati in modo da ritenere conforme agli scopi del trattato e alle norme dei regolamenti la clausola di una legge di uno Stato membro la quale determini la detrazione dai periodi assicurativi supplementari presi in considerazione in base alla sola legge nazionale e senza ripartizione proporzionale (legislazione tipo A) del numero di anni (non sovrapponentisi ai precedenti) per i quali il lavoratore ha diritto in un altro Stato membro ad una pensione di invalidità attribuita ai sensi del diritto comunitario (legislazione tipo B), la quale detrazione comporti la riduzione della pensione di vecchiaia spettante ai sensi della sola legge nazionale (legislazione tipo A) in seguito al godimento della pensione di invalidità prorata in un altro Stato membro (legislazione tipo B). È importante precisare che queste due prestazioni vanno considerate della stessa natura (causa Celestre) e che la riduzione determinata dalla clausola è quella della pensione di vecchiaia acquistata senza applicazione del diritto comunitario (si veda causa Jerzak). Se la soluzione affermativa non avrebbe l'effetto di privare il lavoratore migrante del frutto di un periodo assicurativo supplementare nello Stato membro con legislazione di tipo A e non implicherebbe che l'applicazione, a norma dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, di una clausola anticumulo si giustificherebbe anche se la pensione da ridurre fosse stata acquistata ai sensi della sola legge nazionale (tipo A) ».
punto 6
La questione sollevata dalla Cour du travail di Mons si riferisce ad un problema d'interpretazione del diritto comunitario, che consiste, in sostanza, nel se la norma nazionale che riduca gli anni supplementari di occupazione fittizia, di cui può fruire il lavoratore, in funzione del numero degli anni per i quali al lavoratore spetti una pensione in un altro Stato membro, costituisca una clausola di riduzione ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, la cui applicazione sia esclusa, in forza dell'ultima frase di tale disposizione, all'atto del calcolo dell'importo della pensione a norma dell'art. 46, n. 1, dello stesso regolamento.
punto 7
L'ONPTS sostiene che l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 non è pertinente alla prestazione attribuita in base all'art. 46, n. 1, di detto regolamento. Infatti, l'art. 12 è intitolato « Divieto di cumulo di prestazioni », mentre, secondo l'ONPTS, l'art. 46, n. 1, autorizza lo stato a determinare i periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione in forza delle sue leggi. Il potere del legislatore nazionale in tema di determinazione dei periodi di assicurazione sarebbe inoltre confermato dall'art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71. Per l'ONPTS, l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, si riferisce unicamente alle prestazioni e non ai periodi di assicurazione. Ne conseguirebbe che nell'applicare l'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non si deve porre in non cale la norma nazionale che riduca gli anni supplementari di occupazione fittizia, di cui può fruire il lavoratore, in funzione del numero degli anni per i quali egli abbia diritto ad una pensione in un altro Stato membro.
punto 8
Secondo il Ruzzu, la soluzione della controversia dev'essere cercata nell'interpretazione del n. 1 e non del n. 2 dell'art. 12 del regolamento n. 1408/71. Egli conclude che la pensione belga non può subire alcuna decurtazione in base a detta disposizione, poiché nella fattispecie non vi è sovrapposizione di periodi assicurativi ai sensi dell'art. 12, n. 1.
punto 9
La Commissione osserva che la norma nazionale che riduca gli anni supplementari di occupazione fittizia, di cui può fruire il lavoratore, in funzione del numero degli anni per i quali egli abbia diritto ad una pensione in un altro Stato membro costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 e che nel calcolo della prestazione a norma dell'art. 46, n. 1, detta norma nazionale dev'essere disapplicata in conformità all'ultima frase del menzionato art. 12, n. 2.
punto 10
II governo belga esclude che la legge 10 febbraio 1981 possa essere qualificata clausola di riduzione ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71. A suo avviso, la legge suddetta si limita a precisare le modalità della presa in considerazione dei periodi assicurativi maturati dal lavoratore ai fini della determinazione delle sue spettanze di pensione. La questione sollevata mirerebbe, in definitiva, a far risolvere un problema che attiene esclusivamente al diritto nazionale.
punto 11
II governo italiano deduce dal dispositivo della sentenza Celestre che l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 osta, quando si tratti di calcolare una pensione liquidata in base all'art. 46, n. 1, dello stesso regolamento, all'applicazione della norma nazionale che riduca gli anni supplementari di occupazione fittizia in funzione degli anni di assicurazione maturati in un altro Stato membro.
punto 12
Occorre innanzitutto rilevare che l'importo della pensione del lavoratore che sia stato soggetto alle leggi di più Stati membri deve, nello Stato membro nel quale sono soddisfatte le condizioni « per l'acquisizione del diritto alle prestazioni senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'art. 45 », essere calcolato in conformità all'art. 46, n. 1.
punto 13
Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 2 luglio 1981, Celestre (già menzionata), « per quel che riguarda l'applicazione dell'art. 46, del regolamento n. 1408/71, è opportuno ricordare che dall'ultima frase dell'art. 12, n. 2, del regolamento risulta che le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione contemplate dal diritto nazionale non si applicano. Ne consegue che l'importo di cui all'art. 46, n. 1, è l'importo cui il lavoratore avrebbe diritto secondo le leggi nazionali se non fruisse di una pensione in forza delle leggi di un altro Stato membro ».
punto 14
Dalla citata sentenza emerge che, a norma degli articoli 12, n. 2, e 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, l'importo della pensione del lavoratore migrante dev'essere determinato secondo la legislazione nazionale da applicarsi, indipendentemente dalle spettanze di pensione che possano risultare dalle leggi di qualsiasi altro Stato membro.
punto 15
II fatto che la riduzione, in funzione del numero degli anni per i quali al lavoratore spetti una pensione in un altro Stato membro, degli anni supplementari di occupazione fittizia di cui il lavoratore può fruire sia attualmente effettuata nell'ambito nazionale in forza di una disposizione legislativa e non più in base ad una semplice prassi amministrativa non può modificare tale conclusione.
punto 16
Per questi motivi, la questione sollevata dal giudice nazionale dev'essere risolta nel senso che la norma nazionale che riduca gli anni supplementari di occupazione fittizia, di cui il lavoratore può fruire, in funzione del numero degli anni per i quali gli spetti una pensione in un altro Stato membro costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, clausola la cui applicazione è esclusa, in forza dell'ultima frase della predetta disposizione, all'atto del calcolo dell'importo della pensione a norma dell'art. 46, n. 1, dello stesso regolamento.

SENTENZA › Sulle spese

punto 17
Le spese sostenute dal governo belga, dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Cortes non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (quinta sezione), pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour du travail di Mons con sentenza 2 maggio 1984, dichiara: La norma nazionale che riduca gli anni supplementari di occupazione fittizia, di cui il lavoratore può fruire, in funzione del numero degli anni per i quali gli spetti una pensione in un altro Stato membro costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, clausola la cui applicazione è esclusa, in forza dell'ultima frase della predetta disposizione, all'atto del calcolo dell'importo della pensione a norma dell'art. 46, n. 1, dello stesso regolamento.

Firme

Due Kakouris Everling Galmot Joliét Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 giugno 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della quinta sezione O. Due

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